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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/05/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 16-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt.
268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII), instaurata su ricorso depositato il 16.04.2025 da (c.f. Parte_1
) n.q. di debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore C.F._1
Segretariato Sociale di Gela”, e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa Maria;
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 16.04.2025, n.q. di debitore ha chiesto Parte_1
l'apertura della sua procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).
2. Preliminarmente va osservato che, a seguito del deposito del ricorso, non è stata fissata udienza in quanto si tratta di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib.
Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).
3. Nel merito sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
di cui all'art. 270, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono. Parte_1
3.1. Il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto il debitore ha la residenza a Gela (CL) ed è stata socia accomandataria di
(p.i. ), avente la sede legale a Gela Controparte_1 P.IVA_1
1 (CL), cancellata dal registro delle imprese il 24.11.2009, rientrante nel suo circondario, come documentato in atti dall' CP_2
3.2. Non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore.
3.3. Il debitore ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela” e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa Maria, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di “sovraindebitamento”, inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up di cui Parte_2
al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII.
In particolare, sotto il profilo soggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, la ricorrente è stata socia accomandataria di Controparte_1
(p.i. , avente la sede legale a Gela (CL), cancellata dal registro delle
[...] P.IVA_1
imprese il 24.11.2009, a cui ineriscono i debiti tributari documentati in atti dall' di cui CP_2
risponde n.q. di socio illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. , sicchè è qualificabile come
“debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” per estensione ex art. 256 CCII, per decorso del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese ex art. 33
CCII.
In particolare, sotto il profilo oggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, la ricorrente versa in stato di “insolvenza”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, in quanto ha debiti tributari per la somma complessiva di euro 432.000,00 circa, n.q. di socia accomandataria di (p.i. Controparte_1
), avente la sede legale a Gela (CL), cancellata dal registro delle imprese il P.IVA_1
24.11.2009, che non è in grado di adempiere regolarmente, dato che non percepisce alcun reddito e vive a carico del marito, come documentato dall'O.C.C. .
4. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore odierno ricorrente ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprendente tutti i beni del debitore con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata
2 ex art. 268, comma 4, CCII, confermando la nomina come liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b),
CCII, dello stesso professionista iscritto all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di
Gela”, della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII.
Va altresì chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura, non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende ope legis dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del debitore sovraindebitato
[...]
(c.f. ), n.q. di socia accomandataria di Parte_1 C.F._1 [...]
(p.i. ), avente la sede legale a Gela (CL), cancellata dal Controparte_1 P.IVA_1
registro delle imprese il 24.11.2009; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina liquidatore la dott.ssa , così confermando la nomina come liquidatore Persona_1
dello stesso professionista iscritto all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si è avvalso il debitore istante;
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt.
268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII), instaurata su ricorso depositato il 16.04.2025 da (c.f. Parte_1
) n.q. di debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore C.F._1
Segretariato Sociale di Gela”, e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa Maria;
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 16.04.2025, n.q. di debitore ha chiesto Parte_1
l'apertura della sua procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).
2. Preliminarmente va osservato che, a seguito del deposito del ricorso, non è stata fissata udienza in quanto si tratta di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib.
Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).
3. Nel merito sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
di cui all'art. 270, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono. Parte_1
3.1. Il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto il debitore ha la residenza a Gela (CL) ed è stata socia accomandataria di
(p.i. ), avente la sede legale a Gela Controparte_1 P.IVA_1
1 (CL), cancellata dal registro delle imprese il 24.11.2009, rientrante nel suo circondario, come documentato in atti dall' CP_2
3.2. Non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore.
3.3. Il debitore ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela” e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa Maria, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di “sovraindebitamento”, inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up di cui Parte_2
al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII.
In particolare, sotto il profilo soggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, la ricorrente è stata socia accomandataria di Controparte_1
(p.i. , avente la sede legale a Gela (CL), cancellata dal registro delle
[...] P.IVA_1
imprese il 24.11.2009, a cui ineriscono i debiti tributari documentati in atti dall' di cui CP_2
risponde n.q. di socio illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. , sicchè è qualificabile come
“debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” per estensione ex art. 256 CCII, per decorso del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese ex art. 33
CCII.
In particolare, sotto il profilo oggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, la ricorrente versa in stato di “insolvenza”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, in quanto ha debiti tributari per la somma complessiva di euro 432.000,00 circa, n.q. di socia accomandataria di (p.i. Controparte_1
), avente la sede legale a Gela (CL), cancellata dal registro delle imprese il P.IVA_1
24.11.2009, che non è in grado di adempiere regolarmente, dato che non percepisce alcun reddito e vive a carico del marito, come documentato dall'O.C.C. .
4. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore odierno ricorrente ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprendente tutti i beni del debitore con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata
2 ex art. 268, comma 4, CCII, confermando la nomina come liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b),
CCII, dello stesso professionista iscritto all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di
Gela”, della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII.
Va altresì chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura, non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende ope legis dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del debitore sovraindebitato
[...]
(c.f. ), n.q. di socia accomandataria di Parte_1 C.F._1 [...]
(p.i. ), avente la sede legale a Gela (CL), cancellata dal Controparte_1 P.IVA_1
registro delle imprese il 24.11.2009; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina liquidatore la dott.ssa , così confermando la nomina come liquidatore Persona_1
dello stesso professionista iscritto all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si è avvalso il debitore istante;
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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