Trib. Gela, sentenza 23/05/2025, n. 12
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Sentenza 23 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Gela, Sezione Fallimentare, dalla dott.ssa Stefania Sgroi, riguarda l'apertura della procedura di liquidazione controllata per un debitore sovraindebitato. La parte ricorrente ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti del d.lgs. n. 14/2019, evidenziando la propria condizione di sovraindebitamento e l'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, a causa di debiti tributari significativi e della mancanza di reddito.

Il giudice ha accolto la richiesta, ritenendo sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura, in quanto il debitore, in qualità di socia accomandataria di una società cancellata, rientra nella definizione di "debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale". La decisione si fonda sull'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, confermando la nomina di un liquidatore e stabilendo le modalità di gestione della liquidazione. Il giudice ha chiarito che il divieto di azioni esecutive sui beni del debitore discende automaticamente dalla sentenza di apertura della liquidazione, in conformità con il nuovo codice della crisi d'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 23/05/2025, n. 12
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 12
    Data del deposito : 23 maggio 2025

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