Articolo 8 della Legge 23 dicembre 1962, n. 1844
Articolo 7
Versione
12 febbraio 1963
Art. 8.
All'onere di lire 2 miliardi di cui all'articolo 2 si fa fronte con corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1963