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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1673/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1490/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rometta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1988/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 13/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2323-2020 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato:vediattieverbalidicausa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.1988/2022 con cui era stato accolto il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento in rettifica emessi dal comune di Rometta , n. 2321-2020 IMU 2015 e n 2323-2020 IMU
2017, limitatamente alla riconosciuta prescrizione per l'annualità 2015, mentre non era stata accolta la doglianza relativa alla diversa intestazione della quota del 50% degli immobili.
Fissato il giudizio d'appello, la Corte dopo avere emesso ordinanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà. In ambito IMU, spetta al Comune deve provare l'intestazione catastale dell'immobile, la quale genera una presunzione de facto di possesso a carico del contribuente. Sebbene non sia una prova di proprietà assoluta (a differenza della Conservatoria),
l'intestazione al catasto fa presumere il possesso in capo all'intestataria. E se non è fornita dall'intestataria dell'immobile iscritto in catasto l'adeguata prova contraria circa la carenza del possesso,
l'Imu è sempre dovuta ( vedi ordinanza 16899/2024 della Suprema Corte di Cassazione). Ebbene nel caso in esame, il primo Giudice in assenza della preliminare prova da parte del Comune circa la intestazione catastale, ha ritenuto che parte ricorrente dovesse provare l'assenza del possesso, con ciò disattendendo i principi di riparto dell'onere della prova, avendo dovuto invece accogliere la censura della contribuente proprio per la mancata produzione di alcuna prova documentale attestante la titolarità dell'immobile . Peraltro l'assunto di parte appellante secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla sentenza emessa tra le stesse parti, il 24.6.22, n. 1788/22, avente ad oggetto l'annualità IMU 2016, non ha trovato smentita da parte del comune, sicchè risulta vincolante il principio in essa espresso, secondo cui “ la Sig.ra Ricorrente_1 ….ha documentato essere comproprietaria degli immobili al 50%”.
In parte qua, pertanto, l'appello va accolto, mentre va rigettato nel resto, non essendo prevista la partecipazione del contribuente al procedimento di formazione degli indici catastali e soprattutto risultando pacifico che nel caso in esame le aree condominiali scoperte adibite a parcheggio, in fase di catastazione, sono state assegnate ai vari appartamenti . Ed è un dato altrettanto pacifico che l'IMU sul posto auto (coperto o scoperto, garage, box o rimessa) è dovuta con l'eccezione che il posto auto sia una pertinenza della prima casa. Se lo spazio di sosta è associato ad un immobile diverso dall'abitazione principale, l'IMU è sempre dovuta.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va riconosciuta la debenza dell'IMU per l'anno 2017 soltanto sul 50% dell'immobile, mentre vanno rigettate le ulteriori censure sollevate. Spese compensate in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, riconosce dovuta l'IMU per l'anno 2017 solo sul 50% dell'immobile.
Rigetta ogni altra censura. Spese compensate.
Messina lì 23/2/2026 Il presidente Estensore
D.ssa M. P. LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1490/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rometta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1988/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 13/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2323-2020 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato:vediattieverbalidicausa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.1988/2022 con cui era stato accolto il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento in rettifica emessi dal comune di Rometta , n. 2321-2020 IMU 2015 e n 2323-2020 IMU
2017, limitatamente alla riconosciuta prescrizione per l'annualità 2015, mentre non era stata accolta la doglianza relativa alla diversa intestazione della quota del 50% degli immobili.
Fissato il giudizio d'appello, la Corte dopo avere emesso ordinanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà. In ambito IMU, spetta al Comune deve provare l'intestazione catastale dell'immobile, la quale genera una presunzione de facto di possesso a carico del contribuente. Sebbene non sia una prova di proprietà assoluta (a differenza della Conservatoria),
l'intestazione al catasto fa presumere il possesso in capo all'intestataria. E se non è fornita dall'intestataria dell'immobile iscritto in catasto l'adeguata prova contraria circa la carenza del possesso,
l'Imu è sempre dovuta ( vedi ordinanza 16899/2024 della Suprema Corte di Cassazione). Ebbene nel caso in esame, il primo Giudice in assenza della preliminare prova da parte del Comune circa la intestazione catastale, ha ritenuto che parte ricorrente dovesse provare l'assenza del possesso, con ciò disattendendo i principi di riparto dell'onere della prova, avendo dovuto invece accogliere la censura della contribuente proprio per la mancata produzione di alcuna prova documentale attestante la titolarità dell'immobile . Peraltro l'assunto di parte appellante secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla sentenza emessa tra le stesse parti, il 24.6.22, n. 1788/22, avente ad oggetto l'annualità IMU 2016, non ha trovato smentita da parte del comune, sicchè risulta vincolante il principio in essa espresso, secondo cui “ la Sig.ra Ricorrente_1 ….ha documentato essere comproprietaria degli immobili al 50%”.
In parte qua, pertanto, l'appello va accolto, mentre va rigettato nel resto, non essendo prevista la partecipazione del contribuente al procedimento di formazione degli indici catastali e soprattutto risultando pacifico che nel caso in esame le aree condominiali scoperte adibite a parcheggio, in fase di catastazione, sono state assegnate ai vari appartamenti . Ed è un dato altrettanto pacifico che l'IMU sul posto auto (coperto o scoperto, garage, box o rimessa) è dovuta con l'eccezione che il posto auto sia una pertinenza della prima casa. Se lo spazio di sosta è associato ad un immobile diverso dall'abitazione principale, l'IMU è sempre dovuta.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va riconosciuta la debenza dell'IMU per l'anno 2017 soltanto sul 50% dell'immobile, mentre vanno rigettate le ulteriori censure sollevate. Spese compensate in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, riconosce dovuta l'IMU per l'anno 2017 solo sul 50% dell'immobile.
Rigetta ogni altra censura. Spese compensate.
Messina lì 23/2/2026 Il presidente Estensore
D.ssa M. P. LAZZARA