Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore- Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice- Dr. Matteo del Vesco -Giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3500/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 27.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 4.06.2016 contratto matrimonio concordatario in Solesino (PD), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 14.02.2023 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 30.03-6.04.2023. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 4.06.2016, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II Parte_2 serie A n. 2 anno 2016 Comune di Solesino (PD);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“A) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Solesino (PD) in data 04.06.2016 e trascritto al n.2, Serie A, parte II dell'anno 2016 del Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di provvedere alle relative annotazioni.
B) Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che i medesimi non hanno alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento reciproco. C) Confermarsi l'assegnazione dell'abitazione familiare – già di sua esclusiva proprietà – al Sig. il quale continuerà ad abitarla col figlio minore Parte_1 Per_1
D) Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza Persona_2 prevalente presso il padre e diritto di visita della madre nei seguenti termini da monitorare anche con l'ausilio dei competenti servizi sociali che già hanno in cura il minore secondo il seguente calendario: la madre continuerà a vedere il figlio al sabato o alla domenica alternati ad ogni week-end dalle 10.00 alle 18.30 oltre a due giorni settimanali (martedì e giovedì) dalle 18.30 alle 21.30 quando la madre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso la residenza paterna già pulito e pronto per andare a dormire. A partire da gennaio/febbraio 2025, sotto la supervisione degli assistenti sociali, verrà introdotto, altresì, il pernotto nel week-end, quindi verrà riaccompagnato presso la residenza paterna la mattina del Per_1 giorno seguente. In ordine alle festività pasquali ed invernali, la madre potrà rimanere col figlio tre (3) giorni per le festività pasquali (comprendendo ad anni alterni Pasqua o Pasquetta) e sette (7) giorni per quelle natalizie (comprendendo ad anni alterni Natale o Santo Stefano e Capodanno o Befana). In ordine alle vacanze estive i diritti di visita rimarranno invariati ed identici a quelli del periodo scolastico, nel mentre, dall'anno 2025 la madre potrà rimanere con il figlio per quindici (15) giorni anche non consecutivi durante il mese di agosto. E) Disporsi l'obbligo, in capo alla Sig.ra di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio mediante il versamento di € 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia, da intendersi qui integralmente richiamato. Sono escluse dalle spese straordinarie da dividersi tra i genitori le sedute, terapie ed altre cure utili per la malattia invalidante del minore e le relative attrezzature alle cui spese si farà fronte con la pensione di invalidità e gli altri sussidi riconosciuti al minore. Resta inoltre inteso che, nel caso in cui la pensione ricevuta dal minore non copra totalmente le spese relative alle terapie e cure utili per la patologia del minore, per la quota eccedente, la spesa sarà suddivisa al 50% tra i coniugi. L'assegno unico spetterà interamente al Sig. impegnandosi la Sig.ra Parte_1
a fare quanto si renda necessario affinché il marito possa percepirlo per l'intero. Il Pt_2 libretto di risparmio del minore ove è stata fatta confluire la pensione di invalidità che riceve dall'Inps rimarrà nella disponibilità del padre con obbligo di rendiconto Parte_1 annuale. F) Spese di lite compensate”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -