Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 129 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Tollo, Via A. Del Colle n. 3, presso lo studio dell'Avv. Mario Di Pillo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Ortona, Via Giudea n. 119, presso lo studio dell'Avv. Ilario Cocciola, che lo rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTI e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: 1) Il loro figlio minore Persona_1 viene affidato esclusivamente alla madre con la quale continuerà a vivere e abitare presso la residenza della stessa in Crecchio alla Villa Consalvi n. 133. 2) Il mantenimento a favore del loro predetto figlio minore viene rideterminato in € 250,00 mensili a carico del padre , da corrispondersi Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a spese straordinarie nella misura del 50% come per Legge. Tale modifica delle condizioni è valida fino a quando il Sig.
non troverà nuova collocazione lavorativa, data alla quale Controparte_1 verranno ripristinate le condizioni economiche già stabilite nel divorzio consensuale di cui alla sentenza n. 470/2015 del Tribunale di Chieti. La madre percepirà, per intero al 100%, l'assegno Unico erogato Parte_1 dall'INPS per lo stesso figlio minore, per cui il Sig. rinuncia Controparte_1 alla quota del 50% a suo favore di detto assegno. 3) Il padre Controparte_1 Per_ potrà frequentare il predetto figlio minore secondo quanto già stabilito nelle condizioni di divorzio consensuale che rimandano alle condizioni di separazione consensuale, secondo le quali lo stesso figlio potrà stare con il padre in qualunque giorno, previo preavviso alla madre e compatibilmente con le esigenze di vita del minore stesso, nonché il sabato e la domenica a settimane alterne, inoltre in occasione del Natale e della Pasqua ad anni alterni e per un periodo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) In parziale modifica della sentenza n. 470/2015 del 23.7.2015 di questo Tribunale, dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: siano disciplinate dalla Controparte_1 C.F._2 scrittura privata del 14.5.2025; 2) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI