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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2689 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il CP_1 Parte_1 C.F._1
9/09/1992, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola GALLO e Silvia NOGARA;
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
25/02/1988, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio PELLEGRINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere
separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ovunque la rispettiva
residenza.
B) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi propri.
C) Entro giorni cinque dal deposito del presente ricorso, la sig.ra Parte_2
si impegna a cedere e trasferire al sig. , che accetta e si
[...] CP_2
impegna ad espletare le relative formalità, la proprietà dell'autovettura targata
FG204RB, attualmente a lei intestata, senza corrispettivo, ma con spese, oneri e
pratiche ad esclusivo carico del predetto.
D) Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni
prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
E) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni
concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 13/09/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_2
uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 13/09/2016 con atto trascritto al n.
[...]
111, parte I, serie , anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2689 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il CP_1 Parte_1 C.F._1
9/09/1992, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola GALLO e Silvia NOGARA;
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
25/02/1988, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio PELLEGRINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere
separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ovunque la rispettiva
residenza.
B) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi propri.
C) Entro giorni cinque dal deposito del presente ricorso, la sig.ra Parte_2
si impegna a cedere e trasferire al sig. , che accetta e si
[...] CP_2
impegna ad espletare le relative formalità, la proprietà dell'autovettura targata
FG204RB, attualmente a lei intestata, senza corrispettivo, ma con spese, oneri e
pratiche ad esclusivo carico del predetto.
D) Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni
prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
E) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni
concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 13/09/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_2
uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 13/09/2016 con atto trascritto al n.
[...]
111, parte I, serie , anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo