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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5142/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Salerno - Corso V. Emanuele, 58 84123 Salerno SA
Rappresentato da Di Salerno Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 95009570656
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 1 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ricorrente, premesso che:
- a) In data 24.7.2025 il Comune di Castellabate notificava all'Amministrazione ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo n. 79 del 23.7.2025, contestando l'omesso/parziale versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) degli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione al compendio immobiliare “Località_1”, invitando l'Ricorrente_1 al pagamento dell'importo complessivo di euro 107.365,00, comprensivo di sanzioni e interessi;
b) Con nota prot. 11503 del 28.7.2025 l'Ricorrente_1, nel rappresentare l'utilizzo esclusivo degli immobili a fini culturali, evidenziava la sussistenza di una causa di esenzione dall'imposta e, per tale motivo, avanzava istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento;
c) Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 3.9.2025 l'Ricorrente_1 sollecitava informalmente il Comune di Castellabate a voler fornire riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela. Anche detto sollecito, tuttavia, non veniva riscontrato dall'Ente locale;
impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 79 del 23.7.2025 (prot. n. 22828 del 14.10.2024) per i seguenti motivi:
- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 30.12.1992,
N. 504: ESENZIONE DALL'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI CON DESTINAZIONE AD USI CULTURALI: la pretesa fiscale oggetto dell'avviso di accertamento contro cui si ricorre era infondata sotto il profilo oggettivo per difetto del presupposto d'imposta. Al riguardo preliminarmente precisava che, per le seguenti unità immobiliari, l'IMU è stata regolarmente pagata:
1. Dati_Catastali_1 Categoria B/1 -adibita a sede del Comando Carabinieri Parco;
2. Dati_Catastali_2, Categoria C/1 - concessa in locazione all'Associazione_1;
Quanto, invece, alle seguenti ulteriori unità immobiliari:
3. Dati_Catastali_3 Categoria B/1 – Museo;
4. Dati_Catastali_4 Categoria B/1 – Museo;
5. Dati_Catastali_5 Categoria B/1- Acquario virtuale;
6. Dati_Catastali_6 Categoria B/1- Località_1 utilizzata per mostre e convegni;
7. Dati_Catastali_7 Categoria B/1 - Località_1 utilizzata per mostre e convegni;
sottolineava che le stesse – in quanto adibite esclusivamente ad attività culturali e didattiche (quali lo svolgimento di mostre e convegni) e sede del Museo del paesaggio e della natura e dell'acquario virtuale – erano da considerarsi esenti dal versamento dell'IMU, poiché destinate ad attività senza fini di lucro. Tale ipotesi di esclusione, del resto, era già stata portata a conoscenza dell'Ente impositore con la nota n. 9086 del 25.6.2019, avente ad oggetto “Imu e Tasi Località_1” allorquando, in occasione dell'avvenuto accatastamento del compendio immobiliare, erano stati indicati i dati relativi alle unità imponibili
(contrassegnate con i numeri 1 e 2 dell'elenco che precede) ed a quelle esenti (contrassegnate con i numeri da 3 a 7 nell'elenco che precede).
A ciò aggiungeva, in termini confermativi delle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, che il Comune di Castellabate, con la comunicazione di pagamento IMU 2020 dell'8.6.2020, acquisita al prot. 6688 del 22.6.2020, aveva richiesto il pagamento per le sole unità non adibite ad attività culturali. Ebbene, da tale comunicazione risultava che l'importo richiesto a titolo di acconto, con allegato mod. F24 per il versamento, era pari ad euro 893,54 (importo che coincideva con quello versato). L'Ricorrente_1, preso atto della circostanza che per le annualità successive il Comune non avrebbe provveduto all'invio del saldo né dei modelli di pagamento, aveva operato autonomamente i versamenti IMU, in conformità a quanto calcolato e richiesto dal Comune di Castellabate con nota prot. 6688 del 22.6.2020.
Osservava, inoltre, che l'utilizzo a fini culturali degli immobili oggetto di accertamento era già noto al Comune di Castellabate poiché, in diverse occasioni, previa specifica richiesta, l'Ricorrente_1 aveva autorizzato l'Amministrazione Comunale all'utilizzo gratuito degli immobili e del parco della Villa per la realizzazione di eventi e manifestazioni senza fini di lucro.
Tanto premesso, in considerazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di accertamento - peraltro oggetto della già citata nota del 25.6.2019, nonché di apposite dichiarazioni di esenzione - l'atto impugnato doveva essere annullato per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. c) D. lgs. 504/1992, poiché trattavasi di immobili adibiti a sede di museo e comunque utilizzati (come già noto all'Ente impositore) per finalità di interesse storico e artistico, dalle quali non derivava né era derivato all'Ricorrente_1 alcun reddito.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellabate, sostenendo che "la tesi del ricorrente è destituita di fondamento. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dalla normativa IMU vigente per le annualità in contestazione, sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati direttamente e esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali da parte di enti non commerciali. Per avere detto esonero è richiesto "il possesso qualificato dell'immobile". Secondo l'orientamento costante e consolidato della Corte di Cassazione, l'esenzione non spetta in ragione della natura soggettiva del proprietario ma dipende esclusivamente dall'uso concreto e attuale che se ne dell'immobile, che deve essere diretto, esclusivo e privo di qualsiasi rilevanza economica. É principio pacifico che: "L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione IMU grava integralmente sul contribuente che la invoca". Nel caso di specie, l'Ricorrente_1 non ha assolto tale onere, non avendo prodotto a questo ufficio, per gli anni oggetto di accertamento, anzitutto le dovute dichiarazioni IMU di esenzione o ancora, ad esempio, eventuali atti formali di destinazione esclusiva degli immobili in parola, regolamenti di utilizzo, documentazione idonea a dimostrare l'assenza di entrate, canoni, corrispettivi o concessioni a terzi. Agli atti di questo ufficio, alla data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, risultava una sola comunicazione dell'Ente ricorrente, n. 9086 del 25.06.2019, nella quale l'Ente denunciava quali immobili fossero oggetto di tassazione e quali esenti. Tuttavia la mera affermazione della destinazione "ad attività culturali" degli immobili è insufficiente e giuridicamente irrilevante.
Tale destinazione non comporta automaticamente l'esenzione IMU, poiché: musei, acquari virtuali, mostre e convegni costituiscono attività potenzialmente e concretamente idonee alla produzione di reddito, mediante ad esempio bigliettazione, eventi, concessioni, sponsorizzazioni o utilizzo da parte di terzi. La Corte di
Cassazione ha chiarito che: "L'attività culturale può assumere natura commerciale quando svolta con modalità economicamente rilevanti" (Cass. n. 10754/2017). La circostanza che l'Ricorrente_1 persegua finalità pubblicistiche o istituzionali non è sufficiente ai fini dell'esenzione IMU. Come ribadito dalla Suprema Corte: "
L'esenzione non compete in via automatica agli enti pubblici o non commerciali, ma solo in presenza di un utilizzo diretto e non commerciale dell'immobile". (Cass. n. 28160/2023). Ulteriore elemento dirimente è rappresentato dal fatto che, come sopra accennato, per l'esonero dal pagamento del tributo richiesto il possesso qualificato dell'immobile. Non è sufficiente il possesso di fatto. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di beneficiare dell'agevolazione. E' necessaria l'identità soggettiva tra il possessore di diritto e l'utilizzatore dell'immobile. Sempre la Cassazione, con ordinanza n. 14721/2024 ha ritenuto che non spetta l'esenzione se l'immobile viene utilizzato sulla base di un contratto di locazione o comodato a terzi. Nel caso di specie, come dimostrato dall'assoggettamento a TARI, l'immobile distinto al foglio 17, p.lla 43 sub. 7 Cat. B/1 - Località_1 utilizzata per mostre e convegni, come da documentazione che si allega, risulta essere concesso in locazione a terzi. Tale circostanza esclude radicalmente l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile in parola;
configurandone un uso promiscuo e/o indiretto, incompatibile con l'esenzione IMU. Secondo giurisprudenza consolidata: "Anche un utilizzo parziale o mediato dell'immobile mediante terzi fa venir meno il presupposto dell'esenzione". A ciò si aggiunga che l'Ricorrente_1 non ha presentato le dichiarazioni IMU di esenzione per gli immobili in questione, facendole pervenire a questo ufficio solo a seguito dell'avviso impugnato. Le condizioni di esonero devono essere dichiarate annualmente mediante presentazione di dichiarazione IMU, entro i termini di legge. Tale omissione ha impedito al Comune qualsiasi verifica preventiva, legittimando pienamente l'attività accertativa svolta.
All'udienza del 19.01.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Ricorrente_1 ricorrente fonda l'esenzione IMU, di cui chiede il riconoscimento, sul disposto dell'art. 7 comma 1 lett. c) del d. l.vo 504/1992, secondo cui: "Sono esenti dall'imposta: (...) c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.
5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni".
La norma dell'art. 5 bis del d.P.R. 601/73, prevede infatti: "Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile".
In conformità a tale ipotesi esentativa, l'Ricorrente_1 presentava al Comune di Castellabate la nota n. 9086 del 25.06.2019, avente ad oggetto “Imu e Tasi Località_1 ”, indicando, in occasione dell'avvenuto accatastamento del compendio immobiliare, i dati relativi alle unità imponibili (contrassegnate con i numeri
1 e 2 dell'elenco riportato in narrativa) ed a quelle esenti (contrassegnate con i numeri da 3 a 7 dello stesso elenco.
Il Comune accettava la ricorrenza di tale ipotesi di esenzione, richiedendo all'Ricorrente_1 , con la comunicazione di pagamento IMU 2020 dell'8.6.2020, acquisita al prot. 6688 del 22.6.2020, il pagamento dell'imposta, per le sole unità non adibite ad attività culturali.
Lo steso Comune contesta, ora, la spettanza dell'esenzione in parola, collegando l'ipotesi esentativa de qua, ad altra fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 7 del d. l.vo 504/92, vale a dire quella, di cui alla lett.
i), secondo la quale: "Sono esenti dall'imposta: (...) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Ritiene il Tribunale che le ragioni, che s'oppongono, ad avviso del Comune, al riconoscimento dell'esenzione
IMU, invocata dall'Ricorrente_1 relativamente agli immobili di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) dell'elenco, riportato in narrativa (adibite, specificamente, a museo, acquario virtuale e mostre e convegni), non convincono.
Esse sono condizionate inevitabilmente dalla diversa riconduzione dell'ipotesi d'esenzione dell'imposta, alle due differenti fattispecie normative, sopra riportate.
Sicché la giurisprudenza, ex adverso richiamata, per negare all'Ricorrente_1 la spettanza dell'esenzione di cui si discute, appare conseguentemente non calibrata rispetto all'ipotesi, di cui alla lett. c) dell'art. 7 citato, invocata dallo stesso Ricorrente_1 e rispetto alla quale - nel 2019 - il Comune ha prestato sostanzialmente il proprio assenso, salvo tornare sui propri passi e richiedere il pagamento dell'imposta, per gli anni 2020,
2021 e 2022, sulla base della diversa ipotesi, di cui alla lett. i) succitata. Rileva la Corte che la differenza tra le due ipotesi di esenzione in commento dipende, in sostanza, dal diverso referente cui ancorare, rispettivamente, le predette ipotesi, che nella lett. c) dell'art. 7 cit. è di carattere oggettivo, mentre nel caso della lett. i) è di carattere soggettivo.
Sicché, in cospetto di un compendio immobiliare, di proprietà dell'Ricorrente_1, che in larga parte (salvo i beni di cui ai nn. 1) e 2) dell'elenco suddetto) è destinato ad usi culturali, ricompresi nella esemplificazione di cui all'art. 5 bis del d.P.R. 601/73, il Comune avrebbe dovuto, secondo la Corte, provare che le destinazioni ad usi culturali de quibus non ricorrevano, il che non ha fatto.
Del pari non convince la pretesa, del Comune, che l'Ricorrente_1 avrebbe dovuto rinnovare, anno per anno, le indicazioni di cui alla nota n. 9086 del 25.06.2019, con cui lo stesso Ente poneva il Comune a conoscenza delle qualità intrinseche degli immobili di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) dell'elenco suddetto, piuttosto incombendo sullo stesso Comune l'onere di disconoscere la destinazione culturale degli immobili in oggetto, il che neppure è avvenuto, avendo pertanto l'Ricorrente_1 in buona fede assolto il tributo, per gli anni successivi, secondo i calcoli applicati in occasione della presentazione di tale nota del 25.06.2019, ed accettati dal Comune.
Del resto, come riconosciuto dallo stesso Comune, l'Ricorrente_1 ha fatto, comunque, pervenire all'Ufficio preposto, sia pur solo a seguito dell'avviso impugnato, le dichiarazioni IMU di esenzione, per gli immobili in questione.
Il ricorso va pertanto accolto, e l'atto gravato, conseguentemente, annullato.
Le spese di lite, per la peculiarità della specie, possono tuttavia compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5142/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Salerno - Corso V. Emanuele, 58 84123 Salerno SA
Rappresentato da Di Salerno Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 95009570656
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 1 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ricorrente, premesso che:
- a) In data 24.7.2025 il Comune di Castellabate notificava all'Amministrazione ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo n. 79 del 23.7.2025, contestando l'omesso/parziale versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) degli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione al compendio immobiliare “Località_1”, invitando l'Ricorrente_1 al pagamento dell'importo complessivo di euro 107.365,00, comprensivo di sanzioni e interessi;
b) Con nota prot. 11503 del 28.7.2025 l'Ricorrente_1, nel rappresentare l'utilizzo esclusivo degli immobili a fini culturali, evidenziava la sussistenza di una causa di esenzione dall'imposta e, per tale motivo, avanzava istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento;
c) Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 3.9.2025 l'Ricorrente_1 sollecitava informalmente il Comune di Castellabate a voler fornire riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela. Anche detto sollecito, tuttavia, non veniva riscontrato dall'Ente locale;
impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 79 del 23.7.2025 (prot. n. 22828 del 14.10.2024) per i seguenti motivi:
- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 30.12.1992,
N. 504: ESENZIONE DALL'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI CON DESTINAZIONE AD USI CULTURALI: la pretesa fiscale oggetto dell'avviso di accertamento contro cui si ricorre era infondata sotto il profilo oggettivo per difetto del presupposto d'imposta. Al riguardo preliminarmente precisava che, per le seguenti unità immobiliari, l'IMU è stata regolarmente pagata:
1. Dati_Catastali_1 Categoria B/1 -adibita a sede del Comando Carabinieri Parco;
2. Dati_Catastali_2, Categoria C/1 - concessa in locazione all'Associazione_1;
Quanto, invece, alle seguenti ulteriori unità immobiliari:
3. Dati_Catastali_3 Categoria B/1 – Museo;
4. Dati_Catastali_4 Categoria B/1 – Museo;
5. Dati_Catastali_5 Categoria B/1- Acquario virtuale;
6. Dati_Catastali_6 Categoria B/1- Località_1 utilizzata per mostre e convegni;
7. Dati_Catastali_7 Categoria B/1 - Località_1 utilizzata per mostre e convegni;
sottolineava che le stesse – in quanto adibite esclusivamente ad attività culturali e didattiche (quali lo svolgimento di mostre e convegni) e sede del Museo del paesaggio e della natura e dell'acquario virtuale – erano da considerarsi esenti dal versamento dell'IMU, poiché destinate ad attività senza fini di lucro. Tale ipotesi di esclusione, del resto, era già stata portata a conoscenza dell'Ente impositore con la nota n. 9086 del 25.6.2019, avente ad oggetto “Imu e Tasi Località_1” allorquando, in occasione dell'avvenuto accatastamento del compendio immobiliare, erano stati indicati i dati relativi alle unità imponibili
(contrassegnate con i numeri 1 e 2 dell'elenco che precede) ed a quelle esenti (contrassegnate con i numeri da 3 a 7 nell'elenco che precede).
A ciò aggiungeva, in termini confermativi delle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, che il Comune di Castellabate, con la comunicazione di pagamento IMU 2020 dell'8.6.2020, acquisita al prot. 6688 del 22.6.2020, aveva richiesto il pagamento per le sole unità non adibite ad attività culturali. Ebbene, da tale comunicazione risultava che l'importo richiesto a titolo di acconto, con allegato mod. F24 per il versamento, era pari ad euro 893,54 (importo che coincideva con quello versato). L'Ricorrente_1, preso atto della circostanza che per le annualità successive il Comune non avrebbe provveduto all'invio del saldo né dei modelli di pagamento, aveva operato autonomamente i versamenti IMU, in conformità a quanto calcolato e richiesto dal Comune di Castellabate con nota prot. 6688 del 22.6.2020.
Osservava, inoltre, che l'utilizzo a fini culturali degli immobili oggetto di accertamento era già noto al Comune di Castellabate poiché, in diverse occasioni, previa specifica richiesta, l'Ricorrente_1 aveva autorizzato l'Amministrazione Comunale all'utilizzo gratuito degli immobili e del parco della Villa per la realizzazione di eventi e manifestazioni senza fini di lucro.
Tanto premesso, in considerazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di accertamento - peraltro oggetto della già citata nota del 25.6.2019, nonché di apposite dichiarazioni di esenzione - l'atto impugnato doveva essere annullato per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. c) D. lgs. 504/1992, poiché trattavasi di immobili adibiti a sede di museo e comunque utilizzati (come già noto all'Ente impositore) per finalità di interesse storico e artistico, dalle quali non derivava né era derivato all'Ricorrente_1 alcun reddito.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellabate, sostenendo che "la tesi del ricorrente è destituita di fondamento. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dalla normativa IMU vigente per le annualità in contestazione, sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati direttamente e esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali da parte di enti non commerciali. Per avere detto esonero è richiesto "il possesso qualificato dell'immobile". Secondo l'orientamento costante e consolidato della Corte di Cassazione, l'esenzione non spetta in ragione della natura soggettiva del proprietario ma dipende esclusivamente dall'uso concreto e attuale che se ne dell'immobile, che deve essere diretto, esclusivo e privo di qualsiasi rilevanza economica. É principio pacifico che: "L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione IMU grava integralmente sul contribuente che la invoca". Nel caso di specie, l'Ricorrente_1 non ha assolto tale onere, non avendo prodotto a questo ufficio, per gli anni oggetto di accertamento, anzitutto le dovute dichiarazioni IMU di esenzione o ancora, ad esempio, eventuali atti formali di destinazione esclusiva degli immobili in parola, regolamenti di utilizzo, documentazione idonea a dimostrare l'assenza di entrate, canoni, corrispettivi o concessioni a terzi. Agli atti di questo ufficio, alla data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, risultava una sola comunicazione dell'Ente ricorrente, n. 9086 del 25.06.2019, nella quale l'Ente denunciava quali immobili fossero oggetto di tassazione e quali esenti. Tuttavia la mera affermazione della destinazione "ad attività culturali" degli immobili è insufficiente e giuridicamente irrilevante.
Tale destinazione non comporta automaticamente l'esenzione IMU, poiché: musei, acquari virtuali, mostre e convegni costituiscono attività potenzialmente e concretamente idonee alla produzione di reddito, mediante ad esempio bigliettazione, eventi, concessioni, sponsorizzazioni o utilizzo da parte di terzi. La Corte di
Cassazione ha chiarito che: "L'attività culturale può assumere natura commerciale quando svolta con modalità economicamente rilevanti" (Cass. n. 10754/2017). La circostanza che l'Ricorrente_1 persegua finalità pubblicistiche o istituzionali non è sufficiente ai fini dell'esenzione IMU. Come ribadito dalla Suprema Corte: "
L'esenzione non compete in via automatica agli enti pubblici o non commerciali, ma solo in presenza di un utilizzo diretto e non commerciale dell'immobile". (Cass. n. 28160/2023). Ulteriore elemento dirimente è rappresentato dal fatto che, come sopra accennato, per l'esonero dal pagamento del tributo richiesto il possesso qualificato dell'immobile. Non è sufficiente il possesso di fatto. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di beneficiare dell'agevolazione. E' necessaria l'identità soggettiva tra il possessore di diritto e l'utilizzatore dell'immobile. Sempre la Cassazione, con ordinanza n. 14721/2024 ha ritenuto che non spetta l'esenzione se l'immobile viene utilizzato sulla base di un contratto di locazione o comodato a terzi. Nel caso di specie, come dimostrato dall'assoggettamento a TARI, l'immobile distinto al foglio 17, p.lla 43 sub. 7 Cat. B/1 - Località_1 utilizzata per mostre e convegni, come da documentazione che si allega, risulta essere concesso in locazione a terzi. Tale circostanza esclude radicalmente l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile in parola;
configurandone un uso promiscuo e/o indiretto, incompatibile con l'esenzione IMU. Secondo giurisprudenza consolidata: "Anche un utilizzo parziale o mediato dell'immobile mediante terzi fa venir meno il presupposto dell'esenzione". A ciò si aggiunga che l'Ricorrente_1 non ha presentato le dichiarazioni IMU di esenzione per gli immobili in questione, facendole pervenire a questo ufficio solo a seguito dell'avviso impugnato. Le condizioni di esonero devono essere dichiarate annualmente mediante presentazione di dichiarazione IMU, entro i termini di legge. Tale omissione ha impedito al Comune qualsiasi verifica preventiva, legittimando pienamente l'attività accertativa svolta.
All'udienza del 19.01.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Ricorrente_1 ricorrente fonda l'esenzione IMU, di cui chiede il riconoscimento, sul disposto dell'art. 7 comma 1 lett. c) del d. l.vo 504/1992, secondo cui: "Sono esenti dall'imposta: (...) c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.
5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni".
La norma dell'art. 5 bis del d.P.R. 601/73, prevede infatti: "Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile".
In conformità a tale ipotesi esentativa, l'Ricorrente_1 presentava al Comune di Castellabate la nota n. 9086 del 25.06.2019, avente ad oggetto “Imu e Tasi Località_1 ”, indicando, in occasione dell'avvenuto accatastamento del compendio immobiliare, i dati relativi alle unità imponibili (contrassegnate con i numeri
1 e 2 dell'elenco riportato in narrativa) ed a quelle esenti (contrassegnate con i numeri da 3 a 7 dello stesso elenco.
Il Comune accettava la ricorrenza di tale ipotesi di esenzione, richiedendo all'Ricorrente_1 , con la comunicazione di pagamento IMU 2020 dell'8.6.2020, acquisita al prot. 6688 del 22.6.2020, il pagamento dell'imposta, per le sole unità non adibite ad attività culturali.
Lo steso Comune contesta, ora, la spettanza dell'esenzione in parola, collegando l'ipotesi esentativa de qua, ad altra fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 7 del d. l.vo 504/92, vale a dire quella, di cui alla lett.
i), secondo la quale: "Sono esenti dall'imposta: (...) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Ritiene il Tribunale che le ragioni, che s'oppongono, ad avviso del Comune, al riconoscimento dell'esenzione
IMU, invocata dall'Ricorrente_1 relativamente agli immobili di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) dell'elenco, riportato in narrativa (adibite, specificamente, a museo, acquario virtuale e mostre e convegni), non convincono.
Esse sono condizionate inevitabilmente dalla diversa riconduzione dell'ipotesi d'esenzione dell'imposta, alle due differenti fattispecie normative, sopra riportate.
Sicché la giurisprudenza, ex adverso richiamata, per negare all'Ricorrente_1 la spettanza dell'esenzione di cui si discute, appare conseguentemente non calibrata rispetto all'ipotesi, di cui alla lett. c) dell'art. 7 citato, invocata dallo stesso Ricorrente_1 e rispetto alla quale - nel 2019 - il Comune ha prestato sostanzialmente il proprio assenso, salvo tornare sui propri passi e richiedere il pagamento dell'imposta, per gli anni 2020,
2021 e 2022, sulla base della diversa ipotesi, di cui alla lett. i) succitata. Rileva la Corte che la differenza tra le due ipotesi di esenzione in commento dipende, in sostanza, dal diverso referente cui ancorare, rispettivamente, le predette ipotesi, che nella lett. c) dell'art. 7 cit. è di carattere oggettivo, mentre nel caso della lett. i) è di carattere soggettivo.
Sicché, in cospetto di un compendio immobiliare, di proprietà dell'Ricorrente_1, che in larga parte (salvo i beni di cui ai nn. 1) e 2) dell'elenco suddetto) è destinato ad usi culturali, ricompresi nella esemplificazione di cui all'art. 5 bis del d.P.R. 601/73, il Comune avrebbe dovuto, secondo la Corte, provare che le destinazioni ad usi culturali de quibus non ricorrevano, il che non ha fatto.
Del pari non convince la pretesa, del Comune, che l'Ricorrente_1 avrebbe dovuto rinnovare, anno per anno, le indicazioni di cui alla nota n. 9086 del 25.06.2019, con cui lo stesso Ente poneva il Comune a conoscenza delle qualità intrinseche degli immobili di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) dell'elenco suddetto, piuttosto incombendo sullo stesso Comune l'onere di disconoscere la destinazione culturale degli immobili in oggetto, il che neppure è avvenuto, avendo pertanto l'Ricorrente_1 in buona fede assolto il tributo, per gli anni successivi, secondo i calcoli applicati in occasione della presentazione di tale nota del 25.06.2019, ed accettati dal Comune.
Del resto, come riconosciuto dallo stesso Comune, l'Ricorrente_1 ha fatto, comunque, pervenire all'Ufficio preposto, sia pur solo a seguito dell'avviso impugnato, le dichiarazioni IMU di esenzione, per gli immobili in questione.
Il ricorso va pertanto accolto, e l'atto gravato, conseguentemente, annullato.
Le spese di lite, per la peculiarità della specie, possono tuttavia compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.