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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/07/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Rg 3358/18
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi 17 LUGLIO 2025 ore 10.30 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore sono comparsi:
i procuratori delle parti.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
L'attore precisa le conclusioni anche per i germani intervenuti e si riporta alle richieste formulate con atto introduttivo e d'intervento Il convenuto precisa le conclusoni riportandosi alla comparsa costitutiva.
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got Dà lettura del seguente dispositivo e della parte motiva della decisione qui di seguito riportata
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore in data
17.7.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3358/2018
tra
( rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Parte_2 C.F._1
Volpi elettivamente domiciliata in Perugia via Vecchi 113
ATTRICE
e
( ) ed il germano Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), quali eredi del defunto attore
[...] C.F._3 Parte_3
( ), con il patrocinio del medesimo avv. Volpi
[...] C.F._4
Marcello elettivamente domiciliati in Perugia via Vecchi 113
INTEVENUTI AD CP_3
Contro
( con il patrocinio dell'avv. Camponetti CP_4 C.F._5
Francesca elettivamente domiciliata in Perugia Via Settevalli 133/U
CONVENUTA
2 Oggetto: contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale che precede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
La seguente “synopsis” include il tracciato esplicativo ed argomentativo che, nei limiti del thema decidendum, ha contraddistinto l'odierna decisione.
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 9.6.18 con cui gli attori - coniugi hanno evocato parte convenuta per sentire accogliere le Parte_4 seguenti domande:
“ … Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto, che gli attori hanno dato in mutuo alla IG.ra , in più soluzioni, la complessiva CP_4 somma di Euro 30.000,00 con obbligo alla restituzione della relativa somma;
per l'effetto -
CONDANNARE: la IG.ra alla restituzione in favore dei IG.ri e CP_4 Parte_3
delle somme mutuate per un ammontare complessivo di Euro 30.000,00, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria. IN VIA SUBORDINATA: - ACCERTARE E DICHIARARE che la IG.ra si è arricchita senza causa a danno degli attori, e di conseguenza CP_4 dichiararla tenuta e condannarla ad indennizzare i IG.ri e Parte_3 Parte_2 della diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica nella somma di Euro 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali esposte in narrativa del presente atto, la diminuzione patrimoniale subita dagli attori pari ad Euro 30.000,00, a tutto e unico vantaggio “indiretto” della IG.ra ; CP_4 per l'effetto, - CONDANNARE la IG.ra ad indennizzare i IG.ri CP_4 Parte_3
e della diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica nella somma di Euro Parte_2
30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. – IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
3 In punto di fatto ha dedotto:
La stipulazione orale del contratto di mutuo per l'importo di euro 30 mila.
La consegna della somma concessa a mutuo mediante dazione di assegni bancari per l'anzidetto importo.
In punto di diritto ha invocato l'art. 1813 c.c. e, in subordine, l'art. 2041 c.c. ai fini della liquidazione dell'indennizzo ed anche per l'accertamento della effettiva diminuzione patrimoniale subita dagli attori.
Con comparsa costitutiva datata 15.11.18 la convenuta ha contestato la domanda attorea ed ha chiesto il respingimento integrale delle domande ex adverso formulate.
In seno alla prima udienza del 20.11.18 il Giudice Dott. F. Fiore ha concesso alle parti il termine di giorni quindici per l'attivazione della negoziazione assistita con fissazione del rinvio al 5.3.19 cui ha fatto seguito la concessione in favore delle parti del triplo termine ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Con ordinanza del 3.7.19 il Giudice Dott. F. Fiore ha ammesso le prove orali.
In data 25.2.20 sono stati escussi i testimoni e Controparte_2 CP_1
.
[...]
In data 21.10.20 è stato prodotto certificato impeditivo della partecipazione all'udienza dell'attrice i fini del mezzo di prova ammesso ed afferente all'interpello formale. Pt_2
In tale contesto, il difensore di parte convenuta ha dedotto che, in data 7.1.20, defunse l'attore con consequenziale inammissibilità della prova orale con i figli Parte_3
e in quanto eredi del defunto padre. Controparte_2 Controparte_1
Con ordinanza del 21.10.20 il Giudice dott. F. Fiore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 20.7.21.
A seguito dei rinvii per via della situazione pandemica, la causa è stata differita da questo giudice onorario per interrogatorio non formale delle parti al successivo 14.11.24 ed effettivamente svolto il 12.12.24.
Con atto di intevento volontario datato 11.12.24 e Controparte_2 CP_1
-in qualità di eredi del defunto padre e attore hanno
[...] Parte_3 depositato comparsa costituiva richiamando tutte le conclusioni di cui all'originario atto introduttivo.
In data 2.4.25 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito ex art. 190 c.p.c..
4 In data 21.6.25 la causa è stata rimessa sul ruolo in considerazione della qualità di eredi dei figli dell'attore intevenuti nell'odierno processo con atto dell'11.12.24 mediante deposito della mera dichiarazione di successione. A tale fine è stato disposto il deposito di memoria difensiva ex art.101, co. 2° c.p.c..
Con la stessa ordinanza è stata prefissata udienza, ex art. 281 sexies c.p.c., per la nuova precisazione delle conclusioni, discussione orale e lettura del dispositivo.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
I.
DELLA QUESTIONE PRELIMINARE IN RITO.
La difesa dei germani e ha depositato Controparte_1 Controparte_2 le note, ex art. 101 c. 2 c.p.c., in relazione alle quali ha interloquito in ordine al difetto di legittimazione attiva sollevato ex officio.
Va, innanzitutto, sgombrato il campo relativamente al rilievo del predetto difensore nella parte in cui ha aggiunto che “la controparte non ha mai sollevato tale eccezione”.
Sul punto, questo giudice onorario ricorda (a sé stesso) che la questione preliminare (in rito) è e resta rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo così come hanno riprecisato esaustivamente le SSUU con sentenza n.2591/16.
La controparte ha interloquito con ulteriore deposito di note nel perentorio termine di venti giorni di cui alla ordinanza del 21.6.25. Con tale atto ha affermato la piena legittimazione attiva dei germani intervenuti nell'odierno processo.
Un approfondito riscontro della giurisprudenza di legittimità e di merito ha consentito di escludere la sussistenza del predetto difetto.
In particolare, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riassuzione del legittimario ed ha soppesato favorevolmente il dato in ragione del quale l'esperimento da parte del chiamato dell'azione giudiziaria, volta ad ottenere il paventato credito, dà luogo di per sé ad accettazione implicita della qualità di erede (Cass. 18294/24 e Cass.16002/08). In sostanza, l'intervento in giudizio da parte dei chiamati è di per sé indice di accettazione implicita della qualità di erede legittimo del de cuius (Cass. 8529/13).
I germani hanno, dunque, legittimamente spiegato atto d'intervento nel processo in veste
5 ed in qualità di eredi del defunto padre quale originario attore del processo in epigrafe.
II.
DEL CONTRATTO DI MUTUO.
Ai fini della prospettazione della soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della prioritaria disciplina di cui all'art. 1813 c.c. dal seguente tenore:
“Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
L'accertamento degli elementi costitutivi del contratto in parola è stato coordinato con i prinicipi afferenti all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., avuto riguardo alla peculiarità del caso in esame per il quale gli attori hanno dedotto che la dazione delle somme concesse a mutuo fu contraddistinta dalla consegna di più assegni bancari (v. assegni bancari doc. 3-4-5- e 6 affoliati all'atto di citazione).
Il mutuo è un contratto reale.
Il suo perfezionamento si fa coincidere con la consegna (traditio) del danaro o della cosa data a mutuo (res).
Sia in dottrina che in giurispridenza è prevalso il concetto in base al quale è necessario il conseguimento della mera «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario.
Il mutuante è obbligato a costituire un autonomo titolo di disponibilità che dà luogo, per un verso, alla fuoriuscita della somma dal patrimonio del mutuante e, per un altro verso, alla acquisizione al patrimonio della parte mutuataria.
Ciò rende lapalissiana la non indispensabilità della cosiddetta consegna materiale del danaro essendo, di contro, sufficiente che l'importo sia messo nella «disponibilità giuridica» del mutuatario.
L'altro elemento costitutivo del contratto in esame è dato dalla obbligazione assunta dal mutuatario di restituire l'importo mutuato.
In generale, l'onere della prova che discende dalla azione di restituzione delle somme mutuate impone, in capo agli attori, la concreta dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda:
6 la consegna intesa alla stregua della disponibilità giuridica ed il titolo dal quale promana l'obbligo della reclamata restituzione.
A nulla rileva la contestazione del convenuto anche nel caso in cui egli abbia riconosciuto la ricezione della somma mutuata ed alleghi una differente causa afferente alla stessa dazione di danaro. Tale contegno, pertanto, non dà luogo alla inversione dell'onere della prova incombente agli attori (v. Cass. 16332/24 e Cass. 30944/18).
Come già indicato, un ulteriore distinguo si è reso necessario nel caso in scrutinio, giacchè il fatto reca in sé la verifica di un altro peculiare atteggiamento dell'onere della prova incombente agli attori e ciò per via della dazione, in favore della convenuta, di titoli di credito consistenti in assegni bancari (v. assegni bancari doc. 3-4-5- e 6 affoliati all'atto di citazione).
L'astrattezza che contraddistingue l'assegno bancaario disciplinato dal R.D. n.1736/1933 non ha comportato per gli attori alcuna variazione all'onere probatorio loro incombente e ciò per effetto, altresì, dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “non
è possibile fare discendere l'esistenza di un contratto di mutuo dalla mera consegna di assegni bancari essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (v. Cass. 30944/2018)”.
Fatte queste generali premesse, il Tribunale ha passato in rassegna la domanda attorea in uno alle allegazioni di supporto e sulla base dei riscontri probatori emergenti dagli atti di causa.
L'anzidetta disamina ha avuto incidenza diretta anche in riferimento al rigetto della domanda subordinata, ex art. 2041 c.c., che gli attori hanno formulato, altresì, domandando l'accertamento della patita diminuzione patrimoniale.
E' stata valutata la prova orale con i testimoni indotti dagli attori sulla base delle dichiarazioni rese dinanzi al Giudice in data 25.2.20 da e Controparte_2 Controparte_1 figli del defunto attore i quali hanno successivamente assunto la qualità di Parte_3 parte nell'odierno processo mediante costituzione in giudizio, in data 11.12.24, cioè dopo
l'acquisizione della predetta prova orale.
Sul punto, questo giudice onoroario si è interrogato sulla applicabilità o meno dell'art. 246 c.p.c..
7 La risposta ha trovato immediato riscontro nel principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “non rileva il fatto che il teste sentito senza che sia stata eccepita l'incapacità a testimoniare sia in seguito divenuto parte (Cass. 16.1.1996, n.303)”.
Inoltre, l'eccezione di incapacità a testimoniare (ex art. 246 c.p.c.) non è rilevabile d'ufficio (v.
SSUU 9456/23).
A nulla rileva l'eccezione sollevata il 21.10.20 da parte della difesa della convenuta cioè dopo l'espletamento della prova orale del 25.2.20 con i due testimoni divenuti parti dell'odierno processo in data 11.12.24.
In seno all'udienza del 21.10.20 la difesa della convenuta ha dedotto: “in data 7.1.2020 è deceduto il e quindi la testimonianza resa dai figli il 25.2.2020 comportava Persona_1 un interesse degli stessi in quanto già eredi”.
Orbene, sul punto, questo giudice onrorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (v. Cass. 2295/21)”.
Di conseguenza, il Tribunale ha dovuto procedere al vaglio di coerenza ed attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese il 25.2.20 da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Il contenuto della prova orale resa da è contraddistinto da circostanze Controparte_1 note solo ed in quanto riferite dal padre-attore . Parte_3
Questo giudice onorario, pertanto, ha ritenuto evidente la nullità della predetta testimonianza de relato actoris, nonostante la presenza della ulteriore testimonianza resa dal germano CP_2
(v. Cass. Civ., sez. III^, sentenza n°12477 del 31 gennaio 2017 pubblicata il 18
[...] maggio 2017).
La dichiarazione resa, invece, da un unico testimone degli attori Controparte_2 apparsa immeritevole di credito per le diverse argomentazioni di seguito riportate.
8 La verifica del contenuto delle dichiarazioni rese da detto testimone ha dato luogo, in base alla selezione per prevalenza, rilevanza, attendibilità e sovrapponibilità delle circostanze emerse, alla seguente sintetica argomentazione:
Il concetto unus testis nullus testis dà contezza alla impossibilità riscontrata da questo giudice onoroario nel ritenere corrispondente al vero quanto dichiarato da soprattutto in Controparte_2 mancanza di sufficienti ulteriori riscontri di prova connessa o collegata alle affermazioni rese a verbale il 25.2.20 ed anche per via della dichiarazione aggiuntiva -mai prima rilevata neppure dagli attori- per la quale il testimone avrebbe, sua sponte, dato personalmente a mutuo alla stessa convenuta la ulteriore somma di euro 5 mila (v. capo 3° verb. 25.2.20).
Tale complessiva deposizione da parte del figlio degli attori ha evidenziato marcate problematiche di attendibilità sia sul piano intrinseco (relativo cioè alla coerenza interna della sua ricostruzione di fatti nuovi e mai palesati dagli attori), sia sul piano estrinseco avuto riguardo cioè alla esistenza o meno in atti dell'odierno processo di altri riscontri esterni rispetto alle sue affermazioni.
Dunque, le dichiarazioni rese da non hanno trovato altro riscontro Controparte_2 probatorio e rimangono, pertanto, un isolato costrutto privo della necessaria e indispensabile convergenza istruttoria.
Quanto alla domanda che gli attori hanno formulato in subordine, ossia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., ed anche in riferimento alla ulteriore questione di cui all'accertamento della effettiva perdita di natura patrimoniale, questo giudice ha ritenuto di dovere rigettare entrambe le questioni per assoluta infondatezza dei contenuti.
A fondamento di tale ulteriore rigetto nel merito, il Tribunale ha ritenuto di doverne argomentare la soluzione mediante necessario richiamo ai principii giurisprudenziali in ragione dei quali l'azione di arricchimento senza giusta causa (ex art. 2041 c.c.) è contraddistinta dal presupposto cosiddetto di mera sussidiarietà. Tale presupposto sussiste soltanto se la diversa azione, fondata sul contratto (mutuo), si è rivelata carente ab origine del titolo giustificativo (v. Cass. 33954/23).
Nel caso in scrutinio, il presupposto di sussidiarietà non sussiste in quanto l'azione ex art. 2041
c.c. non può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale (mutuo) in quanto la domanda ordinaria fondata sul titolo contrattuale (mutuo) si è palesata priva di titolo giustificativo (v. Cass. 14944/22 e Cass. 8020/09).
9 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Sono stati appplicati i parametri minimi-inderogabili (v. Cass. 17613/24) di cui alle vigenti tariffe forensi per via della semplicità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna l'attrice in solido con gli intervenuti Parte_2 CP_1
e al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_2 CP_4 dei compensi di lite che liquida in € 2540,00 oltre 15% T.F. iva e cap.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 17 luglio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
10
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi 17 LUGLIO 2025 ore 10.30 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore sono comparsi:
i procuratori delle parti.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
L'attore precisa le conclusioni anche per i germani intervenuti e si riporta alle richieste formulate con atto introduttivo e d'intervento Il convenuto precisa le conclusoni riportandosi alla comparsa costitutiva.
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got Dà lettura del seguente dispositivo e della parte motiva della decisione qui di seguito riportata
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore in data
17.7.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3358/2018
tra
( rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Parte_2 C.F._1
Volpi elettivamente domiciliata in Perugia via Vecchi 113
ATTRICE
e
( ) ed il germano Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), quali eredi del defunto attore
[...] C.F._3 Parte_3
( ), con il patrocinio del medesimo avv. Volpi
[...] C.F._4
Marcello elettivamente domiciliati in Perugia via Vecchi 113
INTEVENUTI AD CP_3
Contro
( con il patrocinio dell'avv. Camponetti CP_4 C.F._5
Francesca elettivamente domiciliata in Perugia Via Settevalli 133/U
CONVENUTA
2 Oggetto: contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale che precede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
La seguente “synopsis” include il tracciato esplicativo ed argomentativo che, nei limiti del thema decidendum, ha contraddistinto l'odierna decisione.
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 9.6.18 con cui gli attori - coniugi hanno evocato parte convenuta per sentire accogliere le Parte_4 seguenti domande:
“ … Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto, che gli attori hanno dato in mutuo alla IG.ra , in più soluzioni, la complessiva CP_4 somma di Euro 30.000,00 con obbligo alla restituzione della relativa somma;
per l'effetto -
CONDANNARE: la IG.ra alla restituzione in favore dei IG.ri e CP_4 Parte_3
delle somme mutuate per un ammontare complessivo di Euro 30.000,00, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria. IN VIA SUBORDINATA: - ACCERTARE E DICHIARARE che la IG.ra si è arricchita senza causa a danno degli attori, e di conseguenza CP_4 dichiararla tenuta e condannarla ad indennizzare i IG.ri e Parte_3 Parte_2 della diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica nella somma di Euro 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali esposte in narrativa del presente atto, la diminuzione patrimoniale subita dagli attori pari ad Euro 30.000,00, a tutto e unico vantaggio “indiretto” della IG.ra ; CP_4 per l'effetto, - CONDANNARE la IG.ra ad indennizzare i IG.ri CP_4 Parte_3
e della diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica nella somma di Euro Parte_2
30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. – IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
3 In punto di fatto ha dedotto:
La stipulazione orale del contratto di mutuo per l'importo di euro 30 mila.
La consegna della somma concessa a mutuo mediante dazione di assegni bancari per l'anzidetto importo.
In punto di diritto ha invocato l'art. 1813 c.c. e, in subordine, l'art. 2041 c.c. ai fini della liquidazione dell'indennizzo ed anche per l'accertamento della effettiva diminuzione patrimoniale subita dagli attori.
Con comparsa costitutiva datata 15.11.18 la convenuta ha contestato la domanda attorea ed ha chiesto il respingimento integrale delle domande ex adverso formulate.
In seno alla prima udienza del 20.11.18 il Giudice Dott. F. Fiore ha concesso alle parti il termine di giorni quindici per l'attivazione della negoziazione assistita con fissazione del rinvio al 5.3.19 cui ha fatto seguito la concessione in favore delle parti del triplo termine ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Con ordinanza del 3.7.19 il Giudice Dott. F. Fiore ha ammesso le prove orali.
In data 25.2.20 sono stati escussi i testimoni e Controparte_2 CP_1
.
[...]
In data 21.10.20 è stato prodotto certificato impeditivo della partecipazione all'udienza dell'attrice i fini del mezzo di prova ammesso ed afferente all'interpello formale. Pt_2
In tale contesto, il difensore di parte convenuta ha dedotto che, in data 7.1.20, defunse l'attore con consequenziale inammissibilità della prova orale con i figli Parte_3
e in quanto eredi del defunto padre. Controparte_2 Controparte_1
Con ordinanza del 21.10.20 il Giudice dott. F. Fiore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 20.7.21.
A seguito dei rinvii per via della situazione pandemica, la causa è stata differita da questo giudice onorario per interrogatorio non formale delle parti al successivo 14.11.24 ed effettivamente svolto il 12.12.24.
Con atto di intevento volontario datato 11.12.24 e Controparte_2 CP_1
-in qualità di eredi del defunto padre e attore hanno
[...] Parte_3 depositato comparsa costituiva richiamando tutte le conclusioni di cui all'originario atto introduttivo.
In data 2.4.25 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito ex art. 190 c.p.c..
4 In data 21.6.25 la causa è stata rimessa sul ruolo in considerazione della qualità di eredi dei figli dell'attore intevenuti nell'odierno processo con atto dell'11.12.24 mediante deposito della mera dichiarazione di successione. A tale fine è stato disposto il deposito di memoria difensiva ex art.101, co. 2° c.p.c..
Con la stessa ordinanza è stata prefissata udienza, ex art. 281 sexies c.p.c., per la nuova precisazione delle conclusioni, discussione orale e lettura del dispositivo.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
I.
DELLA QUESTIONE PRELIMINARE IN RITO.
La difesa dei germani e ha depositato Controparte_1 Controparte_2 le note, ex art. 101 c. 2 c.p.c., in relazione alle quali ha interloquito in ordine al difetto di legittimazione attiva sollevato ex officio.
Va, innanzitutto, sgombrato il campo relativamente al rilievo del predetto difensore nella parte in cui ha aggiunto che “la controparte non ha mai sollevato tale eccezione”.
Sul punto, questo giudice onorario ricorda (a sé stesso) che la questione preliminare (in rito) è e resta rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo così come hanno riprecisato esaustivamente le SSUU con sentenza n.2591/16.
La controparte ha interloquito con ulteriore deposito di note nel perentorio termine di venti giorni di cui alla ordinanza del 21.6.25. Con tale atto ha affermato la piena legittimazione attiva dei germani intervenuti nell'odierno processo.
Un approfondito riscontro della giurisprudenza di legittimità e di merito ha consentito di escludere la sussistenza del predetto difetto.
In particolare, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riassuzione del legittimario ed ha soppesato favorevolmente il dato in ragione del quale l'esperimento da parte del chiamato dell'azione giudiziaria, volta ad ottenere il paventato credito, dà luogo di per sé ad accettazione implicita della qualità di erede (Cass. 18294/24 e Cass.16002/08). In sostanza, l'intervento in giudizio da parte dei chiamati è di per sé indice di accettazione implicita della qualità di erede legittimo del de cuius (Cass. 8529/13).
I germani hanno, dunque, legittimamente spiegato atto d'intervento nel processo in veste
5 ed in qualità di eredi del defunto padre quale originario attore del processo in epigrafe.
II.
DEL CONTRATTO DI MUTUO.
Ai fini della prospettazione della soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della prioritaria disciplina di cui all'art. 1813 c.c. dal seguente tenore:
“Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
L'accertamento degli elementi costitutivi del contratto in parola è stato coordinato con i prinicipi afferenti all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., avuto riguardo alla peculiarità del caso in esame per il quale gli attori hanno dedotto che la dazione delle somme concesse a mutuo fu contraddistinta dalla consegna di più assegni bancari (v. assegni bancari doc. 3-4-5- e 6 affoliati all'atto di citazione).
Il mutuo è un contratto reale.
Il suo perfezionamento si fa coincidere con la consegna (traditio) del danaro o della cosa data a mutuo (res).
Sia in dottrina che in giurispridenza è prevalso il concetto in base al quale è necessario il conseguimento della mera «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario.
Il mutuante è obbligato a costituire un autonomo titolo di disponibilità che dà luogo, per un verso, alla fuoriuscita della somma dal patrimonio del mutuante e, per un altro verso, alla acquisizione al patrimonio della parte mutuataria.
Ciò rende lapalissiana la non indispensabilità della cosiddetta consegna materiale del danaro essendo, di contro, sufficiente che l'importo sia messo nella «disponibilità giuridica» del mutuatario.
L'altro elemento costitutivo del contratto in esame è dato dalla obbligazione assunta dal mutuatario di restituire l'importo mutuato.
In generale, l'onere della prova che discende dalla azione di restituzione delle somme mutuate impone, in capo agli attori, la concreta dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda:
6 la consegna intesa alla stregua della disponibilità giuridica ed il titolo dal quale promana l'obbligo della reclamata restituzione.
A nulla rileva la contestazione del convenuto anche nel caso in cui egli abbia riconosciuto la ricezione della somma mutuata ed alleghi una differente causa afferente alla stessa dazione di danaro. Tale contegno, pertanto, non dà luogo alla inversione dell'onere della prova incombente agli attori (v. Cass. 16332/24 e Cass. 30944/18).
Come già indicato, un ulteriore distinguo si è reso necessario nel caso in scrutinio, giacchè il fatto reca in sé la verifica di un altro peculiare atteggiamento dell'onere della prova incombente agli attori e ciò per via della dazione, in favore della convenuta, di titoli di credito consistenti in assegni bancari (v. assegni bancari doc. 3-4-5- e 6 affoliati all'atto di citazione).
L'astrattezza che contraddistingue l'assegno bancaario disciplinato dal R.D. n.1736/1933 non ha comportato per gli attori alcuna variazione all'onere probatorio loro incombente e ciò per effetto, altresì, dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “non
è possibile fare discendere l'esistenza di un contratto di mutuo dalla mera consegna di assegni bancari essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (v. Cass. 30944/2018)”.
Fatte queste generali premesse, il Tribunale ha passato in rassegna la domanda attorea in uno alle allegazioni di supporto e sulla base dei riscontri probatori emergenti dagli atti di causa.
L'anzidetta disamina ha avuto incidenza diretta anche in riferimento al rigetto della domanda subordinata, ex art. 2041 c.c., che gli attori hanno formulato, altresì, domandando l'accertamento della patita diminuzione patrimoniale.
E' stata valutata la prova orale con i testimoni indotti dagli attori sulla base delle dichiarazioni rese dinanzi al Giudice in data 25.2.20 da e Controparte_2 Controparte_1 figli del defunto attore i quali hanno successivamente assunto la qualità di Parte_3 parte nell'odierno processo mediante costituzione in giudizio, in data 11.12.24, cioè dopo
l'acquisizione della predetta prova orale.
Sul punto, questo giudice onoroario si è interrogato sulla applicabilità o meno dell'art. 246 c.p.c..
7 La risposta ha trovato immediato riscontro nel principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “non rileva il fatto che il teste sentito senza che sia stata eccepita l'incapacità a testimoniare sia in seguito divenuto parte (Cass. 16.1.1996, n.303)”.
Inoltre, l'eccezione di incapacità a testimoniare (ex art. 246 c.p.c.) non è rilevabile d'ufficio (v.
SSUU 9456/23).
A nulla rileva l'eccezione sollevata il 21.10.20 da parte della difesa della convenuta cioè dopo l'espletamento della prova orale del 25.2.20 con i due testimoni divenuti parti dell'odierno processo in data 11.12.24.
In seno all'udienza del 21.10.20 la difesa della convenuta ha dedotto: “in data 7.1.2020 è deceduto il e quindi la testimonianza resa dai figli il 25.2.2020 comportava Persona_1 un interesse degli stessi in quanto già eredi”.
Orbene, sul punto, questo giudice onrorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (v. Cass. 2295/21)”.
Di conseguenza, il Tribunale ha dovuto procedere al vaglio di coerenza ed attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese il 25.2.20 da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Il contenuto della prova orale resa da è contraddistinto da circostanze Controparte_1 note solo ed in quanto riferite dal padre-attore . Parte_3
Questo giudice onorario, pertanto, ha ritenuto evidente la nullità della predetta testimonianza de relato actoris, nonostante la presenza della ulteriore testimonianza resa dal germano CP_2
(v. Cass. Civ., sez. III^, sentenza n°12477 del 31 gennaio 2017 pubblicata il 18
[...] maggio 2017).
La dichiarazione resa, invece, da un unico testimone degli attori Controparte_2 apparsa immeritevole di credito per le diverse argomentazioni di seguito riportate.
8 La verifica del contenuto delle dichiarazioni rese da detto testimone ha dato luogo, in base alla selezione per prevalenza, rilevanza, attendibilità e sovrapponibilità delle circostanze emerse, alla seguente sintetica argomentazione:
Il concetto unus testis nullus testis dà contezza alla impossibilità riscontrata da questo giudice onoroario nel ritenere corrispondente al vero quanto dichiarato da soprattutto in Controparte_2 mancanza di sufficienti ulteriori riscontri di prova connessa o collegata alle affermazioni rese a verbale il 25.2.20 ed anche per via della dichiarazione aggiuntiva -mai prima rilevata neppure dagli attori- per la quale il testimone avrebbe, sua sponte, dato personalmente a mutuo alla stessa convenuta la ulteriore somma di euro 5 mila (v. capo 3° verb. 25.2.20).
Tale complessiva deposizione da parte del figlio degli attori ha evidenziato marcate problematiche di attendibilità sia sul piano intrinseco (relativo cioè alla coerenza interna della sua ricostruzione di fatti nuovi e mai palesati dagli attori), sia sul piano estrinseco avuto riguardo cioè alla esistenza o meno in atti dell'odierno processo di altri riscontri esterni rispetto alle sue affermazioni.
Dunque, le dichiarazioni rese da non hanno trovato altro riscontro Controparte_2 probatorio e rimangono, pertanto, un isolato costrutto privo della necessaria e indispensabile convergenza istruttoria.
Quanto alla domanda che gli attori hanno formulato in subordine, ossia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., ed anche in riferimento alla ulteriore questione di cui all'accertamento della effettiva perdita di natura patrimoniale, questo giudice ha ritenuto di dovere rigettare entrambe le questioni per assoluta infondatezza dei contenuti.
A fondamento di tale ulteriore rigetto nel merito, il Tribunale ha ritenuto di doverne argomentare la soluzione mediante necessario richiamo ai principii giurisprudenziali in ragione dei quali l'azione di arricchimento senza giusta causa (ex art. 2041 c.c.) è contraddistinta dal presupposto cosiddetto di mera sussidiarietà. Tale presupposto sussiste soltanto se la diversa azione, fondata sul contratto (mutuo), si è rivelata carente ab origine del titolo giustificativo (v. Cass. 33954/23).
Nel caso in scrutinio, il presupposto di sussidiarietà non sussiste in quanto l'azione ex art. 2041
c.c. non può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale (mutuo) in quanto la domanda ordinaria fondata sul titolo contrattuale (mutuo) si è palesata priva di titolo giustificativo (v. Cass. 14944/22 e Cass. 8020/09).
9 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Sono stati appplicati i parametri minimi-inderogabili (v. Cass. 17613/24) di cui alle vigenti tariffe forensi per via della semplicità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna l'attrice in solido con gli intervenuti Parte_2 CP_1
e al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_2 CP_4 dei compensi di lite che liquida in € 2540,00 oltre 15% T.F. iva e cap.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 17 luglio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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