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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1863/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...]– Indirizzo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 (Email_3) e dall'Avv. Difensore_1 (Email_4
), domiciliata presso lo studio dei difensori in Luogo_1 – Indirizzo_2 ha impugnato l'avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA). Anno 2018- 2022 n.
112490070515 (All.1) per € 6.977,00 a titolo di tributi ed interessi, sanzioni e spese di notifica, in relazione alle unità immobiliari site in Luogo_1, Indirizzo_3, censito al NCEU come segue:
• Daticatastali_1
• Daticatastali_2
Ha eccepito la illegittimità e l'erroneità dell'avviso impugnato.
Instaurato il contraddittorio si è costituita Roma Capitale che ha addotto l'annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
In data 06.11.2024 Roma Capitale a seguito di articolata attività istruttoria, ha accertato e notificato detto avviso a carico dell'odierno ricorrente per omessa iscrizione al servizio, per gli anni 2018-2022, delle unità immobiliari site in Luogo_1, Indirizzo_3, censito al NCEU, • Daticatastali_1
e Daticatastali_2 per le quali non risultavano pervenute all'Ufficio precedenti dichiarazioni Ta.Ri.
In data 19.05.2025, l'Amministrazione, in riscontro all'autotutela ha emesso il provvedimento n.
U250500174487 con il quale “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita, relativamente al periodo indicato nell'avviso di accertamento, solo all'immobile censito al Catasto Fabbricati di Roma al Daticatastali_2
e Daticatastali_1 (subalterni fra loro graffati). In particolare si precisa:
- il Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma prevede che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas);
-che l'annualità di imposta 2018 è ancora accertabile nel 2024, in quanto l'Ente titolare del tributo ha potere di accertare l'omessa dichiarazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza dei termini per la dichiarazione (30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo).” (All. 2)
Nelle more, Roma Capitale ha altresì emesso l'Avviso di accertamento rettificato n. 112590067737 del
10.09.2025 (All.3) in funzione del provvedimento sopra indicato, portante il ricalcolo delle somme effettivamente dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, per il minore importo di 3.612,00 (2.618,00 se aderente alla definizione agevolata delle sanzioni).
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra le parti.
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
MA OR RA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070515 TARI - TEFA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...]– Indirizzo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 (Email_3) e dall'Avv. Difensore_1 (Email_4
), domiciliata presso lo studio dei difensori in Luogo_1 – Indirizzo_2 ha impugnato l'avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA). Anno 2018- 2022 n.
112490070515 (All.1) per € 6.977,00 a titolo di tributi ed interessi, sanzioni e spese di notifica, in relazione alle unità immobiliari site in Luogo_1, Indirizzo_3, censito al NCEU come segue:
• Daticatastali_1
• Daticatastali_2
Ha eccepito la illegittimità e l'erroneità dell'avviso impugnato.
Instaurato il contraddittorio si è costituita Roma Capitale che ha addotto l'annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
In data 06.11.2024 Roma Capitale a seguito di articolata attività istruttoria, ha accertato e notificato detto avviso a carico dell'odierno ricorrente per omessa iscrizione al servizio, per gli anni 2018-2022, delle unità immobiliari site in Luogo_1, Indirizzo_3, censito al NCEU, • Daticatastali_1
e Daticatastali_2 per le quali non risultavano pervenute all'Ufficio precedenti dichiarazioni Ta.Ri.
In data 19.05.2025, l'Amministrazione, in riscontro all'autotutela ha emesso il provvedimento n.
U250500174487 con il quale “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita, relativamente al periodo indicato nell'avviso di accertamento, solo all'immobile censito al Catasto Fabbricati di Roma al Daticatastali_2
e Daticatastali_1 (subalterni fra loro graffati). In particolare si precisa:
- il Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma prevede che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas);
-che l'annualità di imposta 2018 è ancora accertabile nel 2024, in quanto l'Ente titolare del tributo ha potere di accertare l'omessa dichiarazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza dei termini per la dichiarazione (30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo).” (All. 2)
Nelle more, Roma Capitale ha altresì emesso l'Avviso di accertamento rettificato n. 112590067737 del
10.09.2025 (All.3) in funzione del provvedimento sopra indicato, portante il ricalcolo delle somme effettivamente dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, per il minore importo di 3.612,00 (2.618,00 se aderente alla definizione agevolata delle sanzioni).
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra le parti.
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
MA OR RA