Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9588 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09588/2025REG.PROV.COLL.
N. 08266/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8266 del 2022, proposto da
LA OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1806/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. ID ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 14.07.2015, la sig.ra OR LA riceveva notifica dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n. 225/2015, adottata dal Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, con la quale si ingiungeva la demolizione di opere edilizie ritenute abusive, realizzate in via Talagnano n. 5.
Segnatamente, suddette opere abusive venivano individuate in un manufatto di tipo prefabbricato in legno, con copertura a doppia falda; un piccolo gazebo con struttura portante in profilati metallici e le coperture in tessuto non solidarizzato al suolo; infine, un cancello scorrevole con struttura portante in profilati metallici e interposte doghe di legno. (Punto 1,2,3 dell’ingiunzione n. 225/2015)
La suddetta ordinanza avvertiva, altresì, la sig.ra OR che, in caso di inottemperanza nei termini intimati, si incorreva nelle sanzioni previste dall’art. 31 D.P.R. 380/01, ovverosia la sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000, essendo l’abuso realizzato su aree e/o edifici di cui al comma 2 dell’art. 27.
Pertanto, la stessa provvedeva con la successiva demolizione dei predetti manufatti e con il ripristino del preesistente stato dei luoghi, dando comunicazione al Comune di Sorrento con nota del 28.09.2015 prot. N. 44487, alla quale veniva allegata idonea documentazione fotografica. In questa sede, si richiedeva altresì il sopralluogo da parte degli organi competenti al fine di accertare l’avvenuto ripristino.
Tuttavia, verificatosi il sopralluogo (prot. 49334 del 26.10.2015), il Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento notificava ingiunzione (n. 362 del 10.11.2015) recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001 in quanto, con processo verbale redatto dal personale di Vigilanza in data 20.10.2015, si dichiarava la non completa ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
2. Per tali ragioni, la sig.ra OR LA, con ricorso n. 599/2016, si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, impugnando l’ordinanza di ingiunzione n. 362 del 10.11.2015, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31 del DPR 380/01, ed altresì ogni altro atto antecedente, susseguente o connesso (tra cui il verbale redatto dal Comando di P.M. in data 20.10.2015, recante la constatazione dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di cui sopra) al fine di chiederne l’annullamento.
Invero, la ricorrente impugnava suddetti provvedimenti ritenendo, contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza stessa, di aver provveduto alla demolizione degli abusi nel termine prescritto, come comunicato in data 28.09.2015.
Ancora, la sig.ra OR lamentava la violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 L. 689/1081, sottolineando che, al momento di realizzazione dell’asserito abuso, non risultasse entrato in vigore il regime sanzionatorio introdotto dal comma 4 bis dell’art 31 D.P.R. 380/01, rilevando che lo stesso non potesse applicarsi in via retroattiva poiché aggiunto dall’art. 17 comma lett. q-bis) della L. 11.11.2014 n. 164, in sede di conversione del D.L. 12.09.2014 n. 133.
3. All’esito del giudizio di prime cure, con la sentenza qui appellata il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione Settima, definitivamente pronunciandosi, respingeva il ricorso e condannava la ricorrente sig.ra OR LA a rifondere al Comune di Sorrento le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto il presente appello OR LA articolando n. 2 motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “ ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 06.06.2001 N. 380 ARTT. 31; L. 07.08.1990 N. 241 ART. 3). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI INTERESSE PUBBLICO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO .”.
Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento ingiuntivo n. 362 del 10.10.215, poi confermato dal TAR Campania, la ricorrente lamenta di avere già provveduto alla rimozione dei manufatti sin dal 28.09.2015, avendo così rispettato i termini di cui all’art. 31 DPR 380/2001.
Infatti, la stessa dichiara di avere dato comunicazione dell’avvenuto ripristino al Comune di Sorrento con nota prot. n. 4487 del 28.09.2015, allegando idonea documentazione fotografica e chiedendo effettuarsi apposito sopralluogo.
Nel ricorso, si ribadisce, peraltro, che le risultanze della predetta documentazione venivano pienamente confermate dal rilievo fotografico allegato al successivo verbale UTC del 20.10.2015.
Invero, la ricorrente sostiene che, tenuto conto dell’impianto probatorio offerto, fondato sulle foto allegate all’accertamento UTC del 20.10.2015, appaia del tutto inconferente quanto statuito dal T.A.R. Campania, secondo cui la pretesa rimozione è documentata da semplici fotografie mentre occorrerebbe quanto meno la perizia giurata.
Pertanto, secondo la difesa della parte ricorrente, anziché evidenziare un’asserita mancanza di prova dell’avvenuto ripristino, la cui situazione di fatto era già stata documentata dalla ricorrente e in modo conforme dalla stessa amministrazione, il TAR avrebbe dovuto valutare adeguatamente che la stessa situazione di fatto costituisse effettivo e completo ripristino dello stato dei luoghi.
La difesa, come richiamato durante il primo grado di giudizio con memoria del 10.02.2022, aveva sottoposto all’attenzione del giudice di prime cure: la prima foto, allegata alla nota della parte ricorrente prot. 44487/2015, raffigurante lo spazio esterno che era in passato occupato dal gazebo rimosso, da valutarsi in confronto con la foto n. 3 dell’accertamento UTC del 20.10.2015; la seconda e terza foto, raffiguranti lo spazio esterno in passato occupato dal cancello scorrevole, laterale alla tettoia richiamata al punto 3) dell’ingiunzione a demolire, quest’ultima non oggetto di intimazione, da valutarsi in confronto foto n. 1 dell’accertamento UTC del 20.10.2015; la quarta e la quinta foto, raffiguranti la base di cemento del manufatto di cui al punto 1) dell’ingiunzione, smontata e poggiata al suolo in attesa di asporto.
Ancora, la ricorrente aveva sottoposto all’attenzione del TAR Campania, quale confronto con le risultanze appena descritte, le risultanze del rilievo fotografico allegato al verbale UTC del 20.10.2015 e, segnatamente: sulle foto n. 4, 5 e 6 allegate al verbale U.T.C., ove è ritratto il manufatto di tipo prefabbricato di cui al punto 1) dell’ingiunzione n. 225/2015, smontato ed appositamente racchiuso in un telo di plastica, spostato in altro punto nell’ambito della stessa proprietà ed in attesa di asporto. Da tale manufatto, quindi, come più volte sottolineato in primo grado, risultava smontata la copertura a doppia falda (come da foto n. 4 allegata all’accertamento UTC, ove è raffigurata la copertura stessa poggiata al suolo in attesa di asporto).
Inoltre, ad ulteriore conforto dell’avvenuto smontaggio, la base di cemento del manufatto, come asportata e poggiata al suolo in attesa di asporto, risultava raffigurata da n. 2 fotografie allegate alla nota della ricorrente prot. 44487 del 28.09.2015; sulla foto n. 3, allegata allo stesso accertamento UTC, ove emerge l’avvenuta rimozione del gazebo di cui al punto 2) dell’ingiunzione; sulla foto n. 1, ove emerge l’avvenuta eliminazione del cancello scorrevole di cui al punto 3) dell’ingiunzione a demolire, che era posto lateralmente alla tettoia di pertinenza non oggetto di intimazione ma compresa nella domanda di condono, richiamata nell’ingiunzione stessa.
Peraltro, secondo la difesa della sig. OR, la tettoia di pertinenza, in quanto compresa nell’istanza di condono non era stata oggetto di ingiunzione a demolire; per tale ragione, il verbale di accertamento presenta un evidente errore nella parte in cui rileva che “ il manufatto tettoia con pali di legno e copertura in lamiere coibentate tipo tegole non è stato demolito ed insiste sui luoghi ”.
D’altronde, si riscontra che, accertata la illegittimità della irrogata sanzione, la ricorrente aveva inoltrato istanza di autotutela, allegando documentazione fotografica, cui era seguito un nuovo sopralluogo da parte dell’U.T.C., il quale attestava l’avvenuta rimozione anche del manufatto che era stato in precedenza smontato e racchiuso nel telo di plastica.
Infine, secondo la difesa della parte ricorrente, la sanzione pecuniaria in materia edilizia ha una funzione di reintegrazione della legalità violata e, più specificamente, riparatoria per equivalente della lesione dell’interesse pubblico arrecata dalla ritenuta violazione, invece superata dalla condotta della ricorrente, che ha provveduto all’integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Con il secondo motivo ha dedotto “ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 06.06.2001 N. 380 ARTT. 31; L. 24.11.1981 N. 689 ART. 1)”.
La parte appellante lamenta l’illegittimità della motivazione del rigetto del ricorso di primo grado come riferita dal giudice di primo grado, affermando che, al momento di realizzazione dell’asserito abuso edilizio, non risultava entrato in vigore l’applicato regime sanzionatorio introdotto dal comma 4 bis dell’art. 31 DPR 380/2001, aggiunto dall’art. 17 comma lett. qbis) della L. 11.11.2014 n. 164, in sede di conversione del D.L. 12.09.2014 n. 133.
Ribadisce, altresì, la prevalenza di suddetta violazione sul principio affermato dal T.A.R. Campania secondo cui sarebbe applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione pubblica dispone la sanzione.
Ancora, la difesa dell’appellante ritiene che l’ordinanza di demolizione n. 225/2015 risulti adottata senza alcuna contestazione circa la specifica assenza del permesso di costruire, elemento - ritenuto motivo di illegittimità della irrogata sanzione - già eccepito in primo grado e non rilevato dal giudice senza alcuna motivazione.
5. Il Comune di Sorrento si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
7. L’appello è fondato sotto l’assorbente motivo dedotto in ordine alla prova dell’avvenuto adempimento dell’ordine di demolizione.
8. Premessa l’astratta applicabilità della sanzione in discussione in quanto relativa ad una ordinanza demolitoria adottata (9 luglio 2015) in epoca successiva all’introduzione della norma di cui all’art. 31 comma 4 bis dPR 380 del 2001 (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 16 del 2023), nel caso di specie parte appellante ha fornito dettagliati elementi di prova in ordine alla circostanza della avvenuta demolizione in data 28 settembre 2015, quindi anteriormente al presunto accertamento presupposto della sanzione applicata.
8.1 In particolare, parte appellante ha adempiuto al proprio onere probatorio, attraverso la produzione di documentazione fotografica e declaratoria di cui alla nota protocollata in data 28 settembre 2015. All’opposto, la prospettazione comunale si fonda unicamente sul verbale del 20 ottobre che, oltre ad essere di non facile lettura in quanto redatto a mano con calligrafia contraria agli obblighi di trasparenza e garanzia del procedimento, attesta l’avvenuto smontaggio del tetto e spostamento sia del manufatto 1 che del manufatto 2.
9. In tale contesto, pertanto, il presupposto della evocata inottemperanza all’ordine demolitorio non sussiste nei termini posti a base dell’atto impugnato in prime cure.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto sotto l’assorbente profilo predetto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
11. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di AR, Presidente FF
ID ON, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID ON | NI Di AR |
IL SEGRETARIO