Sentenza 3 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/06/2025, n. 10763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10763 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13701/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13701 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da LB Facility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 97418848FD, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Francesca Sciuto e Federica Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
contro
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
nei confronti
Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti e Roberto Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale del 12 novembre 2024, con il quale la commissione di gara ha disposto l’esclusione di LB Facility dal Lotto 5 della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro per la gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi locali di servizio e di uso comune e degli impianti tecnologici della DBR di Trenitalia e di Trenitalia TPER per inidoneità dei contratti di avvalimento conclusi dalla ricorrente in relazione al requisito di partecipazione relativo all’attestazione SOA per la categoria OG1, comunicato in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa l’aggiudicazione ove medio tempore adottata;
nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 5 marzo 2025:
- del verbale del 12 novembre 2024, con il quale la commissione di gara ha disposto l’esclusione di LB Facility dal Lotto 5 della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro per la gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi locali di servizio e di uso comune e degli impianti tecnologici della DBR di Trenitalia e di Trenitalia TPER per inidoneità dei contratti di avvalimento conclusi dalla ricorrente in relazione al requisito di partecipazione relativo all’attestazione SOA per la categoria OG1, comunicato in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
- della Deliberazione n. 21 del 14 gennaio 2025 con cui il Direttore della Direzione Acquisiti di Trenitalia S.p.a. ha aggiudicato l’appalto della procedura aperta n. 9022377 del 20 aprile 2023 suddivisa in lotti per l’affidamento delle attività di gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi locali di servizio e di uso comune e degli impianti tecnologici della DBR di Trenitalia e di Trenitalia TPER e, in particolare, gli atti relativi al Lotto nr. 5 Sud (Sub Lotto A: Calabria, Sub Lotto B: Puglia, Sub Lotto C: Sicilia) – CIG: 97418848FD;
nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guerrato S.p.A. e di Trenitalia S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, adottato da Trenitalia S.p.A., dalla procedura per l’affidamento del contratto di appalto (Lotto 5), indicata in epigrafe, motivato dalla presenza, nei due contratti di avvalimento prodotti dalla società, di “ condizioni potestative ” che renderebbero “ incerta l’efficacia dei predetti avvalimenti ”;
- si tratta, in particolare, della previsione di un corrispettivo in percentuale sull’importo dei lavori e di un patto di prelazione in favore dell’ausiliaria in caso di subappalto, rispetto ai quali i due contratti precisano che l’inadempimento anche di una sola delle predette pattuizioni “ comporterà l’immediata decadenza del contratto di avvalimento con immediata comunicazione all’Ente Appaltante ”;
- con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata, deducendone l’illegittimità derivata;
Rilevato che:
- ad avviso della ricorrente, la stazione appaltante sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 89, d.lgs. n. 50/16 e della lex specialis di gara, giacché, da un lato, la presenza nel contratto di avvalimento di un incentivo economico in favore dell’ausiliaria rafforzerebbe l’intensità del vincolo, dall’altro, le predette pattuizioni avrebbero efficacia inter partes , non condizionando in alcun modo l’impegno, strutturalmente e funzionalmente autonomo, assunto nei confronti della committente;
- si sono costituite in giudizio le parti resistente e controinteressata, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 20 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 74 c.p.a., con sintetico riferimento al precedente conforme del Consiglio di Stato (sentenza n. 3233/25), che ha rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la pronuncia di questa Sezione (sentenza n. 19271/24), resa in un giudizio tra le stesse parti, concernente la medesima gara e l’efficacia degli stessi contratti di avvalimento, prodotti ai fini dell’aggiudicazione di un diverso lotto (Lotto 3);
- il giudice d’appello ha statuito che “ una pattuizione che prevede di suo la ‘immediata decadenza del contratto di avvalimento con immediata comunicazione all’Ente Appaltante’, con incidenza sulla efficacia del contratto d’avvalimento (e, dunque, sull’avvalimento stesso, in quanto scaturente anzitutto dal relativo contratto) al verificarsi di determinate vicende collegate alle previsioni contrattuali sul corrispettivo (in termini di “prelazione” sul subappalto, oltreché di percentuale sull’importo dei lavori) (…) vale a compromettere la stabilità dello stesso avvalimento, proprio in conseguenza del possibile venir meno della sua efficacia per le vicende inter partes ”; “ Né tale carenza può essere sic et simpliciter sopperita dalla dichiarazione unilaterale dell’ausiliaria verso la stazione appaltante, atteso che, da un lato (…) si tratta di atti (e conseguenti rapporti giuridici rilevanti) distinti fra loro, ambedue indefettibili ai fini dell’avvalimento; dall’altro, come pure osservato, le obbligazioni verso l’impresa concorrente - anch’esse imprescindibili ai fini della configurazione dell’avvalimento, non rilevando al riguardo la sola dichiarazione d’impegno verso l’amministrazione - nascono (e sono conformate) proprio «in virtù» del contratto d’avvalimento, il cui venir meno ne comporta la decadenza. In tal senso, anche la dichiarazione unilaterale dell’ausiliaria ‘di obbligarsi, nei confronti del concorrente […] a fornire i […] requisiti dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto’ non può che ritenersi in parte qua integrata dal suddetto contratto, che vale a conformare e regolare le obbligazioni assunte dall’ausiliaria verso il concorrente, peraltro con espressa ed eloquente previsione, nella specie, che della ‘decadenza’ del contratto d’avvalimento per violazione dei suddetti impegni si sarebbe data “immediata comunicazione all’Ente Appaltante’. Né rileva di suo, in diverso senso, il richiamo da parte dell’appellante alla immanente possibilità di risoluzione del contratto ex art. 1453 Cod. civ., che afferisce alla fattispecie della risoluzione giudiziale, ben diversa dalla clausola qui introdotta nei termini suindicati, con previsto diretto effetto sul rapporto, da comunicare anche alla stazione appaltante ”;
- ne consegue l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente e della controinteressata, non in solido tra loro, che liquida in €1.500 (millecinquecento/00) ciascuna, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO