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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1173 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Cerrone presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano alla via Torino
n. 37;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, proponeva Parte_1
opposizione avverso la rettifica dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000012939
e avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001828009 e n. OI-00445677 tutte notificategli in data 21.1.2025 con le quali gli era stato intimato il pagamento,
in favore dell , della somma complessiva di € 9.068,34, asseritamente CP_1
dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del decreto legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2014, 2016 e 2020.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva la violazione dell'art. 14 della l. Pt_1
n. 689/1981, la carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni, la sproporzione delle sanzioni irrogate nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall . CP_1
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è inammissibile. Pt_1
Ne caso di specie, invero, parte ricorrente non fornisce alcuna prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione de qua ovvero nei 30 giorni successivi appunto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Segnatamente l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo dell'1.9.2011 n.150
dispone che: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del
servizio postale”.
Il né nel ricorso introduttivo del giudizio né nelle note di trattazione Pt_1
scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'odierna udienza fornisce alcuna prova documentale in merito alla data di ricezione delle ordinanze ingiunzioni qui impugnate nonostante la prima eccezione assorbente formulata da controparte nella sua memoria difensiva tempestivamente depositata sia stata appunto quella di decadenza dall'azione giudiziaria.
E per regola generale grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione sicché, al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto a provare, oltre che ad allegare, la data della notifica dell'atto opposto.
Nel caso di specie il assume di aver preso contezza delle ordinanza- Pt_1
ingiunzioni impugnate il 21.1.2025 in quanto in tale data gli sarebbero state notificate ma, a fronte della specifica eccezione preliminare di inosservanza dei termini per proporre opposizione, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza ma deve anche fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita, ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione;
diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui al predetto art. 6, comma 6 del decreto legislativo
150/2011, la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, tra l'altro anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte la quale ha chiarito che: “In
tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, l. 24 novembre 1981 n. 689, delinea
uno scrutinio preliminare sulla tempestività del ricorso, che può condurre alla
pronuncia di ordinanza di inammissibilità prima dell'instaurazione del
contraddittorio tra le parti, senza, tuttavia, precludere al giudice, dopo aver
consentito l'accesso al giudizio di opposizione, di dichiarare l'inammissibilità,
ove la tardività sussista, con il provvedimento che definisce il procedimento, il
quale deve necessariamente assumere la forma di sentenza, rientrando il
controllo sulla tempestività dell'opposizione tra i compiti officiosi del giudice
adito” (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/01/2013, n. 1372). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo
- per come alla fine rideterminato dallo stesso in applicazione delle CP_1
sopraggiunte previsioni normative - di € 9.068,34). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del decorso di un termine di legge impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre,
la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1173 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell delle spese del giudizio Pt_1 CP_1
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1173 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Cerrone presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano alla via Torino
n. 37;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, proponeva Parte_1
opposizione avverso la rettifica dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000012939
e avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001828009 e n. OI-00445677 tutte notificategli in data 21.1.2025 con le quali gli era stato intimato il pagamento,
in favore dell , della somma complessiva di € 9.068,34, asseritamente CP_1
dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del decreto legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2014, 2016 e 2020.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva la violazione dell'art. 14 della l. Pt_1
n. 689/1981, la carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni, la sproporzione delle sanzioni irrogate nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall . CP_1
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è inammissibile. Pt_1
Ne caso di specie, invero, parte ricorrente non fornisce alcuna prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione de qua ovvero nei 30 giorni successivi appunto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Segnatamente l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo dell'1.9.2011 n.150
dispone che: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del
servizio postale”.
Il né nel ricorso introduttivo del giudizio né nelle note di trattazione Pt_1
scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'odierna udienza fornisce alcuna prova documentale in merito alla data di ricezione delle ordinanze ingiunzioni qui impugnate nonostante la prima eccezione assorbente formulata da controparte nella sua memoria difensiva tempestivamente depositata sia stata appunto quella di decadenza dall'azione giudiziaria.
E per regola generale grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione sicché, al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto a provare, oltre che ad allegare, la data della notifica dell'atto opposto.
Nel caso di specie il assume di aver preso contezza delle ordinanza- Pt_1
ingiunzioni impugnate il 21.1.2025 in quanto in tale data gli sarebbero state notificate ma, a fronte della specifica eccezione preliminare di inosservanza dei termini per proporre opposizione, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza ma deve anche fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita, ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione;
diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui al predetto art. 6, comma 6 del decreto legislativo
150/2011, la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, tra l'altro anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte la quale ha chiarito che: “In
tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, l. 24 novembre 1981 n. 689, delinea
uno scrutinio preliminare sulla tempestività del ricorso, che può condurre alla
pronuncia di ordinanza di inammissibilità prima dell'instaurazione del
contraddittorio tra le parti, senza, tuttavia, precludere al giudice, dopo aver
consentito l'accesso al giudizio di opposizione, di dichiarare l'inammissibilità,
ove la tardività sussista, con il provvedimento che definisce il procedimento, il
quale deve necessariamente assumere la forma di sentenza, rientrando il
controllo sulla tempestività dell'opposizione tra i compiti officiosi del giudice
adito” (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/01/2013, n. 1372). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo
- per come alla fine rideterminato dallo stesso in applicazione delle CP_1
sopraggiunte previsioni normative - di € 9.068,34). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del decorso di un termine di legge impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre,
la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1173 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell delle spese del giudizio Pt_1 CP_1
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro