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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9563 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4199/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4199/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO ENRICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, come in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI RIGETTO ISTANZA AMMISSIONE
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierno istante ha adito il Tribunale per proporre opposizione avverso il Decreto di rigetto dell'Istanza di Ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal
Giudice Monocratico dell'Undicesima Sezione Penale del Tribunale di Napoli in data 05.02.24 e notificato al difensore a mezzo PEC il 06.02.24, nel procedimento penale n. 673/24 R.G.N.R. e n. 140/24 R.G. Dib.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che veniva arrestato in flagranza di reato in data 09.01.24 con l'accusa di tentata rapina impropria per essersi impossessato di merce alimentare;
che, tratto a giudizio il giorno seguente per l'udienza di convalida di arresto e conseguente rito direttissimo, il primo grado si concludeva, a seguito della richiesta di definizione con le forme del rito abbreviato, con la sentenza n.
249/24 Reg. Sent. di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed €. 800 di multa, emessa in pari data;
che in sede di udienza di convalida l'imputato formulava riserva di Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
che in data 06.02.24 la cancelleria del dott. notificava al CP_3 sottoscritto difensore il Decreto di Rigetto dell'Istanza di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“Voglia Codesto Ill.mo Presidente in accoglimento del presente Ricorso, rigettata ogni contraria istanza:
a) In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto impugnato, emesso dal
Giudice Monocratico dell'Undicesima Sezione Penale del Tribunale di Napoli dott. Salvatore
D'MB in data 05.02.24 e notificato al sottoscritto difensore il giorno seguente 06.02.24 disponendone l'annullamento e, per l'effetto dichiarare l'esistenza delle condizioni per
l'ammissione dell'istante nato a [...] il [...] al beneficio del Patrocinio a Parte_1 spese dello Stato
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 b) In via istruttoria disporsi ai sensi dell'art. 96 DPR 115/2002 indagini fiscali allo scopo di verificare la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente per il periodo di interesse nell'ambito del menzionato procedimento penale n. 673/24 R.G.N.R. e n. 140/24 R.G. Dib., ovvero in riferimento all'anno di imposta 2023; consentire all'istante di produrre ogni documentazione che il Tribunale ritenesse utile o necessario
c) con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio al sottoscritto procuratore.”
Si costituivano in giudizio il e l Controparte_2 CP_1 CP_1 che contestavano in fatto e in diritto la pretesa di parte ricorrente e chiedevano il rigetto della domanda.
Rassegnavano, come in atti, le seguenti conclusioni: “1) rigettare le domande proposte con l'atto di citazione introduttivo della lite attesa l'infondatezza nel merito ed il difetto di prova delle pretese di controparte.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, il
Tribunale rinviava la stessa per la discussione orale.
All'odierna udienza le parti discutevano il giudizio e Questo Magistrato,
,conformemente al rito operante, riservava la decisione che viene resa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Opportuno ribadire, per giurisprudenza consolidata di legittimità, che il rigetto all'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non può semplicemente rimandare alla sussistenza di numerosi precedenti penali, quale indice su cui fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, dovendo accompagnarsi alla constatazione del contenuto del certificato penale anche l'accertamento di situazioni incompatibili con il requisito reddituale.
Infatti, la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, da un lato, prevede all'art. 79, comma 3 "il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione", disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 mancata collaborazione, dall'altro, all'art. 96 comma 2 stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto, delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”. Tuttavia "a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche".
È pur vero che il giudice, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, deve tenere conto anche dei redditi derivanti da attività illecite e posseduto dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, tuttavia l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo (cfr. Cass. n. 53387 del 22/11/2016; Cass. n. 21974 del 20/05/2010, Cass. n. 45159 del
04/10/2005). È, altresì, vero che per formulare la presunzione semplice - secondo il procedimento descritto dall'art. 2727 cod. civ. - è necessario che il fatto noto da cui il giudice può trarre il fatto ignorato, quando l'inferenza presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza sia costituito da un fatto indicativo della percezione di redditi ulteriore rispetto ai redditi denunciati, quali il tenore di vita dell'interessato e della sua famiglia, la disponibilità di beni di particolare valore non compatibili con uno stato economico di insufficienza di mezzi. Da questi presupposti noti il giudice deve muovere l'inferenza sul superamento del valore soglia, non potendo, ovviamente, limitarsi a fare ricorso ad affermazioni ipotetiche o apodittiche o meramente sommarie (cfr.
Cass. Sez. 4^ n. 32782 del 10/07/2015).
Attesa la rilevanza della ratio istitutiva del patrocinio a spese dello Stato quale corollario del diritto di difesa, non costituisce un caso che la riflessione supra svolta trova riscontro anche a livello sovranazionale alla luce
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di
"insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par.
3, lett. c) CEDU, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 c.c., ed afferma che affinché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.
Orbene il provvedimento impugnato non si è attenuto a tali principi, limitandosi ad inferire la sussistenza di redditi da attività illecite in capo al richiedente sulla sola scorta dei precedenti a carico del medesimo “contro il patrimonio e nel settore degli stupefacenti”, inoltre commessi anche in tempi risalenti senza aggiungere ulteriori elementi idonei a supportare la ravvisata presunzione di superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Al contrario la parte ricorrente ha depositato documentazione che, in relazione alla natura della domanda proposta, denota la sussistenza delle condizioni per la detta ammissione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e si deve, contestualmente, provvedere alla relativa liquidazione.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza non essendovi ragioni che possano consentire la deroga e si liquidano come da dispositivo con attribuzione parametrando, però, le stesse ai valori “minimi” in ragione delle sole fasi effettivamente svolte e considerata la natura delle questioni affrontate.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, nella persona del dott. Vincenzo
Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di rigetto dell'istanza dell'odierno ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, emesso dall'XI Sezione Penale del Tribunale di Napoli, in data 05.02.24 e notificato al difensore a mezzo PEC il 06.02.24,
-ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione all'indicato procedimento;
-condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di euro 852,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuto come per legge al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4199/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO ENRICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, come in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI RIGETTO ISTANZA AMMISSIONE
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierno istante ha adito il Tribunale per proporre opposizione avverso il Decreto di rigetto dell'Istanza di Ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal
Giudice Monocratico dell'Undicesima Sezione Penale del Tribunale di Napoli in data 05.02.24 e notificato al difensore a mezzo PEC il 06.02.24, nel procedimento penale n. 673/24 R.G.N.R. e n. 140/24 R.G. Dib.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che veniva arrestato in flagranza di reato in data 09.01.24 con l'accusa di tentata rapina impropria per essersi impossessato di merce alimentare;
che, tratto a giudizio il giorno seguente per l'udienza di convalida di arresto e conseguente rito direttissimo, il primo grado si concludeva, a seguito della richiesta di definizione con le forme del rito abbreviato, con la sentenza n.
249/24 Reg. Sent. di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed €. 800 di multa, emessa in pari data;
che in sede di udienza di convalida l'imputato formulava riserva di Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
che in data 06.02.24 la cancelleria del dott. notificava al CP_3 sottoscritto difensore il Decreto di Rigetto dell'Istanza di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“Voglia Codesto Ill.mo Presidente in accoglimento del presente Ricorso, rigettata ogni contraria istanza:
a) In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto impugnato, emesso dal
Giudice Monocratico dell'Undicesima Sezione Penale del Tribunale di Napoli dott. Salvatore
D'MB in data 05.02.24 e notificato al sottoscritto difensore il giorno seguente 06.02.24 disponendone l'annullamento e, per l'effetto dichiarare l'esistenza delle condizioni per
l'ammissione dell'istante nato a [...] il [...] al beneficio del Patrocinio a Parte_1 spese dello Stato
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 b) In via istruttoria disporsi ai sensi dell'art. 96 DPR 115/2002 indagini fiscali allo scopo di verificare la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente per il periodo di interesse nell'ambito del menzionato procedimento penale n. 673/24 R.G.N.R. e n. 140/24 R.G. Dib., ovvero in riferimento all'anno di imposta 2023; consentire all'istante di produrre ogni documentazione che il Tribunale ritenesse utile o necessario
c) con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio al sottoscritto procuratore.”
Si costituivano in giudizio il e l Controparte_2 CP_1 CP_1 che contestavano in fatto e in diritto la pretesa di parte ricorrente e chiedevano il rigetto della domanda.
Rassegnavano, come in atti, le seguenti conclusioni: “1) rigettare le domande proposte con l'atto di citazione introduttivo della lite attesa l'infondatezza nel merito ed il difetto di prova delle pretese di controparte.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, il
Tribunale rinviava la stessa per la discussione orale.
All'odierna udienza le parti discutevano il giudizio e Questo Magistrato,
,conformemente al rito operante, riservava la decisione che viene resa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Opportuno ribadire, per giurisprudenza consolidata di legittimità, che il rigetto all'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non può semplicemente rimandare alla sussistenza di numerosi precedenti penali, quale indice su cui fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, dovendo accompagnarsi alla constatazione del contenuto del certificato penale anche l'accertamento di situazioni incompatibili con il requisito reddituale.
Infatti, la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, da un lato, prevede all'art. 79, comma 3 "il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione", disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 mancata collaborazione, dall'altro, all'art. 96 comma 2 stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto, delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”. Tuttavia "a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche".
È pur vero che il giudice, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, deve tenere conto anche dei redditi derivanti da attività illecite e posseduto dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, tuttavia l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo (cfr. Cass. n. 53387 del 22/11/2016; Cass. n. 21974 del 20/05/2010, Cass. n. 45159 del
04/10/2005). È, altresì, vero che per formulare la presunzione semplice - secondo il procedimento descritto dall'art. 2727 cod. civ. - è necessario che il fatto noto da cui il giudice può trarre il fatto ignorato, quando l'inferenza presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza sia costituito da un fatto indicativo della percezione di redditi ulteriore rispetto ai redditi denunciati, quali il tenore di vita dell'interessato e della sua famiglia, la disponibilità di beni di particolare valore non compatibili con uno stato economico di insufficienza di mezzi. Da questi presupposti noti il giudice deve muovere l'inferenza sul superamento del valore soglia, non potendo, ovviamente, limitarsi a fare ricorso ad affermazioni ipotetiche o apodittiche o meramente sommarie (cfr.
Cass. Sez. 4^ n. 32782 del 10/07/2015).
Attesa la rilevanza della ratio istitutiva del patrocinio a spese dello Stato quale corollario del diritto di difesa, non costituisce un caso che la riflessione supra svolta trova riscontro anche a livello sovranazionale alla luce
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di
"insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par.
3, lett. c) CEDU, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 c.c., ed afferma che affinché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.
Orbene il provvedimento impugnato non si è attenuto a tali principi, limitandosi ad inferire la sussistenza di redditi da attività illecite in capo al richiedente sulla sola scorta dei precedenti a carico del medesimo “contro il patrimonio e nel settore degli stupefacenti”, inoltre commessi anche in tempi risalenti senza aggiungere ulteriori elementi idonei a supportare la ravvisata presunzione di superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Al contrario la parte ricorrente ha depositato documentazione che, in relazione alla natura della domanda proposta, denota la sussistenza delle condizioni per la detta ammissione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e si deve, contestualmente, provvedere alla relativa liquidazione.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza non essendovi ragioni che possano consentire la deroga e si liquidano come da dispositivo con attribuzione parametrando, però, le stesse ai valori “minimi” in ragione delle sole fasi effettivamente svolte e considerata la natura delle questioni affrontate.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, nella persona del dott. Vincenzo
Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di rigetto dell'istanza dell'odierno ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, emesso dall'XI Sezione Penale del Tribunale di Napoli, in data 05.02.24 e notificato al difensore a mezzo PEC il 06.02.24,
-ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione all'indicato procedimento;
-condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di euro 852,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuto come per legge al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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