Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 22/01/2026, n. 917
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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    Erroneità della motivazione dell'atto

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell'atto impugnato da parte dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 22/01/2026, n. 917
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 917
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo