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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.18504/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18504/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GINELLA DANIELE Parte_1 C.F._1
EDOARDO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MIGLIORE Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
03/05/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3/9/2008 e ED il 11/10/2013. Per_1
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 12 bis, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno, alla sig.ra con gli arredi che la compongono. CP_1
DA' ATTO che il sig. si allontanerà dalla casa coniugale non appena autorizzato dal Giudice, Pt_1 portando seco i soli propri effetti personali e trasferendosi in altro appartamento adatto ad ospitare i figli per il tempo che trascorreranno con il padre.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con esercizio anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i minori manterranno residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre nella casa coniugale sita a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 12 bis.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo accordi presi con la madre o, in difetto di accordo: a fine settimana alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina allorquando i figli si recheranno a scuola nonché, ogni settimana, per due pomeriggi, anche non consecutivi, seguiti da pernottamento presso la casa paterna;
nelle vacanze estive i primi 15 giorni del mese di agosto negli anni pari e i secondi 15 giorni del mese di agosto negli anni dispari;
il giorno di Natale negli anni pari e di Santo Stefano negli anni dispari in via alternata con la madre, così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo; ponti e ogni altra festività infrasettimanale in via alternata con la madre.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li tiene con sé.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1 ed ED, l'assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di Per_1 ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino a quando ed ED non Per_1 saranno divenuti rispettivamente economicamente autosufficienti.
DISPONE che per ciò che attiene invece alle spese per il mantenimento dei figli che esulano dal contributo ordinario le parti faranno riferimento a quanto previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” siglato a Torino il 15/03/2016, dando atto che la suddivisione delle spese da porsi a carico di entrambi i coniugi avverrà per la quota del 50% a carico di ciascun coniuge sino a quando i figli non saranno rispettivamente divenuti economicamente autosufficienti.
DA' ATTO che ciascun coniuge continuerà a corrispondere il 50% di sua spettanza della rata mensile del mutuo cointestato contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale sita a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 12 bis.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto vicendevolmente a richiedersi l'assegno di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi pattuiscono che gli assegni familiari relativi ai figli ed ED verranno Per_1 percepiti esclusivamente dalla sig.ra CP_1
DA' ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente alla richiesta ed al rinnovo del passaporto con iscrizione dei figli e ED su quello di entrambi. Per_1
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18504/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GINELLA DANIELE Parte_1 C.F._1
EDOARDO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MIGLIORE Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
03/05/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3/9/2008 e ED il 11/10/2013. Per_1
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 12 bis, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno, alla sig.ra con gli arredi che la compongono. CP_1
DA' ATTO che il sig. si allontanerà dalla casa coniugale non appena autorizzato dal Giudice, Pt_1 portando seco i soli propri effetti personali e trasferendosi in altro appartamento adatto ad ospitare i figli per il tempo che trascorreranno con il padre.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con esercizio anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i minori manterranno residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre nella casa coniugale sita a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 12 bis.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo accordi presi con la madre o, in difetto di accordo: a fine settimana alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina allorquando i figli si recheranno a scuola nonché, ogni settimana, per due pomeriggi, anche non consecutivi, seguiti da pernottamento presso la casa paterna;
nelle vacanze estive i primi 15 giorni del mese di agosto negli anni pari e i secondi 15 giorni del mese di agosto negli anni dispari;
il giorno di Natale negli anni pari e di Santo Stefano negli anni dispari in via alternata con la madre, così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo; ponti e ogni altra festività infrasettimanale in via alternata con la madre.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li tiene con sé.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1 ed ED, l'assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di Per_1 ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino a quando ed ED non Per_1 saranno divenuti rispettivamente economicamente autosufficienti.
DISPONE che per ciò che attiene invece alle spese per il mantenimento dei figli che esulano dal contributo ordinario le parti faranno riferimento a quanto previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” siglato a Torino il 15/03/2016, dando atto che la suddivisione delle spese da porsi a carico di entrambi i coniugi avverrà per la quota del 50% a carico di ciascun coniuge sino a quando i figli non saranno rispettivamente divenuti economicamente autosufficienti.
DA' ATTO che ciascun coniuge continuerà a corrispondere il 50% di sua spettanza della rata mensile del mutuo cointestato contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale sita a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 12 bis.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto vicendevolmente a richiedersi l'assegno di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi pattuiscono che gli assegni familiari relativi ai figli ed ED verranno Per_1 percepiti esclusivamente dalla sig.ra CP_1
DA' ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente alla richiesta ed al rinnovo del passaporto con iscrizione dei figli e ED su quello di entrambi. Per_1
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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