TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.r.g.2022/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Parte_1 C.F._1
SILVIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURTI FABIO Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 e dell'avv. GANINI CARLO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre
2024
pagina1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale e Parte_1 Controparte_1
proponendo appello avverso la sentenza n. 904/2021 del 18.10.2021, Controparte_3 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli, con cui è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed
è stata disposta l'estinzione del giudizio di primo grado e la cancellazione della causa dal ruolo.
Il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, ha dato atto che la parte odierna appellante, dopo che era stata dichiarata la nullità dell'originario atto di citazione per la mancata indicazione ovvero incertezza del petitum e della causa petendi ed era stato fissato un termine perentorio per il rinnovo della notificazione e l'integrazione della citazione, aveva notificato nuovamente il medesimo atto di citazione alla parte convenuta.
Secondo l'appellante, il proprio atto di citazione non era viziato da nullità, non risultando affatto generica l'indicazione del petitum e della causa petendi.
Nel merito ha chiesto l'accoglimento della domanda, spiegata in primo grado, di pagamento della fattura emessa per la riparazione del veicolo della convenuta . Controparte_1
Si sono costituite e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3 dell'appello.
All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Appaiono senz'altro fondate le doglianze avanzate dalla parte appellante in ordine all'esito decisorio del giudizio di primo grado.
Il Giudice di Pace ha rilevato la nullità dell'atto di citazione solo all'esito del giudizio, motivandola, peraltro, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria compiuta (consistita invero nella sola assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore).
Al di là della singolarità della scelta di rilevare la nullità dell'atto di citazione in un momento processuale ben distante da quello deputato alla valutazione dei contenuti dell'atto introduttivo del giudizio, si osserva che non è senz'altro in base agli esiti dell'attività istruttoria che deve valutarsi la completezza dell'atto di citazione nell'individuazione dei requisiti essenziali della domanda, ovvero del petitum e della causa petendi.
Per quanto maggiormente rileva, osserva il Giudice che nel caso di specie, risultando puntualmente definito l'ambito del petitum della domanda formulata dalla parte attrice, intesa al pagamento della fattura per la riparazione del veicolo della convenuta, la genericità della causa petendi (comunque non tale da poter essere considerata come del tutto “mancante” come richiesto dall'art. 163, n. 4), c.p.c., non risultando esplicitata la fonte dei danni riportati dalla vettura, derivanti da atti vandalici) non ha determinato alcuna violazione delle prerogative difensive della parte convenuta e, poi, della terza chiamata in causa, le quali hanno mostrato di pagina2 di 4 ben conoscere la vicenda sottesa alla domanda processuale, concorrendo, nello sviluppo del giudizio, a fornirne all'organo giudicante una rappresentazione più specifica.
Né può ritenersi che l'attore/appellante non abbia tempestivamente contestato la presa di posizione del Giudice di Pace nel senso della sussistenza della nullità dell'atto di citazione, rivolgendosi invero proprio l'atto di appello, quale atto di impugnazione immediatamente successivo, avverso la decisione con cui il Giudice di prime cure ha disposto l'estinzione del giudizio per effetto della ritenuta sussistenza della causa di nullità.
Né infine può ritenersi che l'attore non abbia effettivamente adempiuto al dovere di rinnovazione impostogli dal Giudice, al quale lo stesso ha provveduto sia pure rinotificando un atto di citazione dai contenuti sostanzialmente analoghi a quelli dell'atto originario.
Quanto al merito della vicenda contenziosa, si osserva che non è seriamente revocabile in dubbio, alla luce della posizione espressa dalle parti e della documentazione depositata, che l'attore abbia posto in essere i lavori di riparazione del veicolo della convenuta. La circostanza è stata ammessa pacificamente da quest'ultima, risultando d'altra parte riscontrata dalle immagini fotografiche versate nel fascicolo di primo grado e dalla lettura combinata delle stesse e della denuncia presentata dalla stessa signora a seguito degli atti vandalici che quest'ultima CP_1 ha dedotto di avere subito.
Incontestato è anche il fatto che i lavori di riparazione fossero stati già svolti quando il perito della compagnia di assicurazione si è recato presso l'officina per visionare il veicolo. A fronte del documentato succedersi delle iniziative stragiudiziali e processuali tra le parti si ritiene che la parte interessata – ovvero la terza chiamata nel giudizio – non abbia riscontrato l'ipotesi, cui si fa riferimento negli atti dalla stessa provenienti, della possibile collusione delle altre parti ai suoi danni.
D'altra parte si osserva che non appare giustificata dal tenore della clausola delle condizioni generali di assicurazione richiamata dalla compagnia terza chiamata in causa la mancata corresponsione dell'indennizzo, non prevedendo la stessa, quale conseguenza della avvenuta prematura riparazione dei danni - quantomeno nell'unica parte che è stata riportata sul documento cartaceo depositato in primo grado - l'automatica esclusione dell'operatività della copertura assicurativa;
potendo d'altra parte l'esistenza dei danni essere dimostrata anche in altro modo, ovvero, come anche era possibile nel caso di specie, attraverso l'esame delle fotografie, prodotte nel giudizio, ritraenti i danni subiti dall'autovettura della convenuta.
Ritiene pertanto il Giudice che spetti alla parte attrice il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del veicolo della parte convenuta. A tanto dovrà provvedere la parte convenuta, a sua volta manlevata dalla compagnia di assicurazione che è stata chiamata nel giudizio.
Per la quantificazione dei danni, contenendo la fattura depositata dalla parte attrice una stima unilaterale del valore delle riparazioni eseguite, ritiene il Giudice che, in assenza di diverse indicazioni e di specifiche contestazioni sul punto, possa essere assunta come riferimento la stima che proprio la terza chiamata nel giudizio, mediante incarico conferito al proprio “tecnico di fiducia”, ha operato e che è contenuta all'allegato n. 3 della propria comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, e la cui presenza in atti rende superfluo lo svolgimento di apposita consulenza tecnica d'ufficio di natura estimativa.
pagina3 di 4 In base alla indicata perizia di parte, il valore delle riparazioni operate dalla parte attrice/appellante può essere quantificato nell'importo complessivo di euro 4.074,28, comprensivo di IVA.
Conclusivamente pertanto, in riforma della sentenza del primo grado del giudizio, la parte convenuta/appellata deve essere condannata al pagamento nei riguardi della Controparte_1 parte attrice/appellante dell'importo di euro 4.074,28, oltre interessi come per legge.
La appellata/terza chiamata nel giudizio deve essere condannata a Controparte_3 tenere indenne la convenuta delle conseguenze del presente giudizio. Controparte_1
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dalla parte appellante/attrice in misura comunque inferiore a quanto richiesto, considerando il diverso esito del giudizio del primo grado, si ritiene che le spese di lite debbano essere oggetto di integrale compensazione tra le parti, per entrambe i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte convenuta/appellata
[...]
al pagamento nei confronti dell'attore/appellante della somma di euro CP_1 Parte_1
4.074,28, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo.
La appellata/terza chiamata nel giudizio deve essere condannata a Controparte_3 tenere indenne la convenuta delle conseguenze del presente giudizio. Controparte_1
Compensa interamente le spese di lite di entrambe i gradi del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli,22 marzo 2025
Il Giudice dott. Michele Cappai
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.r.g.2022/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Parte_1 C.F._1
SILVIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURTI FABIO Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 e dell'avv. GANINI CARLO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre
2024
pagina1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale e Parte_1 Controparte_1
proponendo appello avverso la sentenza n. 904/2021 del 18.10.2021, Controparte_3 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli, con cui è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed
è stata disposta l'estinzione del giudizio di primo grado e la cancellazione della causa dal ruolo.
Il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, ha dato atto che la parte odierna appellante, dopo che era stata dichiarata la nullità dell'originario atto di citazione per la mancata indicazione ovvero incertezza del petitum e della causa petendi ed era stato fissato un termine perentorio per il rinnovo della notificazione e l'integrazione della citazione, aveva notificato nuovamente il medesimo atto di citazione alla parte convenuta.
Secondo l'appellante, il proprio atto di citazione non era viziato da nullità, non risultando affatto generica l'indicazione del petitum e della causa petendi.
Nel merito ha chiesto l'accoglimento della domanda, spiegata in primo grado, di pagamento della fattura emessa per la riparazione del veicolo della convenuta . Controparte_1
Si sono costituite e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3 dell'appello.
All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Appaiono senz'altro fondate le doglianze avanzate dalla parte appellante in ordine all'esito decisorio del giudizio di primo grado.
Il Giudice di Pace ha rilevato la nullità dell'atto di citazione solo all'esito del giudizio, motivandola, peraltro, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria compiuta (consistita invero nella sola assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore).
Al di là della singolarità della scelta di rilevare la nullità dell'atto di citazione in un momento processuale ben distante da quello deputato alla valutazione dei contenuti dell'atto introduttivo del giudizio, si osserva che non è senz'altro in base agli esiti dell'attività istruttoria che deve valutarsi la completezza dell'atto di citazione nell'individuazione dei requisiti essenziali della domanda, ovvero del petitum e della causa petendi.
Per quanto maggiormente rileva, osserva il Giudice che nel caso di specie, risultando puntualmente definito l'ambito del petitum della domanda formulata dalla parte attrice, intesa al pagamento della fattura per la riparazione del veicolo della convenuta, la genericità della causa petendi (comunque non tale da poter essere considerata come del tutto “mancante” come richiesto dall'art. 163, n. 4), c.p.c., non risultando esplicitata la fonte dei danni riportati dalla vettura, derivanti da atti vandalici) non ha determinato alcuna violazione delle prerogative difensive della parte convenuta e, poi, della terza chiamata in causa, le quali hanno mostrato di pagina2 di 4 ben conoscere la vicenda sottesa alla domanda processuale, concorrendo, nello sviluppo del giudizio, a fornirne all'organo giudicante una rappresentazione più specifica.
Né può ritenersi che l'attore/appellante non abbia tempestivamente contestato la presa di posizione del Giudice di Pace nel senso della sussistenza della nullità dell'atto di citazione, rivolgendosi invero proprio l'atto di appello, quale atto di impugnazione immediatamente successivo, avverso la decisione con cui il Giudice di prime cure ha disposto l'estinzione del giudizio per effetto della ritenuta sussistenza della causa di nullità.
Né infine può ritenersi che l'attore non abbia effettivamente adempiuto al dovere di rinnovazione impostogli dal Giudice, al quale lo stesso ha provveduto sia pure rinotificando un atto di citazione dai contenuti sostanzialmente analoghi a quelli dell'atto originario.
Quanto al merito della vicenda contenziosa, si osserva che non è seriamente revocabile in dubbio, alla luce della posizione espressa dalle parti e della documentazione depositata, che l'attore abbia posto in essere i lavori di riparazione del veicolo della convenuta. La circostanza è stata ammessa pacificamente da quest'ultima, risultando d'altra parte riscontrata dalle immagini fotografiche versate nel fascicolo di primo grado e dalla lettura combinata delle stesse e della denuncia presentata dalla stessa signora a seguito degli atti vandalici che quest'ultima CP_1 ha dedotto di avere subito.
Incontestato è anche il fatto che i lavori di riparazione fossero stati già svolti quando il perito della compagnia di assicurazione si è recato presso l'officina per visionare il veicolo. A fronte del documentato succedersi delle iniziative stragiudiziali e processuali tra le parti si ritiene che la parte interessata – ovvero la terza chiamata nel giudizio – non abbia riscontrato l'ipotesi, cui si fa riferimento negli atti dalla stessa provenienti, della possibile collusione delle altre parti ai suoi danni.
D'altra parte si osserva che non appare giustificata dal tenore della clausola delle condizioni generali di assicurazione richiamata dalla compagnia terza chiamata in causa la mancata corresponsione dell'indennizzo, non prevedendo la stessa, quale conseguenza della avvenuta prematura riparazione dei danni - quantomeno nell'unica parte che è stata riportata sul documento cartaceo depositato in primo grado - l'automatica esclusione dell'operatività della copertura assicurativa;
potendo d'altra parte l'esistenza dei danni essere dimostrata anche in altro modo, ovvero, come anche era possibile nel caso di specie, attraverso l'esame delle fotografie, prodotte nel giudizio, ritraenti i danni subiti dall'autovettura della convenuta.
Ritiene pertanto il Giudice che spetti alla parte attrice il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del veicolo della parte convenuta. A tanto dovrà provvedere la parte convenuta, a sua volta manlevata dalla compagnia di assicurazione che è stata chiamata nel giudizio.
Per la quantificazione dei danni, contenendo la fattura depositata dalla parte attrice una stima unilaterale del valore delle riparazioni eseguite, ritiene il Giudice che, in assenza di diverse indicazioni e di specifiche contestazioni sul punto, possa essere assunta come riferimento la stima che proprio la terza chiamata nel giudizio, mediante incarico conferito al proprio “tecnico di fiducia”, ha operato e che è contenuta all'allegato n. 3 della propria comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, e la cui presenza in atti rende superfluo lo svolgimento di apposita consulenza tecnica d'ufficio di natura estimativa.
pagina3 di 4 In base alla indicata perizia di parte, il valore delle riparazioni operate dalla parte attrice/appellante può essere quantificato nell'importo complessivo di euro 4.074,28, comprensivo di IVA.
Conclusivamente pertanto, in riforma della sentenza del primo grado del giudizio, la parte convenuta/appellata deve essere condannata al pagamento nei riguardi della Controparte_1 parte attrice/appellante dell'importo di euro 4.074,28, oltre interessi come per legge.
La appellata/terza chiamata nel giudizio deve essere condannata a Controparte_3 tenere indenne la convenuta delle conseguenze del presente giudizio. Controparte_1
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dalla parte appellante/attrice in misura comunque inferiore a quanto richiesto, considerando il diverso esito del giudizio del primo grado, si ritiene che le spese di lite debbano essere oggetto di integrale compensazione tra le parti, per entrambe i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte convenuta/appellata
[...]
al pagamento nei confronti dell'attore/appellante della somma di euro CP_1 Parte_1
4.074,28, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo.
La appellata/terza chiamata nel giudizio deve essere condannata a Controparte_3 tenere indenne la convenuta delle conseguenze del presente giudizio. Controparte_1
Compensa interamente le spese di lite di entrambe i gradi del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli,22 marzo 2025
Il Giudice dott. Michele Cappai
pagina4 di 4