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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2023
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1523/2023
Il giorno 08/01/2025 innanzi al Giudice designato, Dott. Mirko Intravaia, viene chiamata la causa iscritta al n. R.G. 1523/2023 ;
Il Giudice
rilevato che è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori;
rilevato che le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione scritta contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, ritualmente depositate;
P.Q.M.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 4 N. R.G. 1523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1523/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Terme Parte_1 C.F._1
Vigliatore, via Maceo n. 254; rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Mandanici giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via de Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mille n. 65; rappresentata e difesa ex lege dall' Avvocatura Dello Stato Di Messina;
****
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tonnarella, AR P.IVA_2
Furnari, viale Camparia n. 10; rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Risica giusta procura in atti.
Opposti
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4
Opposti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239002459426000, emessa dall' in data 24.02.2023 e notificata in data 04.07.2023, nonché Controparte_4
avvero le cartelle di pagamento nn. 29520110045295250000, 29520170003537332000 e pagina 2 di 4 N. R.G. 1523/2023
29520190001732181000, sottese alla predetta intimazione.
In particolare, l'opponente eccepiva l'intervenuta estinzione della pretesa erariale, posto che alla data di notifica dell'intimazione opposta risultava già spirato il relativo termine di prescrizione, in difetto di pregressi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta estinzione del credito erariale nonché di
“dichiarare la nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia della intimazione di pagamento opposta, nonché di ogni atto presupposto alla stessa”, con vittoria di spese e compensi di lite.
La ed il costituendosi in giudizio, rilevavano Controparte_1 AR preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di cui all'art. 6 del
D. Lgs. n. 150/2011. Nel merito, contestavano i motivi di opposizione e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Il e l' , benché ritualmente citati, non si Controparte_3 RT
costituivano in giudizio.
All'udienza dell'08.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti discutevano la causa come da note scritte ritualmente depositate e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da va dichiarata inammissibile. Parte_1
Ed invero, già attraverso l'atto introduttivo la difesa del ha pacificamente affermato di aver Pt_1
avuto formale conoscenza delle cartelle di pagamento nn. 29520110045295250000,
29520170003537332000 e 29520190001732181000, solo al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520239002459426000, avvenuta in data 04.07.2023.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito – sebbene in materia di sanzioni per violazione del codice della strada ma con argomentazioni applicabili anche al caso di specie - che: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lg. n. 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del
Codice della strada”; cfr. nel medesimo senso anche Tribunale sez. II - Roma, 31/08/2020, n. 11770).
Ne discende, in coerenza con il richiamato principio ermeneutico, che l'odierno opponente avrebbe dovuto proporre opposizione avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento – primo atto della riscossione - nelle forme di cui all'art. 6 D. Lgs. 150/2011 e nel termine perentorio di pagina 3 di 4 N. R.G. 1523/2023
trenta giorni dalla rituale notifica dell'atto impositivo, pacificamente pervenuto al in data Pt_1
04.07.2023. Conseguentemente, come correttamente eccepito dalla e dal Controparte_1 [...]
l'opposizione esperita dal ben oltre il termine decadenziale di legge, AR Pt_1 determina l'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento della pretesa impositiva, ormai non più contestabile se non per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività afferente alla fase decisionale – secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014.
Va tuttavia precisato, con riferimento alla posizione dell' e del RT
, opponenti contumaci, che le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, Controparte_3
ritenendo questo decidente di prestare adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (v. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1523/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore del e della AR
, delle spese processuali, liquidate per ciascuna in complessivi € 1.000,00, Controparte_1
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, se dovuti;
- dichiara irripetibili le spese di lite per l' e per il RT [...]
. CP_3
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.01.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1523/2023
Il giorno 08/01/2025 innanzi al Giudice designato, Dott. Mirko Intravaia, viene chiamata la causa iscritta al n. R.G. 1523/2023 ;
Il Giudice
rilevato che è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori;
rilevato che le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione scritta contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, ritualmente depositate;
P.Q.M.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 4 N. R.G. 1523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1523/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Terme Parte_1 C.F._1
Vigliatore, via Maceo n. 254; rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Mandanici giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via de Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mille n. 65; rappresentata e difesa ex lege dall' Avvocatura Dello Stato Di Messina;
****
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tonnarella, AR P.IVA_2
Furnari, viale Camparia n. 10; rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Risica giusta procura in atti.
Opposti
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4
Opposti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239002459426000, emessa dall' in data 24.02.2023 e notificata in data 04.07.2023, nonché Controparte_4
avvero le cartelle di pagamento nn. 29520110045295250000, 29520170003537332000 e pagina 2 di 4 N. R.G. 1523/2023
29520190001732181000, sottese alla predetta intimazione.
In particolare, l'opponente eccepiva l'intervenuta estinzione della pretesa erariale, posto che alla data di notifica dell'intimazione opposta risultava già spirato il relativo termine di prescrizione, in difetto di pregressi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta estinzione del credito erariale nonché di
“dichiarare la nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia della intimazione di pagamento opposta, nonché di ogni atto presupposto alla stessa”, con vittoria di spese e compensi di lite.
La ed il costituendosi in giudizio, rilevavano Controparte_1 AR preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di cui all'art. 6 del
D. Lgs. n. 150/2011. Nel merito, contestavano i motivi di opposizione e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Il e l' , benché ritualmente citati, non si Controparte_3 RT
costituivano in giudizio.
All'udienza dell'08.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti discutevano la causa come da note scritte ritualmente depositate e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da va dichiarata inammissibile. Parte_1
Ed invero, già attraverso l'atto introduttivo la difesa del ha pacificamente affermato di aver Pt_1
avuto formale conoscenza delle cartelle di pagamento nn. 29520110045295250000,
29520170003537332000 e 29520190001732181000, solo al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520239002459426000, avvenuta in data 04.07.2023.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito – sebbene in materia di sanzioni per violazione del codice della strada ma con argomentazioni applicabili anche al caso di specie - che: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lg. n. 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del
Codice della strada”; cfr. nel medesimo senso anche Tribunale sez. II - Roma, 31/08/2020, n. 11770).
Ne discende, in coerenza con il richiamato principio ermeneutico, che l'odierno opponente avrebbe dovuto proporre opposizione avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento – primo atto della riscossione - nelle forme di cui all'art. 6 D. Lgs. 150/2011 e nel termine perentorio di pagina 3 di 4 N. R.G. 1523/2023
trenta giorni dalla rituale notifica dell'atto impositivo, pacificamente pervenuto al in data Pt_1
04.07.2023. Conseguentemente, come correttamente eccepito dalla e dal Controparte_1 [...]
l'opposizione esperita dal ben oltre il termine decadenziale di legge, AR Pt_1 determina l'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento della pretesa impositiva, ormai non più contestabile se non per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività afferente alla fase decisionale – secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014.
Va tuttavia precisato, con riferimento alla posizione dell' e del RT
, opponenti contumaci, che le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, Controparte_3
ritenendo questo decidente di prestare adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (v. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1523/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore del e della AR
, delle spese processuali, liquidate per ciascuna in complessivi € 1.000,00, Controparte_1
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, se dovuti;
- dichiara irripetibili le spese di lite per l' e per il RT [...]
. CP_3
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.01.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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