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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3455/2023 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi;
TRA
(C.F. ) in persona del Commissario Parte_1 P.IVA_1
Straordinario Avv. l.r.p.t., rappresentato e difeso come da mandato unito all'atto Parte_2 di citazione dall'avv. Nicolò MARTA (c.f. ), giusta Delibera n. 114 del C.F._1
18.05.2023, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in alla Via Parte_1
Roma n.57;
-attore opponente-
E
P. IVA ), con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Nizza n. CP_1 P.IVA_2
63/A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ing. (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._2
Francesco Dibattista (c.f.: ) del Foro di Bari e Angelo Loreto (c.f.: C.F._3
del Foro di Taranto, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in C.F._4
Gravina in Puglia (BA) alla Via F. Maddalena n. 64, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2023;
-convenuta opposta- avente ad oggetto: “Appalto di opere pubbliche atipici”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il attore opponente: Pt_1
Voglia, l'On.le Tribunale adito,
1 a) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il D.I. n. 643/2023, del 15.04.2023
[R.G. 2222/2023] notificato in data 17.05.2023 al
[...]
. Parte_1
b) Vittoria di spese da distrarsi.
Per la società convenuta opposta:
CONCLUSIONI in via preliminare e solo in caso di omessa emanazione della sentenza definitiva e rimessione sul ruolo,
CONCEDERE ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione non è risultata fondata su prova scritta né è di pronta soluzione
CONCLUSIONI in via principale
RIGETTARE l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
CONFERMARE in toto il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
CONCLUSIONI in via subordinata
ACCERTARE e QUANTIFICARE e, conseguentemente, determinare l'effettivo credito della opposta e per l'effetto
CONDANNARE l'opponente , in persona del suo sindaco pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 della maggiore o minor somma così come accertata in precedenza, sempre con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO.
1. L'opposizione avverso il D.I. n. 643/2023 del 15.04.2023.
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2023 il proponeva Parte_1 rituale opposizione avverso il D.I. n. 643/2023 del 15.04.2023, notificato in data 17.05.2023, con il quale, su ricorso della società era stato ingiunto all'Ente opponente il CP_1 pagamento della somma di € 93.281,73, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione l'Ente attore esponeva;
-di avere sottoscritto con la un contratto - rep. N. 2260 del 07.03.2018 - avente ad CP_1 oggetto tra l'altro “… la gestione, in regime di concessione, dell'intero cimitero di da Parte_1
2 realizzarsi in project financing, secondo quanto previsto nella proposta presentata dal
Concessionario e negli allegati della proposta stessa” per la durata di venti anni;
-che alcun debito, individuato nel suo preciso ammontare, poteva ritenersi derivare dal Piano
Economico Finanziario, in relazione ai canoni per le “lampade votive”, essendovi i relativi importi indicati solo in modo presuntivo, moltiplicando l'equivalente del dovuto dai cittadini per ogni luce cimiteriale accesa a devozione dei defunti, pari ad € 12,00, per il numero di utenze presuntivamente stimato;
-che tanto poteva desumersi dall'esame dell'art. 20 del contratto, ove le parti statuivano: “In altri termini l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera rimane in capo al Concessionario, il quale si assume sostanzialmente il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) e il rischio di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati (manufatti funebri e illuminazione votiva) mentre la p.a. si assume pienamente il rischio il cosiddetto rischio amministrativo costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.”;
-che correttamente la determinazione n. 374 del 20.02.2020 afferente i canoni lampade votive anno
2019, l'Ente indicava e liquidava in € 11.920,00 le somme dovute in quanto incassate dal Pt_1
(“ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla ditta … i proventi incassati quali diritti di CP_1 segreteria per tumulazioni, estumulazione ecc. oltre i proventi per canoni maturati e dovuti per le lampade votive a partire dall'11 agosto 2019 ammontanti rispettivamente ad € 5.920,00 ed €
11.920,00 come verificato dall'ufficio ragioneria ….”);
-che non rilevavano le Determinazioni n. 1351 del 20.09.2021 e n, 659 del 14.04.2022, addotte a sostegno della domanda, atteso che nella seconda determina si precisava quanto segue: “considerato altresì che, malgrado tale quantificazione non abbia il grado della certezza (non essendo stato ancora determinato il numero effettivo delle lampade votive) non vi è margine per ipotizzare un esborso ingiustificato dal momento, qualora a conclusione della ricostruzione della situazione, doversi accertarsi l'intervenuta erogazione di un importo maggiore del dovuto, la maggior somma potrà essere recuperata mediante determinazione dell'importo che sarà dovuto per gli anni a venire;
” e pertanto “1. di liquidare alla ditta con sede in Gravina in Puglia … la CP_1
somma come sopra specificato di € 30.309,91 prevedendosi il recupero delle maggiori somme da erogarsi mediante detrazioni sugli importi da erogarsi negli anni a venire;
”.
3 Rilevava che la richiesta di ingiunzione non poteva, quindi, essere accolta, per la mancata verifica degli incassi e del numero di lampade votive, essendo carente il requisito della certezza ed esigibilità delle somme richieste e che in ogni caso la stessa era infondata nel merito, anzi il si dichiarava creditore di somme nei confronti della in Parte_1 CP_1 ragione delle anticipazioni alla stessa concesse per i canoni delle lampade votive.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Voglia, l'On.le Tribunale adito, a) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il D.I. n.
643/2023, del 15.04.2023 [R.G. 2222/2023] notificato in data 17.05.2023 al
[...]
. b) Vittoria di spese da distrarsi”. Parte_1
2. Le ragioni di parte convenuta opposta.
Per mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2023 si costituiva nel presente giudizio la società opposta, la quale premesso che:
1) Con Contratto di Concessione n. rep. 2260 del 07/03/2018, l'impresa ha assunto CP_1
l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'area cimiteriale di TE (TA) in via Del
Mercato con nuovi loculi e cappelle, mediante lo strumento della concessione in project financing, ai sensi del comma 15 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 50/2016, per un investimento complessivo di
€ 2.613.405,38 (IVA inclusa) di cui € 1.961.072,91 per lavori e forniture e € 642.332,77 per somme a disposizione del Concessionario e € 10.000,00 per somme a disposizione del Amministrazione
(doc. 1 fascicolo monitorio);
2) L'art. 2 del contratto rep. 2260 del 7 marzo 2018 prevede l'affidamento dei servizi cimiteriali alla scrivente società concessionaria a partire dal giorno 11 agosto 2019 e l'art 17 riconosce alla
Concessionaria, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'intera Opera per tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa nei termini meglio precisati nel piano economico finanziario allegato alla convenzione;
3) il Piano Economico Finanziario allegato alla convezione, in particolare, indica quali ricavi di esercizio, tra gli altri, il “CANONE annuale lampade votive” e riporta la presenza di n.
7.000 punti luce attivi per un canone corrispettivo annuo di € 84.000,00 (doc. 1a, estratto allegato PEF);
4) con determinazione n. 374 del 20/02/2020 del Responsabile dell'Area
[...]
è stato dato atto dell'affidamento del servizio di gestione a decorrere dal Parte_3
11 agosto 2019, ai sensi dell'art. 2 del contratto ed è stato liquidato alla il canone CP_1 dovuto per le lampade votive nella misura errata di soli € 11.920,00, mentre la quota di canone annuale spettante per il 2019 ammonta ad € 32.679,45 (€ 84.000/365x142gg dall'11/08/19) (doc.
2);
4 5) con successive Determinazioni n. 1351 del 20/09/2021 e n. 695 del 14/04/22 del Responsabile Par dell'Area sono stati liquidati ulteriori acconti di € 61.185,24 ed € 30.309,91 (doc. 3);
6) Nello specifico l'ultima determinazione n. 695/2022 riporta l'errore di calcolo per l'anno 2019 sopra citato (vedi punto 6), poiché liquida € 23.397,72 in luogo di € 32.679,45 dovuti per frazione di anno (€ 84.000/365x142gg dall'11/08/19);
7) nonostante i ripetuti solleciti e la manifesta necessità di percepire periodicamente e puntualmente il canone annuale luci votive, ad oggi non risulta corrisposto il canone per l'anno
2022 né rettificato il conguaglio per l'anno 2019;” ribadiva il proprio diritto a percepire le somme ingiunte, calcolate sull'importo annuale dovuto per
Canone che ammonta ad € 84.000,00, secondo quanto riportato nel PEF allegato al Parte_4
Contratto di Concessione e confermato dal Comune di con nota n. 26/08/2021 a firma Parte_1 del Segretario Comunale, dott. che aveva attestato “la spettanza del canone Persona_1 annuale lampade votive, di competenza dell'Area Patrimonio Servizi Cimiteriali, così come previsto nel Piano Economico Finanziario allegato al progetto approvato con deliberazione CC n.
26 del 09/05/2017 avente ad oggetto “proposta di project financing per l'ampliamento e la gestione dell'area cimiteriale di TE (TA)”.
Contestava la ricostruzione di parte opponente, fondata sulla qualificazione - ritenuta erronea - dell'importo del canone luci votive indicato nel PEF come presuntivo e frutto di una indagine prognostica non adeguatamente specificata e documentata, nonché sulla limitazione del dovuto alle somme effettivamente incassate dal sulla scorta dell'art. 20 del Contratto di Concessione Pt_1 rep. 2260 laddove se l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera era posta in capo al concessionario, il quale si assumeva il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) e di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati
(manufatti funebri e illuminazione votiva), per converso era imputato al p.a. il cosiddetto rischio amministrativo costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità, con la conseguenza che non poteva essere addebitata alla società concessionaria l'inerzia del per la gestione Pt_1 della fase della riscossione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI in via preliminare
CONCEDERE ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione
CONCLUSIONI in via principale
RIGETTARE l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
5 CONFERMARE in toto il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
CONCLUSIONI in via subordinata
ACCERTARE e QUANTIFICARE e, conseguentemente, determinare l'effettivo credito della opposta e per l'effetto
CONDANNARE l'opponente , in persona del suo sindaco pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 della maggiore o minor somma così come accertata in precedenza, sempre con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Lo svolgimento del processo.
Con ordinanza emessa in data 02.01.2024 il G.I., rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del
D.I. opposto, in quanto controversia di pronta soluzione, non ammetteva le prove orali dedotte dalle parti, ordinava al Comune opponente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione e disponeva la comparizione delle parti per tentativo di conciliazione in ordine alla proposta conciliativa contestualmente formulata ex art. 185-bis c.p.c..
All'esito negativo di tale tentativo, disponeva CTU con provvedimento del 03.04.2024.
Espletata la disposta CTU, previa rinnovazione delle operazioni di consulenza, la causa è stata rinviata all'udienza dell'12.06.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Alla detta udienza il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle memorie conclusionali, tratteneva la causa in decisione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Sulla competenza del Tribunale di Taranto.
Si osserva preliminarmente che ricorre la giurisdizione del giudice ordinario e, inoltre, la competenza dell'adito Tribunale di Taranto, peraltro non contestate dalle parti in causa.
In punto di qualificazione della domanda, la stessa ha ad oggetto la esatta quantificazione del corrispettivo dovuto dal alla società concessionaria del servizio Parte_1 pubblico di illuminazione votiva asservito al locale Cimitero.
Tra le parti è intercorso il Contratto di Concessione n. rep. 2260 del 07/03/2018, a mezzo del quale la società ha assunto l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'area cimiteriale CP_1 di TE (TA), mediante lo strumento della concessione in project financing ai sensi del comma 15 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 50/2016, per un investimento complessivo di €
2.613.405,38 (IVA inclusa) di cui € 1.961.072,91 per lavori e forniture e € 642.332,77 per somme a
6 disposizione del Concessionario e € 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (si veda documento n. 1 del fascicolo di parte opponente, con allegato Piano Economico Finanziario-
PEF), avente ad oggetto oltre che l'edificazione di nuovi loculi e cappelle più in generale “… la gestione, in regime di concessione, dell'intero cimitero di da realizzarsi in project Parte_1 financing, secondo quanto previsto nella proposta presentata dal Concessionario e negli allegati della proposta stessa” per la durata di venti anni a decorrere dal giorno 11 agosto 2019.
L'art 17 del regolamento contrattuale, avente ad oggetto “Tariffe”, riconosce all'impresa concessionaria, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'intera opera per tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa nei termini meglio precisati nel piano economico finanziario allegato alla convenzione, che quantifica quali ricavi di esercizio derivanti specificamente dal “CANONE annuale lampade votive”, in relazione alla indicata presenza di n.
7.000 punti luce attivi, il canone corrispettivo annuo di €
84.000,00.
L'art. 20 della convenzione nell'individuare le “Responsabilità del Concessionario, precisa che: “In altri termini l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera rimane in capo al
Concessionario, il quale si assume sostanzialmente il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) e il rischio di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati (manufatti funebri e illuminazione votiva) mentre la p.a. si assume pienamente il rischio il cosiddetto rischio amministrativo costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.”.
L'art. 26, infine, individua nel foro di Taranto quello competente per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.
Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale è un servizio pubblico a rilevanza economica che il può gestire anche mediante lo strumento del project financing (Cons. Stato sentenza n. Pt_1
7599/2021).
La complessa procedura di project financing implica in generale l'esercizio di poteri amministrativi materia di giurisdizione esclusiva, tra cui la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici (cfr. Cass. Civile, sez. un., 27 novembre 2019, n. 31027) con spendita di poteri amministrativi nell'ambito di un procedimento amministrativo formalizzato, con la conseguente qualificazione pubblicistica del procedimento, non smentita dalla ampia discrezionalità delle scelte della PA. (v. Cons. Stato, sent. 26.07.2024, n. 6726).
7 Tuttavia, le controversie di natura patrimoniale, come quelle relative a indennità, canoni o altri corrispettivi, possono essere devolute al giudice ordinario, a meno che non siano strettamente connesse all'esercizio di poteri pubblicistici 1. 1 In relazione alla lettera b) del comma 1 dell'art. 133 c.p.a. (concernente le controversie “aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”) , è stato osservato che la “qualificazione del rapporto tra le parti come concessione di lavori pubblici comporta sul piano processuale il corollario della giurisdizione ordinaria nella … controversia … relativa all'atto di risoluzione impugnato” e che stante tale natura del rapporto tra le parti “non opera … il criterio di riparto di giurisdizione stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. b), e c), del codice dei contratti pubblici, per le concessioni di beni e di servizi, poiché si verte in un caso di concessione di lavori pubblici, per il quale non è prevista un'analoga norma di riparto” (Consiglio di Stato, V Sez., 17 marzo 2021, n. 2280). Con riferimento alla previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 133 c.p.a (riguardante “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”) con la snetenza Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2022, n.° 35447. le Sezioni Unite hanno affermato che “l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, per le questioni inerenti l'adempimento o l'inadempimento della concessione nelle controversie in materia di affidamento di pubblico servizio, in mancanza dell'esercizio dei poteri autoritativi della P.A. la giurisdizione, vertendosi nell'ambito del rapporto paritetico fra le parti, è del giudice ordinario” (in tal senso v. anche Cass. civ., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n.° 5594). Quanto all'ipotesi di cui al n. 1 della lettera e) del comma 1 dell'art. 133 c.p.a. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi: “2. – La giurisdizione si determina alla luce del petitum sostanziale fatto valere in giudizio: petitum che, nella specie, è costituito dalle domande concernenti una procedura di finanza di progetto (c.d. project financing), con riguardo non alla fase pubblicistica di scelta del promotore, conclusasi con la concessione, ma alla fase privatistica, introdotta dalla convenzione, che è stata sottoscritta a regolare i rispettivi diritti ed obblighi delle parti: avendo queste, invero, dedotto in causa reciproci inadempimenti alla convenzione, affermando altresì l'attrice il proprio diritto alla risoluzione del contratto, dedotta come già avvenuta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., o, in subordine, con domanda di pronuncia costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c.. 2.3. – Questa Corte ha già affermato che, nel quadro normativo derivante dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l'unica categoria della
“concessione di lavori pubblici”, non essendo più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (o di costruzione e gestione congiunte), in quanto la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario (Cass., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28804; novembre 2012, n. 19391; 20 maggio 2014, n. 11022; 6 luglio 2015, n. 13864; 13 settembre 2017, n. 21200). Muovendo da tale presupposto, si è quindi rilevato che le controversie relative alla concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di concessione di lavori, di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono – ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 1, alla giurisdizione ordinaria, se relative alla fase successiva all'aggiudicazione (Cass., sez. un., 13 settembre 2017, n. 21200). Pertanto, la giurisprudenza delle Sezioni unite è costante nel ritenere che, nell'ambito dell'attività negoziale della P.A., siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica, mentre, al contrario, appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, riguardando la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto (ex multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597, non mass.; 29 gennaio 2018, n. 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n. 14188). Conseguenza di tale ricostruzione è che l'aggiudicazione costituisce una sorta di “spartiacque” ai fini del riparto di giurisdizione;
ciò perché, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (cfr. Cass. 27 novembre 2019, n. 31027, non mass.; 11 luglio 2019, n. 18676; v. pure Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728). In linea con tale orientamento, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato che, in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le “indennità, i canoni e altri corrispettivi”, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si 8 Vertendo la presente fattispecie sull'espletamento da parte del concessionario di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata con il contratto, essa ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale previa risoluzione delle questioni interpretative insorte tra le pari, che comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, ricadente pacificamente nell'ambito della giurisdizione ordinaria;
la domanda rinviene, invero, la sua ragione nel contratto, in relazione al quale la P.A. si trova in una situazione paritetica e, concernendo la controversia un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., ord. 12 ottobre 2020, n. 21990; tale ordinanza in esame sottolinea che se il contenuto della clausola implica la persistenza di una discrezionalità della committente pubblica, vale a dire di una posizione di potere, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se invece il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell'appaltatore/concessionario, così da confluire nella giurisdizione ordinaria).
Ebbene, nella fattispecie risulta in contestazione l'espletamento di una prestazione prevista nel contratto e disciplinata sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum (in quanto vengono altresì individuati i criteri di quantificazione del corrispettivo), benché le parti controvertano sulla interpretazione da attribuire al regolamento contrattuale.
estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267). Del pari, anche la controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento della p.a. committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione (Cass., sez. un., 25 febbraio 2019, n. 5453, non mass.; Cass., sez. un., 31 gennaio 2017, n. 2482), pure in presenza della reciproca contestazione degli inadempimenti e conseguenti richieste risarcitorie (Cass., sez. un., 25 febbraio 2019, n. 5453). Ed ancora, la domanda riguardante la revisione del piano economico- finanziario, cui il concessionario assuma di avere diritto per l'esigenza, prevista nel contratto, di perseguire l'equilibrio economico degli investimenti e della connessa gestione, cioè per ragioni inerenti all'esecuzione del rapporto, spetta al giudice ordinario, non vertendosi nelle particolari ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di “revisione del prezzo” e di “provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi”, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 133, commi 3 e 4, visto che art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 2, non fa alcun riferimento alle controversie riguardanti la revisione dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto affidatario di una concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica sulla base di specifiche pattuizioni contrattuali (Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728). 2.4. – Sulla base di tale ricostruzione del dato normativo, come interpretato da questa Corte, la convenzione stipulata a seguito di una finanza di progetto attiene, dunque, all'affidamento di lavori pubblici, il quale ha natura pubblicistica sino all'aggiudicazione definitiva al concessionario, mentre ha natura privatistica per la fase che segue alla stipulazione del contratto. Ne deriva che l'inerenza della presente controversia al piano dell'adempimento della convenzione radica la giurisdizione nel giudice ordinario. Ne' le conclusioni mutano, per il fatto che sia dedotto l'inadempimento della p.a. ad obblighi della convenzione (realizzare i presupposti e le condizioni di fattibilità, mettere a disposizione i parcheggi, avviare il procedimento di riequilibrio economico- finanziario), trattandosi di condotte che si collocano nell'alveo di un rapporto nella fase che segnala una situazione paritetica fra le parti. In conclusione, attenendo la controversia al piano paritetico dell'esecuzione della convenzione, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2021, n.° 21971, con insegnamento successivamente ribadito da Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2022, n.° 35447).
9 Pertanto, nel caso in esame la controversia concerne l'espletamento da parte del concessionario di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata con il contratto, con la conseguenza che essa ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo e, più precisamente, di un diritto di credito, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto alla competenza di questo giudice, si rimanda alla chiara formulazione dell'art. 26 della convenzione, come sopra richiamato.
4. Sui presupposti del provvedimento monitorio.
L'Ente opponente ha eccepito la nullità del D.I. n. 643/2023 del 15.04.2023 per carenza del requisito della certezza del credito fatto valere in sede monitoria.
Tale eccezione va disattesa in quanto la prova scritta e la certezza del credito nell'ammontare richiesto derivava, oltre che dalla convenzione con allegato PEF, dall'espresso riconoscimento proveniente dal Comune di per effetto della nota n. 26/08/2021 a firma del Segretario Parte_1
Comunale dott. con la quale si confermava “la spettanza del canone annuale Persona_1 lampade votive, di competenza dell'Area Patrimonio Servizi Cimiteriali, così come previsto nel
Piano Economico Finanziario allegato al progetto approvato con deliberazione CC n. 26 del
09/05/2017 avente ad oggetto “proposta di project financing per l'ampliamento e la gestione dell'area cimiteriale di TE (TA)” allegato al n. 4 della relativa produzione documentale.
5. Sulla domanda principale.
Nondimeno, la domanda proposta dalla società attrice in senso sostanziale, deve ritenersi CP_1 solo parzialmente fondata, sulla scorta dell'approfondimento istruttorio che si richiede nella fase a contenzioso pieno che si instaura per effetto della proposizione dell'opposizione a D.I., rispetto alla cognizione sommaria che connota la fase monitoria, in connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalla Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, per cui sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante
(v. Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 1892: “E' principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto
(…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
10 la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”).
Come esposto in premessa, in data 07.03.2018 la società convenuta opposta ha sottoscritto il contratto di concessione rep. n. 2260, con il quale il le ha affidato, tra Parte_1
l'altro, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e delle lampade votive del cimitero comunale per la durata di venti anni.
La quantificazione del corrispettivo è controversa tra le parti.
La società opposta ritiene che - ai sensi del PEF allegato convenzione - il corrispettivo pattuito debba essere rapportato al numero di punti luce individuati in 7.000 per un importo unitario di €
12,00 e annuale di € 84.000,00 (12x7.000), mentre il respinge tale prospettazione, Pt_1 sostenendo l'erronea interpretazione delle previsioni contrattuali, dal cui tenore letterale dovrebbe invece evincersi che il corrispettivo vada rapportato al numero di lampade votive effettivamente esistenti e, nel corso del presente giudizio, restrittivamente inteso come riferito ai canoni effettivamente riscossi dal mediante la società di riscossione. Pt_1
Orbene, nella fattispecie in esame emerge con evidenza, già dal tenore letterale del contratto unitamente al Piano economico finanziario allegato, da interpretarsi secondo i comuni canoni ermeneutici2, che le parti abbiano inteso correlare il corrispettivo pattuito alla consistenza effettiva dei punti luce esistenti, da valutarsi anno per anno. 2 Di recente ribaditi dalla Cassazione con sentenza n. 10145 del 16/04/2021: “L'interpretazione del contratto costituisce, in effetti, un'attività riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (Cass. n. 22343 del 2014, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente i criteri ermeneutici dei quali il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o vizi della motivazione (cfr. Cass. n. 22343 del 2014). Ed invero, in materia di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., con la conseguenza che, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione ha l'onere (nel caso in esame, però, rimasto del tutto inadempiuto) non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in che modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati oppure se lo stesso li abbia applicati sulla base di un accertamento fattuale viziato per omesso esame di circostanze decisive o per mancanza di motivazione (o per motivazione apparente o contraddittoria o perplessa o incomprensibile).
4.5. Risponde, peraltro, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.) con la precisazione, però, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.), dovendo, piuttosto, raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006), con riguardo anche al comportamento complessivo delle parti (art. 1362 c.c., comma 2).
4.6. Infine, pur assumendo l'elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione ed, in 11 Tanto emerge all'art. 20 del contratto, già in precedenza richiamato, ove si specifica che l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera grava a carico del concessionario, il quale si assume sia il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) che il rischio di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati, in relazione a titolo esemplificativo dei manufatti funebri e in modo specifico della illuminazione votiva, restando invece a carico dell'Ente comunale concedente il rischio amministrativo rappresentato da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.
L'indicazione contenuta nel PEF è di natura presuntiva, nel senso che contiene una mera previsione, dotata tuttavia di un elevato grado di attendibilità, in quanto effettuata dal concedente sulla scorta di una approfondita istruttoria e accettata senza rilievi dal concessionario in quanto ritenuta verosimile e ragionevole, tenuto conto della relativa variabilità della domanda del servizio e di ulteriori circostanze che vi possono incidere, tra cui segnatamente il programmato aumento dei punti serviti dalla illuminazione in correlazione con le edificazioni di nuove edicole o cappelle funerarie, ma anche - in negativo - i distacchi disposti dall'Ente concedente nelle situazioni di morosità.
Si ritiene che non rientrino nella indicata fisiologica variabilità i casi di mancata riscossione, procedura affidata a società esterna, non seguiti da provvedimenti di distacco, sia per insoluti che per tutte le diverse ipotesi in cui siano venuti meno i presupposti per l'erogazione del servizio di illuminazioni votiva, trattandosi di attività riconducibili a esclusiva responsabilità dell'Ente.
La pretesa del di limitare il corrispettivo alle sole somme incassate non è, pertanto, Pt_1 condivisibile, in quanto finirebbe per addebitare al concessionario le conseguenze di una condotta omissiva ascrivibile in via esclusiva al concedente.
Siffatta interpretazione della clausola contrattuale risulta avvalorata dalla previsione del Piano economico-finanziario e dalle risultanze della espletata CTU.
Le indagini validamente compiute, a seguito della rinnovazione nel pieno contraddittorio delle parti delle operazioni di consulenza, hanno invero consentito di accertare, senza che siano state proposti rilievi sostanziali dalle parti, che le lampade votive idonee al funzionamento asservite al Cimitero di ascendono complessivamente a n. 6769, una consistenza quindi prossima a quella Parte_1 indicata nel PEF in 7.000.
Il che consente di ritenere che la concessione e il PEF allegato fossero in effetti idonei a rappresentare in modo corretto il rischio operativo e a consentire la valutazione della loro sostenibilità da parte del soggetto concessionario - su cui tale rischio viene trasferito ai sensi particolare, a quello dell'interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.).” 12 dell'art. 165, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 - in quanto risultanti da una stima realistica da parte dell'amministrazione concedente dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio, garantendo ex ante le condizioni destinate ad incidere, nel corso della durata del rapporto, sull'equilibrio economico- finanziario dell'opera. Ciò vale tanto più nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il servizio sia connotato da intrinseca capacità di generare reddito attraverso i ricavi che derivano dalla cessione agli utenti, l'amministrazione concedente essendo tenuta a individuare correttamente la potenziale entità dei ricavi, quantificando la domanda di servizi e i possibili rendimenti della gestione, a pena di inidoneità del PEF (v. Cons. Stato sent. n. 2809 del 13/04/20223).
In conclusione, il canone indicato in € 12 per ciascuna lampada votiva in rapporto alla stima di
7.000 punti, è da ritenersi sì presuntivo, ma fondato su una realistica previsione, che non incide se non in maniera marginale sull'equilibrio economico-finanziario dell'opera ed è quindi del tutto legittimo, valido ed efficace.
Dalle considerazioni sin qui svolte deriva che il corrispettivo va ricalcolato come segue.
In relazione all'anno 2019 per 142 giorni (dall'11/08/19) deve essere quantificato in € 31.601,00
(6769x12=81.228,00:365=222,54x142=31.601,00); da tale importo va detratto, come espressamente richiesto dalla società opposta, l'importo di € 23.397,72 liquidato con determina n.
695/2022, con l'effetto che residua un credito di € 8.203,28 per canone anno 2019.
In relazione al canone relativo all'anno 2022, lo stesso deve essere rideterminato in € 81.228,00
(6769x12).
La società è, pertanto, creditrice nei confronti del CP_1 Parte_1 della somma di € 89.431,28 (8.203,28+81.228,00), oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 sino al soddisfo. 3 Della citata sentenza si è enucleata la seguente massima: “Il Collegio, però, non condivide questo ragionamento;
oltre alle caratteristiche proprie del project financing quale procedura finalizzata all'elaborazione in comune tra amministrazione e privato di un progetto di servizio pubblico occorre tener conto della peculiarità del contratto oggetto di affidamento in cui, come si è esposto, elemento centrale è il rischio che l'operatore economico assume e che penetra nella causa del contratto. Non basta, allora, che le clausole contrattali in cui si traduce l'operazione economica congegnata dall'amministrazione comportino il trasferimento del rischio economico al gestore del servizio (nel caso di specie, il rischio di disponibilità), di modo che egli non abbia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi, ma è necessario pure che siano specificati tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l'operatore economico è chiamato ad assumere. In mancanza, non potrà dirsi attendibile l'elaborazione Piano economico finanziario – nel quale l'amministrazione è tenuta a riportati i costi preveduti e i ricavi possibili di modo da prefigurare l'utile conseguibile ovvero, in sintesi, le condizioni di equilibrio economico – finanziario del servizio – e, di risulta non sarà neppure corretta l'allocazione del rischio, se è vero che, come precisato dall'art. 180, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, già precedentemente riportato, “L'equilibrio economico finanziario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3”. D'altronde, se l'operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente non attendibile, potendo accadere che sia indotto a rivedere al ribasso la qualità del servizio offerto in corso di rapporto solo per evitare perdite”. 13 In tali limiti la domanda formulata dalla società attrice può, in conclusione, trovare accoglimento, previa revoca del D.I. opposto e con assorbimento di ogni altra questione.
LE SPESE.
6. Il regolamento delle spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della opposta, i quali se ne sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti della società Parte_5
., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto: “Appalto di CP_1 opere pubbliche”, rigettata ogni altra eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 643/2023 del 15.04.2023 e, in parziale accoglimento della domanda:
2) CONDANNA il al pagamento in favore della società Parte_1 opposta ella somma di € 89.431,28 per le causali di cui in motivazione, CP_1 oltre interessi sino all'effettivo pagamento;
3) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della società opposta, che liquida nella misura di € 12.000,00, comprensivi di onorari e spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, lì 11.07.2025.
Il giudice dott.ssa S. D'ERRICO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3455/2023 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi;
TRA
(C.F. ) in persona del Commissario Parte_1 P.IVA_1
Straordinario Avv. l.r.p.t., rappresentato e difeso come da mandato unito all'atto Parte_2 di citazione dall'avv. Nicolò MARTA (c.f. ), giusta Delibera n. 114 del C.F._1
18.05.2023, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in alla Via Parte_1
Roma n.57;
-attore opponente-
E
P. IVA ), con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Nizza n. CP_1 P.IVA_2
63/A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ing. (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._2
Francesco Dibattista (c.f.: ) del Foro di Bari e Angelo Loreto (c.f.: C.F._3
del Foro di Taranto, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in C.F._4
Gravina in Puglia (BA) alla Via F. Maddalena n. 64, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2023;
-convenuta opposta- avente ad oggetto: “Appalto di opere pubbliche atipici”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il attore opponente: Pt_1
Voglia, l'On.le Tribunale adito,
1 a) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il D.I. n. 643/2023, del 15.04.2023
[R.G. 2222/2023] notificato in data 17.05.2023 al
[...]
. Parte_1
b) Vittoria di spese da distrarsi.
Per la società convenuta opposta:
CONCLUSIONI in via preliminare e solo in caso di omessa emanazione della sentenza definitiva e rimessione sul ruolo,
CONCEDERE ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione non è risultata fondata su prova scritta né è di pronta soluzione
CONCLUSIONI in via principale
RIGETTARE l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
CONFERMARE in toto il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
CONCLUSIONI in via subordinata
ACCERTARE e QUANTIFICARE e, conseguentemente, determinare l'effettivo credito della opposta e per l'effetto
CONDANNARE l'opponente , in persona del suo sindaco pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 della maggiore o minor somma così come accertata in precedenza, sempre con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO.
1. L'opposizione avverso il D.I. n. 643/2023 del 15.04.2023.
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2023 il proponeva Parte_1 rituale opposizione avverso il D.I. n. 643/2023 del 15.04.2023, notificato in data 17.05.2023, con il quale, su ricorso della società era stato ingiunto all'Ente opponente il CP_1 pagamento della somma di € 93.281,73, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione l'Ente attore esponeva;
-di avere sottoscritto con la un contratto - rep. N. 2260 del 07.03.2018 - avente ad CP_1 oggetto tra l'altro “… la gestione, in regime di concessione, dell'intero cimitero di da Parte_1
2 realizzarsi in project financing, secondo quanto previsto nella proposta presentata dal
Concessionario e negli allegati della proposta stessa” per la durata di venti anni;
-che alcun debito, individuato nel suo preciso ammontare, poteva ritenersi derivare dal Piano
Economico Finanziario, in relazione ai canoni per le “lampade votive”, essendovi i relativi importi indicati solo in modo presuntivo, moltiplicando l'equivalente del dovuto dai cittadini per ogni luce cimiteriale accesa a devozione dei defunti, pari ad € 12,00, per il numero di utenze presuntivamente stimato;
-che tanto poteva desumersi dall'esame dell'art. 20 del contratto, ove le parti statuivano: “In altri termini l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera rimane in capo al Concessionario, il quale si assume sostanzialmente il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) e il rischio di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati (manufatti funebri e illuminazione votiva) mentre la p.a. si assume pienamente il rischio il cosiddetto rischio amministrativo costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.”;
-che correttamente la determinazione n. 374 del 20.02.2020 afferente i canoni lampade votive anno
2019, l'Ente indicava e liquidava in € 11.920,00 le somme dovute in quanto incassate dal Pt_1
(“ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla ditta … i proventi incassati quali diritti di CP_1 segreteria per tumulazioni, estumulazione ecc. oltre i proventi per canoni maturati e dovuti per le lampade votive a partire dall'11 agosto 2019 ammontanti rispettivamente ad € 5.920,00 ed €
11.920,00 come verificato dall'ufficio ragioneria ….”);
-che non rilevavano le Determinazioni n. 1351 del 20.09.2021 e n, 659 del 14.04.2022, addotte a sostegno della domanda, atteso che nella seconda determina si precisava quanto segue: “considerato altresì che, malgrado tale quantificazione non abbia il grado della certezza (non essendo stato ancora determinato il numero effettivo delle lampade votive) non vi è margine per ipotizzare un esborso ingiustificato dal momento, qualora a conclusione della ricostruzione della situazione, doversi accertarsi l'intervenuta erogazione di un importo maggiore del dovuto, la maggior somma potrà essere recuperata mediante determinazione dell'importo che sarà dovuto per gli anni a venire;
” e pertanto “1. di liquidare alla ditta con sede in Gravina in Puglia … la CP_1
somma come sopra specificato di € 30.309,91 prevedendosi il recupero delle maggiori somme da erogarsi mediante detrazioni sugli importi da erogarsi negli anni a venire;
”.
3 Rilevava che la richiesta di ingiunzione non poteva, quindi, essere accolta, per la mancata verifica degli incassi e del numero di lampade votive, essendo carente il requisito della certezza ed esigibilità delle somme richieste e che in ogni caso la stessa era infondata nel merito, anzi il si dichiarava creditore di somme nei confronti della in Parte_1 CP_1 ragione delle anticipazioni alla stessa concesse per i canoni delle lampade votive.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Voglia, l'On.le Tribunale adito, a) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il D.I. n.
643/2023, del 15.04.2023 [R.G. 2222/2023] notificato in data 17.05.2023 al
[...]
. b) Vittoria di spese da distrarsi”. Parte_1
2. Le ragioni di parte convenuta opposta.
Per mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2023 si costituiva nel presente giudizio la società opposta, la quale premesso che:
1) Con Contratto di Concessione n. rep. 2260 del 07/03/2018, l'impresa ha assunto CP_1
l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'area cimiteriale di TE (TA) in via Del
Mercato con nuovi loculi e cappelle, mediante lo strumento della concessione in project financing, ai sensi del comma 15 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 50/2016, per un investimento complessivo di
€ 2.613.405,38 (IVA inclusa) di cui € 1.961.072,91 per lavori e forniture e € 642.332,77 per somme a disposizione del Concessionario e € 10.000,00 per somme a disposizione del Amministrazione
(doc. 1 fascicolo monitorio);
2) L'art. 2 del contratto rep. 2260 del 7 marzo 2018 prevede l'affidamento dei servizi cimiteriali alla scrivente società concessionaria a partire dal giorno 11 agosto 2019 e l'art 17 riconosce alla
Concessionaria, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'intera Opera per tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa nei termini meglio precisati nel piano economico finanziario allegato alla convenzione;
3) il Piano Economico Finanziario allegato alla convezione, in particolare, indica quali ricavi di esercizio, tra gli altri, il “CANONE annuale lampade votive” e riporta la presenza di n.
7.000 punti luce attivi per un canone corrispettivo annuo di € 84.000,00 (doc. 1a, estratto allegato PEF);
4) con determinazione n. 374 del 20/02/2020 del Responsabile dell'Area
[...]
è stato dato atto dell'affidamento del servizio di gestione a decorrere dal Parte_3
11 agosto 2019, ai sensi dell'art. 2 del contratto ed è stato liquidato alla il canone CP_1 dovuto per le lampade votive nella misura errata di soli € 11.920,00, mentre la quota di canone annuale spettante per il 2019 ammonta ad € 32.679,45 (€ 84.000/365x142gg dall'11/08/19) (doc.
2);
4 5) con successive Determinazioni n. 1351 del 20/09/2021 e n. 695 del 14/04/22 del Responsabile Par dell'Area sono stati liquidati ulteriori acconti di € 61.185,24 ed € 30.309,91 (doc. 3);
6) Nello specifico l'ultima determinazione n. 695/2022 riporta l'errore di calcolo per l'anno 2019 sopra citato (vedi punto 6), poiché liquida € 23.397,72 in luogo di € 32.679,45 dovuti per frazione di anno (€ 84.000/365x142gg dall'11/08/19);
7) nonostante i ripetuti solleciti e la manifesta necessità di percepire periodicamente e puntualmente il canone annuale luci votive, ad oggi non risulta corrisposto il canone per l'anno
2022 né rettificato il conguaglio per l'anno 2019;” ribadiva il proprio diritto a percepire le somme ingiunte, calcolate sull'importo annuale dovuto per
Canone che ammonta ad € 84.000,00, secondo quanto riportato nel PEF allegato al Parte_4
Contratto di Concessione e confermato dal Comune di con nota n. 26/08/2021 a firma Parte_1 del Segretario Comunale, dott. che aveva attestato “la spettanza del canone Persona_1 annuale lampade votive, di competenza dell'Area Patrimonio Servizi Cimiteriali, così come previsto nel Piano Economico Finanziario allegato al progetto approvato con deliberazione CC n.
26 del 09/05/2017 avente ad oggetto “proposta di project financing per l'ampliamento e la gestione dell'area cimiteriale di TE (TA)”.
Contestava la ricostruzione di parte opponente, fondata sulla qualificazione - ritenuta erronea - dell'importo del canone luci votive indicato nel PEF come presuntivo e frutto di una indagine prognostica non adeguatamente specificata e documentata, nonché sulla limitazione del dovuto alle somme effettivamente incassate dal sulla scorta dell'art. 20 del Contratto di Concessione Pt_1 rep. 2260 laddove se l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera era posta in capo al concessionario, il quale si assumeva il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) e di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati
(manufatti funebri e illuminazione votiva), per converso era imputato al p.a. il cosiddetto rischio amministrativo costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità, con la conseguenza che non poteva essere addebitata alla società concessionaria l'inerzia del per la gestione Pt_1 della fase della riscossione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI in via preliminare
CONCEDERE ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione
CONCLUSIONI in via principale
RIGETTARE l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
5 CONFERMARE in toto il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
CONCLUSIONI in via subordinata
ACCERTARE e QUANTIFICARE e, conseguentemente, determinare l'effettivo credito della opposta e per l'effetto
CONDANNARE l'opponente , in persona del suo sindaco pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 della maggiore o minor somma così come accertata in precedenza, sempre con vittoria di spese ed onorario di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Lo svolgimento del processo.
Con ordinanza emessa in data 02.01.2024 il G.I., rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del
D.I. opposto, in quanto controversia di pronta soluzione, non ammetteva le prove orali dedotte dalle parti, ordinava al Comune opponente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione e disponeva la comparizione delle parti per tentativo di conciliazione in ordine alla proposta conciliativa contestualmente formulata ex art. 185-bis c.p.c..
All'esito negativo di tale tentativo, disponeva CTU con provvedimento del 03.04.2024.
Espletata la disposta CTU, previa rinnovazione delle operazioni di consulenza, la causa è stata rinviata all'udienza dell'12.06.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Alla detta udienza il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle memorie conclusionali, tratteneva la causa in decisione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Sulla competenza del Tribunale di Taranto.
Si osserva preliminarmente che ricorre la giurisdizione del giudice ordinario e, inoltre, la competenza dell'adito Tribunale di Taranto, peraltro non contestate dalle parti in causa.
In punto di qualificazione della domanda, la stessa ha ad oggetto la esatta quantificazione del corrispettivo dovuto dal alla società concessionaria del servizio Parte_1 pubblico di illuminazione votiva asservito al locale Cimitero.
Tra le parti è intercorso il Contratto di Concessione n. rep. 2260 del 07/03/2018, a mezzo del quale la società ha assunto l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'area cimiteriale CP_1 di TE (TA), mediante lo strumento della concessione in project financing ai sensi del comma 15 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 50/2016, per un investimento complessivo di €
2.613.405,38 (IVA inclusa) di cui € 1.961.072,91 per lavori e forniture e € 642.332,77 per somme a
6 disposizione del Concessionario e € 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (si veda documento n. 1 del fascicolo di parte opponente, con allegato Piano Economico Finanziario-
PEF), avente ad oggetto oltre che l'edificazione di nuovi loculi e cappelle più in generale “… la gestione, in regime di concessione, dell'intero cimitero di da realizzarsi in project Parte_1 financing, secondo quanto previsto nella proposta presentata dal Concessionario e negli allegati della proposta stessa” per la durata di venti anni a decorrere dal giorno 11 agosto 2019.
L'art 17 del regolamento contrattuale, avente ad oggetto “Tariffe”, riconosce all'impresa concessionaria, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'intera opera per tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa nei termini meglio precisati nel piano economico finanziario allegato alla convenzione, che quantifica quali ricavi di esercizio derivanti specificamente dal “CANONE annuale lampade votive”, in relazione alla indicata presenza di n.
7.000 punti luce attivi, il canone corrispettivo annuo di €
84.000,00.
L'art. 20 della convenzione nell'individuare le “Responsabilità del Concessionario, precisa che: “In altri termini l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera rimane in capo al
Concessionario, il quale si assume sostanzialmente il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) e il rischio di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati (manufatti funebri e illuminazione votiva) mentre la p.a. si assume pienamente il rischio il cosiddetto rischio amministrativo costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.”.
L'art. 26, infine, individua nel foro di Taranto quello competente per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.
Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale è un servizio pubblico a rilevanza economica che il può gestire anche mediante lo strumento del project financing (Cons. Stato sentenza n. Pt_1
7599/2021).
La complessa procedura di project financing implica in generale l'esercizio di poteri amministrativi materia di giurisdizione esclusiva, tra cui la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici (cfr. Cass. Civile, sez. un., 27 novembre 2019, n. 31027) con spendita di poteri amministrativi nell'ambito di un procedimento amministrativo formalizzato, con la conseguente qualificazione pubblicistica del procedimento, non smentita dalla ampia discrezionalità delle scelte della PA. (v. Cons. Stato, sent. 26.07.2024, n. 6726).
7 Tuttavia, le controversie di natura patrimoniale, come quelle relative a indennità, canoni o altri corrispettivi, possono essere devolute al giudice ordinario, a meno che non siano strettamente connesse all'esercizio di poteri pubblicistici 1. 1 In relazione alla lettera b) del comma 1 dell'art. 133 c.p.a. (concernente le controversie “aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”) , è stato osservato che la “qualificazione del rapporto tra le parti come concessione di lavori pubblici comporta sul piano processuale il corollario della giurisdizione ordinaria nella … controversia … relativa all'atto di risoluzione impugnato” e che stante tale natura del rapporto tra le parti “non opera … il criterio di riparto di giurisdizione stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. b), e c), del codice dei contratti pubblici, per le concessioni di beni e di servizi, poiché si verte in un caso di concessione di lavori pubblici, per il quale non è prevista un'analoga norma di riparto” (Consiglio di Stato, V Sez., 17 marzo 2021, n. 2280). Con riferimento alla previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 133 c.p.a (riguardante “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”) con la snetenza Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2022, n.° 35447. le Sezioni Unite hanno affermato che “l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, per le questioni inerenti l'adempimento o l'inadempimento della concessione nelle controversie in materia di affidamento di pubblico servizio, in mancanza dell'esercizio dei poteri autoritativi della P.A. la giurisdizione, vertendosi nell'ambito del rapporto paritetico fra le parti, è del giudice ordinario” (in tal senso v. anche Cass. civ., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n.° 5594). Quanto all'ipotesi di cui al n. 1 della lettera e) del comma 1 dell'art. 133 c.p.a. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi: “2. – La giurisdizione si determina alla luce del petitum sostanziale fatto valere in giudizio: petitum che, nella specie, è costituito dalle domande concernenti una procedura di finanza di progetto (c.d. project financing), con riguardo non alla fase pubblicistica di scelta del promotore, conclusasi con la concessione, ma alla fase privatistica, introdotta dalla convenzione, che è stata sottoscritta a regolare i rispettivi diritti ed obblighi delle parti: avendo queste, invero, dedotto in causa reciproci inadempimenti alla convenzione, affermando altresì l'attrice il proprio diritto alla risoluzione del contratto, dedotta come già avvenuta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., o, in subordine, con domanda di pronuncia costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c.. 2.3. – Questa Corte ha già affermato che, nel quadro normativo derivante dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l'unica categoria della
“concessione di lavori pubblici”, non essendo più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (o di costruzione e gestione congiunte), in quanto la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario (Cass., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28804; novembre 2012, n. 19391; 20 maggio 2014, n. 11022; 6 luglio 2015, n. 13864; 13 settembre 2017, n. 21200). Muovendo da tale presupposto, si è quindi rilevato che le controversie relative alla concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di concessione di lavori, di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono – ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 1, alla giurisdizione ordinaria, se relative alla fase successiva all'aggiudicazione (Cass., sez. un., 13 settembre 2017, n. 21200). Pertanto, la giurisprudenza delle Sezioni unite è costante nel ritenere che, nell'ambito dell'attività negoziale della P.A., siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica, mentre, al contrario, appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, riguardando la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto (ex multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597, non mass.; 29 gennaio 2018, n. 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n. 14188). Conseguenza di tale ricostruzione è che l'aggiudicazione costituisce una sorta di “spartiacque” ai fini del riparto di giurisdizione;
ciò perché, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (cfr. Cass. 27 novembre 2019, n. 31027, non mass.; 11 luglio 2019, n. 18676; v. pure Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728). In linea con tale orientamento, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato che, in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le “indennità, i canoni e altri corrispettivi”, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si 8 Vertendo la presente fattispecie sull'espletamento da parte del concessionario di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata con il contratto, essa ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale previa risoluzione delle questioni interpretative insorte tra le pari, che comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, ricadente pacificamente nell'ambito della giurisdizione ordinaria;
la domanda rinviene, invero, la sua ragione nel contratto, in relazione al quale la P.A. si trova in una situazione paritetica e, concernendo la controversia un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., ord. 12 ottobre 2020, n. 21990; tale ordinanza in esame sottolinea che se il contenuto della clausola implica la persistenza di una discrezionalità della committente pubblica, vale a dire di una posizione di potere, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se invece il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell'appaltatore/concessionario, così da confluire nella giurisdizione ordinaria).
Ebbene, nella fattispecie risulta in contestazione l'espletamento di una prestazione prevista nel contratto e disciplinata sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum (in quanto vengono altresì individuati i criteri di quantificazione del corrispettivo), benché le parti controvertano sulla interpretazione da attribuire al regolamento contrattuale.
estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267). Del pari, anche la controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento della p.a. committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione (Cass., sez. un., 25 febbraio 2019, n. 5453, non mass.; Cass., sez. un., 31 gennaio 2017, n. 2482), pure in presenza della reciproca contestazione degli inadempimenti e conseguenti richieste risarcitorie (Cass., sez. un., 25 febbraio 2019, n. 5453). Ed ancora, la domanda riguardante la revisione del piano economico- finanziario, cui il concessionario assuma di avere diritto per l'esigenza, prevista nel contratto, di perseguire l'equilibrio economico degli investimenti e della connessa gestione, cioè per ragioni inerenti all'esecuzione del rapporto, spetta al giudice ordinario, non vertendosi nelle particolari ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di “revisione del prezzo” e di “provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi”, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 133, commi 3 e 4, visto che art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 2, non fa alcun riferimento alle controversie riguardanti la revisione dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto affidatario di una concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica sulla base di specifiche pattuizioni contrattuali (Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728). 2.4. – Sulla base di tale ricostruzione del dato normativo, come interpretato da questa Corte, la convenzione stipulata a seguito di una finanza di progetto attiene, dunque, all'affidamento di lavori pubblici, il quale ha natura pubblicistica sino all'aggiudicazione definitiva al concessionario, mentre ha natura privatistica per la fase che segue alla stipulazione del contratto. Ne deriva che l'inerenza della presente controversia al piano dell'adempimento della convenzione radica la giurisdizione nel giudice ordinario. Ne' le conclusioni mutano, per il fatto che sia dedotto l'inadempimento della p.a. ad obblighi della convenzione (realizzare i presupposti e le condizioni di fattibilità, mettere a disposizione i parcheggi, avviare il procedimento di riequilibrio economico- finanziario), trattandosi di condotte che si collocano nell'alveo di un rapporto nella fase che segnala una situazione paritetica fra le parti. In conclusione, attenendo la controversia al piano paritetico dell'esecuzione della convenzione, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2021, n.° 21971, con insegnamento successivamente ribadito da Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2022, n.° 35447).
9 Pertanto, nel caso in esame la controversia concerne l'espletamento da parte del concessionario di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata con il contratto, con la conseguenza che essa ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo e, più precisamente, di un diritto di credito, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto alla competenza di questo giudice, si rimanda alla chiara formulazione dell'art. 26 della convenzione, come sopra richiamato.
4. Sui presupposti del provvedimento monitorio.
L'Ente opponente ha eccepito la nullità del D.I. n. 643/2023 del 15.04.2023 per carenza del requisito della certezza del credito fatto valere in sede monitoria.
Tale eccezione va disattesa in quanto la prova scritta e la certezza del credito nell'ammontare richiesto derivava, oltre che dalla convenzione con allegato PEF, dall'espresso riconoscimento proveniente dal Comune di per effetto della nota n. 26/08/2021 a firma del Segretario Parte_1
Comunale dott. con la quale si confermava “la spettanza del canone annuale Persona_1 lampade votive, di competenza dell'Area Patrimonio Servizi Cimiteriali, così come previsto nel
Piano Economico Finanziario allegato al progetto approvato con deliberazione CC n. 26 del
09/05/2017 avente ad oggetto “proposta di project financing per l'ampliamento e la gestione dell'area cimiteriale di TE (TA)” allegato al n. 4 della relativa produzione documentale.
5. Sulla domanda principale.
Nondimeno, la domanda proposta dalla società attrice in senso sostanziale, deve ritenersi CP_1 solo parzialmente fondata, sulla scorta dell'approfondimento istruttorio che si richiede nella fase a contenzioso pieno che si instaura per effetto della proposizione dell'opposizione a D.I., rispetto alla cognizione sommaria che connota la fase monitoria, in connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalla Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, per cui sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante
(v. Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 1892: “E' principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto
(…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
10 la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”).
Come esposto in premessa, in data 07.03.2018 la società convenuta opposta ha sottoscritto il contratto di concessione rep. n. 2260, con il quale il le ha affidato, tra Parte_1
l'altro, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e delle lampade votive del cimitero comunale per la durata di venti anni.
La quantificazione del corrispettivo è controversa tra le parti.
La società opposta ritiene che - ai sensi del PEF allegato convenzione - il corrispettivo pattuito debba essere rapportato al numero di punti luce individuati in 7.000 per un importo unitario di €
12,00 e annuale di € 84.000,00 (12x7.000), mentre il respinge tale prospettazione, Pt_1 sostenendo l'erronea interpretazione delle previsioni contrattuali, dal cui tenore letterale dovrebbe invece evincersi che il corrispettivo vada rapportato al numero di lampade votive effettivamente esistenti e, nel corso del presente giudizio, restrittivamente inteso come riferito ai canoni effettivamente riscossi dal mediante la società di riscossione. Pt_1
Orbene, nella fattispecie in esame emerge con evidenza, già dal tenore letterale del contratto unitamente al Piano economico finanziario allegato, da interpretarsi secondo i comuni canoni ermeneutici2, che le parti abbiano inteso correlare il corrispettivo pattuito alla consistenza effettiva dei punti luce esistenti, da valutarsi anno per anno. 2 Di recente ribaditi dalla Cassazione con sentenza n. 10145 del 16/04/2021: “L'interpretazione del contratto costituisce, in effetti, un'attività riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (Cass. n. 22343 del 2014, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente i criteri ermeneutici dei quali il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o vizi della motivazione (cfr. Cass. n. 22343 del 2014). Ed invero, in materia di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., con la conseguenza che, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione ha l'onere (nel caso in esame, però, rimasto del tutto inadempiuto) non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in che modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati oppure se lo stesso li abbia applicati sulla base di un accertamento fattuale viziato per omesso esame di circostanze decisive o per mancanza di motivazione (o per motivazione apparente o contraddittoria o perplessa o incomprensibile).
4.5. Risponde, peraltro, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.) con la precisazione, però, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.), dovendo, piuttosto, raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006), con riguardo anche al comportamento complessivo delle parti (art. 1362 c.c., comma 2).
4.6. Infine, pur assumendo l'elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione ed, in 11 Tanto emerge all'art. 20 del contratto, già in precedenza richiamato, ove si specifica che l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera grava a carico del concessionario, il quale si assume sia il rischio di costruzione (ritardi nei tempi di costruzione, aumenti dei costi, ecc.) che il rischio di domanda dipendente dalla variabilità della richiesta dei servizi erogati, in relazione a titolo esemplificativo dei manufatti funebri e in modo specifico della illuminazione votiva, restando invece a carico dell'Ente comunale concedente il rischio amministrativo rappresentato da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.
L'indicazione contenuta nel PEF è di natura presuntiva, nel senso che contiene una mera previsione, dotata tuttavia di un elevato grado di attendibilità, in quanto effettuata dal concedente sulla scorta di una approfondita istruttoria e accettata senza rilievi dal concessionario in quanto ritenuta verosimile e ragionevole, tenuto conto della relativa variabilità della domanda del servizio e di ulteriori circostanze che vi possono incidere, tra cui segnatamente il programmato aumento dei punti serviti dalla illuminazione in correlazione con le edificazioni di nuove edicole o cappelle funerarie, ma anche - in negativo - i distacchi disposti dall'Ente concedente nelle situazioni di morosità.
Si ritiene che non rientrino nella indicata fisiologica variabilità i casi di mancata riscossione, procedura affidata a società esterna, non seguiti da provvedimenti di distacco, sia per insoluti che per tutte le diverse ipotesi in cui siano venuti meno i presupposti per l'erogazione del servizio di illuminazioni votiva, trattandosi di attività riconducibili a esclusiva responsabilità dell'Ente.
La pretesa del di limitare il corrispettivo alle sole somme incassate non è, pertanto, Pt_1 condivisibile, in quanto finirebbe per addebitare al concessionario le conseguenze di una condotta omissiva ascrivibile in via esclusiva al concedente.
Siffatta interpretazione della clausola contrattuale risulta avvalorata dalla previsione del Piano economico-finanziario e dalle risultanze della espletata CTU.
Le indagini validamente compiute, a seguito della rinnovazione nel pieno contraddittorio delle parti delle operazioni di consulenza, hanno invero consentito di accertare, senza che siano state proposti rilievi sostanziali dalle parti, che le lampade votive idonee al funzionamento asservite al Cimitero di ascendono complessivamente a n. 6769, una consistenza quindi prossima a quella Parte_1 indicata nel PEF in 7.000.
Il che consente di ritenere che la concessione e il PEF allegato fossero in effetti idonei a rappresentare in modo corretto il rischio operativo e a consentire la valutazione della loro sostenibilità da parte del soggetto concessionario - su cui tale rischio viene trasferito ai sensi particolare, a quello dell'interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.).” 12 dell'art. 165, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 - in quanto risultanti da una stima realistica da parte dell'amministrazione concedente dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio, garantendo ex ante le condizioni destinate ad incidere, nel corso della durata del rapporto, sull'equilibrio economico- finanziario dell'opera. Ciò vale tanto più nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il servizio sia connotato da intrinseca capacità di generare reddito attraverso i ricavi che derivano dalla cessione agli utenti, l'amministrazione concedente essendo tenuta a individuare correttamente la potenziale entità dei ricavi, quantificando la domanda di servizi e i possibili rendimenti della gestione, a pena di inidoneità del PEF (v. Cons. Stato sent. n. 2809 del 13/04/20223).
In conclusione, il canone indicato in € 12 per ciascuna lampada votiva in rapporto alla stima di
7.000 punti, è da ritenersi sì presuntivo, ma fondato su una realistica previsione, che non incide se non in maniera marginale sull'equilibrio economico-finanziario dell'opera ed è quindi del tutto legittimo, valido ed efficace.
Dalle considerazioni sin qui svolte deriva che il corrispettivo va ricalcolato come segue.
In relazione all'anno 2019 per 142 giorni (dall'11/08/19) deve essere quantificato in € 31.601,00
(6769x12=81.228,00:365=222,54x142=31.601,00); da tale importo va detratto, come espressamente richiesto dalla società opposta, l'importo di € 23.397,72 liquidato con determina n.
695/2022, con l'effetto che residua un credito di € 8.203,28 per canone anno 2019.
In relazione al canone relativo all'anno 2022, lo stesso deve essere rideterminato in € 81.228,00
(6769x12).
La società è, pertanto, creditrice nei confronti del CP_1 Parte_1 della somma di € 89.431,28 (8.203,28+81.228,00), oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 sino al soddisfo. 3 Della citata sentenza si è enucleata la seguente massima: “Il Collegio, però, non condivide questo ragionamento;
oltre alle caratteristiche proprie del project financing quale procedura finalizzata all'elaborazione in comune tra amministrazione e privato di un progetto di servizio pubblico occorre tener conto della peculiarità del contratto oggetto di affidamento in cui, come si è esposto, elemento centrale è il rischio che l'operatore economico assume e che penetra nella causa del contratto. Non basta, allora, che le clausole contrattali in cui si traduce l'operazione economica congegnata dall'amministrazione comportino il trasferimento del rischio economico al gestore del servizio (nel caso di specie, il rischio di disponibilità), di modo che egli non abbia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi, ma è necessario pure che siano specificati tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l'operatore economico è chiamato ad assumere. In mancanza, non potrà dirsi attendibile l'elaborazione Piano economico finanziario – nel quale l'amministrazione è tenuta a riportati i costi preveduti e i ricavi possibili di modo da prefigurare l'utile conseguibile ovvero, in sintesi, le condizioni di equilibrio economico – finanziario del servizio – e, di risulta non sarà neppure corretta l'allocazione del rischio, se è vero che, come precisato dall'art. 180, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, già precedentemente riportato, “L'equilibrio economico finanziario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3”. D'altronde, se l'operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente non attendibile, potendo accadere che sia indotto a rivedere al ribasso la qualità del servizio offerto in corso di rapporto solo per evitare perdite”. 13 In tali limiti la domanda formulata dalla società attrice può, in conclusione, trovare accoglimento, previa revoca del D.I. opposto e con assorbimento di ogni altra questione.
LE SPESE.
6. Il regolamento delle spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della opposta, i quali se ne sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti della società Parte_5
., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto: “Appalto di CP_1 opere pubbliche”, rigettata ogni altra eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 643/2023 del 15.04.2023 e, in parziale accoglimento della domanda:
2) CONDANNA il al pagamento in favore della società Parte_1 opposta ella somma di € 89.431,28 per le causali di cui in motivazione, CP_1 oltre interessi sino all'effettivo pagamento;
3) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della società opposta, che liquida nella misura di € 12.000,00, comprensivi di onorari e spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, lì 11.07.2025.
Il giudice dott.ssa S. D'ERRICO
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