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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4672/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 893/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00725/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00725/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00725/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa, con Avviso di accertamento n. TY7012L00725/2019, per il 2015, accertava nei confronti della Contribuente Ricorrente_1 redditi di fabbricati, diversi e di capitale non dichiarati (meglio quantificati in atti).
Questi ultimi venivano determinati in base alla quota di partecipazione (33percento) alla Società_1
SR nei confronti della quale l'Agenzia aveva emesso distinto Avviso di accertamento (n.
TY7032L007055/2019).
La contribuente impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Siracusa deducendone l' illegittimità (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 893/06/2023, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma la riforma: carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR 917/86, violazione del divieto di doppia imposizione e violazione dell'art. 24 Costituzione (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La contribuente ha versato giurisprudenza territoriale di questa stessa sezione a se favorevole (cfr. sentenza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- L'avviso di accertamento qui in esame trae origine da altro avviso di accertamento nei confronti della Società_1 SR (prima citato).
L'attribuzione del reddito in contestazione era stato ipotizzato (in via presuntiva) sulla considerazione che l'appellante fosse titolare di una “quota di partecipazione”.
La contribuente ha dedotto di non avere partecipato alla gestione della società “Società_1 s.r.l.” (società di capitale).
L'Agenzia, sul punto, non ha offerto elementi documentali di prova a sostegno della propria pretesa che, nella sostanza, resta fondata su mere presunzioni.
2.-Ritiene questo Collegio di non doversi discostare dai propri precedenti orientamenti secondo i quali la presunzione riferita alla “sola ristretta base societaria” non è sufficiente a far ritenere la “distribuzione di utili” (cfr. sentenza n. 7987 del 24 novembre 2025 Corte di giustizia di II grado, Sicilia).
3.- La Contribuente ha dedotto di non aver mai partecipato ad atti di gestione societaria, che il suo ruolo era solo “simbolico” e di non avere percepito alcuna somma di denaro (cfr. ricorso introduttivo ed atto di appello).
L'Agenzia non ha documentalmente prodotto elementi idonei a scalfire tali affermazioni.
Nel caso in specie si è, quindi, in presenza di “presunzioni a cascata”: il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che non ricopra alcuna veste nell'ambito del consiglio di amministrazione, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, limitando a dedurre la propria estraneità alla gestione: è l'Amministrazione che avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della propria pretesa: la legge n. 111/223 – infatti - limita la possibilità di presumere la distribuzione ai soci di reddito accertato nei confronti delle società di capitali nei soli casi in cui ciò accertato “sulla base di elementi certi e precisi”.
Tali requisiti (“certezza” e “precisione”) non possono ritenersi sussistenti nella fattispecie.
Ne consegue che l'appello va accolto: la prova della fondatezza della pretesa, infatti, risulta contraddittoria ed insufficiente.
La complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 13 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN EN VA TT
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4672/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 893/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00725/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00725/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00725/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa, con Avviso di accertamento n. TY7012L00725/2019, per il 2015, accertava nei confronti della Contribuente Ricorrente_1 redditi di fabbricati, diversi e di capitale non dichiarati (meglio quantificati in atti).
Questi ultimi venivano determinati in base alla quota di partecipazione (33percento) alla Società_1
SR nei confronti della quale l'Agenzia aveva emesso distinto Avviso di accertamento (n.
TY7032L007055/2019).
La contribuente impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Siracusa deducendone l' illegittimità (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 893/06/2023, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma la riforma: carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR 917/86, violazione del divieto di doppia imposizione e violazione dell'art. 24 Costituzione (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La contribuente ha versato giurisprudenza territoriale di questa stessa sezione a se favorevole (cfr. sentenza in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- L'avviso di accertamento qui in esame trae origine da altro avviso di accertamento nei confronti della Società_1 SR (prima citato).
L'attribuzione del reddito in contestazione era stato ipotizzato (in via presuntiva) sulla considerazione che l'appellante fosse titolare di una “quota di partecipazione”.
La contribuente ha dedotto di non avere partecipato alla gestione della società “Società_1 s.r.l.” (società di capitale).
L'Agenzia, sul punto, non ha offerto elementi documentali di prova a sostegno della propria pretesa che, nella sostanza, resta fondata su mere presunzioni.
2.-Ritiene questo Collegio di non doversi discostare dai propri precedenti orientamenti secondo i quali la presunzione riferita alla “sola ristretta base societaria” non è sufficiente a far ritenere la “distribuzione di utili” (cfr. sentenza n. 7987 del 24 novembre 2025 Corte di giustizia di II grado, Sicilia).
3.- La Contribuente ha dedotto di non aver mai partecipato ad atti di gestione societaria, che il suo ruolo era solo “simbolico” e di non avere percepito alcuna somma di denaro (cfr. ricorso introduttivo ed atto di appello).
L'Agenzia non ha documentalmente prodotto elementi idonei a scalfire tali affermazioni.
Nel caso in specie si è, quindi, in presenza di “presunzioni a cascata”: il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che non ricopra alcuna veste nell'ambito del consiglio di amministrazione, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, limitando a dedurre la propria estraneità alla gestione: è l'Amministrazione che avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della propria pretesa: la legge n. 111/223 – infatti - limita la possibilità di presumere la distribuzione ai soci di reddito accertato nei confronti delle società di capitali nei soli casi in cui ciò accertato “sulla base di elementi certi e precisi”.
Tali requisiti (“certezza” e “precisione”) non possono ritenersi sussistenti nella fattispecie.
Ne consegue che l'appello va accolto: la prova della fondatezza della pretesa, infatti, risulta contraddittoria ed insufficiente.
La complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 13 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN EN VA TT