Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 523/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con E_ P.IVA_1
il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. DE TILLA CATERINA ADA
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.10.2024 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.2.2019 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione
Corte di Appello di Palermo
ingiuntivo n. 5968/16, dichiarandolo esecutivo e la condannava al paga-
mento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_2
.
[...]
La resisteva al gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 10.10.2024 la causa veniva posta in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, la proponeva opposi- E_
zione avverso il decreto ingiuntivo con il quale veniva ordinata alla “Re- gione Siciliana” il pagamento della somma di € 332.258,76 in favore di a titolo di saldo di crediti per fornitura di energia elet- Controparte_1
trica vantati da e successivamente ceduti all'opposta Controparte_2
con atto notarile del 21 novembre 2013.
In via preliminare, eccepiva che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di un soggetto (la ”) privo di personalità giuri- E_
dica e, nel merito, l'inopponibilità della cessione all'amministrazione; sotto altro profilo, l'intervenuta parziale estinzione del debito (che sarebbe am- montata ad € 99.248,48).
Il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare secondo cui il decreto in- giuntivo sarebbe stato emesso nei confronti di un soggetto (la “
[...]
) privo di personalità giuridica. E_
In particolare, evidenziava che la domanda monitoria era stata rivolta “alla
- 2 - Corte di Appello di Palermo ” (C.F. , in persona del rappresen- E_ P.IVA_1
tante pro tempore, con sede in Palermo (PA), al Palazzo D'Orleans - Piaz- za Indipendenza, 21, nonché alla ” (C.F. / P.IVA. E_
), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Palermo P.IVA_1
(PA), al Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza, 21” [cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, pag. 2]; che nella fattispecie si era verificato un mero refuso nell'indicazione da parte del Tribunale del soggetto ingiunto (“Re- gione Siciliana” in luogo di ”), che non E_
aveva peraltro impedito all'effettivo destinatario dell'ingiunzione di pro-
porre tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. (sanando, in tal modo,
l'irregolarità); che d'altra parte, qualora avesse dovuto reputarsi che l'ingiunzione di pagamento non fosse stata diretta alla E_
, avrebbe dovuto escludersi la sua legittimazione a pro-
[...]
muovere il giudizio di opposizione.
Nel merito, considerato che la banca cessionaria aveva depositato gli estratti notarili autentici attestanti l'emissione di fatture per complessivi €
332.256,76 a carico dell'opponente ovvero di uffici facenti capo ad essa,
ossia il Dipartimento della Protezione Civile, il Dipartimento della pro-
grammazione, l'Ufficio Legislativo e Legale e Dipartimento Affari extra- regionali, e copia delle fatture azionate e che, di contro, l'opponente non aveva contestato l'effettività delle forniture né l'ammontare dei corrispetti- vi indicati nelle fatture, eccependo solo l'inopponibilità della cessione all'amministrazione e/o il rifiuto della cessione medesima e, sotto altro profilo, l'intervenuta estinzione parziale del debito, rigettava l'opposizione.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che la domanda monitoria origi-
- 3 - Corte di Appello di Palermo naria era diretta sia nei confronti della che della E_
e, quindi, di due soggetti distinti;
E_
che il Tribunale tuttavia, aveva ingiunto solo un soggetto (la Regione Sici-
liana) che però, pacificamente, era privo di legittimazione processuale;
che il decreto ingiuntivo era stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato;
che la statuizione di prime cure secondo cui era stato classificata come
“mero refuso” l'errata indicazione del soggetto ingiunto meritava integrale riforma, atteso che al momento dell'emissione del decreto il Tribunale aveva ritenuto di escludere dall'intimazione essa appellante;
che l'opposizione non aveva l'effetto di sanare la nullità.
Il motivo è fondato.
In fatto, va premesso che con il ricorso in monitorio la ha CP_1
chiesto l'ingiunzione di pagamento nei confronti della E_
e della , in via solidale tra loro (ovvero,
[...] E_
in subordine, singolarmente); che il Tribunale ha emesso il decreto nei confronti della e che la creditrice lo ha notificato presso E_
l'Avvocatura dello Stato.
Orbene, questa Corte ritiene che, a fronte dell'inequivoca indicazione da parte della ricorrente di due soggetti quali destinatari dell'ingiunzione,
l'emissione da parte del Tribunale nei confronti di uno solo di essi, con conseguente esclusione dell'altro, non possa legittimare la sostanziale so- stituzione dell'uno all'altro, quale effetto del ritenuto errore materiale.
Ad avvalorare il fatto che la ricorrente avesse voluto indicarli distintamente e non, come ora assume, quale unico soggetto (Regione Sicilia – Presiden-
za della ) basta rilevare che, in seno al ricorso per decreto E_
- 4 - Corte di Appello di Palermo ingiuntivo, la e la , E_ E_
vengono indicate ognuna con il rispettivo codice fiscale.
Né può ritenersi che, la proposizione dell'opposizione comporta la posi- zione di soggetto intimato nel decreto in capo all'opponente e che, in caso contrario, quest'ultimo non avrebbe interesse a proporla.
Ed invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo è passata dal ritenere l'inammissibilità (o im- proponibilità) dell'opposizione con cui il terzo si opponesse al solo fine di sostenere di non essere il soggetto passivo della pretesa creditoria posta a base dell'ingiunzione, al riconoscimento di tale possibilità, allorchè sussi- sta un dubbio sull'effettiva identità del debitore ingiunto.
Nel caso di specie, tale condizione sussiste in considerazione dell'avvenuta notifica del decreto presso l'Avvocatura dello Stato, difensore ex lege dell'Ente, e della carenza di soggettività giuridica in capo alla Parte_3
, soggetto intimato.
[...]
Lo scopo avuto di mira della , al di là E_
del riferimento alla “revoca” del provvedimento monitorio, in buona so-
stanza, è quello di far accertare la sua estraneità al rapporto obbligatorio dedotto con il ricorso per ingiunzione, evenienza che è, peraltro, da rilevar-
si anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez.
Unite n. 2951 del 2016) impedendo, così, che lo stesso possa fungere da titolo esecutivo verso di esso.
Né eventuali improprietà della indicazione del debitore possono essere su-
perate, atteso che i terzi hanno l'onere, vista la ripartizione della Regione in diversi rami amministrativi (Assessorati) dell' esatta individuazione del
- 5 - Corte di Appello di Palermo soggetto legittimato passivamente.
Per di più, l'atto processuale indirizzato genericamente alla Regione Sici- liana senza l'indicazione dell'assessorato competente, è nullo, atteso che la
, al pari dello Stato, non ha soggettività giuridica unitaria, E_
ma ciascuno degli assessorati è titolare di una propria competenza istitu-
zionale esterna, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello statuto regionale.
(Cass. n. 5873 del 3.10.1986)
Ed invero, allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal reale debitore, ma che tale potrebbe essere considerato a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, all'effettivo riscontro di tali am-
biguità, in sede di opposizione, consegue la declaratoria del difetto di tito-
larità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, con le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio.
In tal caso l'accertamento da compiere comprende anche il fatto costituivo del credito, sotto il profilo dell'individuazione del soggetto del rapporto obbligatorio.
Orbene, dall'analisi delle fatture poste a fondamento della pretesa credito-
ria, emerge che le forniture cui le stesse si riferiscono sono state effettuate tutte presso indirizzi diversi da quello presso cui ha sede l'opponente
(Piazza Indipendenza 21) e si riferiscono ad utenze intestate a soggetti di-
versi.
In particolare, tra gli altri, figurano l'Assessorato Regionale Turismo via
Notarbartolo 9, Palermo, Assessorato Lavori pubblici, via Saffi 37, Messi-
na, Ass. Lav. Via Imperatore Federico 70, Palermo, Ass. Reg. Turismo,
Via Notarbartolo 9, Palermo Assessorato Trasporti c. da Milo 1 sn, Trapa-
- 6 - Corte di Appello di Palermo ni, Assessorato lavori Pubblici P.za Vittorio Emanuele 12, Agrigento, As-
sessorato Lavori pubblici Via U.A. Amico 19, Palermo, Isp. CP_3
via Regione Siciliana 2256, Palermo, Assessorato Lavori Pubblici Viale
Regina Elena 48 Trapani….).
La della deve, quindi, ritenersi estranea a rapporto ob- E_ Pt_1
bligatorio dedotto in giudizio con il ricorso ex art. 633 c.p.c. e conseguen-
temente va accolta l'opposizione che era volta a far accertare, appunto, la propria estraneità allo stesso. (Cass. ordinanza n. 21213 del 5.7.2022)
Né, a fronte della specificazione contenuta nel ricorso “in via solidale tra loro ovvero in subordine separatamente” può accogliersi la tesi dell'appellata secondo cui la richiesta sarebbe stata formulata, ed il decreto conseguentemente emesso, nei confronti della “Regione Siciliana – Presi- denza della Regione Siciliana”.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
spositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sen-
tenza del Tribunale di Palermo del 5.2.2019 appellata da E_
nei confronti di revoca il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 5968 del 19.12.2016.
Condanna al pagamento delle spese dei due gradi del Controparte_1
giudizio in favore dell'appellante liquidandole in € € 12.678,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il primo grado, ed in € 6.780,00, ol-
tre spese generali, cpa e iva come per legge, per questo grado.
- 7 - Corte di Appello di Palermo Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 9.1.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Corte di Appello di Palermo