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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. VA CI Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.479/2025 del Tribunale di
LA ( giudice dr.ssa Porcelli ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. ESPOSITO ALDO ( C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia ( Na ) via
Amato n. 7 ;
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . ADS97021490152 elettivamente domiciliato in LA via Freguglia n.1
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 22.5.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 22 settembre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 479/2025 il Tribunale di LA, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del ha così deciso : Parte_1 Controparte_1
“ rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite , liquidate in complessivi euro 1800,00 “ .
Le domande proposte da , la vicenda oggetto della controversia e lo Parte_1 svolgimento del primo grado del giudizio , sono così riassunte nella sentenza appellata :
“ Con ricorso al Tribunale di LA, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 8-1124, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto prot. 1241 del 23.05.2024 emesso dall
[...]
di MILANO di esclusione dalla graduatoria permanente AT, a.s. Controparte_2
2021/2022, profilo professionale di Collaboratore IC;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto come Collaboratore IC negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente AT, profilo di Collaboratore IC, a.s. 2021/2022; 4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro a tempo indeterminato come Collaboratore
IC, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
5. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia AT del triennio 2021/2024;
6. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto come Assistente Amministrativo negli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
7. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente AT, profilo di Assistente Amministrativo, a.s. 2024/2025”.
Premesso di avere stipulato, in data 1-9-21, un contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo AL ER di LA, con mansioni di collaboratore scolastico, e di essere stata inserita nella graduatoria permanente per l'a.,s.
2024/2025 nel profilo di assistente ammnistrativo, la ricorrente ha esposto che, con nota del 8-11-23 le era stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare e che, con decreto del 5-3-24, l' di Controparte_3
LA le aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio per tre mesi;
successivamente, con nota 19-2-24, le era stato comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo di collaboratore scolastico e, con decreto del 23-5-24, l'
[...]
di LA aveva disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale Controparte_2 permanente definitiva della provincia di LA per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni, e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
L'I.C. AL ER aveva quindi comunicato, con decreto del 24-5-24, la risoluzione del contratto a tempo indeterminato, l' , con decreto Controparte_4
28-6-24, aveva depennato la ricorrente dalle graduatorie AT terza fascia per il triennio 2021/2024 e, infine, l'I.C. aveva risolto, a decorrere dal 3-7-24, il CP_5 contratto di lavoro in essere come assistente amministrativo.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, la violazione del principio di tempestivita' della verifica, l'illegittimita' del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine di dodici mesi, l'assenza di una dichiarazione mendace, la validita' del servizio statale svolto negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 nonche' la sproporzione della sanzione rispetto alla gravita' dei comportamenti contestati;
ha infine sostenuto che dal comportamento illegittimo dell'amministrazione era derivato un grave danno.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la CP_1
fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. “ .
Il Tribunale ha innanzitutto rigettato la questione inerente la violazione del principio del ne bis in idem .
aveva , in particolare sostenuto che per i medesimi fatti per i quali era stata Pt_1 disposta l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente della provincia di
LA per l'a.s. 2021/2022, alla ricorrente era gia' stata irrogata, con decreto del 5-
3-24, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi.
Sul punto il Tribunale ha osservato che “ una volta esaurito il procedimento disciplinare avviato con decreto del 8-11-23 con l'irrogazione, con decreto del 5-3-24, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, alla ricorrente e' stato comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria provinciale permanente, profilo professionale collaboratore scolastico, e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s.
2021/2022.
Si tratta, quindi, di due piani diversi: disciplinare e amministrativo e il provvedimento adottato dall' in data 23-5-24 non e' un Controparte_3 licenziamento “
Il Tribunale ha poi rigettato l'eccepita illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio d tempestività della verifica e l'illegittimità del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine ne ultra quem di dodici mesi ex art. 21 nonies della l. 241/1990 e l'art. 63 del D.L. n.
77/2021 .
Il Tribunale , sul punto , ha escluso l'applicabilità nella fattispecie della normativa invocata poiché i provvedimenti adottati non costituiscono espressione di autotutela , atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati con i poteri e le facoltà del datore di lavoro privato .
Nel merito , il Tribunale ha ritenuto la infondatezza del ricorso , alla luce della acquisita documentazione penale inerente il procedimento penale n. 4756/2018
R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G. GIP incardinato presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di CE e da cui si evincono i soggetti , fra cui anche , che , Parte_1
in virtù di fittizi rapporti di lavoro , hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province , dichiarando falsamente di aver prestato servizi .
Il Tribunale ha evidenziato che nella comunicazione di avvio di procedimento amministrativo del 19-4-2024 si legge , per quanto riguarda , che la stessa “ Pt_1 ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto personale AT, triennio 2017/2021, dichiarando di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, dal 01/09/2014 al 31/08/2015, presso l'Istituto paritario “Associazione SA RE” e in qualità di collaboratore scolastico, dal
12/04/2016 al 31/08/2017, presso l'Istituto paritario “La CE” (riconducibile alla scuola paritaria denominata “ ”); il servizio è stato dalla S.V. Persona_1 nuovamente dichiarato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto personale AT, triennio
2021/2024”.
La stessa comunicazione precisa: “Con comunicazione del 18/10/2023, l' CP_6
direzione di CE ER (SA), rendeva edotto quest'Ufficio di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la S.V. e la scuola paritaria denominata
“Associazione SA RE”, per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2015 e di aver notificato alla S.V. il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. n.
0014823 del 22/01/2020; l direzione di CE ER (SA), comunicava, CP_6 altresì, di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la S.V. e la scuola paritaria denominata “ ” (riconducibile alla scuola paritaria denominata Persona_1
“La CE”), per il periodo dal 12/04/2016 al 31/08/2017, e di aver notificato alla
S.V. il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. 0349791 del
16/11/2020”.
In presenza di tali risultanze il Tribunale ha ritenuto generica la documentazione prodotta da per sostenere la prestazione di regolare servizio per sei ore Pt_1 settimanali presso gli indicati Istituti paritari rilevando in particolare che “ i certificati di servizio recano una firma illeggibile e sono estremamente generici, non indicando l'articolazione oraria della prestazione, la retribuzione e il tipo di contratto stipulato. Nessuna prova, inoltre, è stata fornita a supporto della effettività dello svolgimento della prestazione, non essendo in particolare stata fornita alcuna documentazione a comprova del pagamento della retribuzione e contribuzione “ .
Il Tribunale ( richiamando peraltro il tenore dell'art. 75 del DPR 445/2020 , dell'art. 7.7 , dell'art.
8.2 ed 8.4 del D.M. 640/2017, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale AT per il triennio 2017/2020 nonché l'art.
8.5 del bando per l'a.s. 2020-2021 ) ha quindi concluso : “ Il rapporto di lavoro intercorso con la scuola paritaria denominata “Associazione SA RE”, per il periodo dal
01/09/2014 al 31/08/2015 e il rapporto di lavoro intercorso con la scuola paritaria a denominata ” (riconducibile alla scuola paritaria denominata “La Persona_1
CE”), per il periodo dal 12/04/2016 al 31/08/2017, non potevano pertanto costituire valido titolo e non potevano quindi essere considerati ai fini della maturazione dei 24 mesi di servizio necessari per l'inserimento nella Graduatoria permanente AT e per la conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'I.C. AL ER di LA;
analoghe considerazioni valgono per l'inserimento nelle graduatorie AT terza fascia, triennio 2021/2024 e per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato come assistente amministrativo presso l'I.S. Paolo Frisi di LA “.
Il Tribunale ha ritenuto infine infondato l'assunto di secondo il quale “i 24 Pt_1
mesi di servizio statale (requisito di accesso nelle graduatorie permanenti) sarebbero stati maturati anche con il punteggio rettificato dai titoli di servizio paritario”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono . Parte_1
Con un primo motivo di appello censura la sentenza per non aver ritenuto Pt_1 nella fattispecie la sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem . L'appellante dà atto che l'Amministrazione ha avviato e concluso due distinti procedimenti – disciplinare ed amministrativo – per i medesimi fatti storici e che “ nel primo procedimento , di natura disciplinare L Controparte_3
di LA ha irrogato , con decreto prot. 547 del 5.3.2024, la
[...] sanzione della sospensione dal servizio per tre mesi e successivamente , con decreto prot. 1241 del 23.5.2024 ha avviato un secondo procedimento , di tipo amministrativo sfociato nella risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e nella cancellazione dalla graduatoria permanente “.
L'appellante osserva allora che i due procedimenti si fondano sul medesimo fatto materiale e che “ l'effetto estintivo del rapporto e la sua imputazione ad una presunta dichiarazione mendace dimostrano la natura sostanzialmente sanzionatoria del secondo provvedimento “ . ; conclude che “ pertanto l'Amministrazione ha esercitato due volte il proprio potere punitivo “.
Con un secondo motivo di appello , l'appellante ribadisce la illegittimità , per vari profili , del decreto prot. 1241 del 23.5.2024 con il quale l'Amministrazione ha disposto l'esclusione di dalla graduatoria AT per il profilo di collaboratore Pt_1 scolastico e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere .
In particolare l'appellante sostiene che l'Ammistrazione ha violato i limiti e le condizioni di esercizio del potere di annullamento di ufficio alla luce del disposto dell'art. 21 -nonies es l.241/1990 .
L'appellante deduce inoltre la violazione del principio di affidamento e buona fede atteso che “ aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con la P.A. e aveva svolto regolare servizio per diversi anni presso più istituti statali , con convalida del punteggio da parte delle istituzioni scolastiche competenti, con reiterate chiamate su base meritocratica “
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno .
Il Collegio osserva infatti , in sintonia con quanto già rilevato dal Tribunale , che il decreto prot. n. 1241 del 23.5.2024 ( doc. 22 fasc. primo grado ) non può Pt_1 ritenersi adottato all'esito di un procedimento di natura disciplinare e non assume la natura di un provvedimento sanzionatorio .
Si legge testualmente nel decreto suddetto :
“ Visto il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione CP_2 relativo alle graduatorie permanenti di cui al d.lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale collaboratore scolastico prot. N. 863 del 15.4.2021 , a.s. 2020/2021 – graduatorie a.s. 2021/2022 :
Vista la graduatoria permanente definitiva del concorso di cui sopra , pubblicata sull'albo di questo ufficio in data 21.7.2021 con prot. N. 2051 nella quale risulta inserito il nominativo della signora , nata il [...] ( BN ) alla posi140 con punti 19,10 , in virtù della quale la stessa ha conseguito il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2021 ;
Visti gli artt. 9, comma 2 del bando di concorso a titoli del direttore generale Regione
Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale Collaboratore scolastico prot. N. 863 del 15.4.2021 , che così recita : “ Tutti i candidati sono ammessi con riserva . L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti …. E l'art. 8 comma 5 del medesimo bando di concorso a norma del quale “
l'amministraziione si riserva di effettuare i controlli delle dichiarazioni e delle autocertificazioni …” :
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale AT , profilo collaboratore scolastico , triennio 2017/2020 della signora
, in cui ella dichiarava di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore Pt_1 scolastico dal 1.9.2014 al 31.8.2015 , presso l'Istituto paritario “ Associazione SA
RE “ e in qualità di collaboratore scolastico , dal 12.4.2026 al 31.8.2017 , presso l'Istituto paritario “ La CE “ ;
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia , personale AT , profilo collaboratore scolastisco , triennio 2021/2024 della signora in cui ella parimenti dichiarava di aver prestato servizio , in qualità di Parte_1
collaboratore scolastico , dal 1.9.2014 al 31.8.2015 presso l'Istituto paritario “
Associazione SA RE “ e in qualità di collaboratore scolastico , dal 12..4.2016 al
31.8.2017 , presso l'Istituto paritario “ La CE (….. ) ; Considerato il fatto che i suddetti periodi di servizio, dichiarati dalla signora Pt_1 nella domanda per l'inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di
[...] terza fascia AT , i servizi svolti negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di LA , ai sensi dell'art. 7 comma 7
D.M 640/2017 , si intendono prestati di fatto e non di diritto , con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
Considerato che , per effetto di quanto sopra esposto , la signora non ha Pt_1 maturato il requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratorte scolastico , richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 863 del 2021 )
;
Visto l'avvio del procedimento amministrativo prot. N. 9666 del 19.4.2024 , finalizzato all'esclusione della signora dalla graduatoria permanente Pt_1
provinciale art. 554 Decreto Legislativo 297/94 , profilo professionale Collaboratore
IC , e conseguente revoca del contratto a tempo determinato a.s.2020/2021
……
Per quanto sopra la signora …è depennata dalla graduatoria permanente Pt_1 provinciale a.s.2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022 , profilo collaboratore scolastico in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ;
Per l'effetto è risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la stessa e il dirigente scolastico dell'I.C. “ AL ER “ di LA , relativo all'anno scolastico 2021/2022 e il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto …”.
Tale decreto non può ritenersi, ad avviso del Collegio, espressione di un potere sanzionatorio alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo collegio ed applicabili nella fattispecie , per i quali “ in tema di accesso al pubblico impiego la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.n. 445 del 2000 si verifica ogniqualvolta , in assenza della falsa dichiarazione , l'impiego non sarebbe stato ottenuto , ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto , ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell'Amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro , del quale , pertanto , non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamento di carriera “ ( così ex plurimis Cass. Sez. Lav. ord. 22673/2020 ).
Nella motivazione di tale ordinanza , la Corte di Cassazione ha ribadito “ il principio di diritto secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r.
3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. » (
Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale AT) “ .
Si legge ancora nella ordinanza :
“ con le richiamate pronunce si è evidenziato che l'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn.
8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, !a decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass.13150/2006);
dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche
Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum “.
In materia ,peraltro , proprio in relazione al principio del ne bis in idem , la Corte di
Cassazione ha inoltre avuto occasione di affermare espressamente che “ in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo delle scuole pubbliche , la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine , non ha natura disciplinare e sanzionatoria , conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni , sicchè la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare , per gli stessi fatti posti a base della cessazione del rapporto , non contrasta con il principio del ne bis in idem “ ( Cass. Sez. Lav. ord.
3055/2024 ) . Si deve aggiungere , ma solo per mera completezza , che il decreto 1241 del
23.5.2024 investe essenzialmente il mendacio inerente la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale AT , profilo collaboratore scolastico , triennio 2017/2020 e le ripercussioni conseguenti in ordine da un lato ai servizi svolti negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di LA e dall'altro alla insussistenza del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico , richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 863 del
2021 ) per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale a.s.2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022 , profilo collaboratore scolastico , con ulteriore ricaduta, infine , sul contratto a tempo indeterminato stipulato tra e il dirigente Pt_1 scolastico dell'I.C. “ AL ER “ di LA .
Risulta invece che il procedimento disciplinare cui allude l'appellante si fonda sulle reiterate mendaci dichiarazioni di in ordine ai servizi prestati presso gli istituti Pt_1
SA RE e La CE e già disconosciuti dall in occasione della domanda CP_6
inerente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il triennio 2021-2024. ( doc. 17,18,19 fasc. Abate in primo grado ).
°°°°
In relazione alle questioni sollevate dall'appellante con il secondo motivo , il Collegio rileva che si limita solo a ribadire la illegittimità del provvedimento 1241 del Pt_1
23.5.2024 per “ tardività dell'autotutela ; per violazione dell'art. 21 nonies l.241/1990 e del principio di affidamento “ .
In altri termini l'appellante non muove invece alcuna specifica censura alla sentenza appellata laddove il Tribunale ha osservato come non sia applicabile la normativa richiamata al provvedimento oggetto di causa , atteso che l'esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del contratto di lavoro non costituiscono espressione del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione , la quale , nella gestione del rapporto di lavoro agisce con i poter e le facoltà del datore di lavoro privato .
Al di là di tale già dirimente rilievo , sul punto , ad avviso del Collegio , il Tribunale ha correttamente richiamato i principi – applicabili anche nella fattispecie in esame - affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali "In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro…. Si tratta infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017,
3826/2016, 19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008). ( così in motivazione Cass. Sez. Lav. 13800/2017 ) .
In relazione in particolare al depennamento dalla graduatorie operato dall'Amministrazione , il Tribunale ha pure correttamente richiamato quelle pronunce della giurisprudenza di legittimità ( cfr. in particolare Cassazione Sez. Lav.
8259/2022 Pres. Manna Est. Bellè ) che , in casi analoghi , hanno evidenziato che si è in presenza “ di un atto di gestione della disciplina delle graduatorie stabilmente riportato da questa S.C. nell'ambito dei diritti soggettivi ( Cass. Sez. Unite 23 luglio
2014 n. 16756 ; Cass. 28 luglio 2009 n. 17466 ) , che non si tratta “ di un intervento di autotutela amministrativa in senso proprio , ovverosia di un provvedere discrezionale in senso contrario ad una precedente decisione , sicchè non vi è luogo a richiamare le regole di cui alla legge 241/1990 “ , che si tratta solo “ della corretta applicazione delle regole di disciplina della procedura da cui dipende il diritto che la P.A. , gestendo le graduatorie , era chiamata a riconoscere e che ha ritenuto non essere sorto ….”.
Tali pronunce richiamano espressamente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “ in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n.
297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili “ ( così in motivazione Cass. Sez. Unite 1756/2014 ).
Nella fattispecie, in conclusione , si è trattato quindi solo di atti inerenti la corretta gestione della disciplina relativa alle graduatorie oggetto di causa.
Nello stesso provvedimento 1241 del 23 maggio 2024 l'Amministrazione ha richiamato l'art. 9, comma 2 del bando di concorso a titoli del direttore generale
Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale Collaboratore scolastico prot. N. 863 del 15.4.2021 , che così recita : “ Tutti i candidati sono ammessi con riserva . L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti …. E l'art. 8 comma 5 del medesimo bando di concorso a norma del ukquale “ l'amministrazione si riserva di effettuare i controlli delle dichiarazioni e delle autocertificazioni …” .
In relazione sempre alle disciplina inerente le graduatorie , il Tribunale ha poi correttamente e puntualmente ricordato che “ l'art.
7.7 del D.M. 640/2017 (relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia personale AT per il triennio
2017/2020, divenute poi 2018/2021) prevede: “ Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” ; il successivo art .
8.2 prevede che
“L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false” e il successivo art.
8.4 prevede che “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76del D.P.R. 28.12.2000, n.445” .
Analoga diposizione è contenuta nel bando concorso per l'a.s. 2020/2021: “8.5 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001”.
Il citato art. 75 del d.p.r. 445/2000 prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto del dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
°°°°°°
Con un terzo motivo , censura la sentenza in relazione alla carente e Pt_1 contraddittoria motivazione “ offerta dall'Amministrazione e accolta acriticamente dal Tribunale “ .
SS : “ Il decreto prot. 1241/2024 dell' di LA ha Controparte_2 ritenuto non validi i servizi prestati presso scuole statali per il solo fatto che l'accesso a quegli incarichi sarebbe stato reso possibile da un punteggio determinato anche da titoli di servizio dichiarati presso istituti paritari ( SA RE e ” La CE
“) “ ; rileva che l'Amministrazione “ non ha fornito alcuna prova specifica della inesistenza del rapporto lavorativo dichiarato , ha richiamato genericamente una ordinanza cautelare riferita a soggetti terzi ( i gestori delle scuole paritarie ) , non ha mai contestato la documentazione prodotta dalla signora ( certificati di Pt_1 servizio firmati;
buste paga;
certificazione unica;
registri del personale AT acquisiti da istituti statali;
richiama in particolare i documenti 27-28-29- 30 e 31 prodotti ).
In relazione poi al disconoscimento , l'appellante osserva che esso si fonda non CP_6 sulla falsità della documentazione prodotta ma sull'asserita carenza del requisito della subordinazione e che , comunque , tale disconoscimento del rapporto a fini contributivi non può riflettersi automaticamente sulla validità del servizio prestato ai fini concorsuali . L'appellante assume poi la violazione dell'onere probatorio atteso che “
l'amministrazione , che ha adottato un provvedimento lesivo , avrebbe dovuto fornire rigorosa prova “.
Il motivo , ad avviso del collegio, è infondato .
In relazione al merito , nel provvedimento 1241/2024 si legge :
“ Vista l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali , emessa il
28.10.2022 , nel procedimento penale n. 4756/2018 R.G.N.R. e nr.4799/2018
R.G.G.I.P. incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di CE
ER , in cui è riferito che la signora “ in data 27.10.2017 ha inviato presso Pt_1
l'Istituto di Istruzione Superiore Olivetti , via Lecco 12, Monza , la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale
AT , nel quale ha dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola
SA RE dal 1.9.2014 al 31.8.2015 e presso la Scuola La CE dal 12.4.2016 al
31.8.2017 . Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed
è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto comprensivo “ Ilaria Alpi” via
Salerno n. 1 LA , dal 18.8.2018 al 21.9.2018 e dal 10.9.2019 al 31.8.2020 presso l'Istituto comprensivo JA BA Di LA;
Vista la comunicazione prot. N. 17330 del 18.10.2023 con cui l , direzione di CP_6
CE ER ( Sa ) , riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la signora e la scuola paritaria denominata “ Associazione SA RE “ Parte_1 per il periodo dal 1.9.2014 al 31.8.2015 e di aver notificato alla lavoratrice il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. N. 0014823 del 22-1.2020 ; l' , CP_6 direzione di CE ER ( Sa ) comunicava altresì di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e la scuola paritaria denominata “ Persona_1
“ per il periodo dal 12.4.2016 al 31.8.2017 , e di aver notificato alla lavoratrice il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. 0349791 del 16.11.2020 ….
;
Vista la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
CE ER, con a margine decreto di archiviazione da parte del Giudice delle
Indagini preliminari competenti , nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n.
2872/2021 iscritto nel registro delle notizie di reato ex art. 316 ter comma 2 c.p. nei confronti tra gli altri di , in cui si osserva che “ …Nel caso di specie , come Parte_1
rilevato dall'attività svolta dalla PG, gli indagati inviavano la domanda di inserimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali …... Il servizio dichiarato presso le scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nella informativa di pg… Dagli atti di pg è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento….”.
Nella memoria di costituzione in primo grado , Il Ministero convenuto ha precisato :
“ Come accertato dall'Autorità giudiziaria, a seguito di alcuni controlli operati dall'Ufficio ispettivo dell' di CE ER, in concomitanza con l'emanazione CP_6
del D.M. 640/2017, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto personale AT, triennio 2017/2020, si registrava uno sproporzionato incremento di regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni Unilav di assunzione al Ministero del Lavoro e denunce Uniemens all relative a periodi di lavoro CP_6 significativamente pregressi che testimoniavano un incremento del personale dichiarato assunto presso scuole paritarie della provincia di Salerno, tanto notevole da innescare l'avvio di alcuni controlli da parte della Direzione centrale dell di CP_6
Roma; le tardive comunicazioni di assunzione, inoltre, non trovavano corrispondenza con i prospetti del personale trasmessi dalle scuole paritarie all'Ufficio IC
Territoriale di Salerno.
Nell'elenco delle citate scuole paritarie, figurava anche l'Istituto “SA RE” di
CE Superiore (SA), dove la ricorrente asserisce di aver lavorato dal 01.09.2014 al
31.08.2015. Come risulta dagli atti di indagine, per gli aa.ss. dal 2011/2012 al
2014/2015, presso l'Associazione SA RE risultavano effettivamente in servizio, come personale non docente, tre/quattro persone a fronte di una decina di bambini frequentanti le due classi attive;
tuttavia, il gestore della citata scuola paritaria, tra ottobre e novembre 2018, provvedeva a trasmettere retroattivamente comunicazioni Unilav al Ministero del Lavoro per ben 419 soggetti e 406 denunce
Uniemens all per personale asseritamente alle dipendenze dell'Associazione CP_6
SA RE nei medesimi anni scolastici.
Gli Ispettori dell dopo aver raccolto tutti gli elementi di verifica, con verbale CP_6 ispettivo 2018001673 del 14.11.2019 procedevano a dichiarare nulli i 419 rapporti di lavoro perché non sussistenti i requisiti minimi per valutare genuinamente resa la prestazione di lavoro dipendente così come solo retroattivamente formalizzata e conseguentemente comunicata "a posteriori" dall'Associazione SA RE. Sembra determinante sottolineare che il nominativo della sig.ra non compare Pt_1 tra i lavoratori effettivamente in servizio presso la predetta associazione;
la ricorrente, invece, figura tra i 419 soggetti qualificati come “falsi lavoratori” dall'autorità giudiziaria, la cui falsa dichiarazione, in domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, “ha fatto lievitare la loro posizione in graduatoria penalizzando in questo modo i lavoratori onesti
Nell'elenco delle citate scuole paritarie, figurava anche l'Istituto “La CE” di
Mutolo Giulia di CE Superiore (SA), dove la ricorrente asserisce di aver lavorato dal 12.04.2016 al 31.08.2017. Come risulta dagli atti di indagine, nel periodo intercorso tra aprile 2016 e agosto 2017, venivano trasmessi flussi per CP_7
488 lavoratori, quasi tutti inviati tardivamente a partire dal 16/09/2016, dati che non trovavano riscontro nelle schede trasmesse all'Ufficio IC Provinciale all'inizio degli anni scolastici di riferimento.
Tanto consentiva agli inquirenti di accertare che “proprio in concomitanza all'emanazione di detto decreto (n.d.r. il d.m. 640/2017 di costituzione delle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017/2020) si verifica un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione
Unilav e dei corrispondenti invii dei flussi Uniemens che non trova corrispondenza con quella comunicata nella documentazione trasmessa al Ufficio di Salerno CP_8
(prospetti del personale e schede di funzionamento)”.
Di conseguenza, gli ispettori della sede di CE ER con proprio verbale CP_6
ispettivo n. 1674 del 24/01/2020 procedevano al disconoscimento dei rapporti di lavoro di centinaia di persone in quanto rapporti di lavoro solo formalmente instaurati dalla scuola paritaria “La CE” di . “ Persona_1
Ritiene il Collegio che l'assunto del , circa la fittizietà dei rapporti di lavoro CP_1 oggetto di causa , si fondi legittimamente sulle analitiche risultanze delle indagini penali , con riferimento anche agli accertamenti ispettivi dell , riportati nella CP_6
ordinanza di custodia cautelare emessa il 28.10.2022 , nel procedimento penale n.
4756/2018 R.G.N.R. e nr.4799/2018 R.G.G.I.P. incardinato presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di CE ER “ .
In punto di diritto , come è noto , la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “ nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del
2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n.
3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del
2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999) ( così in motivazione Cass. Sez.
6-3 ord. n. 2947 del 1.2.2023 ).
Tenuto conto di tali principi , .a pagina 10 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare citata ( doc 2 fasc. primo grado ) sono indicati gli elementi che inducono CP_1
a ritenere provata la fittizietà degli asseriti rapporti di lavoro intervenuti fra e Pt_1
l'Associazione SA RE .
Risulta in particolare :
l'associazione SA RE risulta costituita in data 8.11.2010 ; l'attività esercitata è
“ scuola primaria dell'infanzia ; i consulenti del lavoro sono stati dapprima
[...]
e successivamente . Per_2 Persona_3
Nell'ordinanza sono quindi riportati gli esiti dell'accertamento ispettivo del CP_6
14.11.2019,
L'Associazione SA RE ha gestito la scuola dell'infanzia paritaria con la denominazione scuola SA RE per il periodo 2011-2015 ; l'associazione risulta aver cessato l'unica attività gestita di scuola paritaria per l'infanzia in data 31.8.2015
.
L'attività è stata realizzata esclusivamente presso la sede legale e operativa di via
Grotti Campo n. 8 , CE Superiore ( Sa ) ; si tratta di locali di ridotte dimensioni , così come risultanti dalla planimetria allegata. L' Associazione , tramite il consulente del lavoro , a decorrere dal Persona_2
31.8.2011, ha dato inizio all'attività di scuola dell'infanzia paritaria ed ha proceduto all'invio delle comunicazioni di assunzione ( decorrenti dal 1 settembre 2011 Pt_2
) per la costituzione del rapporto di lavoro.
Dal 1.9.2011 al 7.7.2015 l'Associazione SA RE ha assunto alle proprie dipendenze 15 lavoratori ( specificamente indicati a pagina 15 dell'ordinanza ) ; il dr. , consulente del lavoro della SA RE , per i 15 lavoratori Persona_4 elencati ( E FRA I QUALI NON FIGURA ABATE AR ) per assolvere all'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro , ha proceduto all'invio dell'unilav al Ministero del Lavoro , mentre , per la parte contributiva , ha proceduto mensilmente , così come previsto dalla normativa , a compilare i flussi uniemens per poi trasmetterli all . CP_6
E' risultata anche una perfetta corrispondenza fra le schede trasmesse al dal CP_8 dr. e la forza lavoro denunciata all Per_2 CP_6
L'attività di consulente della SA RE del dr. terminava il 31 Agosto 2015 Per_2
con l'invio all' di CE ER della richiesta di sospensione dell'attività da CP_6 parte di SA RE . .
A pagina 16 e ss. dell'ordinanza sono riportate le sommarie informazioni rese dal dr.
; ha fra l'altro dichiarato : “ Ribadisco che i quattro -cinque Persona_2 Per_2 dipendenti mediamente in forza dall'anno scolastico 2011-2012 a tutto l'anno scolastico 2013/2014 erano in numero congruo con le attività svolte e il numero dei bambini iscritti …diversamente nell'anno scolastico 2014/2015 vi sono stati solo 2 dipendenti ( 1 maestra e 1 bidello ) a causa della riduzione del numero dei bambini iscritti ….Ribadisco ancora una volta che i lavoratori in forza nel quinquennio
2011/2015 sono esclusivamente quelli da me comunicati , in numero complessivo pari a 15 unità . ..”
Si legge quindi nell'ordinanza ( pag. 19 e ss. ) :
“ In concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017 , il dr. ha Persona_5 trasmesso retroattivamente comunicazioni per ben 419 soggetti dichiarati Pt_2
alle dipendenze dell'Associazione SA RE …PU LD , ….ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.1.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro diversi per ogni singolo lavoratore , che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017. …. (…) A una lettura integrata dei dati che descrivono la singolare impennata “ retroattoiva “ dei livelli occupazionali , come in fasi successive comunicati al
Ministero del Lavoro e poi all ….non può sfuggire la completa assenza di CP_6
congruità e ragionevolezza nella attività gestorie dell'Associazione SA RE. Vi è una marcata discontinuità fra quanto trasmesso dal precedente consulente con comunicazioni coeve ai periodi di occupazione al Ministero del Persona_2
Lavoro mediante comunicazioni Unilav e all' con trasmissioni delle denunce CP_6 periodiche uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 -2015 e quanto ( ben 419 assunzioni ) anni dopo ma per lo stesso periodo 2011 -2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente con trasmissioni da questi inviate solo Persona_3
a partire da ottobre 2017 … Anche le dichiarazioni e la documentazione nel tempo prodotte alle previste scadenze al
[...]
provincia di Salerno , Controparte_9 dichiarazioni e documentazione inerenti gli anni scolastici 2011,/2012; 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015 risultano esporre una ben contenuta forza lavoro “.
A pagina 260 e ss. della dell'ordinanza di custodia cautelare citata ( doc 2 fasc. primo grado Ministero ) sono poi indicati gli elementi, con riferimento anche alle risultanze degli accertamenti svolti dagli ispettori dell che inducono a ritenere CP_6 la fittizietà degli asseriti rapporti di lavoro intervenuti fra e LA FENICE di Pt_1
. Persona_1
Risulta in particolare :
Nell'arco temporale relativo alla precedente gestione e riguardante gli Pt_3 anni scolastici 2013 - 2014, 2014 - 2 015 e 2015-2016 , risultano in forza da comunicazioni unilav un totale massimo di 84 dipendenti , di cui un direttore didattico, 63 docenti,4 bidelli , 9 collaboratori scolastici e 7 assistenti amministrativi .
Con la gestione ( che subentra nel corso dell'anno scolastico Persona_1
2015/2016 ) e con l'affidamento al dr. della consulenza del lavoro e Persona_3 la parte fiscale , la situazione cambia radicamente .
Si legge a pagina 264 dell'ordinanza : “ Si evidenzia infatti , sin dall'inizio della nuova gestione , un aumento spropositato delle comunicazioni di assunzioni al Centro per l'impiego , molte delle quali effettuate retroattivamente , il cui numero risulta incongruente rispetto alle dimensioni aziendali , anche in considerazione del numero degli alunni che , relativamente all'anno scolastico 2015/2016 , resta per lo più invariato rispetto a quello della gestione precedente . Si consideri che già nel mese di aprile 2016 ( quindi con l'inizio della gestione ) le Persona_1
comunicazioni unilav di assunzione riguardano un totale di 146 dipendenti , di cui ben 104 collaboratori scolastici e 15 assistenti amministrativi , fino a raggiungere circa 300 dipendenti solo nel mese di dicembre dello stesso anno . Medesima situazione si verifica nel corso dell'anno scolastico 2016-2017 , quando il numero dei dipendenti nel mese di aprile e maggio 2017 supera le 400 unità “ .
A pag. 265 dell'ordinanza , in ordine alle risultanze dell'analisi relativa alle comunicazioni obbligatorie unilav , si legge : …Dalla verifica della lista delle comunicazioni di assunzione e cessazione al Centro dell'Impiego ….riferibili a “ La
CE di “ è emersa la trasmissione con notevole ritardo di molte Persona_1
comunicazioni , relative ad assunzioni retrodatate , peraltro spesso oggetto di successive rettifiche e/o annullamenti …. A fronte di un totale di 83 lavoratori assunti dalla gestione per l'anno scolastico 2015/2016 , il numero Pt_4
complessivo dei lavoratori assunti dalla gestione , in poco più di un anno ( da Per_1 aprile 2016 ad agosto 2017 ) è pari a 510 , così distinti : 1 direttore didattico , 56 docenti , 42 amministrativi , 407 collaboratore scolastico-bidello , 2 bidello , 2 garzone di cucina …. Si evidenzia il numero incongruo del personale occupato , anche contemporaneamente , rispetto alla dimensione aziendale , all'offerta formativa e al numero di alunni iscritti….Si rileva che l'Istituto paritario ha denunciato di avere in forza un numero tale di personale AT da superare inverosimilmente il numero dei docenti in forza;
ad es. nel mese di aprile 2017 , a fronte di 43 docenti, risultano assunti 364 collaboratori scolastici e 34 assistenti amministrativi . Addirittura a luglio ed agosto 2017 , periodo in cui le attività didattiche sono sospese o comunque ridotte , risultano in carico da unilav rispettivamente un totale di 416 dipendenti ( di cui 378 personale AT ) e di 402 dipendenti ( di cui 367 personale AT ).
A pagina 267 della stessa ordinanza si evidenzia ancora “ la forte discordanza tra la forza lavoro dichiarata mediante le schede di funzionamento all'Ufficio scolastico provinciale e quella comunicata mediante unilav. “ ; a pagina 269 si evidenzia anche la discrasia tra la forza lavoro denunciata all' attraverso i flussi Uniemens CP_6
e il personale dichiarato all'USP con le schede di funzionamento . In tale contesto , nell'ordinanza si riportano anche gli esiti del verbale di accertamento ispettivo dell' 1264/2020 e con il quale gli ispettori , nel CP_6 contesto già sopra delineato, hanno infine provveduto ( v. pagina 277 dell'ordinanza ) all'annullamento dei rapporti di lavoro relativi al personale AT e docente assunto durante la gestione : non presente nelle schede di Persona_1 funzionamento trasmesse all'Ufficio scolastico provinciale per l'anno scolastico
2015/2016 dalla gestione e per il quale non sono emersi , dalle Pt_3 dichiarazioni raccolte , elementi tali da ritenere veritiere la costituzione dei suddetti rapporti di lavoro;
non presente nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio scolastico provinciale per l'anno scolastico 2016/2017 dalla gestione e per il Per_1 quale non sono emersi , dalle dichiarazioni raccolte , elementi tali da far ritenere veritiere le costituzioni dei suddetti rapporti di lavoro;
non presente nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio scolastico provinciale successivamente dalla
[...]
“ , subentrata alla gestione e per il quale nel corso Parte_5 Per_1 dell'accertamento non sono emersi elementi tali da ritenere veritiere le costituzioni dei suddetti rapporti di lavoro ….”.
Ritiene il Collegio che , in presenza di tali risultanze , era onere di provare Pt_1
rigorosamente l'effettività del servizio reso e dichiarato presso l'
[...]
. Controparte_10
In proposito il Collegio rileva che non ha formulato in ricorso alcun capitolo di Pt_1
prova ed ha omesso di indicare un solo testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata .
In relazione poi alla documentazione prodotta , il Collegio condivide totalmente e fa proprie le argomentazioni del Tribunale laddove ha affermato : “A fronte della contestazione del circa l'effettività della prestazione di detti servizi la CP_8 ricorrente, a cui incombeva la relativa prova, ha prodotto certificati di servizio dei due istituti paritari, i cedolini paga e la certificazione unica relativa al 2016; ha prodotto inoltre nota prot. 2632 del 24.07.2024 emessa dalla Direzione Didattica
Statale 1° Circolo di CE Superiore (allegato n.30), scuola statale che detiene gli archivi del cessato istituto paritario “SA RE” di CE Superiore (SA), che attesta che il nominativo del ricorrente è presente nel Registro del personale AT n.
I al n.332 tra i dipendenti in funzione di CS della Scuola Paritaria SA RE. Ha prodotto, infine, estratto dello stato di servizio del personale AT dal 16-9-13 al 12- 4-16, peraltro relativo a all'Istituto Forcella – Buccino, nel quale viene indicato che la ricorrente ha prestato servizio come collaboratore scolastico presso l' CP_10
dal 12-4-16 al 31-8-16 e dal 1-9-16 al 31-8-17. Si tratta di documentazione
[...]
generica e quindi inidonea a sostenere la tesi attorea di prestazione di regolare servizio per sei ore settimanali presso gli indicati Istituti paritari. In particolare i certificati di servizio recano una firma illeggibile e sono estremamente generici, non indicando l'articolazione oraria della prestazione, la retribuzione e il tipo di contratto stipulato. Nessuna prova, inoltre, è stata fornita a supporto della effettività dello svolgimento della prestazione, non essendo in particolare stata fornita alcuna documentazione a comprova del pagamento della retribuzione e contribuzione. “
Si deve aggiungere che nella fattispecie , alla luce delle risultanze delle indagini penali e degli accertamenti ispettivi sopra descritti , appare difficile sostenere che la prova dell ' effettività del servizio prestato da possa fondarsi sui prodotti Pt_1 certificati di servizio ( doc. 27 fasc. appellante ) in data 2.9.2017 ( per La CE ) e in data 31.8.2015 ( per la scuola SA RE ) provenienti dagli istituti oggetto di quelle indagini.
Va inoltre evidenziato che , nell'ambito del procedimento penale , l'archiviazione nei confronti di , indagata per il reato di cui all'art. 316 ter c.p. appare Parte_1
correlata non all'insussistenza del fatto ma solo al mancato raggiungimento della soglia di punibilità richiesta dalla norma .
°°°°°°°°
Con un quarto motivo , censura la sentenza per non aver ritenuto la validità Pt_1 del servizio statale negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ; si duole che il
Tribunale abbia accolto la tesi dell'Amministrazione secondo la quale i servizi statali prestati dall'appellante sarebbero stati contaminati dall'inserimento in graduatoria badato anche su dichiarazioni afferenti servizi paritari ritenuti fittizi e privi di valore
; rileva che l'accesso ai contratti statali non è dipeso dal punteggio derivante dal servizio paritario.
SS : “ La ricorrente ha dimostrato documentalmente – attraverso istanze di accesso agli atti e riscontri provenienti da decine di istituti scolastici di LA – che nei tre anni di riferimento ( 2018 – 2021 ) sono stati stipulati numerosi contratti di lavoro con soggetti che avevano punteggi inferiori al suo. In particolare , il punteggio totale della ricorrente ( 15,15 ) sarebbe sceso a 14,65 in ipotesi di esclusione del punteggio da servizio paritario : numerosi soggetti con punteggi da
12,00 a 14,00 hanno ottenuto incarichi presso le stesse scuole e negli anni in cui ha prestato servizio la ricorrente …Quindi anche a punteggio rettificato , la signora avrebbe comunque maturato i 24 mesi di servizio statale , requisito essenziale Pt_1 per l'inserimento nella graduatoria AT … Appare circostanza pacifica che il punteggio di 0,50 , derivante dal servizio paritario, non era determinante , ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato come CS delle graduatorie AT di terza fascia “.
L'appellante rileva che l'art. 75 DPR 445/2000 non prevede un automatismo tra dichiarazione non veritiera e decadenza dei benefici;
è necessario che la dichiarazione incida direttamente sul possesso dei requisiti sostanziali ( i 24 mesi di servizio statale ) ; rileva che “ documentazione in atti dimostra che il presunto mendacio non ha prodotto alcun effetto utile , poiché la signora avrebbe Pt_1 comunque ottenuto incarichi utili al raggiungimento della soglia utile .
Tali censure non colgono nel segno .
Sul punto il Collegio condivide totalmente e fa proprie le argomentazioni del
Tribunale laddove ha affermato : “ In particolare la ricorrente afferma che , anche senza il punteggio O, 50 derivante dal servizio paritario avrebbe prestato servizio come collaboratore scolastico nel triennio 2018/2021 e a tal fine riporta contratti a tempo determinato stipulati dai trenta istituti scolastici in relazione ai quali la ricorrente era presente in graduatoria con collaboratori scolastici titolari di un punteggio pari o inferiore a 14.65 . Anche tale tesi deve essere disattesa. Infatti ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi debbono essere valutati solo i contratti effettivamente stipulati dalla ricorrente: di fatto la ricorrente, senza il punteggio derivante dal servizio paritario, non avrebbe ottenuto i contratti che hanno determinato in concreto il raggiungimento del servizio necessario per accedere alle graduatorie permanenti ed e' quindi del tutto irrilevante valutare se avrebbe potuto ottenere altri contratti. “.
°°°°°
Appare inammissibile , poiché formulata solo in appello , la domanda di risarcimento proposta da al punto 5.3 - pagina 27 dell'atto di appello - Pt_1 Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura specificata in dispositivo .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 479/2025 del Tribunale di LA;
condanna al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata Parte_1
, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge .
LA 2 ottobre 2025
Il Presidente
VA CI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. VA CI Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.479/2025 del Tribunale di
LA ( giudice dr.ssa Porcelli ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. ESPOSITO ALDO ( C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia ( Na ) via
Amato n. 7 ;
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . ADS97021490152 elettivamente domiciliato in LA via Freguglia n.1
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 22.5.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 22 settembre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 479/2025 il Tribunale di LA, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del ha così deciso : Parte_1 Controparte_1
“ rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite , liquidate in complessivi euro 1800,00 “ .
Le domande proposte da , la vicenda oggetto della controversia e lo Parte_1 svolgimento del primo grado del giudizio , sono così riassunte nella sentenza appellata :
“ Con ricorso al Tribunale di LA, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 8-1124, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto prot. 1241 del 23.05.2024 emesso dall
[...]
di MILANO di esclusione dalla graduatoria permanente AT, a.s. Controparte_2
2021/2022, profilo professionale di Collaboratore IC;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto come Collaboratore IC negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente AT, profilo di Collaboratore IC, a.s. 2021/2022; 4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro a tempo indeterminato come Collaboratore
IC, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
5. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia AT del triennio 2021/2024;
6. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto come Assistente Amministrativo negli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
7. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente AT, profilo di Assistente Amministrativo, a.s. 2024/2025”.
Premesso di avere stipulato, in data 1-9-21, un contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo AL ER di LA, con mansioni di collaboratore scolastico, e di essere stata inserita nella graduatoria permanente per l'a.,s.
2024/2025 nel profilo di assistente ammnistrativo, la ricorrente ha esposto che, con nota del 8-11-23 le era stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare e che, con decreto del 5-3-24, l' di Controparte_3
LA le aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio per tre mesi;
successivamente, con nota 19-2-24, le era stato comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo di collaboratore scolastico e, con decreto del 23-5-24, l'
[...]
di LA aveva disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale Controparte_2 permanente definitiva della provincia di LA per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni, e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
L'I.C. AL ER aveva quindi comunicato, con decreto del 24-5-24, la risoluzione del contratto a tempo indeterminato, l' , con decreto Controparte_4
28-6-24, aveva depennato la ricorrente dalle graduatorie AT terza fascia per il triennio 2021/2024 e, infine, l'I.C. aveva risolto, a decorrere dal 3-7-24, il CP_5 contratto di lavoro in essere come assistente amministrativo.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, la violazione del principio di tempestivita' della verifica, l'illegittimita' del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine di dodici mesi, l'assenza di una dichiarazione mendace, la validita' del servizio statale svolto negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 nonche' la sproporzione della sanzione rispetto alla gravita' dei comportamenti contestati;
ha infine sostenuto che dal comportamento illegittimo dell'amministrazione era derivato un grave danno.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la CP_1
fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. “ .
Il Tribunale ha innanzitutto rigettato la questione inerente la violazione del principio del ne bis in idem .
aveva , in particolare sostenuto che per i medesimi fatti per i quali era stata Pt_1 disposta l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente della provincia di
LA per l'a.s. 2021/2022, alla ricorrente era gia' stata irrogata, con decreto del 5-
3-24, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi.
Sul punto il Tribunale ha osservato che “ una volta esaurito il procedimento disciplinare avviato con decreto del 8-11-23 con l'irrogazione, con decreto del 5-3-24, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, alla ricorrente e' stato comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria provinciale permanente, profilo professionale collaboratore scolastico, e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s.
2021/2022.
Si tratta, quindi, di due piani diversi: disciplinare e amministrativo e il provvedimento adottato dall' in data 23-5-24 non e' un Controparte_3 licenziamento “
Il Tribunale ha poi rigettato l'eccepita illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio d tempestività della verifica e l'illegittimità del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine ne ultra quem di dodici mesi ex art. 21 nonies della l. 241/1990 e l'art. 63 del D.L. n.
77/2021 .
Il Tribunale , sul punto , ha escluso l'applicabilità nella fattispecie della normativa invocata poiché i provvedimenti adottati non costituiscono espressione di autotutela , atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati con i poteri e le facoltà del datore di lavoro privato .
Nel merito , il Tribunale ha ritenuto la infondatezza del ricorso , alla luce della acquisita documentazione penale inerente il procedimento penale n. 4756/2018
R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G. GIP incardinato presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di CE e da cui si evincono i soggetti , fra cui anche , che , Parte_1
in virtù di fittizi rapporti di lavoro , hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province , dichiarando falsamente di aver prestato servizi .
Il Tribunale ha evidenziato che nella comunicazione di avvio di procedimento amministrativo del 19-4-2024 si legge , per quanto riguarda , che la stessa “ Pt_1 ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto personale AT, triennio 2017/2021, dichiarando di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, dal 01/09/2014 al 31/08/2015, presso l'Istituto paritario “Associazione SA RE” e in qualità di collaboratore scolastico, dal
12/04/2016 al 31/08/2017, presso l'Istituto paritario “La CE” (riconducibile alla scuola paritaria denominata “ ”); il servizio è stato dalla S.V. Persona_1 nuovamente dichiarato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto personale AT, triennio
2021/2024”.
La stessa comunicazione precisa: “Con comunicazione del 18/10/2023, l' CP_6
direzione di CE ER (SA), rendeva edotto quest'Ufficio di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la S.V. e la scuola paritaria denominata
“Associazione SA RE”, per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2015 e di aver notificato alla S.V. il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. n.
0014823 del 22/01/2020; l direzione di CE ER (SA), comunicava, CP_6 altresì, di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la S.V. e la scuola paritaria denominata “ ” (riconducibile alla scuola paritaria denominata Persona_1
“La CE”), per il periodo dal 12/04/2016 al 31/08/2017, e di aver notificato alla
S.V. il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. 0349791 del
16/11/2020”.
In presenza di tali risultanze il Tribunale ha ritenuto generica la documentazione prodotta da per sostenere la prestazione di regolare servizio per sei ore Pt_1 settimanali presso gli indicati Istituti paritari rilevando in particolare che “ i certificati di servizio recano una firma illeggibile e sono estremamente generici, non indicando l'articolazione oraria della prestazione, la retribuzione e il tipo di contratto stipulato. Nessuna prova, inoltre, è stata fornita a supporto della effettività dello svolgimento della prestazione, non essendo in particolare stata fornita alcuna documentazione a comprova del pagamento della retribuzione e contribuzione “ .
Il Tribunale ( richiamando peraltro il tenore dell'art. 75 del DPR 445/2020 , dell'art. 7.7 , dell'art.
8.2 ed 8.4 del D.M. 640/2017, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale AT per il triennio 2017/2020 nonché l'art.
8.5 del bando per l'a.s. 2020-2021 ) ha quindi concluso : “ Il rapporto di lavoro intercorso con la scuola paritaria denominata “Associazione SA RE”, per il periodo dal
01/09/2014 al 31/08/2015 e il rapporto di lavoro intercorso con la scuola paritaria a denominata ” (riconducibile alla scuola paritaria denominata “La Persona_1
CE”), per il periodo dal 12/04/2016 al 31/08/2017, non potevano pertanto costituire valido titolo e non potevano quindi essere considerati ai fini della maturazione dei 24 mesi di servizio necessari per l'inserimento nella Graduatoria permanente AT e per la conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'I.C. AL ER di LA;
analoghe considerazioni valgono per l'inserimento nelle graduatorie AT terza fascia, triennio 2021/2024 e per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato come assistente amministrativo presso l'I.S. Paolo Frisi di LA “.
Il Tribunale ha ritenuto infine infondato l'assunto di secondo il quale “i 24 Pt_1
mesi di servizio statale (requisito di accesso nelle graduatorie permanenti) sarebbero stati maturati anche con il punteggio rettificato dai titoli di servizio paritario”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono . Parte_1
Con un primo motivo di appello censura la sentenza per non aver ritenuto Pt_1 nella fattispecie la sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem . L'appellante dà atto che l'Amministrazione ha avviato e concluso due distinti procedimenti – disciplinare ed amministrativo – per i medesimi fatti storici e che “ nel primo procedimento , di natura disciplinare L Controparte_3
di LA ha irrogato , con decreto prot. 547 del 5.3.2024, la
[...] sanzione della sospensione dal servizio per tre mesi e successivamente , con decreto prot. 1241 del 23.5.2024 ha avviato un secondo procedimento , di tipo amministrativo sfociato nella risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e nella cancellazione dalla graduatoria permanente “.
L'appellante osserva allora che i due procedimenti si fondano sul medesimo fatto materiale e che “ l'effetto estintivo del rapporto e la sua imputazione ad una presunta dichiarazione mendace dimostrano la natura sostanzialmente sanzionatoria del secondo provvedimento “ . ; conclude che “ pertanto l'Amministrazione ha esercitato due volte il proprio potere punitivo “.
Con un secondo motivo di appello , l'appellante ribadisce la illegittimità , per vari profili , del decreto prot. 1241 del 23.5.2024 con il quale l'Amministrazione ha disposto l'esclusione di dalla graduatoria AT per il profilo di collaboratore Pt_1 scolastico e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere .
In particolare l'appellante sostiene che l'Ammistrazione ha violato i limiti e le condizioni di esercizio del potere di annullamento di ufficio alla luce del disposto dell'art. 21 -nonies es l.241/1990 .
L'appellante deduce inoltre la violazione del principio di affidamento e buona fede atteso che “ aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con la P.A. e aveva svolto regolare servizio per diversi anni presso più istituti statali , con convalida del punteggio da parte delle istituzioni scolastiche competenti, con reiterate chiamate su base meritocratica “
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno .
Il Collegio osserva infatti , in sintonia con quanto già rilevato dal Tribunale , che il decreto prot. n. 1241 del 23.5.2024 ( doc. 22 fasc. primo grado ) non può Pt_1 ritenersi adottato all'esito di un procedimento di natura disciplinare e non assume la natura di un provvedimento sanzionatorio .
Si legge testualmente nel decreto suddetto :
“ Visto il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione CP_2 relativo alle graduatorie permanenti di cui al d.lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale collaboratore scolastico prot. N. 863 del 15.4.2021 , a.s. 2020/2021 – graduatorie a.s. 2021/2022 :
Vista la graduatoria permanente definitiva del concorso di cui sopra , pubblicata sull'albo di questo ufficio in data 21.7.2021 con prot. N. 2051 nella quale risulta inserito il nominativo della signora , nata il [...] ( BN ) alla posi
Visti gli artt. 9, comma 2 del bando di concorso a titoli del direttore generale Regione
Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale Collaboratore scolastico prot. N. 863 del 15.4.2021 , che così recita : “ Tutti i candidati sono ammessi con riserva . L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti …. E l'art. 8 comma 5 del medesimo bando di concorso a norma del quale “
l'amministraziione si riserva di effettuare i controlli delle dichiarazioni e delle autocertificazioni …” :
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale AT , profilo collaboratore scolastico , triennio 2017/2020 della signora
, in cui ella dichiarava di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore Pt_1 scolastico dal 1.9.2014 al 31.8.2015 , presso l'Istituto paritario “ Associazione SA
RE “ e in qualità di collaboratore scolastico , dal 12.4.2026 al 31.8.2017 , presso l'Istituto paritario “ La CE “ ;
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia , personale AT , profilo collaboratore scolastisco , triennio 2021/2024 della signora in cui ella parimenti dichiarava di aver prestato servizio , in qualità di Parte_1
collaboratore scolastico , dal 1.9.2014 al 31.8.2015 presso l'Istituto paritario “
Associazione SA RE “ e in qualità di collaboratore scolastico , dal 12..4.2016 al
31.8.2017 , presso l'Istituto paritario “ La CE (….. ) ; Considerato il fatto che i suddetti periodi di servizio, dichiarati dalla signora Pt_1 nella domanda per l'inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di
[...] terza fascia AT , i servizi svolti negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di LA , ai sensi dell'art. 7 comma 7
D.M 640/2017 , si intendono prestati di fatto e non di diritto , con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
Considerato che , per effetto di quanto sopra esposto , la signora non ha Pt_1 maturato il requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratorte scolastico , richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 863 del 2021 )
;
Visto l'avvio del procedimento amministrativo prot. N. 9666 del 19.4.2024 , finalizzato all'esclusione della signora dalla graduatoria permanente Pt_1
provinciale art. 554 Decreto Legislativo 297/94 , profilo professionale Collaboratore
IC , e conseguente revoca del contratto a tempo determinato a.s.2020/2021
……
Per quanto sopra la signora …è depennata dalla graduatoria permanente Pt_1 provinciale a.s.2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022 , profilo collaboratore scolastico in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ;
Per l'effetto è risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la stessa e il dirigente scolastico dell'I.C. “ AL ER “ di LA , relativo all'anno scolastico 2021/2022 e il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto …”.
Tale decreto non può ritenersi, ad avviso del Collegio, espressione di un potere sanzionatorio alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo collegio ed applicabili nella fattispecie , per i quali “ in tema di accesso al pubblico impiego la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.n. 445 del 2000 si verifica ogniqualvolta , in assenza della falsa dichiarazione , l'impiego non sarebbe stato ottenuto , ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto , ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell'Amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro , del quale , pertanto , non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamento di carriera “ ( così ex plurimis Cass. Sez. Lav. ord. 22673/2020 ).
Nella motivazione di tale ordinanza , la Corte di Cassazione ha ribadito “ il principio di diritto secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r.
3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. » (
Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale AT) “ .
Si legge ancora nella ordinanza :
“ con le richiamate pronunce si è evidenziato che l'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn.
8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, !a decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass.13150/2006);
dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche
Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum “.
In materia ,peraltro , proprio in relazione al principio del ne bis in idem , la Corte di
Cassazione ha inoltre avuto occasione di affermare espressamente che “ in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo delle scuole pubbliche , la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine , non ha natura disciplinare e sanzionatoria , conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni , sicchè la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare , per gli stessi fatti posti a base della cessazione del rapporto , non contrasta con il principio del ne bis in idem “ ( Cass. Sez. Lav. ord.
3055/2024 ) . Si deve aggiungere , ma solo per mera completezza , che il decreto 1241 del
23.5.2024 investe essenzialmente il mendacio inerente la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale AT , profilo collaboratore scolastico , triennio 2017/2020 e le ripercussioni conseguenti in ordine da un lato ai servizi svolti negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di LA e dall'altro alla insussistenza del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico , richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 863 del
2021 ) per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale a.s.2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022 , profilo collaboratore scolastico , con ulteriore ricaduta, infine , sul contratto a tempo indeterminato stipulato tra e il dirigente Pt_1 scolastico dell'I.C. “ AL ER “ di LA .
Risulta invece che il procedimento disciplinare cui allude l'appellante si fonda sulle reiterate mendaci dichiarazioni di in ordine ai servizi prestati presso gli istituti Pt_1
SA RE e La CE e già disconosciuti dall in occasione della domanda CP_6
inerente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il triennio 2021-2024. ( doc. 17,18,19 fasc. Abate in primo grado ).
°°°°
In relazione alle questioni sollevate dall'appellante con il secondo motivo , il Collegio rileva che si limita solo a ribadire la illegittimità del provvedimento 1241 del Pt_1
23.5.2024 per “ tardività dell'autotutela ; per violazione dell'art. 21 nonies l.241/1990 e del principio di affidamento “ .
In altri termini l'appellante non muove invece alcuna specifica censura alla sentenza appellata laddove il Tribunale ha osservato come non sia applicabile la normativa richiamata al provvedimento oggetto di causa , atteso che l'esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del contratto di lavoro non costituiscono espressione del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione , la quale , nella gestione del rapporto di lavoro agisce con i poter e le facoltà del datore di lavoro privato .
Al di là di tale già dirimente rilievo , sul punto , ad avviso del Collegio , il Tribunale ha correttamente richiamato i principi – applicabili anche nella fattispecie in esame - affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali "In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro…. Si tratta infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017,
3826/2016, 19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008). ( così in motivazione Cass. Sez. Lav. 13800/2017 ) .
In relazione in particolare al depennamento dalla graduatorie operato dall'Amministrazione , il Tribunale ha pure correttamente richiamato quelle pronunce della giurisprudenza di legittimità ( cfr. in particolare Cassazione Sez. Lav.
8259/2022 Pres. Manna Est. Bellè ) che , in casi analoghi , hanno evidenziato che si è in presenza “ di un atto di gestione della disciplina delle graduatorie stabilmente riportato da questa S.C. nell'ambito dei diritti soggettivi ( Cass. Sez. Unite 23 luglio
2014 n. 16756 ; Cass. 28 luglio 2009 n. 17466 ) , che non si tratta “ di un intervento di autotutela amministrativa in senso proprio , ovverosia di un provvedere discrezionale in senso contrario ad una precedente decisione , sicchè non vi è luogo a richiamare le regole di cui alla legge 241/1990 “ , che si tratta solo “ della corretta applicazione delle regole di disciplina della procedura da cui dipende il diritto che la P.A. , gestendo le graduatorie , era chiamata a riconoscere e che ha ritenuto non essere sorto ….”.
Tali pronunce richiamano espressamente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “ in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n.
297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili “ ( così in motivazione Cass. Sez. Unite 1756/2014 ).
Nella fattispecie, in conclusione , si è trattato quindi solo di atti inerenti la corretta gestione della disciplina relativa alle graduatorie oggetto di causa.
Nello stesso provvedimento 1241 del 23 maggio 2024 l'Amministrazione ha richiamato l'art. 9, comma 2 del bando di concorso a titoli del direttore generale
Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale Collaboratore scolastico prot. N. 863 del 15.4.2021 , che così recita : “ Tutti i candidati sono ammessi con riserva . L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti …. E l'art. 8 comma 5 del medesimo bando di concorso a norma del ukquale “ l'amministrazione si riserva di effettuare i controlli delle dichiarazioni e delle autocertificazioni …” .
In relazione sempre alle disciplina inerente le graduatorie , il Tribunale ha poi correttamente e puntualmente ricordato che “ l'art.
7.7 del D.M. 640/2017 (relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia personale AT per il triennio
2017/2020, divenute poi 2018/2021) prevede: “ Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” ; il successivo art .
8.2 prevede che
“L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false” e il successivo art.
8.4 prevede che “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76del D.P.R. 28.12.2000, n.445” .
Analoga diposizione è contenuta nel bando concorso per l'a.s. 2020/2021: “8.5 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001”.
Il citato art. 75 del d.p.r. 445/2000 prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto del dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
°°°°°°
Con un terzo motivo , censura la sentenza in relazione alla carente e Pt_1 contraddittoria motivazione “ offerta dall'Amministrazione e accolta acriticamente dal Tribunale “ .
SS : “ Il decreto prot. 1241/2024 dell' di LA ha Controparte_2 ritenuto non validi i servizi prestati presso scuole statali per il solo fatto che l'accesso a quegli incarichi sarebbe stato reso possibile da un punteggio determinato anche da titoli di servizio dichiarati presso istituti paritari ( SA RE e ” La CE
“) “ ; rileva che l'Amministrazione “ non ha fornito alcuna prova specifica della inesistenza del rapporto lavorativo dichiarato , ha richiamato genericamente una ordinanza cautelare riferita a soggetti terzi ( i gestori delle scuole paritarie ) , non ha mai contestato la documentazione prodotta dalla signora ( certificati di Pt_1 servizio firmati;
buste paga;
certificazione unica;
registri del personale AT acquisiti da istituti statali;
richiama in particolare i documenti 27-28-29- 30 e 31 prodotti ).
In relazione poi al disconoscimento , l'appellante osserva che esso si fonda non CP_6 sulla falsità della documentazione prodotta ma sull'asserita carenza del requisito della subordinazione e che , comunque , tale disconoscimento del rapporto a fini contributivi non può riflettersi automaticamente sulla validità del servizio prestato ai fini concorsuali . L'appellante assume poi la violazione dell'onere probatorio atteso che “
l'amministrazione , che ha adottato un provvedimento lesivo , avrebbe dovuto fornire rigorosa prova “.
Il motivo , ad avviso del collegio, è infondato .
In relazione al merito , nel provvedimento 1241/2024 si legge :
“ Vista l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali , emessa il
28.10.2022 , nel procedimento penale n. 4756/2018 R.G.N.R. e nr.4799/2018
R.G.G.I.P. incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di CE
ER , in cui è riferito che la signora “ in data 27.10.2017 ha inviato presso Pt_1
l'Istituto di Istruzione Superiore Olivetti , via Lecco 12, Monza , la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale
AT , nel quale ha dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola
SA RE dal 1.9.2014 al 31.8.2015 e presso la Scuola La CE dal 12.4.2016 al
31.8.2017 . Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed
è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto comprensivo “ Ilaria Alpi” via
Salerno n. 1 LA , dal 18.8.2018 al 21.9.2018 e dal 10.9.2019 al 31.8.2020 presso l'Istituto comprensivo JA BA Di LA;
Vista la comunicazione prot. N. 17330 del 18.10.2023 con cui l , direzione di CP_6
CE ER ( Sa ) , riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la signora e la scuola paritaria denominata “ Associazione SA RE “ Parte_1 per il periodo dal 1.9.2014 al 31.8.2015 e di aver notificato alla lavoratrice il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. N. 0014823 del 22-1.2020 ; l' , CP_6 direzione di CE ER ( Sa ) comunicava altresì di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e la scuola paritaria denominata “ Persona_1
“ per il periodo dal 12.4.2016 al 31.8.2017 , e di aver notificato alla lavoratrice il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. 0349791 del 16.11.2020 ….
;
Vista la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
CE ER, con a margine decreto di archiviazione da parte del Giudice delle
Indagini preliminari competenti , nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n.
2872/2021 iscritto nel registro delle notizie di reato ex art. 316 ter comma 2 c.p. nei confronti tra gli altri di , in cui si osserva che “ …Nel caso di specie , come Parte_1
rilevato dall'attività svolta dalla PG, gli indagati inviavano la domanda di inserimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali …... Il servizio dichiarato presso le scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nella informativa di pg… Dagli atti di pg è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento….”.
Nella memoria di costituzione in primo grado , Il Ministero convenuto ha precisato :
“ Come accertato dall'Autorità giudiziaria, a seguito di alcuni controlli operati dall'Ufficio ispettivo dell' di CE ER, in concomitanza con l'emanazione CP_6
del D.M. 640/2017, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto personale AT, triennio 2017/2020, si registrava uno sproporzionato incremento di regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni Unilav di assunzione al Ministero del Lavoro e denunce Uniemens all relative a periodi di lavoro CP_6 significativamente pregressi che testimoniavano un incremento del personale dichiarato assunto presso scuole paritarie della provincia di Salerno, tanto notevole da innescare l'avvio di alcuni controlli da parte della Direzione centrale dell di CP_6
Roma; le tardive comunicazioni di assunzione, inoltre, non trovavano corrispondenza con i prospetti del personale trasmessi dalle scuole paritarie all'Ufficio IC
Territoriale di Salerno.
Nell'elenco delle citate scuole paritarie, figurava anche l'Istituto “SA RE” di
CE Superiore (SA), dove la ricorrente asserisce di aver lavorato dal 01.09.2014 al
31.08.2015. Come risulta dagli atti di indagine, per gli aa.ss. dal 2011/2012 al
2014/2015, presso l'Associazione SA RE risultavano effettivamente in servizio, come personale non docente, tre/quattro persone a fronte di una decina di bambini frequentanti le due classi attive;
tuttavia, il gestore della citata scuola paritaria, tra ottobre e novembre 2018, provvedeva a trasmettere retroattivamente comunicazioni Unilav al Ministero del Lavoro per ben 419 soggetti e 406 denunce
Uniemens all per personale asseritamente alle dipendenze dell'Associazione CP_6
SA RE nei medesimi anni scolastici.
Gli Ispettori dell dopo aver raccolto tutti gli elementi di verifica, con verbale CP_6 ispettivo 2018001673 del 14.11.2019 procedevano a dichiarare nulli i 419 rapporti di lavoro perché non sussistenti i requisiti minimi per valutare genuinamente resa la prestazione di lavoro dipendente così come solo retroattivamente formalizzata e conseguentemente comunicata "a posteriori" dall'Associazione SA RE. Sembra determinante sottolineare che il nominativo della sig.ra non compare Pt_1 tra i lavoratori effettivamente in servizio presso la predetta associazione;
la ricorrente, invece, figura tra i 419 soggetti qualificati come “falsi lavoratori” dall'autorità giudiziaria, la cui falsa dichiarazione, in domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, “ha fatto lievitare la loro posizione in graduatoria penalizzando in questo modo i lavoratori onesti
Nell'elenco delle citate scuole paritarie, figurava anche l'Istituto “La CE” di
Mutolo Giulia di CE Superiore (SA), dove la ricorrente asserisce di aver lavorato dal 12.04.2016 al 31.08.2017. Come risulta dagli atti di indagine, nel periodo intercorso tra aprile 2016 e agosto 2017, venivano trasmessi flussi per CP_7
488 lavoratori, quasi tutti inviati tardivamente a partire dal 16/09/2016, dati che non trovavano riscontro nelle schede trasmesse all'Ufficio IC Provinciale all'inizio degli anni scolastici di riferimento.
Tanto consentiva agli inquirenti di accertare che “proprio in concomitanza all'emanazione di detto decreto (n.d.r. il d.m. 640/2017 di costituzione delle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017/2020) si verifica un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione
Unilav e dei corrispondenti invii dei flussi Uniemens che non trova corrispondenza con quella comunicata nella documentazione trasmessa al Ufficio di Salerno CP_8
(prospetti del personale e schede di funzionamento)”.
Di conseguenza, gli ispettori della sede di CE ER con proprio verbale CP_6
ispettivo n. 1674 del 24/01/2020 procedevano al disconoscimento dei rapporti di lavoro di centinaia di persone in quanto rapporti di lavoro solo formalmente instaurati dalla scuola paritaria “La CE” di . “ Persona_1
Ritiene il Collegio che l'assunto del , circa la fittizietà dei rapporti di lavoro CP_1 oggetto di causa , si fondi legittimamente sulle analitiche risultanze delle indagini penali , con riferimento anche agli accertamenti ispettivi dell , riportati nella CP_6
ordinanza di custodia cautelare emessa il 28.10.2022 , nel procedimento penale n.
4756/2018 R.G.N.R. e nr.4799/2018 R.G.G.I.P. incardinato presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di CE ER “ .
In punto di diritto , come è noto , la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “ nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del
2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n.
3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del
2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999) ( così in motivazione Cass. Sez.
6-3 ord. n. 2947 del 1.2.2023 ).
Tenuto conto di tali principi , .a pagina 10 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare citata ( doc 2 fasc. primo grado ) sono indicati gli elementi che inducono CP_1
a ritenere provata la fittizietà degli asseriti rapporti di lavoro intervenuti fra e Pt_1
l'Associazione SA RE .
Risulta in particolare :
l'associazione SA RE risulta costituita in data 8.11.2010 ; l'attività esercitata è
“ scuola primaria dell'infanzia ; i consulenti del lavoro sono stati dapprima
[...]
e successivamente . Per_2 Persona_3
Nell'ordinanza sono quindi riportati gli esiti dell'accertamento ispettivo del CP_6
14.11.2019,
L'Associazione SA RE ha gestito la scuola dell'infanzia paritaria con la denominazione scuola SA RE per il periodo 2011-2015 ; l'associazione risulta aver cessato l'unica attività gestita di scuola paritaria per l'infanzia in data 31.8.2015
.
L'attività è stata realizzata esclusivamente presso la sede legale e operativa di via
Grotti Campo n. 8 , CE Superiore ( Sa ) ; si tratta di locali di ridotte dimensioni , così come risultanti dalla planimetria allegata. L' Associazione , tramite il consulente del lavoro , a decorrere dal Persona_2
31.8.2011, ha dato inizio all'attività di scuola dell'infanzia paritaria ed ha proceduto all'invio delle comunicazioni di assunzione ( decorrenti dal 1 settembre 2011 Pt_2
) per la costituzione del rapporto di lavoro.
Dal 1.9.2011 al 7.7.2015 l'Associazione SA RE ha assunto alle proprie dipendenze 15 lavoratori ( specificamente indicati a pagina 15 dell'ordinanza ) ; il dr. , consulente del lavoro della SA RE , per i 15 lavoratori Persona_4 elencati ( E FRA I QUALI NON FIGURA ABATE AR ) per assolvere all'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro , ha proceduto all'invio dell'unilav al Ministero del Lavoro , mentre , per la parte contributiva , ha proceduto mensilmente , così come previsto dalla normativa , a compilare i flussi uniemens per poi trasmetterli all . CP_6
E' risultata anche una perfetta corrispondenza fra le schede trasmesse al dal CP_8 dr. e la forza lavoro denunciata all Per_2 CP_6
L'attività di consulente della SA RE del dr. terminava il 31 Agosto 2015 Per_2
con l'invio all' di CE ER della richiesta di sospensione dell'attività da CP_6 parte di SA RE . .
A pagina 16 e ss. dell'ordinanza sono riportate le sommarie informazioni rese dal dr.
; ha fra l'altro dichiarato : “ Ribadisco che i quattro -cinque Persona_2 Per_2 dipendenti mediamente in forza dall'anno scolastico 2011-2012 a tutto l'anno scolastico 2013/2014 erano in numero congruo con le attività svolte e il numero dei bambini iscritti …diversamente nell'anno scolastico 2014/2015 vi sono stati solo 2 dipendenti ( 1 maestra e 1 bidello ) a causa della riduzione del numero dei bambini iscritti ….Ribadisco ancora una volta che i lavoratori in forza nel quinquennio
2011/2015 sono esclusivamente quelli da me comunicati , in numero complessivo pari a 15 unità . ..”
Si legge quindi nell'ordinanza ( pag. 19 e ss. ) :
“ In concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017 , il dr. ha Persona_5 trasmesso retroattivamente comunicazioni per ben 419 soggetti dichiarati Pt_2
alle dipendenze dell'Associazione SA RE …PU LD , ….ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.1.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro diversi per ogni singolo lavoratore , che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017. …. (…) A una lettura integrata dei dati che descrivono la singolare impennata “ retroattoiva “ dei livelli occupazionali , come in fasi successive comunicati al
Ministero del Lavoro e poi all ….non può sfuggire la completa assenza di CP_6
congruità e ragionevolezza nella attività gestorie dell'Associazione SA RE. Vi è una marcata discontinuità fra quanto trasmesso dal precedente consulente con comunicazioni coeve ai periodi di occupazione al Ministero del Persona_2
Lavoro mediante comunicazioni Unilav e all' con trasmissioni delle denunce CP_6 periodiche uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 -2015 e quanto ( ben 419 assunzioni ) anni dopo ma per lo stesso periodo 2011 -2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente con trasmissioni da questi inviate solo Persona_3
a partire da ottobre 2017 … Anche le dichiarazioni e la documentazione nel tempo prodotte alle previste scadenze al
[...]
provincia di Salerno , Controparte_9 dichiarazioni e documentazione inerenti gli anni scolastici 2011,/2012; 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015 risultano esporre una ben contenuta forza lavoro “.
A pagina 260 e ss. della dell'ordinanza di custodia cautelare citata ( doc 2 fasc. primo grado Ministero ) sono poi indicati gli elementi, con riferimento anche alle risultanze degli accertamenti svolti dagli ispettori dell che inducono a ritenere CP_6 la fittizietà degli asseriti rapporti di lavoro intervenuti fra e LA FENICE di Pt_1
. Persona_1
Risulta in particolare :
Nell'arco temporale relativo alla precedente gestione e riguardante gli Pt_3 anni scolastici 2013 - 2014, 2014 - 2 015 e 2015-2016 , risultano in forza da comunicazioni unilav un totale massimo di 84 dipendenti , di cui un direttore didattico, 63 docenti,4 bidelli , 9 collaboratori scolastici e 7 assistenti amministrativi .
Con la gestione ( che subentra nel corso dell'anno scolastico Persona_1
2015/2016 ) e con l'affidamento al dr. della consulenza del lavoro e Persona_3 la parte fiscale , la situazione cambia radicamente .
Si legge a pagina 264 dell'ordinanza : “ Si evidenzia infatti , sin dall'inizio della nuova gestione , un aumento spropositato delle comunicazioni di assunzioni al Centro per l'impiego , molte delle quali effettuate retroattivamente , il cui numero risulta incongruente rispetto alle dimensioni aziendali , anche in considerazione del numero degli alunni che , relativamente all'anno scolastico 2015/2016 , resta per lo più invariato rispetto a quello della gestione precedente . Si consideri che già nel mese di aprile 2016 ( quindi con l'inizio della gestione ) le Persona_1
comunicazioni unilav di assunzione riguardano un totale di 146 dipendenti , di cui ben 104 collaboratori scolastici e 15 assistenti amministrativi , fino a raggiungere circa 300 dipendenti solo nel mese di dicembre dello stesso anno . Medesima situazione si verifica nel corso dell'anno scolastico 2016-2017 , quando il numero dei dipendenti nel mese di aprile e maggio 2017 supera le 400 unità “ .
A pag. 265 dell'ordinanza , in ordine alle risultanze dell'analisi relativa alle comunicazioni obbligatorie unilav , si legge : …Dalla verifica della lista delle comunicazioni di assunzione e cessazione al Centro dell'Impiego ….riferibili a “ La
CE di “ è emersa la trasmissione con notevole ritardo di molte Persona_1
comunicazioni , relative ad assunzioni retrodatate , peraltro spesso oggetto di successive rettifiche e/o annullamenti …. A fronte di un totale di 83 lavoratori assunti dalla gestione per l'anno scolastico 2015/2016 , il numero Pt_4
complessivo dei lavoratori assunti dalla gestione , in poco più di un anno ( da Per_1 aprile 2016 ad agosto 2017 ) è pari a 510 , così distinti : 1 direttore didattico , 56 docenti , 42 amministrativi , 407 collaboratore scolastico-bidello , 2 bidello , 2 garzone di cucina …. Si evidenzia il numero incongruo del personale occupato , anche contemporaneamente , rispetto alla dimensione aziendale , all'offerta formativa e al numero di alunni iscritti….Si rileva che l'Istituto paritario ha denunciato di avere in forza un numero tale di personale AT da superare inverosimilmente il numero dei docenti in forza;
ad es. nel mese di aprile 2017 , a fronte di 43 docenti, risultano assunti 364 collaboratori scolastici e 34 assistenti amministrativi . Addirittura a luglio ed agosto 2017 , periodo in cui le attività didattiche sono sospese o comunque ridotte , risultano in carico da unilav rispettivamente un totale di 416 dipendenti ( di cui 378 personale AT ) e di 402 dipendenti ( di cui 367 personale AT ).
A pagina 267 della stessa ordinanza si evidenzia ancora “ la forte discordanza tra la forza lavoro dichiarata mediante le schede di funzionamento all'Ufficio scolastico provinciale e quella comunicata mediante unilav. “ ; a pagina 269 si evidenzia anche la discrasia tra la forza lavoro denunciata all' attraverso i flussi Uniemens CP_6
e il personale dichiarato all'USP con le schede di funzionamento . In tale contesto , nell'ordinanza si riportano anche gli esiti del verbale di accertamento ispettivo dell' 1264/2020 e con il quale gli ispettori , nel CP_6 contesto già sopra delineato, hanno infine provveduto ( v. pagina 277 dell'ordinanza ) all'annullamento dei rapporti di lavoro relativi al personale AT e docente assunto durante la gestione : non presente nelle schede di Persona_1 funzionamento trasmesse all'Ufficio scolastico provinciale per l'anno scolastico
2015/2016 dalla gestione e per il quale non sono emersi , dalle Pt_3 dichiarazioni raccolte , elementi tali da ritenere veritiere la costituzione dei suddetti rapporti di lavoro;
non presente nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio scolastico provinciale per l'anno scolastico 2016/2017 dalla gestione e per il Per_1 quale non sono emersi , dalle dichiarazioni raccolte , elementi tali da far ritenere veritiere le costituzioni dei suddetti rapporti di lavoro;
non presente nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio scolastico provinciale successivamente dalla
[...]
“ , subentrata alla gestione e per il quale nel corso Parte_5 Per_1 dell'accertamento non sono emersi elementi tali da ritenere veritiere le costituzioni dei suddetti rapporti di lavoro ….”.
Ritiene il Collegio che , in presenza di tali risultanze , era onere di provare Pt_1
rigorosamente l'effettività del servizio reso e dichiarato presso l'
[...]
. Controparte_10
In proposito il Collegio rileva che non ha formulato in ricorso alcun capitolo di Pt_1
prova ed ha omesso di indicare un solo testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata .
In relazione poi alla documentazione prodotta , il Collegio condivide totalmente e fa proprie le argomentazioni del Tribunale laddove ha affermato : “A fronte della contestazione del circa l'effettività della prestazione di detti servizi la CP_8 ricorrente, a cui incombeva la relativa prova, ha prodotto certificati di servizio dei due istituti paritari, i cedolini paga e la certificazione unica relativa al 2016; ha prodotto inoltre nota prot. 2632 del 24.07.2024 emessa dalla Direzione Didattica
Statale 1° Circolo di CE Superiore (allegato n.30), scuola statale che detiene gli archivi del cessato istituto paritario “SA RE” di CE Superiore (SA), che attesta che il nominativo del ricorrente è presente nel Registro del personale AT n.
I al n.332 tra i dipendenti in funzione di CS della Scuola Paritaria SA RE. Ha prodotto, infine, estratto dello stato di servizio del personale AT dal 16-9-13 al 12- 4-16, peraltro relativo a all'Istituto Forcella – Buccino, nel quale viene indicato che la ricorrente ha prestato servizio come collaboratore scolastico presso l' CP_10
dal 12-4-16 al 31-8-16 e dal 1-9-16 al 31-8-17. Si tratta di documentazione
[...]
generica e quindi inidonea a sostenere la tesi attorea di prestazione di regolare servizio per sei ore settimanali presso gli indicati Istituti paritari. In particolare i certificati di servizio recano una firma illeggibile e sono estremamente generici, non indicando l'articolazione oraria della prestazione, la retribuzione e il tipo di contratto stipulato. Nessuna prova, inoltre, è stata fornita a supporto della effettività dello svolgimento della prestazione, non essendo in particolare stata fornita alcuna documentazione a comprova del pagamento della retribuzione e contribuzione. “
Si deve aggiungere che nella fattispecie , alla luce delle risultanze delle indagini penali e degli accertamenti ispettivi sopra descritti , appare difficile sostenere che la prova dell ' effettività del servizio prestato da possa fondarsi sui prodotti Pt_1 certificati di servizio ( doc. 27 fasc. appellante ) in data 2.9.2017 ( per La CE ) e in data 31.8.2015 ( per la scuola SA RE ) provenienti dagli istituti oggetto di quelle indagini.
Va inoltre evidenziato che , nell'ambito del procedimento penale , l'archiviazione nei confronti di , indagata per il reato di cui all'art. 316 ter c.p. appare Parte_1
correlata non all'insussistenza del fatto ma solo al mancato raggiungimento della soglia di punibilità richiesta dalla norma .
°°°°°°°°
Con un quarto motivo , censura la sentenza per non aver ritenuto la validità Pt_1 del servizio statale negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ; si duole che il
Tribunale abbia accolto la tesi dell'Amministrazione secondo la quale i servizi statali prestati dall'appellante sarebbero stati contaminati dall'inserimento in graduatoria badato anche su dichiarazioni afferenti servizi paritari ritenuti fittizi e privi di valore
; rileva che l'accesso ai contratti statali non è dipeso dal punteggio derivante dal servizio paritario.
SS : “ La ricorrente ha dimostrato documentalmente – attraverso istanze di accesso agli atti e riscontri provenienti da decine di istituti scolastici di LA – che nei tre anni di riferimento ( 2018 – 2021 ) sono stati stipulati numerosi contratti di lavoro con soggetti che avevano punteggi inferiori al suo. In particolare , il punteggio totale della ricorrente ( 15,15 ) sarebbe sceso a 14,65 in ipotesi di esclusione del punteggio da servizio paritario : numerosi soggetti con punteggi da
12,00 a 14,00 hanno ottenuto incarichi presso le stesse scuole e negli anni in cui ha prestato servizio la ricorrente …Quindi anche a punteggio rettificato , la signora avrebbe comunque maturato i 24 mesi di servizio statale , requisito essenziale Pt_1 per l'inserimento nella graduatoria AT … Appare circostanza pacifica che il punteggio di 0,50 , derivante dal servizio paritario, non era determinante , ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato come CS delle graduatorie AT di terza fascia “.
L'appellante rileva che l'art. 75 DPR 445/2000 non prevede un automatismo tra dichiarazione non veritiera e decadenza dei benefici;
è necessario che la dichiarazione incida direttamente sul possesso dei requisiti sostanziali ( i 24 mesi di servizio statale ) ; rileva che “ documentazione in atti dimostra che il presunto mendacio non ha prodotto alcun effetto utile , poiché la signora avrebbe Pt_1 comunque ottenuto incarichi utili al raggiungimento della soglia utile .
Tali censure non colgono nel segno .
Sul punto il Collegio condivide totalmente e fa proprie le argomentazioni del
Tribunale laddove ha affermato : “ In particolare la ricorrente afferma che , anche senza il punteggio O, 50 derivante dal servizio paritario avrebbe prestato servizio come collaboratore scolastico nel triennio 2018/2021 e a tal fine riporta contratti a tempo determinato stipulati dai trenta istituti scolastici in relazione ai quali la ricorrente era presente in graduatoria con collaboratori scolastici titolari di un punteggio pari o inferiore a 14.65 . Anche tale tesi deve essere disattesa. Infatti ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi debbono essere valutati solo i contratti effettivamente stipulati dalla ricorrente: di fatto la ricorrente, senza il punteggio derivante dal servizio paritario, non avrebbe ottenuto i contratti che hanno determinato in concreto il raggiungimento del servizio necessario per accedere alle graduatorie permanenti ed e' quindi del tutto irrilevante valutare se avrebbe potuto ottenere altri contratti. “.
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Appare inammissibile , poiché formulata solo in appello , la domanda di risarcimento proposta da al punto 5.3 - pagina 27 dell'atto di appello - Pt_1 Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura specificata in dispositivo .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 479/2025 del Tribunale di LA;
condanna al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata Parte_1
, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge .
LA 2 ottobre 2025
Il Presidente
VA CI