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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2670/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Matteo GIORGI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'avv. Matteo GIORGI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della rinuncia degli stessi ricorrenti a comparire per il tentativo di conciliazione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modifiche ed in particolare in ragione della ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi contemplata dall'art. 3, comma 1° numero 2, lettera b) della richiamata normativa così come modificato dall'art.
55 della legge 6 maggio 2015 n. 55
Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato in data 05.06.1999 a
Venezia e trascritto al n.14 parte II serie A, anno 1999 degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti CONDIZIONI
1. Contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne
In considerazione dell'attuale situazione delle parti, della condizione di studente-lavoratore del figlio maggiorenne Per_ della libera frequentazione delle rispettive abitazioni dei genitori da parte di quest'ultimo, i ricorrenti Per_ continueranno a provvedere in forma diretta al mantenimento del figlio oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
2. Assegno unico
Le parti concordano che l'assegno unico universale, se dovuto, continuerà ad essere percepito da parte del signor
Parte_1
3. Mantenimento coniugi
I ricorrenti ribadiscono di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, in forza del rapporto matrimoniale, e si dichiarano autonomi dal punto di vista economico e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
4. Questioni patrimoniali
Dichiarano altresì di aver dato esecuzione agli accordi per dar seguito allo scioglimento e cessazione della CP_1 così come previsto e pattuito in sede di procedimento separativo.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Venezia in data 5/6/1999, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 6/6/2023 avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 10-11/10/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
5/6/1999, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 14 anno 1999 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne
In considerazione dell'attuale situazione delle parti, della condizione di studente-lavoratore del figlio maggiorenne Per_ della libera frequentazione delle rispettive abitazioni dei genitori da parte di quest'ultimo, i ricorrenti Per_ continueranno a provvedere in forma diretta al mantenimento del figlio oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
2. Assegno unico
Le parti concordano che l'assegno unico universale, se dovuto, continuerà ad essere percepito da parte del signor
Parte_1
3. Mantenimento coniugi
I ricorrenti ribadiscono di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, in forza del rapporto matrimoniale, e si dichiarano autonomi dal punto di vista economico e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
4. Questioni patrimoniali
Dichiarano altresì di aver dato esecuzione agli accordi per dar seguito allo scioglimento e cessazione della CP_1 così come previsto e pattuito in sede di procedimento separativo.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Matteo GIORGI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'avv. Matteo GIORGI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della rinuncia degli stessi ricorrenti a comparire per il tentativo di conciliazione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modifiche ed in particolare in ragione della ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi contemplata dall'art. 3, comma 1° numero 2, lettera b) della richiamata normativa così come modificato dall'art.
55 della legge 6 maggio 2015 n. 55
Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato in data 05.06.1999 a
Venezia e trascritto al n.14 parte II serie A, anno 1999 degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti CONDIZIONI
1. Contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne
In considerazione dell'attuale situazione delle parti, della condizione di studente-lavoratore del figlio maggiorenne Per_ della libera frequentazione delle rispettive abitazioni dei genitori da parte di quest'ultimo, i ricorrenti Per_ continueranno a provvedere in forma diretta al mantenimento del figlio oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
2. Assegno unico
Le parti concordano che l'assegno unico universale, se dovuto, continuerà ad essere percepito da parte del signor
Parte_1
3. Mantenimento coniugi
I ricorrenti ribadiscono di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, in forza del rapporto matrimoniale, e si dichiarano autonomi dal punto di vista economico e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
4. Questioni patrimoniali
Dichiarano altresì di aver dato esecuzione agli accordi per dar seguito allo scioglimento e cessazione della CP_1 così come previsto e pattuito in sede di procedimento separativo.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Venezia in data 5/6/1999, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 6/6/2023 avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 10-11/10/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
5/6/1999, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 14 anno 1999 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne
In considerazione dell'attuale situazione delle parti, della condizione di studente-lavoratore del figlio maggiorenne Per_ della libera frequentazione delle rispettive abitazioni dei genitori da parte di quest'ultimo, i ricorrenti Per_ continueranno a provvedere in forma diretta al mantenimento del figlio oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
2. Assegno unico
Le parti concordano che l'assegno unico universale, se dovuto, continuerà ad essere percepito da parte del signor
Parte_1
3. Mantenimento coniugi
I ricorrenti ribadiscono di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, in forza del rapporto matrimoniale, e si dichiarano autonomi dal punto di vista economico e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
4. Questioni patrimoniali
Dichiarano altresì di aver dato esecuzione agli accordi per dar seguito allo scioglimento e cessazione della CP_1 così come previsto e pattuito in sede di procedimento separativo.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero