Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1496
Articolo 2
Versione
8 febbraio 1966
Art. 1.
Per la partecipazione dell'Italia alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni a Monaco di Baviera del 1965 e' autorizzata l'erogazione di 100 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1965.
Entrata in vigore il 8 febbraio 1966