TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/12/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1446 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/12/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Croce n. 1, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli C.F._1
(C.F. , PEC , Fabio Ganci (C.F. C.F._2 Email_1
, PEC , Nicola Zampieri (C.F. C.F._3 Email_2
, PEC: e Giovanni Rinaldi C.F._4 Email_3
(C.F. , PEC , ed elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_5
l' n Via Verona, Pineto (TE); Controparte_3
C.F. ; Codice Meccanografico: ; email: P.IVA_3 C.F._6 Email_6
1 nella persona del Dirigente scolastico pro- tempore Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, - Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.062,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. ***** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
MIM: “1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia,.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 19/07/2024 Parte_1 conveniva in giudizio il e l' , quale contraddittore Controparte_1 CP_5
necessario, esponendo di aver prestato servizio, quale docente non di ruolo, in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e di non avere percepito la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti, corrisposta dal datore di lavoro solo ai docenti assunti con contratto di lavoro a CP_1
tempo indeterminato, ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata (cioè per la supplenza annuale o per la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche).
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 luglio
2018 n.20015.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che i servizi dedotti da controparte avevano natura di supplenze brevi e saltuarie, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della lettera c) dell'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, cui fa espresso rinvio l'art. 7 del C.C.N.L.
2 del 2001. Aggiungeva che la pubblica amministrazione era vincolata, nell'agire, dal rispetto delle disposizioni di legge, non avendo il potere di disapplicare la normativa nazionale in applicazione di quella dell'Unione Europea. Precisava che nell'anno scolastico 2021/2022 risultavano due assenze dal servizio della ricorrente con decurtazione economica al 100%, ovvero nelle giornate del 10 1 13 maggio 2022.
In subordine chiedeva di tenere in considerazione, ai fini delle spese di lite, la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 03/12/2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza ex articolo 127 ter c.p.c., richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Parte ricorrente, docente non di ruolo, premesso di aver prestato attività lavorativa, in forza di distinti contratti di supplenza breve e saltuaria negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 assume di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Sotto il profilo fattuale non risultano in contestazione i servizi di supplenza breve e saltuaria svolti dalla ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022.
La ricorrente non ha neppure contestato, in sede di note di udienza, le giornate di assenza dal servizio con decurtazione economica nelle giornate del 10 e 13 maggio 2022, come eccepite dalla parte resistente e risultanti, peraltro, dallo stato matricolare.
Si tratta, inconfutabilmente, di supplenze brevi e saltuarie.
Ciò posto, in punto di diritto, è bene rilevare che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, come noto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (del
27.7.2018 n. 20015) che ha statuito quanto segue: 'L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il
3 personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo' (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...'.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), la Corte di Cassazione ha ritenuto che
4 l'emolumento in parola abbia natura fissa e continuativa e che non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che tale emolumento deve ritenersi rientrante nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive'.
Come già ricordato, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, docente non di ruolo (in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria), non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo state allegate o provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
5 Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del
D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che 'le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese' (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Tali considerazioni appaiono condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono
6 rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi sopra indicati.
Premesso che nella fattispecie concreta l'amministrazione resistente non ha allegato alcun elemento fattuale che possa giustificare tale trattamento differenziale, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe, pertanto, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e nella determinazione del quantum debeatur, si ritiene di poter fare affidamento al calcolo elaborato dalla parte ricorrente, con decurtazione delle due giornate di assenza dal servizio per i giorni 10 e 13 maggio 2022
(ricadenti nel contratto di servizio a 12 ore settimanali). Quindi anziché 131 (12/24 ore) x €
6,15, saranno 129 (12/24 ore) x € 6,15, pari ad € 396,67 da sommare alle restanti somme, per un totale di € 1.056,43.
Al riguardo, valga richiamare l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 che prevede quanto segue:
a) comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b) comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
7 In accoglimento della domanda, il convenuto va, quindi, condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati, pari all'importo di € 1.056,43.
3. Le spese della parte ricorrente sono poste a carico del resistente come indicato CP_1
in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 al minimo. La serialità della causa giustifica una compensazione parziale delle spese di lite pari ad un quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1446 /2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda condanna il , in Controparte_1
persona del al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_6
retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto
Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato svolti nei periodi indicati in motivazione, pari all'importo di € 1.056,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• previa compensazione di un quarto, condanna il Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in € 16,125 per esborsi ed € 386,25 per compensi (già al netto della compensazione) oltre spese generali I.V.A. e
C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 03/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/12/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Croce n. 1, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli C.F._1
(C.F. , PEC , Fabio Ganci (C.F. C.F._2 Email_1
, PEC , Nicola Zampieri (C.F. C.F._3 Email_2
, PEC: e Giovanni Rinaldi C.F._4 Email_3
(C.F. , PEC , ed elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_5
l' n Via Verona, Pineto (TE); Controparte_3
C.F. ; Codice Meccanografico: ; email: P.IVA_3 C.F._6 Email_6
1 nella persona del Dirigente scolastico pro- tempore Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, - Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.062,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. ***** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
MIM: “1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia,.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 19/07/2024 Parte_1 conveniva in giudizio il e l' , quale contraddittore Controparte_1 CP_5
necessario, esponendo di aver prestato servizio, quale docente non di ruolo, in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e di non avere percepito la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti, corrisposta dal datore di lavoro solo ai docenti assunti con contratto di lavoro a CP_1
tempo indeterminato, ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata (cioè per la supplenza annuale o per la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche).
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 luglio
2018 n.20015.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che i servizi dedotti da controparte avevano natura di supplenze brevi e saltuarie, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della lettera c) dell'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, cui fa espresso rinvio l'art. 7 del C.C.N.L.
2 del 2001. Aggiungeva che la pubblica amministrazione era vincolata, nell'agire, dal rispetto delle disposizioni di legge, non avendo il potere di disapplicare la normativa nazionale in applicazione di quella dell'Unione Europea. Precisava che nell'anno scolastico 2021/2022 risultavano due assenze dal servizio della ricorrente con decurtazione economica al 100%, ovvero nelle giornate del 10 1 13 maggio 2022.
In subordine chiedeva di tenere in considerazione, ai fini delle spese di lite, la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 03/12/2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza ex articolo 127 ter c.p.c., richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Parte ricorrente, docente non di ruolo, premesso di aver prestato attività lavorativa, in forza di distinti contratti di supplenza breve e saltuaria negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 assume di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Sotto il profilo fattuale non risultano in contestazione i servizi di supplenza breve e saltuaria svolti dalla ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022.
La ricorrente non ha neppure contestato, in sede di note di udienza, le giornate di assenza dal servizio con decurtazione economica nelle giornate del 10 e 13 maggio 2022, come eccepite dalla parte resistente e risultanti, peraltro, dallo stato matricolare.
Si tratta, inconfutabilmente, di supplenze brevi e saltuarie.
Ciò posto, in punto di diritto, è bene rilevare che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, come noto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (del
27.7.2018 n. 20015) che ha statuito quanto segue: 'L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il
3 personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo' (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...'.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), la Corte di Cassazione ha ritenuto che
4 l'emolumento in parola abbia natura fissa e continuativa e che non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che tale emolumento deve ritenersi rientrante nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive'.
Come già ricordato, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, docente non di ruolo (in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria), non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo state allegate o provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
5 Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del
D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che 'le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese' (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Tali considerazioni appaiono condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono
6 rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi sopra indicati.
Premesso che nella fattispecie concreta l'amministrazione resistente non ha allegato alcun elemento fattuale che possa giustificare tale trattamento differenziale, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe, pertanto, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e nella determinazione del quantum debeatur, si ritiene di poter fare affidamento al calcolo elaborato dalla parte ricorrente, con decurtazione delle due giornate di assenza dal servizio per i giorni 10 e 13 maggio 2022
(ricadenti nel contratto di servizio a 12 ore settimanali). Quindi anziché 131 (12/24 ore) x €
6,15, saranno 129 (12/24 ore) x € 6,15, pari ad € 396,67 da sommare alle restanti somme, per un totale di € 1.056,43.
Al riguardo, valga richiamare l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 che prevede quanto segue:
a) comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b) comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
7 In accoglimento della domanda, il convenuto va, quindi, condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati, pari all'importo di € 1.056,43.
3. Le spese della parte ricorrente sono poste a carico del resistente come indicato CP_1
in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 al minimo. La serialità della causa giustifica una compensazione parziale delle spese di lite pari ad un quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1446 /2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda condanna il , in Controparte_1
persona del al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_6
retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto
Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato svolti nei periodi indicati in motivazione, pari all'importo di € 1.056,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• previa compensazione di un quarto, condanna il Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in € 16,125 per esborsi ed € 386,25 per compensi (già al netto della compensazione) oltre spese generali I.V.A. e
C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 03/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8