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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 14,00, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4862/2023 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Viale della Parte_1 C.F._1
Lacina, 106, presso lo studio dell'avv. Gennaro Corea (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
I sig.ri : , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 [...]
, , e;
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei sopra citati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sugli appezzamenti di terreno siti in agro di San Floro (CZ), “identificati catastalmente al foglio 10, p.lle 104, 110, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227 e 228”, di cui lo stesso
1 deducente sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva :
di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata, i fondi de
quibus, compiendo sugli stessi molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto dominicale, quali la coltivazione, la pulizia, la manutenzione, la potatura delle piante ivi ubicate, la raccolta dei frutti,
l'utilizzazione ed il loro godimento, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale e, per alcuni convenuti, anche della loro mancata comparizione per rendere il deferito, ed ammesso, interrogatorio formale, oltre che a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi rilevare che nessuno degli evocati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la loro rituale chiamata in causa, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale.
È risultato, infatti, che il ha posseduto, e possiede, gli appezzamenti di terreno oggetto di Parte_1
causa, occupandosi, in via esclusiva, della loro custodia, manutenzione, e cura, e ciò, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso in modo univoco e concorde il riscontro di quanto dedotto , in proposito, dal deducente,
e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , da parte dello stesso, di possedere i beni di cui in oggetto, “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche
l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dall'attore facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Aggiungasi, inoltre, da ultimo, che alcuni degli stessi (tali e ) hanno Controparte_4 Controparte_2 espressamente, a mezzo di missiva indirizzata al difensore di parte attrice, riscontrato la fondatezza della sua
2 pretesa, dichiarando di non avere interesse a promuovere alcuna contestazione in proposito, mentre per altri, il
Tribunale ha dato atto della loro mancata comparizione a rendere prova per interpello, nonostante la rituale notifica del provvedimento che l'aveva accolto.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo avendo parte attrice condizionato la loro richiesta e determinazione all'eventuale contestazione, da parte degli evocati convenuti.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. , l'acquisto per Parte_1
usucapione, del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sugli appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di San Floro (CZ), “identificati catastalmente al foglio 10, p.lle 104, 110, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227 e 228”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 21.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4862/2023 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Viale della Parte_1 C.F._1
Lacina, 106, presso lo studio dell'avv. Gennaro Corea (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
I sig.ri : , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 [...]
, , e;
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei sopra citati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sugli appezzamenti di terreno siti in agro di San Floro (CZ), “identificati catastalmente al foglio 10, p.lle 104, 110, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227 e 228”, di cui lo stesso
1 deducente sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva :
di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata, i fondi de
quibus, compiendo sugli stessi molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto dominicale, quali la coltivazione, la pulizia, la manutenzione, la potatura delle piante ivi ubicate, la raccolta dei frutti,
l'utilizzazione ed il loro godimento, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale e, per alcuni convenuti, anche della loro mancata comparizione per rendere il deferito, ed ammesso, interrogatorio formale, oltre che a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi rilevare che nessuno degli evocati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la loro rituale chiamata in causa, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale.
È risultato, infatti, che il ha posseduto, e possiede, gli appezzamenti di terreno oggetto di Parte_1
causa, occupandosi, in via esclusiva, della loro custodia, manutenzione, e cura, e ciò, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso in modo univoco e concorde il riscontro di quanto dedotto , in proposito, dal deducente,
e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , da parte dello stesso, di possedere i beni di cui in oggetto, “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche
l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dall'attore facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Aggiungasi, inoltre, da ultimo, che alcuni degli stessi (tali e ) hanno Controparte_4 Controparte_2 espressamente, a mezzo di missiva indirizzata al difensore di parte attrice, riscontrato la fondatezza della sua
2 pretesa, dichiarando di non avere interesse a promuovere alcuna contestazione in proposito, mentre per altri, il
Tribunale ha dato atto della loro mancata comparizione a rendere prova per interpello, nonostante la rituale notifica del provvedimento che l'aveva accolto.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo avendo parte attrice condizionato la loro richiesta e determinazione all'eventuale contestazione, da parte degli evocati convenuti.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. , l'acquisto per Parte_1
usucapione, del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sugli appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di San Floro (CZ), “identificati catastalmente al foglio 10, p.lle 104, 110, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227 e 228”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 21.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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