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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 313-2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 408/2020 del
Tribunale di Caltanissetta pubblicata in data 09.11.2020
DA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta il 29.08.1985, residente in [...], alla contrada Prestianni snc,
e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], residente in C.F._2
Caltanissetta, alla contrada Prestianni snc, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ernesto Maria Brivido (C.F.: ), C.F._3
FAX: 0934.1900010, indirizzo PEC: , presso il Email_1 cui studio, sito in Caltanissetta, alla via Enrico De Nicola n. 17, hanno eletto domicilio e dall'Avv. Massimiliano Bellini (C.F.: , FAX: C.F._4
0934.553922, indirizzo PEC: Email_2
APPELLANTI
CONTRO , (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._5
26.11.1963 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Alfano (C.F.: ), FAX: 0934680236, C.F._6 indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliato Email_3 presso lo studio di quest'ultimo, sito in Caltanissetta, alla Via Nino Savarese n. 47
APPELLATO
Conclusioni per e Pt_1 Parte_1 Parte_2
:
[...]
“Vorrà codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, accogliere nel merito l'appello proposto dai Sigg. e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Caltanissetta Parte_2
n. 408/2020 del 05/09.11.2020, ritenere e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del 30.06.2008 dissimulante una donazione, in quanto lesiva della quota di legittima spettante agli odierni appellanti pari a 1/3 del patrimonio del de cuius sig.
[...]
Per_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Conclusioni per : CP_1
“- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai signori avverso la sentenza n. 408/2020 del Tribunale di
Caltanissetta.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 408/2020, pubblicata in data 09.11.2020, con cui il Tribunale di Caltanissetta, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, e rigettava nel merito le domande degli attori – volte ad ottenere, in via CP_2 principale, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato dai convenuti, perché dissimulante una donazione lesiva
2 del loro diritto di legittimari, o in via subordinata, la revocatoria di detto atto ex art. 2901 c.c,.– con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una ricostruzione del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 13.03.2017, e Controparte_2 Parte_1 convenivano e dinnanzi al Parte_2 CP_1 Controparte_3
Tribunale di Caltanissetta, per sentire dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita n. 215.069, stipulato dinnanzi al notaio
[...]
in data 30.06.2008, Rep. N. 237901, Racc. n. 25959 e, per l'effetto, la CP_2 nullità, l'inesistenza o l'inefficacia di detto atto nei loro confronti e, in subordine, la revocatoria di detto atto pubblico ai sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente declaratoria di inefficacia di detto atto nei loro confronti, perché dissimulante una donazione lesiva del loro diritto di legittimari all'intangibilità della quota di riserva.
A sostegno delle domande spiegate, gli attori assumevano che , Persona_1 marito della e padre di e , decedeva in data CP_3 CP_1 Persona_2
22.05.2016 senza fare testamento, e lasciando quali eredi legittimi la moglie e i figli.
Aggiungevano che , rispettivamente moglie di e Persona_2 Controparte_2 madre di e era premorta al padre in data Parte_1 Parte_2
30.01.2008: pertanto, gli attori subentravano per rappresentazione ex artt. 467 e
469 c.c., in luogo di , nella successione di . Persona_2 Persona_1
Deducevano che, solo dopo la morte di , venivano a conoscenza Persona_1 dell'esistenza del suindicato atto pubblico – stipulato alla presenza, in qualità di testimoni, dei signori e – con cui Controparte_4 Testimone_1 [...]
e avevano ceduto tutti i loro beni al figlio . Per_1 Controparte_3 CP_1
Precisamente, con tale atto pubblico, venivano formalizzate due distinte compravendite: -
- la prima avente ad oggetto a) unità immobiliare ad uso abitazione, comporta da 8,5 vani, accessori e corte, sita nel comune di Caltanissetta, in C.da Prestianni s.n.c.; b) unità immobiliare ad uso magazzino della superficie di mq 43 circa, con ripostiglio e corte, sito nel comune di
3 Caltanissetta, in C.da Prestianni s.n.c.; c) unità immobiliare ad uso deposito avente superficie pari a mq 45 circa, con corte, sito nel comune di Caltanissetta, in C.da Prestianni s.n.c.; d) appezzamento di terreno dell'estensione complessiva di ettari 2, are 9, centiare 94, sito nel comune di Caltanissetta, in C.da Prestianni e ricadente in parte in zona E2 ed in parte in zona Br;
- la seconda avente ad oggetto un appartamento ad uso abitativo sito nel comune di Caltanissetta, in Via San Giovanni Bosco n. 39, comporto da due vani ed accessori – a fronte di un corrispettivo pari a €100.000.
Orbene, gli attori evidenziavano alcuni elementi asseritamente idonei a dimostrare che, al di là dello schema negoziale utilizzato, la reale intenzione delle parti fosse quella di realizzare un atto di donazione, funzionale a privare gli attori dei propri diritti di legittimari. In particolare venivano evidenziati: a) la presenza dei testimoni al momento della stipula dell'atto notarile;
b) l'indicazione di un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato dei beni;
c) l'indicazione del versamento di parte del prezzo in data anteriore al 4 luglio 2006, ovverosia due anni prima della stipula della compravendita;
d) lo stretto legame di parentela tra le parti;
e) la tempistica di conclusione del negozio, avvenuta pochi mesi dopo la morte della figlia Per_2
Evidenziavano che, con raccomandata A/R del 20.09.2016, e Parte_1
con l'intento di regolare i rapporti successori con i convenuti, li Parte_2 avevano diffidati a rendere noto il valore della massa ereditaria al fine di determinare la quota di riserva a loro spettante, senza però ottenere alcun riscontro.
Concludevano, quindi, per l'accertamento della natura simulata della compravendita o, in subordine, per la revocatoria dell'atto dispositivo perché dissimulante una donazione lesiva del loro diritto di legittimari all'intangibilità della quota di riserva.
Si costituivano e che, in via preliminare, CP_1 Controparte_3 eccepivano l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la controversia in materia di successioni, e il
4 difetto di legittimazione attiva del attesa la non operatività Controparte_2 dell'istituto della rappresentazione in suo favore. Nel merito, contestavano le allegazioni di parte avversaria, affermando il carattere non simulato della compravendita e l'avvenuto pagamento del prezzo. Eccepivano, infine, che gli attori, data la loro qualità di legittimari, avrebbero dovuto esperire l'azione di riduzione contestualmente a quella di simulazione per avvalersi del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. in relazione alla prova della simulazione.
Il Giudice, istruita la causa mediante l'ammissione delle prove documentali, rigettate le richieste istruttorie degli attori così decideva: “dichiara il difetto di legittimazione attiva di rigetta le domande proposte dagli attori;
condanni gli Controparte_2 attori al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno dei convenuti, in €3612,00 di cui €3283,00 per compensi ed €329,00 per spese forfettarie disponendone il pagamento, per quelle relative alla parte , in favore dell'erario stante l'ammissione di Controparte_3 quest'ultima al patrocinio a spese dello Stato”.
Con atto d'appello, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza, affidando il proprio atto di gravame ai seguenti motivi:
a) con il primo motivo, intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 553,
2721 e 2729 c.c.”, gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui “dichiara inammissibili le prove orali articolate e dedotte dagli attori “in quanti gli stessi non possono considerarsi terzi rispetto al negozio asseritamente simulato
e soggiacciono al generale principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Cod.
Civ. gravando su di essi l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta”.
Precisamente, oggetto di censura è l'erronea qualificazione degli attori, da parte del giudice di prime cure, come “parti” del contratto asseritamente simulato in ragione dell'omesso esperimento dell'azione di riduzione contestualmente a quella di simulazione, ciò comportando l'assoggettamento degli attori all'ordinario e più gravoso regime probatorio delineato dall'art. 2722 c.c. in luogo di quello più favorevole di cui all'art. 1417 c.c., con conseguente impossibilità di avvalersi delle prove presuntive e di quelle per testimoni per provare la simulazione della compravendita.
5 Secondo gli appellanti, il Giudice non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto, richiamato in sentenza, secondo cui: “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729
c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia […] la qualità di terzo compete al legittimario alla sola condizione che l'accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che non implica necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta
“una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata”, essendo
a tal fine sufficiente, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia qual è certamente quello previsto dall'art. 533 c.c.”. Sostengono, infatti, di aver speso la propria qualifica di legittimari, di aver dedotto l'idoneità del negozio a ledere i propri diritti successori e di aver agito, mediante l'azione di simulazione, a tutela della quota di riserva, come rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e come anche riconosciuto dal medesimo Tribunale nella sentenza nella parte in cui afferma che “Nel presente giudizio gli attori […] hanno agito per in qualità di eredi al solo fine di ottenere una pronuncia di accertamento della simulazione assoluta del citato atto di compravendita immobiliare, peraltro lasciando presagire la volontà degli originari contraenti di dissimulare una donazione e prospettando la violazione del loro diritto, quali legittimari, alla intangibilità della quota di riserva”. Tale assunto troverebbe conferma altresì nell'invio della raccomandata A/R con la quale gli attori avevano invitato e diffidato i convenuti a quantificare l'entità della massa ereditaria, ivi compresi eventuali atti dispositivi compiuti in vita dal
[...]
di modo da quantificare la propria quota di riserva e, in secondo Per_1 luogo, nell'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la controversia in materia di successioni.
6 Pertanto, concludono gli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare gli attori come soggetti “terzi” rispetto al contratto simulato, non ritenendo applicabili le limitazioni probatorie di cui agli artt.
2721 e 2729 c.c. e, quindi, alla luce dell'insieme degli indizi “gravi, precisi e concordanti (…), avrebbe dovuto dichiarare provata la simulazione del (…) atto di compravendita del 30.06.2008 e ricostruire la massa ereditaria del sig. CP_5 ai fini dell'eventuale tutela della quota legittima spettante ai sigg.ri ”. Pt_1
Eccepiscono, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti avversarie, afferma che
“parte convenuta ha dimostrato il versamento del prezzo”. Secondo gli appellanti, infatti, tale documentazione – consistente in n. 2 assegni bancari emessi dal in favore della recanti entrambi la CP_1 Controparte_3 somma di €21.250,00, n. 2 distinte di versamento compiute su un libretto postale intestato alla recante entrambe l'importo di €21.250,00, CP_3
e nella scrittura privata del 20.11.2003 con cui la dichiarava di CP_3 aver ricevuto dal figlio l'importo di €30.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in Via Colasberna n. 113, somma asseritamente trattenuta dal per il successivo acquisto CP_1 formalizzato con l'atto asseritamente simulato – non sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo, prova raggiungibile solo mediante l'esibizione dei conti correnti dei convenuti, già oggetto della chiesta e rigettata istanza ex art 210 c.p.c. formulata dagli stessi attori in primo grado.
b) Con il secondo motivo, rubricato “Sulla condanna alla rifusione delle spese di giudizio”, gli appellanti chiedono, previa riforma della sentenza, la modifica del capo della sentenza inerente le spese di lite, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si sono costituiti e domandando, in via CP_1 Controparte_3 preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c e, nel merito, il rigetto dell'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto,
7 con conferma integrale della sentenza gravata e la condanna degli appellanti alle spese di lite del grado. La Corte, con ordinanza del 6.09.2021, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, celebratasi il 21.04.2021, rigettava l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. formulata dalle appellate, accoglieva l'istanza ex art. 210 c.p.c. reiterata dagli appellanti – ordinando ai convenuti di esibire, mediante deposito in cancelleria entro il 31.12.2022, copia degli estratti conto dei rapporti di conto corrente dei convenuti –, rigettava l'istanza istruttoria di parte attrice di assunzione di prove testimoniali e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.02.2024. A tale udienza, la Corte, preso atto che il procuratore della aveva allegato e documentato il decesso della propria CP_3 assistita, dichiarava l'interruzione del processo, poi riassunto con ricorso del
30.04.2024 con cui gli appellanti si riportavano integralmente alle difese svolte con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio. A seguito di riassunzione si è costituito il . La Corte, alla successiva udienza del 27.06.2024 fissata per la CP_1 precisazione delle conclusioni, vista la richiesta congiunta delle parti di rinviare la causa avendo le stesse avviato un dialogo per la composizione bonaria della lite, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024. A tale udienza, verificato l'esito negativo delle trattative per la bonaria definizione della lite, poneva la causa in decisione, concedendo 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato.
Questione nodale ai fini del decidere, è quella dell'individuazione del regime probatorio gravante in capo al legittimario pretermesso, che agisca per ottenere l'accertamento della natura simulata di un'alienazione compiuta dal de cuius in vita per dissimulare una donazione. Sul punto si osserva che secondo un primo orientamento, cui si è uniformato il Tribunale, al legittimario spetterebbe la qualifica di soggetto “terzo” rispetto al contratto oggetto di simulazione – così da potersi giovare del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. – solo quando, unitamente all'azione di simulazione, fosse stata esperita l'azione di
8 riduzione, in quanto solo in tal caso l'attore avrebbe effettivamente speso la propria qualità di legittimario chiedendo accertarsi l'idoneità del negozio dissimulante una donazione a ledere la propria quota di riserva (si veda in tal senso
Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 11286 del 30.07.2002 che ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal
"de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario
e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.”; principio poi confermato da Cass. Civ.,
Sez. II, sent. n. 20868 del 28.10.2004; Cass. Civ. Sez. III, sent. 6632 del 24.03.2006; da ultimo Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19912 del 22.09.2014).
E tuttavia, tale rigida impostazione è stata sostanzialmente mitigata da alcune pronunce successive, con cui la Suprema Corte ha meglio chiarito la portata del principio di diritto applicabile al caso di specie, precisando in particolare che “la qualità di terzo compete al legittimario alla sola condizione che l'accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che non implica necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta “una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata”, essendo a tal fine sufficiente, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia, qual è certamente quello previsto dall'art.
553 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12317 del 09.05.2019); e, ancor più a chiare lettere, che “ciò che rileva ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie, non è necessariamente l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione, quanto invece l'allegazione a giustificazione della domanda di simulazione della qualità di legittimario e della necessità di addivenire all'accertamento della effettiva natura degli atti simulati, onde garantire il rispetto della quota di legittima, la cui tutela è sicuramente offerta dall'azione di riduzione che però non costituisce l'unico strumento che il legislatore accorda al legittimario in vista della tutela delle sue
9 aspettative successorie. […] Deve quindi ritenersi oggetto di precisazione l'affermazione in passato ricorrente secondo cui le agevolazioni probatorie spettavano al legittimario solo nel caso in cui (cfr.
Cass. n. 24134/2009; Cass. n. 8942/1994) fosse stata proposta in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata, dovendo invece darsi continuità al più recente principio secondo cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. […] La deroga alla restrizione alla prova posta dall'art. 1417 c.c. se quindi non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, resta però ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. miri
a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come "terzo" rispetto all'atto impugnato, e difende un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto al de cuius” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11659 del 04.05.2023).
Intendendosi dare, in questa sede, continuità a tale più recente e condivisibile orientamento della S.C., non può non rilevarsi come dall'esame dell' atto di citazione di primo grado, risulti del tutto evidente la volontà degli appellanti di tutelare, mediante l'esperimento dell'azione di simulazione, il proprio diritto all'intangibilità della quota di riserva: essi, infatti, hanno chiaramente evidenziato la loro qualità di legittimari subentranti per rappresentazione ex artt. 467 e 469 c.c., in luogo della premorta , nella successione del , per Persona_2 Persona_1 poi chiedere l'accertamento della natura simulatoria del contratto di compravendita di cui veniva dedotta la capacità lesiva, poiché dissimulante una donazione lesiva del proprio diritto all'intangibilità della quota di riserva. Tale volontà è, poi, ulteriormente confermata dall'invio di una missiva stragiudiziale da
10 parte degli appellanti, funzionale ad ottenere le somme ad essi spettanti quali legittimari.
Ne consegue che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, essi hanno assunto la posizione di soggetti “terzi” rispetto al contratto di compravendita, con conseguente applicazione del più favorevole regime probatorio delineato dall'art. 1417 c.c.
Passando ora alla prova della simulazione, questa risulta pienamente raggiunta già sulla scorta degli elementi presuntivi correttamente evidenziati dagli odierni appellanti.
In particolare, non v'è dubbio che gli elementi allegati dagli appellanti nel giudizio di primo grado, siano gravi precisi e concordanti, e dunque pienamente idonei a dimostrare la sussistenza di un animus donandi a fondamento del negozio concluso dai convenuti.
Ed invero:
- Un primo segnale è la presenza dei testimoni al momento della stipula dell'atto notarile: è chiaro che il rispetto di una formalità prevista dalla legge notarile a pena di nullità per la stipula dell'atto di donazione è un evidente segnale della natura simulata dell'atto, poiché le parti hanno evidentemente inteso garantirne la validità, rispettando le forme stabilite per un atto avente effettiva natura donativa;
- Un secondo, chiarissimo, indice è costituito dall'assenza di prova certa circa il versamento del prezzo. Difatti, mette conto evidenziare, da un lato, come del tutto anomala sia l'indicazione nel corpo dell'atto di compravendita del versamento di parte del prezzo in data anteriore al 4 luglio 2006, ovverosia due anni prima della stipula;
ora, parte appellata sostiene che di aver prestato nel 2003 la somma di € 30.000,00 ai propri genitori, i quali avevano necessità di liquidità per acquistare la casa sita in via Colasberna 113, per ristrutturarla, (ed a sostegno di tale assunto hanno depositato una scrittura privata datata 20.11.2003); tale somma sarebbe stata trattenuta in compensazione a titolo di corrispettivo per la somma
11 dovuta a titolo di parte di prezzo degli immobili oggetto della compravendita. E tuttavia tale documento non prova alcunchè atteso che ai sensi dell'art. 2704 c.c. la data di una scrittura privata non autenticata non può ritenersi certa rispetto ai terzi, essendo ben possibile la predisposizione postuma del documento, a fini meramente difensivi;
dall'altro, quanto alle somme ulteriormente dovute a titolo di prezzo residuo, colgono nel segno le argomentazioni degli appellanti circa il fatto che la produzione in giudizio degli assegni non costituisca prova idonea del pagamento, sia perché non garantisce affatto l'effettiva percezione delle somme, non essendovi prova dell'effettivo trasferimento del denaro dal conto corrente del a quello di ben CP_1 Controparte_3 potendo la beneficiaria non averli portati all'incasso, sia perché non garantisce la provenienza (o la sussistenza) della provvista relativa agli assegni consegnati (considerazioni espresse anche dalla S.C. in una recente sentenza, pronunciatasi su un caso del tutto analogo;
Cass. n. 3513 del
06/02/2019).
Al contrario, elemento sintomatico del mancato versamento del prezzo è rappresentato dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione emesso con ordinanza di questa Corte del 28.9.2021, con cui veniva disposta l'esibizione della documentazione attestante la movimentazione bancaria delle parti dal 2003 al 2008: è evidente che la condotta processuale dell'appellato costituisce argomento di prova valutabile da questa Corte.
- Infine ulteriori elementi probatori, che unitamente ai precedenti consentono di avvalorare la tesi di parte appellante, sono costituiti dallo stretto legame di parentela tra le parti e dalla tempistica di conclusione del negozio, avvenuta pochi mesi dopo la morte di . Persona_2
Pertanto, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accerta e dichiara la natura simulata dell'atto pubblico di compravendita stipulato da , Persona_1
e perché dissimulante un atto di liberalità. Controparte_3 CP_1
12 Quanto alle spese di lite, vista la totale soccombenza dell'appellato, in accoglimento del secondo motivo di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste in capo al convenuto come da liquidazione in dispositivo CP_1 ex D.M. n. 147/2022 che viene fatta, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, applicando i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Caltanissetta n. 408/2020, pubblicata il 09.11.2020, in riforma della stessa, così provvede:
1) accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita n. 215.069, stipulato dinnanzi al notaio in data 30.06.2008, Rep. Controparte_2
N. 237901, Racc. n. 25959;
2) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
e , delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi €3.612,00 per il primo grado e in complessivi
€4.996,00 per il secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori degli appellanti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 20.2.2025
Consigliere Rel. Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 408/2020 del
Tribunale di Caltanissetta pubblicata in data 09.11.2020
DA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta il 29.08.1985, residente in [...], alla contrada Prestianni snc,
e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], residente in C.F._2
Caltanissetta, alla contrada Prestianni snc, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ernesto Maria Brivido (C.F.: ), C.F._3
FAX: 0934.1900010, indirizzo PEC: , presso il Email_1 cui studio, sito in Caltanissetta, alla via Enrico De Nicola n. 17, hanno eletto domicilio e dall'Avv. Massimiliano Bellini (C.F.: , FAX: C.F._4
0934.553922, indirizzo PEC: Email_2
APPELLANTI
CONTRO , (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._5
26.11.1963 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Alfano (C.F.: ), FAX: 0934680236, C.F._6 indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliato Email_3 presso lo studio di quest'ultimo, sito in Caltanissetta, alla Via Nino Savarese n. 47
APPELLATO
Conclusioni per e Pt_1 Parte_1 Parte_2
:
[...]
“Vorrà codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, accogliere nel merito l'appello proposto dai Sigg. e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Caltanissetta Parte_2
n. 408/2020 del 05/09.11.2020, ritenere e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del 30.06.2008 dissimulante una donazione, in quanto lesiva della quota di legittima spettante agli odierni appellanti pari a 1/3 del patrimonio del de cuius sig.
[...]
Per_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Conclusioni per : CP_1
“- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai signori avverso la sentenza n. 408/2020 del Tribunale di
Caltanissetta.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 408/2020, pubblicata in data 09.11.2020, con cui il Tribunale di Caltanissetta, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, e rigettava nel merito le domande degli attori – volte ad ottenere, in via CP_2 principale, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato dai convenuti, perché dissimulante una donazione lesiva
2 del loro diritto di legittimari, o in via subordinata, la revocatoria di detto atto ex art. 2901 c.c,.– con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una ricostruzione del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 13.03.2017, e Controparte_2 Parte_1 convenivano e dinnanzi al Parte_2 CP_1 Controparte_3
Tribunale di Caltanissetta, per sentire dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita n. 215.069, stipulato dinnanzi al notaio
[...]
in data 30.06.2008, Rep. N. 237901, Racc. n. 25959 e, per l'effetto, la CP_2 nullità, l'inesistenza o l'inefficacia di detto atto nei loro confronti e, in subordine, la revocatoria di detto atto pubblico ai sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente declaratoria di inefficacia di detto atto nei loro confronti, perché dissimulante una donazione lesiva del loro diritto di legittimari all'intangibilità della quota di riserva.
A sostegno delle domande spiegate, gli attori assumevano che , Persona_1 marito della e padre di e , decedeva in data CP_3 CP_1 Persona_2
22.05.2016 senza fare testamento, e lasciando quali eredi legittimi la moglie e i figli.
Aggiungevano che , rispettivamente moglie di e Persona_2 Controparte_2 madre di e era premorta al padre in data Parte_1 Parte_2
30.01.2008: pertanto, gli attori subentravano per rappresentazione ex artt. 467 e
469 c.c., in luogo di , nella successione di . Persona_2 Persona_1
Deducevano che, solo dopo la morte di , venivano a conoscenza Persona_1 dell'esistenza del suindicato atto pubblico – stipulato alla presenza, in qualità di testimoni, dei signori e – con cui Controparte_4 Testimone_1 [...]
e avevano ceduto tutti i loro beni al figlio . Per_1 Controparte_3 CP_1
Precisamente, con tale atto pubblico, venivano formalizzate due distinte compravendite: -
- la prima avente ad oggetto a) unità immobiliare ad uso abitazione, comporta da 8,5 vani, accessori e corte, sita nel comune di Caltanissetta, in C.da Prestianni s.n.c.; b) unità immobiliare ad uso magazzino della superficie di mq 43 circa, con ripostiglio e corte, sito nel comune di
3 Caltanissetta, in C.da Prestianni s.n.c.; c) unità immobiliare ad uso deposito avente superficie pari a mq 45 circa, con corte, sito nel comune di Caltanissetta, in C.da Prestianni s.n.c.; d) appezzamento di terreno dell'estensione complessiva di ettari 2, are 9, centiare 94, sito nel comune di Caltanissetta, in C.da Prestianni e ricadente in parte in zona E2 ed in parte in zona Br;
- la seconda avente ad oggetto un appartamento ad uso abitativo sito nel comune di Caltanissetta, in Via San Giovanni Bosco n. 39, comporto da due vani ed accessori – a fronte di un corrispettivo pari a €100.000.
Orbene, gli attori evidenziavano alcuni elementi asseritamente idonei a dimostrare che, al di là dello schema negoziale utilizzato, la reale intenzione delle parti fosse quella di realizzare un atto di donazione, funzionale a privare gli attori dei propri diritti di legittimari. In particolare venivano evidenziati: a) la presenza dei testimoni al momento della stipula dell'atto notarile;
b) l'indicazione di un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato dei beni;
c) l'indicazione del versamento di parte del prezzo in data anteriore al 4 luglio 2006, ovverosia due anni prima della stipula della compravendita;
d) lo stretto legame di parentela tra le parti;
e) la tempistica di conclusione del negozio, avvenuta pochi mesi dopo la morte della figlia Per_2
Evidenziavano che, con raccomandata A/R del 20.09.2016, e Parte_1
con l'intento di regolare i rapporti successori con i convenuti, li Parte_2 avevano diffidati a rendere noto il valore della massa ereditaria al fine di determinare la quota di riserva a loro spettante, senza però ottenere alcun riscontro.
Concludevano, quindi, per l'accertamento della natura simulata della compravendita o, in subordine, per la revocatoria dell'atto dispositivo perché dissimulante una donazione lesiva del loro diritto di legittimari all'intangibilità della quota di riserva.
Si costituivano e che, in via preliminare, CP_1 Controparte_3 eccepivano l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la controversia in materia di successioni, e il
4 difetto di legittimazione attiva del attesa la non operatività Controparte_2 dell'istituto della rappresentazione in suo favore. Nel merito, contestavano le allegazioni di parte avversaria, affermando il carattere non simulato della compravendita e l'avvenuto pagamento del prezzo. Eccepivano, infine, che gli attori, data la loro qualità di legittimari, avrebbero dovuto esperire l'azione di riduzione contestualmente a quella di simulazione per avvalersi del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. in relazione alla prova della simulazione.
Il Giudice, istruita la causa mediante l'ammissione delle prove documentali, rigettate le richieste istruttorie degli attori così decideva: “dichiara il difetto di legittimazione attiva di rigetta le domande proposte dagli attori;
condanni gli Controparte_2 attori al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno dei convenuti, in €3612,00 di cui €3283,00 per compensi ed €329,00 per spese forfettarie disponendone il pagamento, per quelle relative alla parte , in favore dell'erario stante l'ammissione di Controparte_3 quest'ultima al patrocinio a spese dello Stato”.
Con atto d'appello, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza, affidando il proprio atto di gravame ai seguenti motivi:
a) con il primo motivo, intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 553,
2721 e 2729 c.c.”, gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui “dichiara inammissibili le prove orali articolate e dedotte dagli attori “in quanti gli stessi non possono considerarsi terzi rispetto al negozio asseritamente simulato
e soggiacciono al generale principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Cod.
Civ. gravando su di essi l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta”.
Precisamente, oggetto di censura è l'erronea qualificazione degli attori, da parte del giudice di prime cure, come “parti” del contratto asseritamente simulato in ragione dell'omesso esperimento dell'azione di riduzione contestualmente a quella di simulazione, ciò comportando l'assoggettamento degli attori all'ordinario e più gravoso regime probatorio delineato dall'art. 2722 c.c. in luogo di quello più favorevole di cui all'art. 1417 c.c., con conseguente impossibilità di avvalersi delle prove presuntive e di quelle per testimoni per provare la simulazione della compravendita.
5 Secondo gli appellanti, il Giudice non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto, richiamato in sentenza, secondo cui: “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729
c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia […] la qualità di terzo compete al legittimario alla sola condizione che l'accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che non implica necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta
“una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata”, essendo
a tal fine sufficiente, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia qual è certamente quello previsto dall'art. 533 c.c.”. Sostengono, infatti, di aver speso la propria qualifica di legittimari, di aver dedotto l'idoneità del negozio a ledere i propri diritti successori e di aver agito, mediante l'azione di simulazione, a tutela della quota di riserva, come rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e come anche riconosciuto dal medesimo Tribunale nella sentenza nella parte in cui afferma che “Nel presente giudizio gli attori […] hanno agito per in qualità di eredi al solo fine di ottenere una pronuncia di accertamento della simulazione assoluta del citato atto di compravendita immobiliare, peraltro lasciando presagire la volontà degli originari contraenti di dissimulare una donazione e prospettando la violazione del loro diritto, quali legittimari, alla intangibilità della quota di riserva”. Tale assunto troverebbe conferma altresì nell'invio della raccomandata A/R con la quale gli attori avevano invitato e diffidato i convenuti a quantificare l'entità della massa ereditaria, ivi compresi eventuali atti dispositivi compiuti in vita dal
[...]
di modo da quantificare la propria quota di riserva e, in secondo Per_1 luogo, nell'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la controversia in materia di successioni.
6 Pertanto, concludono gli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare gli attori come soggetti “terzi” rispetto al contratto simulato, non ritenendo applicabili le limitazioni probatorie di cui agli artt.
2721 e 2729 c.c. e, quindi, alla luce dell'insieme degli indizi “gravi, precisi e concordanti (…), avrebbe dovuto dichiarare provata la simulazione del (…) atto di compravendita del 30.06.2008 e ricostruire la massa ereditaria del sig. CP_5 ai fini dell'eventuale tutela della quota legittima spettante ai sigg.ri ”. Pt_1
Eccepiscono, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti avversarie, afferma che
“parte convenuta ha dimostrato il versamento del prezzo”. Secondo gli appellanti, infatti, tale documentazione – consistente in n. 2 assegni bancari emessi dal in favore della recanti entrambi la CP_1 Controparte_3 somma di €21.250,00, n. 2 distinte di versamento compiute su un libretto postale intestato alla recante entrambe l'importo di €21.250,00, CP_3
e nella scrittura privata del 20.11.2003 con cui la dichiarava di CP_3 aver ricevuto dal figlio l'importo di €30.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in Via Colasberna n. 113, somma asseritamente trattenuta dal per il successivo acquisto CP_1 formalizzato con l'atto asseritamente simulato – non sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo, prova raggiungibile solo mediante l'esibizione dei conti correnti dei convenuti, già oggetto della chiesta e rigettata istanza ex art 210 c.p.c. formulata dagli stessi attori in primo grado.
b) Con il secondo motivo, rubricato “Sulla condanna alla rifusione delle spese di giudizio”, gli appellanti chiedono, previa riforma della sentenza, la modifica del capo della sentenza inerente le spese di lite, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si sono costituiti e domandando, in via CP_1 Controparte_3 preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c e, nel merito, il rigetto dell'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto,
7 con conferma integrale della sentenza gravata e la condanna degli appellanti alle spese di lite del grado. La Corte, con ordinanza del 6.09.2021, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, celebratasi il 21.04.2021, rigettava l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. formulata dalle appellate, accoglieva l'istanza ex art. 210 c.p.c. reiterata dagli appellanti – ordinando ai convenuti di esibire, mediante deposito in cancelleria entro il 31.12.2022, copia degli estratti conto dei rapporti di conto corrente dei convenuti –, rigettava l'istanza istruttoria di parte attrice di assunzione di prove testimoniali e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.02.2024. A tale udienza, la Corte, preso atto che il procuratore della aveva allegato e documentato il decesso della propria CP_3 assistita, dichiarava l'interruzione del processo, poi riassunto con ricorso del
30.04.2024 con cui gli appellanti si riportavano integralmente alle difese svolte con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio. A seguito di riassunzione si è costituito il . La Corte, alla successiva udienza del 27.06.2024 fissata per la CP_1 precisazione delle conclusioni, vista la richiesta congiunta delle parti di rinviare la causa avendo le stesse avviato un dialogo per la composizione bonaria della lite, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024. A tale udienza, verificato l'esito negativo delle trattative per la bonaria definizione della lite, poneva la causa in decisione, concedendo 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato.
Questione nodale ai fini del decidere, è quella dell'individuazione del regime probatorio gravante in capo al legittimario pretermesso, che agisca per ottenere l'accertamento della natura simulata di un'alienazione compiuta dal de cuius in vita per dissimulare una donazione. Sul punto si osserva che secondo un primo orientamento, cui si è uniformato il Tribunale, al legittimario spetterebbe la qualifica di soggetto “terzo” rispetto al contratto oggetto di simulazione – così da potersi giovare del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. – solo quando, unitamente all'azione di simulazione, fosse stata esperita l'azione di
8 riduzione, in quanto solo in tal caso l'attore avrebbe effettivamente speso la propria qualità di legittimario chiedendo accertarsi l'idoneità del negozio dissimulante una donazione a ledere la propria quota di riserva (si veda in tal senso
Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 11286 del 30.07.2002 che ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal
"de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario
e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.”; principio poi confermato da Cass. Civ.,
Sez. II, sent. n. 20868 del 28.10.2004; Cass. Civ. Sez. III, sent. 6632 del 24.03.2006; da ultimo Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19912 del 22.09.2014).
E tuttavia, tale rigida impostazione è stata sostanzialmente mitigata da alcune pronunce successive, con cui la Suprema Corte ha meglio chiarito la portata del principio di diritto applicabile al caso di specie, precisando in particolare che “la qualità di terzo compete al legittimario alla sola condizione che l'accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che non implica necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta “una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata”, essendo a tal fine sufficiente, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia, qual è certamente quello previsto dall'art.
553 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12317 del 09.05.2019); e, ancor più a chiare lettere, che “ciò che rileva ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie, non è necessariamente l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione, quanto invece l'allegazione a giustificazione della domanda di simulazione della qualità di legittimario e della necessità di addivenire all'accertamento della effettiva natura degli atti simulati, onde garantire il rispetto della quota di legittima, la cui tutela è sicuramente offerta dall'azione di riduzione che però non costituisce l'unico strumento che il legislatore accorda al legittimario in vista della tutela delle sue
9 aspettative successorie. […] Deve quindi ritenersi oggetto di precisazione l'affermazione in passato ricorrente secondo cui le agevolazioni probatorie spettavano al legittimario solo nel caso in cui (cfr.
Cass. n. 24134/2009; Cass. n. 8942/1994) fosse stata proposta in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata, dovendo invece darsi continuità al più recente principio secondo cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. […] La deroga alla restrizione alla prova posta dall'art. 1417 c.c. se quindi non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, resta però ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. miri
a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come "terzo" rispetto all'atto impugnato, e difende un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto al de cuius” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11659 del 04.05.2023).
Intendendosi dare, in questa sede, continuità a tale più recente e condivisibile orientamento della S.C., non può non rilevarsi come dall'esame dell' atto di citazione di primo grado, risulti del tutto evidente la volontà degli appellanti di tutelare, mediante l'esperimento dell'azione di simulazione, il proprio diritto all'intangibilità della quota di riserva: essi, infatti, hanno chiaramente evidenziato la loro qualità di legittimari subentranti per rappresentazione ex artt. 467 e 469 c.c., in luogo della premorta , nella successione del , per Persona_2 Persona_1 poi chiedere l'accertamento della natura simulatoria del contratto di compravendita di cui veniva dedotta la capacità lesiva, poiché dissimulante una donazione lesiva del proprio diritto all'intangibilità della quota di riserva. Tale volontà è, poi, ulteriormente confermata dall'invio di una missiva stragiudiziale da
10 parte degli appellanti, funzionale ad ottenere le somme ad essi spettanti quali legittimari.
Ne consegue che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, essi hanno assunto la posizione di soggetti “terzi” rispetto al contratto di compravendita, con conseguente applicazione del più favorevole regime probatorio delineato dall'art. 1417 c.c.
Passando ora alla prova della simulazione, questa risulta pienamente raggiunta già sulla scorta degli elementi presuntivi correttamente evidenziati dagli odierni appellanti.
In particolare, non v'è dubbio che gli elementi allegati dagli appellanti nel giudizio di primo grado, siano gravi precisi e concordanti, e dunque pienamente idonei a dimostrare la sussistenza di un animus donandi a fondamento del negozio concluso dai convenuti.
Ed invero:
- Un primo segnale è la presenza dei testimoni al momento della stipula dell'atto notarile: è chiaro che il rispetto di una formalità prevista dalla legge notarile a pena di nullità per la stipula dell'atto di donazione è un evidente segnale della natura simulata dell'atto, poiché le parti hanno evidentemente inteso garantirne la validità, rispettando le forme stabilite per un atto avente effettiva natura donativa;
- Un secondo, chiarissimo, indice è costituito dall'assenza di prova certa circa il versamento del prezzo. Difatti, mette conto evidenziare, da un lato, come del tutto anomala sia l'indicazione nel corpo dell'atto di compravendita del versamento di parte del prezzo in data anteriore al 4 luglio 2006, ovverosia due anni prima della stipula;
ora, parte appellata sostiene che di aver prestato nel 2003 la somma di € 30.000,00 ai propri genitori, i quali avevano necessità di liquidità per acquistare la casa sita in via Colasberna 113, per ristrutturarla, (ed a sostegno di tale assunto hanno depositato una scrittura privata datata 20.11.2003); tale somma sarebbe stata trattenuta in compensazione a titolo di corrispettivo per la somma
11 dovuta a titolo di parte di prezzo degli immobili oggetto della compravendita. E tuttavia tale documento non prova alcunchè atteso che ai sensi dell'art. 2704 c.c. la data di una scrittura privata non autenticata non può ritenersi certa rispetto ai terzi, essendo ben possibile la predisposizione postuma del documento, a fini meramente difensivi;
dall'altro, quanto alle somme ulteriormente dovute a titolo di prezzo residuo, colgono nel segno le argomentazioni degli appellanti circa il fatto che la produzione in giudizio degli assegni non costituisca prova idonea del pagamento, sia perché non garantisce affatto l'effettiva percezione delle somme, non essendovi prova dell'effettivo trasferimento del denaro dal conto corrente del a quello di ben CP_1 Controparte_3 potendo la beneficiaria non averli portati all'incasso, sia perché non garantisce la provenienza (o la sussistenza) della provvista relativa agli assegni consegnati (considerazioni espresse anche dalla S.C. in una recente sentenza, pronunciatasi su un caso del tutto analogo;
Cass. n. 3513 del
06/02/2019).
Al contrario, elemento sintomatico del mancato versamento del prezzo è rappresentato dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione emesso con ordinanza di questa Corte del 28.9.2021, con cui veniva disposta l'esibizione della documentazione attestante la movimentazione bancaria delle parti dal 2003 al 2008: è evidente che la condotta processuale dell'appellato costituisce argomento di prova valutabile da questa Corte.
- Infine ulteriori elementi probatori, che unitamente ai precedenti consentono di avvalorare la tesi di parte appellante, sono costituiti dallo stretto legame di parentela tra le parti e dalla tempistica di conclusione del negozio, avvenuta pochi mesi dopo la morte di . Persona_2
Pertanto, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accerta e dichiara la natura simulata dell'atto pubblico di compravendita stipulato da , Persona_1
e perché dissimulante un atto di liberalità. Controparte_3 CP_1
12 Quanto alle spese di lite, vista la totale soccombenza dell'appellato, in accoglimento del secondo motivo di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste in capo al convenuto come da liquidazione in dispositivo CP_1 ex D.M. n. 147/2022 che viene fatta, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, applicando i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Caltanissetta n. 408/2020, pubblicata il 09.11.2020, in riforma della stessa, così provvede:
1) accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita n. 215.069, stipulato dinnanzi al notaio in data 30.06.2008, Rep. Controparte_2
N. 237901, Racc. n. 25959;
2) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
e , delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi €3.612,00 per il primo grado e in complessivi
€4.996,00 per il secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori degli appellanti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 20.2.2025
Consigliere Rel. Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio
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