CA
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 988/2021
TRA
avente codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Parte_1 P.IVA_1
Corinaldesi (Pec: e dall'Avv. Francesco Corinaldesi Email_1
(Pec: ; Email_2
E
Co
. avente codice fiscale , rappresentata e difesa CP_2 CP_3 P.IVA_2 dall'Avv. Luigi Rossini (Pec: e dall'Avv. Raffaele Carrano (Pec: Email_3
; Email_4 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso presentato al Tribunale di Bologna domandava ingiungersi a Parte_1
Con il pagamento di € 1.123.109,44 oltre interessi di mora e spese giudi- CP_2 CP_3
ziali.
2. Emesso e notificato il richiesto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione dedu- Parte_1
cendo, in particolare, che, sulla stessa questione, fosse intervenuto il giudicato in virtù della mancata impugnazione della pronuncia n. 2422/2018 emessa dal Tribunale di Bologna. Con 3. Si costituiva nel giudizio di opposizione insistendo per la conferma CP_2 CP_3
del decreto ingiuntivo, dovendosi escludere il dedotto giudicato.
4. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 993/2021 accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo il giudicato dedotto in opposizione.
5. Il Tribunale riteneva, infatti, che l'oggetto del giudizio fosse coincidente con quello del pre- cedente giudizio per identità di soggetti, petitum e causa petendi e, pertanto, coperto da giu- dicato esterno.
6. Avverso la decisione resa dal Tribunale di Bologna interponeva appello mediante Parte_1
il quale contestava la decisione assunta dal Tribunale per non aver tenuto in considerazione la circostanza che tra i due giudizi vi fosse una differenza data dalla documentazione prodot- ta.
In particolare, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2422/2018 del Tribunale di Bolo- gna, pur essendo stato accertato il credito vantato da nei confronti di Parte_1
Con
non era stato quantificato il quantum di tale credito e, pertanto, CP_2 CP_3 Parte_1
aveva intentato un nuovo giudizio per la quantificazione, sulla quale non era sceso il giudica- to.
7. Queste le conclusioni rese dall'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 993/2021 Trib. Bologna emessa in data 31.03.2021 e pubblicata in data 15.04.2021 e conseguentemente
CONFERMARE ad ogni effetto di legge, il decreto ingiuntivo opposto n. 1499/2019 ig.
Trib. Bologna anche in punto di interessi e spese o, in subordine, dichiarare tenuta e con- Con dannare a pagare a per le causali di cui al decreto in- CP_2 CP_3 Parte_1 giuntivo opposto, la somma di €. 1.123.109,44 oltre agli interessi come indicati in ricorso fi- no all'effettivo soddisfo, nonché €. 2.690,00 per compensi ed €. 870,00 per esborsi, oltre al
15% per spese generali, Cpa ed Iva come per legge o, in via di ulteriore subordine, quella anche diversa somma che risulterà dovuta e comunque congrua a giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
8. Si costituiva nel giudizio di appello così instaurato So. che formulava le CP_2 CP_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Rigettare l'appello;
2. Condannare la al pagamento delle spese e competenze del Pt_1
presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
9. Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 29.10.2024, la cau- sa veniva posta in decisione senza assegnazione dei termini per avervi le parti rinunciato.
10. L'appello è infondato.
11. In primo luogo, va osservato come l'appellante non contesti che il presente giudizio e il giu- dizio conclusosi con la sentenza n. 2422/2018 resa dal Tribunale di Bologna abbiano in co- mune gli stessi soggetti, lo stesso petitum e la stessa causa petendi.
L'appellante ritiene, però, che la quantificazione del credito sia rimasta fuori dall'intervenuto giudicato esterno tra le stesse parti in quanto nel giudizio conclusosi con la sentenza di riget- to, n. 2422/2018, il Tribunale aveva affermato che “la domanda riconvenzionale proposta da
appare sfornita di prova nel quantum”. Pt_1
Tuttavia, qui non si verte in un caso nel quale non si sia formato un giudicato sul profilo del quantum: il Tribunale di Bologna ha esaminato nel merito la domanda riconvenzionale e l'ha rigettata per difetto di prova, per cui si è in presenza di un giudicato esplicito sul punto.
La Corte di Cassazione, in tema di giudicato, ha affermato: “In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di di- versità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.” (Cass. Civ. Sent. n.
7555/2024). Nel caso qui in oggetto, peraltro, non si presentano nemmeno il mutamento del- la prospettazione giuridica tra le due domande né la diversità di finalità tra i due giudizi, con la conseguenza che l'appello va rigettato.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza.
13. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 988/2021 R.G., riget- ta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 29.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, disponendone la distra- zione in favore dei procuratori antistatari.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 21.1.2025
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 988/2021
TRA
avente codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Parte_1 P.IVA_1
Corinaldesi (Pec: e dall'Avv. Francesco Corinaldesi Email_1
(Pec: ; Email_2
E
Co
. avente codice fiscale , rappresentata e difesa CP_2 CP_3 P.IVA_2 dall'Avv. Luigi Rossini (Pec: e dall'Avv. Raffaele Carrano (Pec: Email_3
; Email_4 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso presentato al Tribunale di Bologna domandava ingiungersi a Parte_1
Con il pagamento di € 1.123.109,44 oltre interessi di mora e spese giudi- CP_2 CP_3
ziali.
2. Emesso e notificato il richiesto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione dedu- Parte_1
cendo, in particolare, che, sulla stessa questione, fosse intervenuto il giudicato in virtù della mancata impugnazione della pronuncia n. 2422/2018 emessa dal Tribunale di Bologna. Con 3. Si costituiva nel giudizio di opposizione insistendo per la conferma CP_2 CP_3
del decreto ingiuntivo, dovendosi escludere il dedotto giudicato.
4. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 993/2021 accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo il giudicato dedotto in opposizione.
5. Il Tribunale riteneva, infatti, che l'oggetto del giudizio fosse coincidente con quello del pre- cedente giudizio per identità di soggetti, petitum e causa petendi e, pertanto, coperto da giu- dicato esterno.
6. Avverso la decisione resa dal Tribunale di Bologna interponeva appello mediante Parte_1
il quale contestava la decisione assunta dal Tribunale per non aver tenuto in considerazione la circostanza che tra i due giudizi vi fosse una differenza data dalla documentazione prodot- ta.
In particolare, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2422/2018 del Tribunale di Bolo- gna, pur essendo stato accertato il credito vantato da nei confronti di Parte_1
Con
non era stato quantificato il quantum di tale credito e, pertanto, CP_2 CP_3 Parte_1
aveva intentato un nuovo giudizio per la quantificazione, sulla quale non era sceso il giudica- to.
7. Queste le conclusioni rese dall'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 993/2021 Trib. Bologna emessa in data 31.03.2021 e pubblicata in data 15.04.2021 e conseguentemente
CONFERMARE ad ogni effetto di legge, il decreto ingiuntivo opposto n. 1499/2019 ig.
Trib. Bologna anche in punto di interessi e spese o, in subordine, dichiarare tenuta e con- Con dannare a pagare a per le causali di cui al decreto in- CP_2 CP_3 Parte_1 giuntivo opposto, la somma di €. 1.123.109,44 oltre agli interessi come indicati in ricorso fi- no all'effettivo soddisfo, nonché €. 2.690,00 per compensi ed €. 870,00 per esborsi, oltre al
15% per spese generali, Cpa ed Iva come per legge o, in via di ulteriore subordine, quella anche diversa somma che risulterà dovuta e comunque congrua a giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
8. Si costituiva nel giudizio di appello così instaurato So. che formulava le CP_2 CP_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Rigettare l'appello;
2. Condannare la al pagamento delle spese e competenze del Pt_1
presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
9. Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 29.10.2024, la cau- sa veniva posta in decisione senza assegnazione dei termini per avervi le parti rinunciato.
10. L'appello è infondato.
11. In primo luogo, va osservato come l'appellante non contesti che il presente giudizio e il giu- dizio conclusosi con la sentenza n. 2422/2018 resa dal Tribunale di Bologna abbiano in co- mune gli stessi soggetti, lo stesso petitum e la stessa causa petendi.
L'appellante ritiene, però, che la quantificazione del credito sia rimasta fuori dall'intervenuto giudicato esterno tra le stesse parti in quanto nel giudizio conclusosi con la sentenza di riget- to, n. 2422/2018, il Tribunale aveva affermato che “la domanda riconvenzionale proposta da
appare sfornita di prova nel quantum”. Pt_1
Tuttavia, qui non si verte in un caso nel quale non si sia formato un giudicato sul profilo del quantum: il Tribunale di Bologna ha esaminato nel merito la domanda riconvenzionale e l'ha rigettata per difetto di prova, per cui si è in presenza di un giudicato esplicito sul punto.
La Corte di Cassazione, in tema di giudicato, ha affermato: “In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di di- versità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.” (Cass. Civ. Sent. n.
7555/2024). Nel caso qui in oggetto, peraltro, non si presentano nemmeno il mutamento del- la prospettazione giuridica tra le due domande né la diversità di finalità tra i due giudizi, con la conseguenza che l'appello va rigettato.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza.
13. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 988/2021 R.G., riget- ta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 29.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, disponendone la distra- zione in favore dei procuratori antistatari.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 21.1.2025
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina