Art. 2.
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria, ed agraria in Sardegna. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all' art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria, ed agraria in Sardegna. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all' art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".