CASS
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2024, n. 6987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6987 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL OM ( CUI 0605FBJ ) nato a [...]( SERBIA) il 11/12/1986 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
4ette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI cco_te cki 3.,9 re.y( , t (9,1'2-1% -re ot1( J-1( ecOrl)o udito il difensore I Penale Sent. Sez. 1 Num. 6987 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 22/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2023 il Tribunale di Trieste - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di VI OM il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Tieste il 10 giugno 2023. 1.1 La contestazione provvisoria formulata nei confronti di VI OM riguarda la condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina di cui all'art.12 d.lgs. n.286 del 1998, tenuta il 7 giugno del 2023. La misura applicata è quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - VI OM . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. 2.1 Secondo la difesa, il ruolo di 'supporto' svolto nella vicenda dal ricorrente era indicativo della marcata 'occasionalità' della condotta e ciò rende incongrua la motivazione circa il pericolo di recidiva svolta dal Tribunale (peraltro riprendendo i profili argomentativi del GIP senza un reale vaglio critico). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il Tribunale non soltanto ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. - correlata al titolo di reato - ma ha argomentalo in concreto sulla 'non elisione' di detta presunzione, in ragione del complessivo livello organizzativo (impiego di più mezzi, numero dei soggetti trasportati) cui si ricollega la condotta tenuta da di VI OM. A fronte di tali argomentazioni il ricorso finisce con il prospettare temi in fatto, tesi a ridimensionare ulteriormente il ruolo del ricorrente, non valutabili nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad 2 Il Consigliere estensore Il Presidente escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 22 novembre 2023 1/4
4ette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI cco_te cki 3.,9 re.y( , t (9,1'2-1% -re ot1( J-1( ecOrl)o udito il difensore I Penale Sent. Sez. 1 Num. 6987 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 22/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2023 il Tribunale di Trieste - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di VI OM il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Tieste il 10 giugno 2023. 1.1 La contestazione provvisoria formulata nei confronti di VI OM riguarda la condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina di cui all'art.12 d.lgs. n.286 del 1998, tenuta il 7 giugno del 2023. La misura applicata è quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - VI OM . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. 2.1 Secondo la difesa, il ruolo di 'supporto' svolto nella vicenda dal ricorrente era indicativo della marcata 'occasionalità' della condotta e ciò rende incongrua la motivazione circa il pericolo di recidiva svolta dal Tribunale (peraltro riprendendo i profili argomentativi del GIP senza un reale vaglio critico). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il Tribunale non soltanto ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. - correlata al titolo di reato - ma ha argomentalo in concreto sulla 'non elisione' di detta presunzione, in ragione del complessivo livello organizzativo (impiego di più mezzi, numero dei soggetti trasportati) cui si ricollega la condotta tenuta da di VI OM. A fronte di tali argomentazioni il ricorso finisce con il prospettare temi in fatto, tesi a ridimensionare ulteriormente il ruolo del ricorrente, non valutabili nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad 2 Il Consigliere estensore Il Presidente escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 22 novembre 2023 1/4