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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile –
in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 239 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Fiuggi, via XV Gennaio n. 6, Parte_1 presso lo studio dell'avv.to Sandro Di Meo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
attore e
, , , elettivamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3 domiciliate in Colleferro (RM), C.so Garibaldi n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Sordi, che le rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;
convenute e
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , elettivamente domiciliati in Fiuggi (FR), via Controparte_11 Controparte_12
Vecchia Fiuggi n. 109, presso lo studio dell'avv. Cinzia Girolami, che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
convenuti e
Controparte_13 Controparte_14 convenute contumaci
1 avente ad oggetto: usucapione di enfiteusi.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi
Il sig. ha convenuto in giudizio i sig.ri , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
e l' al fine di sentir dichiarare
[...] Controparte_13 Controparte_15
l'avvenuto acquisito in suo favore per usucapione, ex art. 1158 cc., del pieno diritto di enfiteusi sugli immobili siti in Torre Cajetani, distinti in catasto fabbricati al fg. 9 mappale 699 (ex catasto terreni f. 9 mapp. 254) al fg. 9 mappali 229 sub. 2 e 230 sub. 2 (ex catasto terreni f. 9 mapp. 229 sub. 2 e 230 sub. 2), per averli da sempre, in particolare già da prima delle iscrizioni dei gravami
(ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone n. 688/03; ipoteca legale da atto amministrativo, rep. 100739/47 in favore di ) e comunque Controparte_15 da oltre vent'anni, posseduti in maniera esclusiva, pubblica e notoria, come riconosciuto dal concedente Comune di Torre Cajetani, che aveva rilasciato in suo favore il permesso a costruire n.
9 del 23.8.2006 dal
I convenuti, , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , si sono costituiti riconoscendo i fatti posti a Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 fondamento della domanda attorea e aderendo ad essa. ed , regolarmente citate in Controparte_13 Controparte_15 giudizio, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita con l'escussione di due testi di parte attrice, ed infine è pervenuta all'udienza del 12.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, sexies c.p.c..
All'udienza la parte attrice, unica presente, ha discusso oralmente riportandosi ai propri atti, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Nel merito della controversia.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
La Corte di cassazione ha affermato che a configurare il possesso enfiteutico "ad usucapione", è necessaria la prova del pagamento del canone e dell'apporto di miglioramenti che accrescano il valore del fondo (Cass. n. 6740/1988), e ciò coerentemente con la natura dell'istituto, che si sostanzia in un rapporto di natura reale, in forza del quale a un soggetto (detto enfiteuta) è
2 concesso su un fondo (rustico, ma anche urbano), contro un corrispettivo in denaro, il diritto di utilizzazione perpetua o temporanea del fondo medesimo, del sottosuolo e delle accessioni, con diritto di far propri i frutti e con l'obbligo di migliorarlo.
Nel caso di specie, la parte attrice non solo non ha dimostrato, ma non ha nemmeno allegato di aver pagato al concedente Comune di Torre Cajetani un canone corrispondente al pieno diritto di enfiteusi sugli immobili di cui all'atto introduttivo.
Né, in mancanza di allegazione, può essere valorizzata la non contestazione dei convenuti costituiti.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
Va disposta la compensazione delle spese di lite con i convenuti costituiti, che hanno concluso in tal senso.
Nulla sulle spese quanto ai convenuti contumaci.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite;
3. nulla sulle spese quanti alle parti convenute contumaci.
Così deciso in Frosinone, il 5.10.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile –
in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 239 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Fiuggi, via XV Gennaio n. 6, Parte_1 presso lo studio dell'avv.to Sandro Di Meo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
attore e
, , , elettivamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3 domiciliate in Colleferro (RM), C.so Garibaldi n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Sordi, che le rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;
convenute e
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , elettivamente domiciliati in Fiuggi (FR), via Controparte_11 Controparte_12
Vecchia Fiuggi n. 109, presso lo studio dell'avv. Cinzia Girolami, che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
convenuti e
Controparte_13 Controparte_14 convenute contumaci
1 avente ad oggetto: usucapione di enfiteusi.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi
Il sig. ha convenuto in giudizio i sig.ri , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
e l' al fine di sentir dichiarare
[...] Controparte_13 Controparte_15
l'avvenuto acquisito in suo favore per usucapione, ex art. 1158 cc., del pieno diritto di enfiteusi sugli immobili siti in Torre Cajetani, distinti in catasto fabbricati al fg. 9 mappale 699 (ex catasto terreni f. 9 mapp. 254) al fg. 9 mappali 229 sub. 2 e 230 sub. 2 (ex catasto terreni f. 9 mapp. 229 sub. 2 e 230 sub. 2), per averli da sempre, in particolare già da prima delle iscrizioni dei gravami
(ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone n. 688/03; ipoteca legale da atto amministrativo, rep. 100739/47 in favore di ) e comunque Controparte_15 da oltre vent'anni, posseduti in maniera esclusiva, pubblica e notoria, come riconosciuto dal concedente Comune di Torre Cajetani, che aveva rilasciato in suo favore il permesso a costruire n.
9 del 23.8.2006 dal
I convenuti, , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , si sono costituiti riconoscendo i fatti posti a Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 fondamento della domanda attorea e aderendo ad essa. ed , regolarmente citate in Controparte_13 Controparte_15 giudizio, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita con l'escussione di due testi di parte attrice, ed infine è pervenuta all'udienza del 12.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, sexies c.p.c..
All'udienza la parte attrice, unica presente, ha discusso oralmente riportandosi ai propri atti, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Nel merito della controversia.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
La Corte di cassazione ha affermato che a configurare il possesso enfiteutico "ad usucapione", è necessaria la prova del pagamento del canone e dell'apporto di miglioramenti che accrescano il valore del fondo (Cass. n. 6740/1988), e ciò coerentemente con la natura dell'istituto, che si sostanzia in un rapporto di natura reale, in forza del quale a un soggetto (detto enfiteuta) è
2 concesso su un fondo (rustico, ma anche urbano), contro un corrispettivo in denaro, il diritto di utilizzazione perpetua o temporanea del fondo medesimo, del sottosuolo e delle accessioni, con diritto di far propri i frutti e con l'obbligo di migliorarlo.
Nel caso di specie, la parte attrice non solo non ha dimostrato, ma non ha nemmeno allegato di aver pagato al concedente Comune di Torre Cajetani un canone corrispondente al pieno diritto di enfiteusi sugli immobili di cui all'atto introduttivo.
Né, in mancanza di allegazione, può essere valorizzata la non contestazione dei convenuti costituiti.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
Va disposta la compensazione delle spese di lite con i convenuti costituiti, che hanno concluso in tal senso.
Nulla sulle spese quanto ai convenuti contumaci.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite;
3. nulla sulle spese quanti alle parti convenute contumaci.
Così deciso in Frosinone, il 5.10.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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