CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 22/01/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2382/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche -
Direzione Entrate Tributarie, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio notificato in data 8 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la erroneità della motivazione dell'atto.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2382/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506878 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche -
Direzione Entrate Tributarie, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio notificato in data 8 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la erroneità della motivazione dell'atto.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti