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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 24.9.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4837/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenza Rapisarda;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Angelo Minutoli.
Oggetto: liquidazione ratei maturati e non riscossi indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.09.2024 esponeva: Parte_1
- che con decreto di omologa del 19.04.2024 R.G. n. 7313/2022 il Giudice del Lavoro aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del
CTU;
- che il proprio stato ed il proprio grado di invalidità, come accertati dal CTU e risultanti dal decreto di omologa, realizzano gli estremi previsti dalla legge per l'insorgere del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che in data 19.04.2024 a mezzo pec il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' - CP_1 che in data 19.04.24 a mezzo pec veniva trasmessa alla sede di competenza dell la CP_1 documentazione (AP 70) necessaria alla liquidazione della prestazione;
- che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione dovuta al ricorrente. CP_2
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento nella misura di legge e con la decorrenza indicata nella relazione del CTU e
1 omologato dal Giudice con decreto di omologa del 19/04/2024 R.G. n. 7313/2022; per l'effetto condannare l' a corrispondere all'istante i ratei maturati e non riscossi della predetta CP_1 prestazione con la medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge.
Condannare, altresì, il resistente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituitosi con memoria del 22.04.2025, eccepiva che l aveva provveduto alla CP_2 liquidazione a favore di parte ricorrente e, pertanto, chiedeva di ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali.
3.- L'udienza del 24.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che dagli atti di causa emerge CP_ che l' ha provveduto al pagamento della prestazione in data 7.5.2025. CP_
5.- Atteso l'esito della lite, in virtù del principio di virtuale soccombenza, l' va condannata alle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Messina, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 24.9.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4837/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenza Rapisarda;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Angelo Minutoli.
Oggetto: liquidazione ratei maturati e non riscossi indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.09.2024 esponeva: Parte_1
- che con decreto di omologa del 19.04.2024 R.G. n. 7313/2022 il Giudice del Lavoro aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del
CTU;
- che il proprio stato ed il proprio grado di invalidità, come accertati dal CTU e risultanti dal decreto di omologa, realizzano gli estremi previsti dalla legge per l'insorgere del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che in data 19.04.2024 a mezzo pec il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' - CP_1 che in data 19.04.24 a mezzo pec veniva trasmessa alla sede di competenza dell la CP_1 documentazione (AP 70) necessaria alla liquidazione della prestazione;
- che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione dovuta al ricorrente. CP_2
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento nella misura di legge e con la decorrenza indicata nella relazione del CTU e
1 omologato dal Giudice con decreto di omologa del 19/04/2024 R.G. n. 7313/2022; per l'effetto condannare l' a corrispondere all'istante i ratei maturati e non riscossi della predetta CP_1 prestazione con la medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge.
Condannare, altresì, il resistente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituitosi con memoria del 22.04.2025, eccepiva che l aveva provveduto alla CP_2 liquidazione a favore di parte ricorrente e, pertanto, chiedeva di ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali.
3.- L'udienza del 24.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che dagli atti di causa emerge CP_ che l' ha provveduto al pagamento della prestazione in data 7.5.2025. CP_
5.- Atteso l'esito della lite, in virtù del principio di virtuale soccombenza, l' va condannata alle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Messina, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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