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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/07/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 53 / 2025 VG
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà ConIGliere relatore
Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 53/2025 V.G. promossa in sede di reclamo da rappresentata e difesa in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Laura Marozzo del Foro di Aosta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta (AO), Via Porta Pretoria n. 19 Reclamante
contro
rappresentato e difeso in forza di procura in atti, dall'Avv. _1
Carola Rosa Marzi del Foro di Aosta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, Via Promis n. 3A Reclamato
Avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Aosta, emessa in data 28/01/2025, nel procedimento iscritto al n. 795/2024 R.G.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che ha dichiarato:
“La Procura Generale Rileva che, dagli atti di causa, emerge il rischio che vi sia un disallineamento nell'accudimento economico della fratria, stante che il padre oppone alle richieste economiche della madre, di avere già assunto su di sé il mantenimento integrale della FI più grande. Inoltre, il primo giudice, nella motivazione, ha riportato alcuni dati sulla situazione economica delle parti ma non ha specificato secondo quale ragionamento ne ha tratto un accollo di mantenimento diretto per ciascuna parte, rigettando così le richieste della madre delle minori.
Per questi motivi
si è quindi favorevoli a che il provvedimento venga riformato prevedendo in via provvisoria il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della minore, in una misura che sia attenta a non creare eccessive disparità nelle cure economiche delle due figlie della coppia”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Reclamante:
“Nel merito inaudita altera parte:
- dato atto della disponibilità manifestata dal IG. in sede d'udienza _1
All_33_verbale_28_01_2025.pdf prevedere ch'egli inizi ibuire, per lo meno fino alla fissazione d'udienza da parte di questa Corte, al mantenimento della FI PE minore collocata c/o la madre col versamento di € 150,00 al mese, riconosc altresì l'intero assegno unico alla madre. Il tutto dal dì del deposito del ricorso per divorzio. Le spese straordinarie medio tempore da assumersi per le figlie saranno ripartite al 50% tra genitori fatto salvo per le spese universitarie che già il IG. ha dichiarato di voler sostenere autonomamente. _1
Nel merito previa fissazione d'udienza:
- stabilire che il padre si farà carico del mantenimento ordinario della FI minore PE
con la corresponsione alla IG.ra , a decorrere dal dì del deposito del Parte_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, di una somma pari ad € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. Il tutto a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo indicato;
PE
- le spese straordinarie da sostenersi per verranno invece divise al 50% tra genitori in conformità al Protocollo del Tribunale di Aosta approvato in data 22 febbraio 2019; PE
- l'assegno unico per spetterà interamente alla madre al 100% e le deduzioni fiscali rimarranno al tra i genitori;
- la figli maggiorenne e parzialmente autosufficiente rimarrà a carico Per_2 esclusivo del padre. In via istruttoria:
- ove ritenuto necessario per la riforma del provvedimento impugnato, ordinare la produzione e/o esibizione ex art. 210 e / o 213 c.p.c. di tutte le fatture attive emesse nell'anno 2024 dal IG. se del caso con annesso prospetto _1 patrimoniale redatto da un Professionista da cui dovranno risultare poste attive e passive unitamente agli estratti di conto corrente dell'ultimo triennio.
- ferma la massima disponibilità della reclamante a produrre gli stessi estratti di conto corrente.
…omissis…
- con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”. Reclamato:
“Voglia il Tribunale;
Contrariis rejectis: PE Disporre l'affidamento condiviso di , con sua domiciliarità prevalente presso la casa della mamma;
Stabilire modalità di incontro padre-FI libere, nel rispetto dei reciproci impegni e desideri;
In via principale: Rigettare il reclamo presentato dalla IG.ra , confermando i provvedimenti Parte_1 provvisori stabiliti dal Tribunale di Aosta tto, stabilire che ogni genitore mantenga la FI che ha con sé nella gestione quotidiana e straordinaria;
In via di subordine: Stabilire che la IG.ra contribuisca al mantenimento di Parte_1 Per_2 corrispondendo al padre la somma che sarà ritenuta congrua, oltre al 50% delle sue spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo sottoscritto tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Aosta;
PE Stabilire che il IG. contribuisca al mantenimento di corrispondendo alla _1 IG.ra desima cifra posta a carico la mamma per il Parte_1 manten , oltre al 50% delle sue spese straordinarie così come Per_2 individuate nel Protocollo sottoscritto tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Aosta In via istruttoria
- In quanto fatto nuovo e sopravvenuto, ordinare alla IG.ra di produrre Parte_1 le proprie buste paga di febbraio e marzo 2025, relative ai tenuti per il triennio 2022-2025 ed al nuovo stipendio che verrà riconosciuto alla IG.ra
in seguito all'accordo contrattuale intervenuto tra sindacati e Regione;
Parte_1
- Ordinare alla IG.ra di produrre delle dichiarazioni attestanti Parte_1
l'ammontare del TFR e del integrativa”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 31/05/2003 la IGnora e il IGnor Parte_1 _1 contraevano matrimonio, con rito civile, nel Comune di Aymavilles (AO), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione nascevano due figlie di cui una maggiorenne: (16/12/2003) e Per_2 PE (17/08/2007). Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, la IGnora Parte_1
chiedeva al Tribunale di Aosta di pronunciare la separazione personale
[...] PE dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso della FI minore con collocamento prevalente presso la madre e di porre a carico del padre il PE contributo di mantenimento ordinario della FI minore da corrispondere alla madre, la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione come per legge, spese straordinarie da sostenersi al 50% tra genitori e assegno unico interamente alla madre al 100%. Si costituiva in giudizio il IGnor il quale, aderendo alla domanda di _1 PE separazione, chiedeva, previa dichiarazione dell'affidamento condiviso di con domiciliarità prevalente presso la casa della madre, che ogni genitore provvedesse al mantenimento della FI con il medesimo convivente (la FI maggiorenne convive con il padre) e che le spese straordinarie di entrambe le ragazze Per_2 venissero divise al 50% tra i genitori. In subordine, chiedeva che la IGnora
contribuisse al mantenimento di corrispondendo al padre la Parte_1 Per_2 somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle sue spese straordinarie, e che il IGnor a sua volta, versasse alla IGnora la medesima somma a _1 Parte_1 PE titolo di contributo di mantenimento per la FI minore oltre al 50% delle sue spese straordinarie. Il Tribunale di Aosta con il provvedimento impugnato autorizzava i coniugi a PE vivere separati e disponeva l'affidamento condiviso della FI con collocamento prevalente presso la madre. In punto economico, dopo aver analizzato la situazione patrimoniale dei coniugi e ritenuto i redditi delle parti equivalenti, il primo Giudice stabiliva che ogni genitore si facesse carico in via esclusiva e diretta del mantenimento ordinario e straordinario delle figlie con essi conviventi. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Aosta, con reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c. la IGnora ha proposto tempestiva Parte_1 impugnazione limitatamente alla parte relativa al mancato riconoscimento PE dell'assegno per il mantenimento ordinario richiesto per la FI minore La reclamante ritiene erronea la valutazione della situazione economico- patrimoniale fatta dal primo Giudice. In primo luogo, la IGnora deduce che il totale dei redditi netti dalla Parte_1 stessa percepiti nell'ultimo triennio (€. 53.560,00) sono di gran lunga inferiori a quelli prodotti dal IGnor (€ 59.782,00); in secondo luogo evidenzia che il _1 saldo finale del conto corrente alla stessa intestato risulta essere, nel triennio 2021-2023, nettamente inferiore a quello del conto corrente intestato al IGnor
_1
Precisa, inoltre, che ella non ha potuto accantonare alcun risparmio negli anni, avendo impiegato tutte le sue risorse economiche nella cura della famiglia. Infine, afferma che la FI , convivente con il padre è in grado di provvedere Per_2 PE autonomamente ai propri interessi a differenza della FI minore che abita con la stessa. In particolare, lamenta che il Tribunale nulla ha riconosciuto alla reclamante per riequilibrare le posizioni economiche dei nuclei – e ciò nonostante lo stesso IGnor avesse già in udienza offerto € 150,00 per il _1 PE mantenimento della FI minore dichiarandosi disponibile ad occuparsi da solo delle spese universitarie della FI maggiorenne, . Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il reclamato chiedendo il rigetto del reclamo proposto dalla IGnora _1
, con conferma dei provvedimenti provvisori. Parte_1
In subordine, di stabilire a carico della moglie un contributo mensile da versare al padre per il mantenimento della FI , con lo stesso convivente, ed un Per_2 contributo mensile di uguale importo, a carico dello stesso, da corrispondere alla PE madre per il mantenimento della FI minore Il IGnor in primo luogo precisa che la FI maggiorenne non può _1 Per_2 definirsi autonoma, neppure parzialmente, e che egli provvede a coprire tutte le PE sue eIGenze, così come pure corrisponde somme alla minore . Evidenzia, dunque, che la situazione economica delle figlie è essenzialmente identica. Il reclamato, inoltre, sottolinea che la FI minore gode ancora dell'assegno unico che viene corrisposto alla IGnora . Parte_1
Per quanto riguarda la situazione economica della moglie evidenzia che la IGnora
, dal mese di gennaio 2025, è rientrata a lavorare a tempo pieno, con Parte_1 conseguente aumento del proprio stipendio e contesta tutto quanto dalla stessa affermato. Si dà atto che per l'udienza del 02/07/2025 le parti, entrambe costituite, hanno depositato rispettive istanze di rinuncia agli atti del giudizio di reclamo, ciascuna sottoscritta dal proprio difensore, chiedendo la cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Ritenuto, pertanto, doversi procedere in tal senso, la Corte di Appello, dichiara, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del procedimento con spese legali compensate.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, Sezione Famiglia e Minorenni Visti gli artt. 739 e 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia della parte reclamante e contestuale accettazione della rinuncia della parte reclamata, con spese legali compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Torino, nella Camera di ConIGlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 02/07/2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere