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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/04/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8797/2023 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Rosario Di Mauro (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, C.F._1
Via Cosenza n. 6, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Toffoletto (C.F. ), C.F._2
Marco Pesenti (C.F. ), Christian Romeo (C.F. ), C.F._3 C.F._4
Luciana Cipolla (C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 Controparte_2 C.F._6
Simona Daminelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Catania, Via C.F._7 Vecchia Ognina n. 80, presso lo studio dell'Avv. Enza Furnari. CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una
[...] valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente contraddistinto dal n° 000300591636, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati;
l'illegittimità della applicazione di commissioni massimo scoperto e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto ed inoltre, 2) Ritenere e dichiarare la corretta applicazione del tasso sostitutivo di interessi ex art. 117 TUB, la espunzione della Commissione Massimo Scoperto, delle spese e la non capitalizzazione degli interessi sul c/c n.
pagina 1 di 6 000300591636 per il periodo compreso tra il 4° trimestre 2011 e la data di chiusura del conto, così come operato nella consulenza tecnica di parte allegata in atti, e per l'effetto 3) condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 30.799,92 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto bancario operata nella consulenza tecnica di parte riportata in allegato, o di quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di istruttoria Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi ex art. 92 c.p.c.”. All'uopo, l'attrice affermava di essere stata titolare di conto corrente n. 000300591636, acceso presso la , Catania Lauria, Viale Ruggero di Lauria n.143, Catania, chiuso in data CP_1
23.02.2022.
Allegava, quindi, di aver richiesto con successive istanze, ex artt. 7 e 8 d. lgs. 196/03 e artt. 117 e
119 d. lgs. 583/93, copia della documentazione inerente ai rapporti contrattuali collegati al sopra riferito conto corrente bancario in esito alla quale, tuttavia, non venivano consegnati il contratto originario del 02.04.2002, il contratto di concessione fido originario e l'elenco dei movimenti di tutto l'anno 2021. Di guisa che, stante l'impossibilità di verificare la conformità dell'operato di Controparte_1 rispetto a quanto contrattualmente convenuto, in data 03.02.2023 era stata proposta istanza di mediazione, avente esito negativo.
Pertanto, in assenza di valido riscontro alle richieste di cui all'art. 119 TUB relative a tutti i rapporti intercorsi con la banca ed in assenza della documentazione contrattuale contenente le condizioni economiche di tali rapporti, la società attrice deduceva di aver conferito incarico per la redazione di apposito elaborato peritale, al fine di ricomputare gli interessi passivi addebitati secondo la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., dal quale era emerso che la aveva applicato tassi di interessi CP_3 ultra legali non formalizzati, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto mai pattuite, condizioni peggiorative rispetto a quelle inizialmente concordate e mai comunicate al correntista, così determinando un illecito arricchimento dell'Istituto di credito convenuto per complessivi € 30.799,92. Sicché, posto quanto sopra e integrando l'assenza del contratto di conto corrente la violazione dell'obbligo di forma scritta ad substantiam di cui agli artt. 1325 c.c. e 117 TUB, notificava la predetta citazione. Costituitasi in giudizio l' questa confutava le avverse doglianze, eccependo Controparte_1 preliminarmente la carenza di interesse ad agire per l'intervenuta transazione tra le parti circa il rapporto in esame, per avere il correntista, a partire dal 24 giugno 2014, sottoscritto molteplici atti di rimodulazione che prevedevano tra l'altro la rinuncia da parte della stessa “di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal Contratto di Affidamento”. Rilevava, altresì, la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie aventi ad oggetto le rimesse effettuate sui conti correnti prima del 19 luglio 2013. Nel merito evidenziava che l'onere della prova gravava su colui che agiva in giudizio, il quale era onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto e della documentazione contrattuale. Respingeva la doglianza relativa alla nullità ex art. 117 TUB per carenza di forma scritta sostenendo che l'onere di dimostrare la carenza di un contratto scritto gravasse su controparte. Del pari confutava le censure in ordine alle commissioni di massimo scoperto, precisando che la c.m.s. era regolarmente indicata - così come la successiva D.I.F. - sia nei contratti versati in atti che pagina 2 di 6 negli estratti conto (i quali indicavano aliquota, base di calcolo e periodicità di applicazione) i qiali, regolarmente trasmessi, non erano mai stati impugnati da parte attrice. Con riguardo all'asserita applicazione di interessi usurari osservava che la c.d. usura sopravvenuta censurata da controparte fosse da respingere in toto atteso che la nota sentenza di Cass. SS.UU. n. 24675/2017, aveva sancito l'irrilevanza dell'eventuale superamento delle soglie di usura nel corso del rapporto, sottolineando come il solo e unico momento rilevante per la valutazione degli interessi ai fini dell'usura sia quello della pattuizione. Sull'asserita violazione del divieto di anatocismo, in attesa che controparte supportasse meglio le proprie allegazioni, con riguardo alla documentazione in atti osservava comunque che il contratto del
20 giugno 2013 nonché quelli di affidamento, di apertura di credito e di rimodulazione contenevano tutti la clausola di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi di dare e avere debitamente sottoscritta.
In merito poi, alla legittimità della capitalizzazione operata dalla successivamente al 1° CP_3 gennaio 2014, rilevava come l'art. 120, comma secondo, TUB, in vigore fino al 7 aprile 2016, non potesse essere considerato norma immediatamente precettiva dovendosi ritenere (anche ai sensi dell'art. 161, comma 5, TUB) vigente la vecchia disciplina, ossia di quella posta dalla Delibera CICR del 2000, fino all'entrata in vigore della nuova Delibera CICR (primo trimestre 2017 ), che peraltro - non a caso - ammetteva l'anatocismo. Sull'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi deduceva come l'eccezione fosse del tutto generica, respingendo altresì le doglianze sulle spese stante la corretta pattuizione delle stesse e la mancata tempestiva contestazione dell'attore nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto.
Pertanto, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie, così, concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare e accertare la carenza di interesse ad agire di parte attrice per avvenuta transazione tra le parti;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria: - rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
- rigettare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto inammissibile e comunque irrilevante. In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”. Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attrice in citazione, e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 12.02.2024 la causa andava in riserva sulle richieste istruttorie.
Quindi, ordinata ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei documenti richiesti nelle comunicazioni in atti ex art. 119 TUB ed istruita la causa a mezzo di CTU contabile, all'udienza dell'01.07.2024 la causa era rinviata per p.c. al 10.03.2025 ed in tale data andava a sentenza come da relativo verbale.
**************
Tanto premesso, le domande attoree devono dichiararsi solo in parte fondate e, nei limiti di quanto si dirà, sono da accogliere.
Innanzi tutto, si dovranno affrontare le eccezioni sollevate in via preliminare dalla convenuta di carenza di interesse e di prescrizione.
pagina 3 di 6 Sulla carenza di interesse si deve valorizzare quanto osservato da parte attrice con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non rinvenendosi negli atti di rimodulazione e/o di rientro delle apertura di credito in conto corrente volontà transattiva delle parti circa i rapporti preesistenti, trattandosi sostanzialmente di meri piani di rientro dell'esposizione debitoria esistente ai quali attribuire natura ricognitiva, non potendo perciò inibire la futura proposizione di doglianze afferenti alla nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cfr. Cass. n. 2855/2022 e Cass. n. 19742/14).
In ordine, poi, all'eccezione di prescrizione si osserva come la stessa sia stata superata dalle risultanze dell'espletata CTU, che ha documentato l'assenza di rimesse di natura solutoria.
Ed invero, seguendo l'indirizzo indicato dalla Suprema Corte che si è più volte espressa sul tema, sia con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 sia con la pronuncia della Prima
Sezione n. 9141 del 2020 in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.
Or, nel caso in esame il C.T.U., facendo corretta applicazione dei criteri di cui al mandato ricevuto, ha puntualmente verificato che “non sono state rilevate rimesse solutorie ma solo ripristinatorie nell'intervallo temporale dal 30.09.2011 alla data del 31.12.2021, per la presenza di un rilevante affidamento pari ad € 150.000,00, importo del fido poi rimodulato nell'arco temporale precedente il decennio di proposizione della domanda di accertamento contabile (ante-decennio), non configurandosi, peraltro, l'istituto della prescrizione nel decennio anteriore alla domanda” (v. CTU pag. 18).
Sicché, anche siffatta doglianza è da respingere.
Nel merito, si osserva come il correntista abbia proposto l'azione di ripetizione di indebito lamentando che “a fronte delle richieste formulate dall'attrice, la convenuta non ha mai CP_3 consegnato il Contratto originario del 02/04/2002; il Contratto di concessione fido originario e l'elenco dei movimenti di tutto l'anno 2021”, e ritenendo altresì che l'onere probatorio sullo stesso gravante poteva “dirsi assolto con la prova dell'avvenuta richiesta di copia dei documenti ai sensi degli artt. 7 e 8 dlgs 196/03 e artt. 117 e 119 dlgs 583/93 rimasta inevasa da parte dell'Istituto di Credito”.
Or, in ordine all'atteggiarsi dell'onere probatorio in materia di rapporti bancari, giova evidenziare come: “allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti, l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell'una o dell'altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento, come appunto ritenuto dal decidente sul presupposto che, non essendo stato prodotto dall'istante il contratto, non vi era prova che le somme asseritamente percepite dalla banca lo fossero state anche in modo indebito.
5.2. E tuttavia, come già si è osservato altrove – enunciando un orientamento di diritto che, sebbene non massimato ufficialmente, il collegio reputa meritevole di piena condivisione – «tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di
pagina 4 di 6 un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (così in motivazione Cass., Sez. VI-I, 9/03/2021, n. 6480).” (Cfr. Cass. n. 16521/2024).
Di guisa che avendo nel caso alla mano l'attrice allegato come la banca non abbia mai consegnato il contratto originario del 02.04.2002 nonostante ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB (v. all.ti 2 fasc. attoreo), il quale non è stato prodotto neppure a seguito dell'ordine di esibizione dato nel corso del giudizio, si ritiene che non sia imputabile alla correntista -odierna parte attrice- la mancata produzione in giudizio del contratto originario di cui si ritiene, piuttosto, onerata la convenuta.
Nondimeno, si evidenzia che l'istituto di credito in riscontro all'ordine di esibizione, oltre ad aver nuovamente dedotto lo smarrimento del contratto di conto corrente originario n. 000300591636 (v. denuncia di smarrimento all.11 fasc. convenuta), ha rilevato come il contratto originario di apertura di credito in conto corrente fosse costituito dal contratto del 15.02.2011, già allegato in atti e nuovamente compiegato, depositando altresì anche gli estratti conto relativi all'anno 2021 (v. all. 16 fasc. convenuta).
Ne consegue, quindi, che il rapporto in questione risulta allo stato documentato a far data dal
2011 con il citato contratto di apertura di credito in conto corrente cui sono seguite delle rimodulazioni e nuove aperture di credito (v. all.ti 12-18 fasc. attoreo), oltre che con la lettera di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 300591636 del 20.06.2013 (v. all. 13 fasc. convenuta – costituente “la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità del contratto sottoscritto in data 02.04.2002 di cui non costituisce alcuna novazione”) e con gli estratti conto completi a far data dall'ultimo periodo del 2011 sino alla sua chiusura.
Tanto premesso, si è rivelata dirimente la CTU espletata in corso di causa, alle cui conclusioni come sotto meglio specificato, questo Giudicante si riporta.
Ed invero, il consulente nella rideterminazione del saldo del conto esaminato, atteso che ad agire è il correntista, correttamente è partito dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente ovvero dal 4° trimestre 2011 -non risultando disponibili gli estratti conto per l'intervallo temporale dal 02.04.2002 al 30.09.2011- calcolandolo, quindi, in € 3.693,02 (primo conteggio CTU pag. 19-20).
Infatti, il CTU giustamente ha valorizzato ai fini dell'espletamento dell'incarico conferitogli le scritture depositate in atti e regolarmente sottoscritte dalla correntista a far data dal 15.02.2011, ovvero i contratti di apertura di credito in conto corrente e/o di rimodulazione che si sono succeduti nei periodi oggetto di osservazione oltre che la menzionata lettera di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 300591636 del 20.06.2013, i quali documentano per iscritto il rapporto in esame.
pagina 5 di 6 Pertanto, si ritiene fondato e giustificato il primo ricalcolo del conto corrente n. 000300591636 elaborato dal perito che “con applicazione dei tassi entro ed oltre fido indicati nella suddetta tabella sinottica- fatta salva l'applicazione di condizioni economiche più favorevoli applicate dalla banca negli estratti conto - ha determinato un saldo reale creditore – alla data del 31.12.2021 - pari ad € 3.693,02 invece del saldo debitore complessivo di € 406,12 [ € 77,85+79,44 48,59+223,47 per le competenze] riportato negli estratti conto…”, il quale ha, altresì, precisato che “Tale differenza di saldi si è generata, principalmente, per effetto di una difforme applicazione dei tassi in senso peggiorativo negli estratti conto rispetto a quelli formalmente convenuti nei vari trimestri di esecuzione del rapporto.” (v. CTU pag. 16), non rilevando altre censure in merito.
Per tali ragioni, assorbita ogni ulteriore questione, si deve dunque ritenere che -in parziale accoglimento delle domande attoree ed alla luce delle rielaborazioni contabili effettuate- il saldo del rapporto di conto corrente n. 000300591636, acceso presso la dalla Controparte_1 Parte_1 sia pari a € 3.693,02, dovendosi conseguentemente condannare l' alla corresponsione Controparte_1 in favore della dell'importo di € 4.099,14, risultante dalla somma fra il saldo Parte_1 inizialmente riportato negli estratti conto (€ 406,12 a debito del correntista) ed il saldo del medesimo conto rielaborato con applicazione dei tassi formalmente convenuti (€ 3.693,02) (v. CTU pag. 16).
Le spese, stante la parziale soccombenza, vengono compensate tra le parti nella misura della metà, rimanendo l'altra parte a carico della convenuta e sono liquidate come in dispositivo. CP_3
Le spese di CTU vengono definitivamente poste al 50% in capo a ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Ridetermina il saldo del conto corrente n. 000300591636 alla data del 23.02.2022 in € 3.693,02 a credito del correntista, condannando per l'effetto la convenuta a corrispondere alla società attrice la somma di € 4.099,14 oltre interessi legali.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Rosario Di
Mauro, dichiaratosi per l'attrice antistatario delle stesse, che liquida -già operata la compensazione nella misura della metà- in € 3.808,00 oltre spese generali, spese vive, Iva e CPA se dovute per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU in capo a ciascuna parte al 50%.
Così deciso in Catania, il 13 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8797/2023 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Rosario Di Mauro (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, C.F._1
Via Cosenza n. 6, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Toffoletto (C.F. ), C.F._2
Marco Pesenti (C.F. ), Christian Romeo (C.F. ), C.F._3 C.F._4
Luciana Cipolla (C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 Controparte_2 C.F._6
Simona Daminelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Catania, Via C.F._7 Vecchia Ognina n. 80, presso lo studio dell'Avv. Enza Furnari. CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una
[...] valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente contraddistinto dal n° 000300591636, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati;
l'illegittimità della applicazione di commissioni massimo scoperto e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto ed inoltre, 2) Ritenere e dichiarare la corretta applicazione del tasso sostitutivo di interessi ex art. 117 TUB, la espunzione della Commissione Massimo Scoperto, delle spese e la non capitalizzazione degli interessi sul c/c n.
pagina 1 di 6 000300591636 per il periodo compreso tra il 4° trimestre 2011 e la data di chiusura del conto, così come operato nella consulenza tecnica di parte allegata in atti, e per l'effetto 3) condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 30.799,92 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto bancario operata nella consulenza tecnica di parte riportata in allegato, o di quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di istruttoria Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi ex art. 92 c.p.c.”. All'uopo, l'attrice affermava di essere stata titolare di conto corrente n. 000300591636, acceso presso la , Catania Lauria, Viale Ruggero di Lauria n.143, Catania, chiuso in data CP_1
23.02.2022.
Allegava, quindi, di aver richiesto con successive istanze, ex artt. 7 e 8 d. lgs. 196/03 e artt. 117 e
119 d. lgs. 583/93, copia della documentazione inerente ai rapporti contrattuali collegati al sopra riferito conto corrente bancario in esito alla quale, tuttavia, non venivano consegnati il contratto originario del 02.04.2002, il contratto di concessione fido originario e l'elenco dei movimenti di tutto l'anno 2021. Di guisa che, stante l'impossibilità di verificare la conformità dell'operato di Controparte_1 rispetto a quanto contrattualmente convenuto, in data 03.02.2023 era stata proposta istanza di mediazione, avente esito negativo.
Pertanto, in assenza di valido riscontro alle richieste di cui all'art. 119 TUB relative a tutti i rapporti intercorsi con la banca ed in assenza della documentazione contrattuale contenente le condizioni economiche di tali rapporti, la società attrice deduceva di aver conferito incarico per la redazione di apposito elaborato peritale, al fine di ricomputare gli interessi passivi addebitati secondo la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., dal quale era emerso che la aveva applicato tassi di interessi CP_3 ultra legali non formalizzati, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto mai pattuite, condizioni peggiorative rispetto a quelle inizialmente concordate e mai comunicate al correntista, così determinando un illecito arricchimento dell'Istituto di credito convenuto per complessivi € 30.799,92. Sicché, posto quanto sopra e integrando l'assenza del contratto di conto corrente la violazione dell'obbligo di forma scritta ad substantiam di cui agli artt. 1325 c.c. e 117 TUB, notificava la predetta citazione. Costituitasi in giudizio l' questa confutava le avverse doglianze, eccependo Controparte_1 preliminarmente la carenza di interesse ad agire per l'intervenuta transazione tra le parti circa il rapporto in esame, per avere il correntista, a partire dal 24 giugno 2014, sottoscritto molteplici atti di rimodulazione che prevedevano tra l'altro la rinuncia da parte della stessa “di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal Contratto di Affidamento”. Rilevava, altresì, la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie aventi ad oggetto le rimesse effettuate sui conti correnti prima del 19 luglio 2013. Nel merito evidenziava che l'onere della prova gravava su colui che agiva in giudizio, il quale era onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto e della documentazione contrattuale. Respingeva la doglianza relativa alla nullità ex art. 117 TUB per carenza di forma scritta sostenendo che l'onere di dimostrare la carenza di un contratto scritto gravasse su controparte. Del pari confutava le censure in ordine alle commissioni di massimo scoperto, precisando che la c.m.s. era regolarmente indicata - così come la successiva D.I.F. - sia nei contratti versati in atti che pagina 2 di 6 negli estratti conto (i quali indicavano aliquota, base di calcolo e periodicità di applicazione) i qiali, regolarmente trasmessi, non erano mai stati impugnati da parte attrice. Con riguardo all'asserita applicazione di interessi usurari osservava che la c.d. usura sopravvenuta censurata da controparte fosse da respingere in toto atteso che la nota sentenza di Cass. SS.UU. n. 24675/2017, aveva sancito l'irrilevanza dell'eventuale superamento delle soglie di usura nel corso del rapporto, sottolineando come il solo e unico momento rilevante per la valutazione degli interessi ai fini dell'usura sia quello della pattuizione. Sull'asserita violazione del divieto di anatocismo, in attesa che controparte supportasse meglio le proprie allegazioni, con riguardo alla documentazione in atti osservava comunque che il contratto del
20 giugno 2013 nonché quelli di affidamento, di apertura di credito e di rimodulazione contenevano tutti la clausola di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi di dare e avere debitamente sottoscritta.
In merito poi, alla legittimità della capitalizzazione operata dalla successivamente al 1° CP_3 gennaio 2014, rilevava come l'art. 120, comma secondo, TUB, in vigore fino al 7 aprile 2016, non potesse essere considerato norma immediatamente precettiva dovendosi ritenere (anche ai sensi dell'art. 161, comma 5, TUB) vigente la vecchia disciplina, ossia di quella posta dalla Delibera CICR del 2000, fino all'entrata in vigore della nuova Delibera CICR (primo trimestre 2017 ), che peraltro - non a caso - ammetteva l'anatocismo. Sull'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi deduceva come l'eccezione fosse del tutto generica, respingendo altresì le doglianze sulle spese stante la corretta pattuizione delle stesse e la mancata tempestiva contestazione dell'attore nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto.
Pertanto, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie, così, concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare e accertare la carenza di interesse ad agire di parte attrice per avvenuta transazione tra le parti;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria: - rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
- rigettare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto inammissibile e comunque irrilevante. In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”. Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attrice in citazione, e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 12.02.2024 la causa andava in riserva sulle richieste istruttorie.
Quindi, ordinata ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei documenti richiesti nelle comunicazioni in atti ex art. 119 TUB ed istruita la causa a mezzo di CTU contabile, all'udienza dell'01.07.2024 la causa era rinviata per p.c. al 10.03.2025 ed in tale data andava a sentenza come da relativo verbale.
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Tanto premesso, le domande attoree devono dichiararsi solo in parte fondate e, nei limiti di quanto si dirà, sono da accogliere.
Innanzi tutto, si dovranno affrontare le eccezioni sollevate in via preliminare dalla convenuta di carenza di interesse e di prescrizione.
pagina 3 di 6 Sulla carenza di interesse si deve valorizzare quanto osservato da parte attrice con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non rinvenendosi negli atti di rimodulazione e/o di rientro delle apertura di credito in conto corrente volontà transattiva delle parti circa i rapporti preesistenti, trattandosi sostanzialmente di meri piani di rientro dell'esposizione debitoria esistente ai quali attribuire natura ricognitiva, non potendo perciò inibire la futura proposizione di doglianze afferenti alla nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cfr. Cass. n. 2855/2022 e Cass. n. 19742/14).
In ordine, poi, all'eccezione di prescrizione si osserva come la stessa sia stata superata dalle risultanze dell'espletata CTU, che ha documentato l'assenza di rimesse di natura solutoria.
Ed invero, seguendo l'indirizzo indicato dalla Suprema Corte che si è più volte espressa sul tema, sia con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 sia con la pronuncia della Prima
Sezione n. 9141 del 2020 in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.
Or, nel caso in esame il C.T.U., facendo corretta applicazione dei criteri di cui al mandato ricevuto, ha puntualmente verificato che “non sono state rilevate rimesse solutorie ma solo ripristinatorie nell'intervallo temporale dal 30.09.2011 alla data del 31.12.2021, per la presenza di un rilevante affidamento pari ad € 150.000,00, importo del fido poi rimodulato nell'arco temporale precedente il decennio di proposizione della domanda di accertamento contabile (ante-decennio), non configurandosi, peraltro, l'istituto della prescrizione nel decennio anteriore alla domanda” (v. CTU pag. 18).
Sicché, anche siffatta doglianza è da respingere.
Nel merito, si osserva come il correntista abbia proposto l'azione di ripetizione di indebito lamentando che “a fronte delle richieste formulate dall'attrice, la convenuta non ha mai CP_3 consegnato il Contratto originario del 02/04/2002; il Contratto di concessione fido originario e l'elenco dei movimenti di tutto l'anno 2021”, e ritenendo altresì che l'onere probatorio sullo stesso gravante poteva “dirsi assolto con la prova dell'avvenuta richiesta di copia dei documenti ai sensi degli artt. 7 e 8 dlgs 196/03 e artt. 117 e 119 dlgs 583/93 rimasta inevasa da parte dell'Istituto di Credito”.
Or, in ordine all'atteggiarsi dell'onere probatorio in materia di rapporti bancari, giova evidenziare come: “allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti, l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell'una o dell'altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento, come appunto ritenuto dal decidente sul presupposto che, non essendo stato prodotto dall'istante il contratto, non vi era prova che le somme asseritamente percepite dalla banca lo fossero state anche in modo indebito.
5.2. E tuttavia, come già si è osservato altrove – enunciando un orientamento di diritto che, sebbene non massimato ufficialmente, il collegio reputa meritevole di piena condivisione – «tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di
pagina 4 di 6 un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (così in motivazione Cass., Sez. VI-I, 9/03/2021, n. 6480).” (Cfr. Cass. n. 16521/2024).
Di guisa che avendo nel caso alla mano l'attrice allegato come la banca non abbia mai consegnato il contratto originario del 02.04.2002 nonostante ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB (v. all.ti 2 fasc. attoreo), il quale non è stato prodotto neppure a seguito dell'ordine di esibizione dato nel corso del giudizio, si ritiene che non sia imputabile alla correntista -odierna parte attrice- la mancata produzione in giudizio del contratto originario di cui si ritiene, piuttosto, onerata la convenuta.
Nondimeno, si evidenzia che l'istituto di credito in riscontro all'ordine di esibizione, oltre ad aver nuovamente dedotto lo smarrimento del contratto di conto corrente originario n. 000300591636 (v. denuncia di smarrimento all.11 fasc. convenuta), ha rilevato come il contratto originario di apertura di credito in conto corrente fosse costituito dal contratto del 15.02.2011, già allegato in atti e nuovamente compiegato, depositando altresì anche gli estratti conto relativi all'anno 2021 (v. all. 16 fasc. convenuta).
Ne consegue, quindi, che il rapporto in questione risulta allo stato documentato a far data dal
2011 con il citato contratto di apertura di credito in conto corrente cui sono seguite delle rimodulazioni e nuove aperture di credito (v. all.ti 12-18 fasc. attoreo), oltre che con la lettera di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 300591636 del 20.06.2013 (v. all. 13 fasc. convenuta – costituente “la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità del contratto sottoscritto in data 02.04.2002 di cui non costituisce alcuna novazione”) e con gli estratti conto completi a far data dall'ultimo periodo del 2011 sino alla sua chiusura.
Tanto premesso, si è rivelata dirimente la CTU espletata in corso di causa, alle cui conclusioni come sotto meglio specificato, questo Giudicante si riporta.
Ed invero, il consulente nella rideterminazione del saldo del conto esaminato, atteso che ad agire è il correntista, correttamente è partito dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente ovvero dal 4° trimestre 2011 -non risultando disponibili gli estratti conto per l'intervallo temporale dal 02.04.2002 al 30.09.2011- calcolandolo, quindi, in € 3.693,02 (primo conteggio CTU pag. 19-20).
Infatti, il CTU giustamente ha valorizzato ai fini dell'espletamento dell'incarico conferitogli le scritture depositate in atti e regolarmente sottoscritte dalla correntista a far data dal 15.02.2011, ovvero i contratti di apertura di credito in conto corrente e/o di rimodulazione che si sono succeduti nei periodi oggetto di osservazione oltre che la menzionata lettera di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 300591636 del 20.06.2013, i quali documentano per iscritto il rapporto in esame.
pagina 5 di 6 Pertanto, si ritiene fondato e giustificato il primo ricalcolo del conto corrente n. 000300591636 elaborato dal perito che “con applicazione dei tassi entro ed oltre fido indicati nella suddetta tabella sinottica- fatta salva l'applicazione di condizioni economiche più favorevoli applicate dalla banca negli estratti conto - ha determinato un saldo reale creditore – alla data del 31.12.2021 - pari ad € 3.693,02 invece del saldo debitore complessivo di € 406,12 [ € 77,85+79,44 48,59+223,47 per le competenze] riportato negli estratti conto…”, il quale ha, altresì, precisato che “Tale differenza di saldi si è generata, principalmente, per effetto di una difforme applicazione dei tassi in senso peggiorativo negli estratti conto rispetto a quelli formalmente convenuti nei vari trimestri di esecuzione del rapporto.” (v. CTU pag. 16), non rilevando altre censure in merito.
Per tali ragioni, assorbita ogni ulteriore questione, si deve dunque ritenere che -in parziale accoglimento delle domande attoree ed alla luce delle rielaborazioni contabili effettuate- il saldo del rapporto di conto corrente n. 000300591636, acceso presso la dalla Controparte_1 Parte_1 sia pari a € 3.693,02, dovendosi conseguentemente condannare l' alla corresponsione Controparte_1 in favore della dell'importo di € 4.099,14, risultante dalla somma fra il saldo Parte_1 inizialmente riportato negli estratti conto (€ 406,12 a debito del correntista) ed il saldo del medesimo conto rielaborato con applicazione dei tassi formalmente convenuti (€ 3.693,02) (v. CTU pag. 16).
Le spese, stante la parziale soccombenza, vengono compensate tra le parti nella misura della metà, rimanendo l'altra parte a carico della convenuta e sono liquidate come in dispositivo. CP_3
Le spese di CTU vengono definitivamente poste al 50% in capo a ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Ridetermina il saldo del conto corrente n. 000300591636 alla data del 23.02.2022 in € 3.693,02 a credito del correntista, condannando per l'effetto la convenuta a corrispondere alla società attrice la somma di € 4.099,14 oltre interessi legali.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Rosario Di
Mauro, dichiaratosi per l'attrice antistatario delle stesse, che liquida -già operata la compensazione nella misura della metà- in € 3.808,00 oltre spese generali, spese vive, Iva e CPA se dovute per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU in capo a ciascuna parte al 50%.
Così deciso in Catania, il 13 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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