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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3171/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Clara Parte_1
Nieloud del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 9.10.2020, notificato il 22.1.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 286/98.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1. D. lgs. 286/98.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente, in data 9.5.2019, ha chiesto al Questore di Torino il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 286/98, in quanto convivente con familiare entro il secondo grado di nazionalità italiana, la sorella Persona_1
La Questura ha rigettato l'istanza in quanto, dagli accertamenti effettuati, risultava carente il requisito della convivenza con il familiare italiano nell'indirizzo indicato in sede di presentazione dell'istanza. Inoltre, il ricorrente, nel 2018, veniva condannato per il reato di cui all'art. 628 co. 1
c.p. La difesa ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo e ne ha chiesto l'annullamento.
In particolare, la difesa evidenzia che il ricorrente, non riuscendo a reperire regolare occupazione, ha vissuto per un periodo in condizioni di marginalità riscontrando alcuni problemi con la giustizia italiana. Durante il periodo di detenzione, egli ha tuttavia ha profuso considerevoli sforzi per poter aderire al trattamento rieducativo di risocializzazione frequentando, per tutto l'anno scolastico
2021/2022, l'istituto superiore “Giovanni Plana” (cfr. doc. 2) e riuscendo a svolgere lavoro dipendente retribuito all'interno dell'istituto penitenziario (cfr. doc. 3).
Il ricorrente, nel 2022, dopo aver scontato la pena di due anni per il reato di cui all'art. 628 c.p., iniziava a frequentare a Torino il servizio “Drop In” del Gruppo Abele.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, nella comparsa di costituzione, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dal Questore di Torino chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio, con decreto depositato in data 6.3.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 2.10.2024.
La difesa, nel corso dell'udienza del 2.10.2024, ha chiesto un rinvio al fine di aggiornare la situazione di integrazione del ricorrente;
il giudice, accolta la relativa istanza, ha fissato nuova udienza al 5.3.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
è arrivato in Italia nel 2014 ed è stato titolare di permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari dal 2014 al 2019, anno in cui ne ha chiesto il rinnovo in quanto convivente con la sorella cittadina italiana. Persona_1
In Italia vive altresì l'altra sorella del ricorrente, e due nipotini, figli di Persona_2 Per_1
[...]
Tale domanda veniva rigettata dalla Questura di Torino in data 9.10.2020, per assenza di convivenza.
L'assenza di convivenza è dato pacifico, in quanto lo stesso ricorrente, sentito dal giudice all'udienza del 5.3.2025 ha dichiarato di vivere in un dormitorio e non convivere più con la sorella, con la quale mantiene, però, un ottimo rapporto.
Tale domanda va dunque rigettata, mancando l'elemento fondante della convivenza con familiare italiano, né è stato documentato o allegato alcun dato relativo al reddito familiare, alla idoneità abitativa e agli altri requisiti richiesti dalla norma del TUI.
Il provvedimento impugnato stabilisce altresì che “la posizione di soggiorno del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che non ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, che precludano l'adozione del presente provvedimento” (cfr. provvedimento impugnato, pag. 1).
Il Collegio può dunque pronunciarsi sulla domanda presentata in via subordinata, volta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza, la difesa ha allegato numerosi documenti attestanti il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente sul territorio nazionale.
Al riguardo, il ricorrente – dopo un periodo di estrema fragilità – è stato inserito nel Progetto GOL
(Garanzia Occupabilità Lavoratori) volto a conoscere, orientare e rinforzare le competenze professionali mature e potenziali (cfr. doc. 9). Nel corso del progetto il ricorrente ha frequentato in modo puntuale ed adeguato il corso di lingua italiana (cfr. doc. 10).
Ad aprile 2025, il ricorrente inizierà un laboratorio di falegnameria, per il quale riceverà una regolare retribuzione e che sarà utile a rinforzare la sua conoscenza linguistica e professionale (cfr. doc. 13).
Infine, durante l'udienza del 5.3.2025, sentito liberamente dal Giudice e dimostrando una Per_1
discreta padronanza della lingua italiana, ha dichiaro di vivere in un dormitorio del servizio adulti in difficoltà a Moncalieri, di sentire spesso la sorella che vive in Italia e di essere sposato secondo rito tradizionale con una donna con cui vorrebbe al più presto andare a convivere.
In merito al precedente penale risultante dal casellario giudiziale, il Tribunale osserva che trattasi di un episodio isolato, risalente e con pena detentiva già interamente espiata;
tali elementi, uniti al buon percorso inframurario, sono, a parere del Collegio, sintomo evidente di assenza di attualità di pericolosità sociale.
In conclusione il ricorrente, presente sul territorio italiano da oltre dieci anni con gran parte della sua famiglia, ha, nel nostro Paese, intrapreso un percorso di crescita che denota una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano, tale per cui l'espulsione comporterebbe la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, tutelata dalla normativa interna e dagli obblighi internazionali (art. 5 comma 6 TUI e art. 8 CEDU - cfr. ex multis ordinanza della Corte di
Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022).
Pertanto, è parere del Collegio che, se l'istante fosse rimpatriato, sarebbe interrotto quel percorso di crescita ed integrazione che ha dimostrato di stare svolgendo in Italia, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità e solitudine, lontano dagli affetti più cari e in grado di sostenerlo economicamente e affettivamente.
Invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il ricorrente ha in Italia e quella in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto, v. Cass. n. 4455/2018).
Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, posto che parte della documentazione aggiornata attestante l'integrazione del ricorrente è stata prodotta solo nel ricorso introduttivo e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata in via principale e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
nato a [...] il [...], il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020;
- Compensa integralmente le spese tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2025 Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Perlo
Il Presidente
Dott. Andrea Natale
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3171/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Clara Parte_1
Nieloud del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 9.10.2020, notificato il 22.1.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 286/98.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1. D. lgs. 286/98.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente, in data 9.5.2019, ha chiesto al Questore di Torino il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 286/98, in quanto convivente con familiare entro il secondo grado di nazionalità italiana, la sorella Persona_1
La Questura ha rigettato l'istanza in quanto, dagli accertamenti effettuati, risultava carente il requisito della convivenza con il familiare italiano nell'indirizzo indicato in sede di presentazione dell'istanza. Inoltre, il ricorrente, nel 2018, veniva condannato per il reato di cui all'art. 628 co. 1
c.p. La difesa ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo e ne ha chiesto l'annullamento.
In particolare, la difesa evidenzia che il ricorrente, non riuscendo a reperire regolare occupazione, ha vissuto per un periodo in condizioni di marginalità riscontrando alcuni problemi con la giustizia italiana. Durante il periodo di detenzione, egli ha tuttavia ha profuso considerevoli sforzi per poter aderire al trattamento rieducativo di risocializzazione frequentando, per tutto l'anno scolastico
2021/2022, l'istituto superiore “Giovanni Plana” (cfr. doc. 2) e riuscendo a svolgere lavoro dipendente retribuito all'interno dell'istituto penitenziario (cfr. doc. 3).
Il ricorrente, nel 2022, dopo aver scontato la pena di due anni per il reato di cui all'art. 628 c.p., iniziava a frequentare a Torino il servizio “Drop In” del Gruppo Abele.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, nella comparsa di costituzione, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dal Questore di Torino chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio, con decreto depositato in data 6.3.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 2.10.2024.
La difesa, nel corso dell'udienza del 2.10.2024, ha chiesto un rinvio al fine di aggiornare la situazione di integrazione del ricorrente;
il giudice, accolta la relativa istanza, ha fissato nuova udienza al 5.3.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
è arrivato in Italia nel 2014 ed è stato titolare di permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari dal 2014 al 2019, anno in cui ne ha chiesto il rinnovo in quanto convivente con la sorella cittadina italiana. Persona_1
In Italia vive altresì l'altra sorella del ricorrente, e due nipotini, figli di Persona_2 Per_1
[...]
Tale domanda veniva rigettata dalla Questura di Torino in data 9.10.2020, per assenza di convivenza.
L'assenza di convivenza è dato pacifico, in quanto lo stesso ricorrente, sentito dal giudice all'udienza del 5.3.2025 ha dichiarato di vivere in un dormitorio e non convivere più con la sorella, con la quale mantiene, però, un ottimo rapporto.
Tale domanda va dunque rigettata, mancando l'elemento fondante della convivenza con familiare italiano, né è stato documentato o allegato alcun dato relativo al reddito familiare, alla idoneità abitativa e agli altri requisiti richiesti dalla norma del TUI.
Il provvedimento impugnato stabilisce altresì che “la posizione di soggiorno del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che non ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, che precludano l'adozione del presente provvedimento” (cfr. provvedimento impugnato, pag. 1).
Il Collegio può dunque pronunciarsi sulla domanda presentata in via subordinata, volta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza, la difesa ha allegato numerosi documenti attestanti il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente sul territorio nazionale.
Al riguardo, il ricorrente – dopo un periodo di estrema fragilità – è stato inserito nel Progetto GOL
(Garanzia Occupabilità Lavoratori) volto a conoscere, orientare e rinforzare le competenze professionali mature e potenziali (cfr. doc. 9). Nel corso del progetto il ricorrente ha frequentato in modo puntuale ed adeguato il corso di lingua italiana (cfr. doc. 10).
Ad aprile 2025, il ricorrente inizierà un laboratorio di falegnameria, per il quale riceverà una regolare retribuzione e che sarà utile a rinforzare la sua conoscenza linguistica e professionale (cfr. doc. 13).
Infine, durante l'udienza del 5.3.2025, sentito liberamente dal Giudice e dimostrando una Per_1
discreta padronanza della lingua italiana, ha dichiaro di vivere in un dormitorio del servizio adulti in difficoltà a Moncalieri, di sentire spesso la sorella che vive in Italia e di essere sposato secondo rito tradizionale con una donna con cui vorrebbe al più presto andare a convivere.
In merito al precedente penale risultante dal casellario giudiziale, il Tribunale osserva che trattasi di un episodio isolato, risalente e con pena detentiva già interamente espiata;
tali elementi, uniti al buon percorso inframurario, sono, a parere del Collegio, sintomo evidente di assenza di attualità di pericolosità sociale.
In conclusione il ricorrente, presente sul territorio italiano da oltre dieci anni con gran parte della sua famiglia, ha, nel nostro Paese, intrapreso un percorso di crescita che denota una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano, tale per cui l'espulsione comporterebbe la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, tutelata dalla normativa interna e dagli obblighi internazionali (art. 5 comma 6 TUI e art. 8 CEDU - cfr. ex multis ordinanza della Corte di
Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022).
Pertanto, è parere del Collegio che, se l'istante fosse rimpatriato, sarebbe interrotto quel percorso di crescita ed integrazione che ha dimostrato di stare svolgendo in Italia, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità e solitudine, lontano dagli affetti più cari e in grado di sostenerlo economicamente e affettivamente.
Invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il ricorrente ha in Italia e quella in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto, v. Cass. n. 4455/2018).
Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, posto che parte della documentazione aggiornata attestante l'integrazione del ricorrente è stata prodotta solo nel ricorso introduttivo e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata in via principale e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
nato a [...] il [...], il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020;
- Compensa integralmente le spese tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2025 Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Perlo
Il Presidente
Dott. Andrea Natale