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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11435 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26284/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LORETTA SALVATORE, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. SIMONA Controparte_1
SAPIGNOLI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.
05420229000432211000, notificata il 25.5.2022, dell'importo complessivo di € 2.543,23, derivante dalle cartelle di pagamento n.
05420110002960000000, n. 05420120001454385000 e n.
05420130007797069000, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dall'indicato ente impositore, eccependo: 1) l'omessa notificazione delle cartelle e dei verbali;
2) la prescrizione del credito.
Con la sentenza n. 30354/2023 pubblicata il 27.6.2023, il Giudice di
Pace, ritenendo estinto il credito per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione nel tempo fra la notifica dell'intimazione opposta e quella dell'ultimo atto interruttivo precedente, ha accolto la domanda, condannando l'agente della riscossione alla refusione delle spese di lite.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: 1) l'erronea disapplicazione delle disposizioni in materia di sospensione straordinaria della prescrizione dettate durante l'epidemia da COVID – 19; 2) la regolare notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi.
2. Con il primo motivo di gravame, l'agente della riscossione sostiene che non sarebbe maturata alcuna prescrizione del credito litigioso,
richiamando, al riguardo, il d.l. n. 18/2020.
Occorre pertanto analizzare le diverse norme introdotte dalla suindicata
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 fonte normativa in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione.
2.1. Ebbene, l'art. 68, c. I, d.l. cit., così come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 e come successivamente modificato,
dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, che sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
Detto art. 12 d.lgs. n. 159 cit., a sua volta, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini dei versamenti comportino "per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti
della riscossione".
Inoltre, al c. III dell'art. 12 cit., viene disposto che, durante il detto periodo di sospensione, l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento, cui possono essere parificati, per analogia di scopo e funzioni, gli altri atti della riscossione esattoriale, qual è
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 l'intimazione di pagamento.
L'illustrata normativa non è tuttavia applicabile al caso di specie.
L'art. 68, c. I, cit., infatti, non si applica a tutti i versamenti, ma soltanto a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021”.
Ciò è d'altronde consentaneo allo scopo della citata disposizione,
ovverosia quello di sollevare dal carico fiscale – o, comunque, dalle pretese erariali – i cittadini, colpiti dalle restrizioni alla libertà di circolazione e alla attività economiche, disposte nel medesimo periodo di tempo, mentre non vi sarebbe stata ragione di prevedere un analogo beneficio con riferimento a versamenti già scaduti, ai quali gli obbligati avrebbero dovuto per tempo dedicare le risorse dovute.
Poiché, ai sensi dell'art. 25, c. II, D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento costituisce una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, se ne ricava che la sospensione in oggetto è riferibile ai crediti indicati nelle cartelle di pagamento notificate nei sessanta giorni anteriori all'inizio del periodo di sospensione stessa.
Simmetricamente, la sospensione dei termini di prescrizione si applica ai medesimi crediti.
Nel caso di specie, tuttavia, le cartelle sono state notificate, secondo quanto dedotto dallo stesso agente della riscossione, fra il 2011 e il 2013 e ad esse non si applica, pertanto, il combinato disposto delle norme in commento, essendo da gran tempo scaduto, alla data di entrata in vigore delle stesse, il temine di adempimento previsto dalla legge.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 Ne discende che i relativi crediti non possono giovarsi della correlata sospensione dei termini di prescrizione.
2.2. Occorre, inoltre, prendere in considerazione l'art. 68, c. IV bis d.l.
n. 18/2020, secondo il quale: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino
alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31
dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157,
comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di
legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse
entrate”.
Tale ulteriore causa di sospensione si riferisce a tutte le cartelle di pagamento originate da ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione previsto dal precedente art. 68, c. I.
Poiché, tuttavia, come si è visto, le cartelle esattoriali, nel caso di specie, sono state emesse in epoca ben anteriore, anche tale disposizione non risulta applicabile.
2.3. Infine, l'art. 67, cc. I e IV, d.l. n. 68 cit. così dispone: “Sono
sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo
al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il
medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle
istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui
agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle
procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 […] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”.
Tale ulteriore causa di sospensione, investendo la complessiva attività
di accertamento e di riscossione degli uffici, si riverbera, per la sua medesima durata, anche sulla prescrizione dei crediti, come espressamente previsto dal comma quarto, sopra citato.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 Essa è inoltre di generalizzata applicazione, riguardano tutte le entrate in quell'epoca affidate all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. I, n.
960/25).
La sua durata, tuttavia, è circoscritta a ottantaquattro giorni,
insufficienti, nel caso di specie, a evitare la prescrizione del credito.
L'intimazione di pagamento opposta era stata infatti preceduta dalla notificazione di un preavviso di fermo amministrativo in data 20.4.2016.
Ebbene, anche prescindendo dalla validità di tale notificazione,
avvenuta nelle forme dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73 – contestata dall'appellata ma da ritenersi rituale, applicandosi detta norma a tutti gli atti del procedimento di riscossione previsti nel D.P.R. stesso, compreso il fermo: v.
Cass., Sez. VI, n. 8086/18 -, è dirimente osservare che, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.5.2020, il termine finale del quinquennio ex art. 28 l .n. 689/81, originariamente in scadenza al 20.4.2021, deve ritenersi differito al 12.7.2021. Di conseguenza,
l'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 20.5.2022, non può
ritenersi intervenuta in data utile a interrompere il corso della prescrizione,
ormai interamente compiutosi.
3. Con il secondo motivo di appello, l'agente della riscossione deduce la regolare notificazione delle cartelle esattoriali e del preavviso di fermo.
Non si vede tuttavia in che modo – invero non esplicitato nell'atto di impugnazione – ciò possa incidere sulla decisione di primo grado, fondata su motivazioni che, al contrario, presuppongono la valida notificazione degli atti anteriori all'intimazione qui avversata.
Anche tale motivo di doglianza va dunque disatteso.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Esse sono tuttavia compensate per il 50%, in ragione della novità della questione giuridica sottesa alla decisione, ovverosia dell'interpretazione delle norme in materia di sospensione straordinaria della prescrizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
e del in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t., avverso la sentenza n. 30354/23, emessa dal Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che, già compensata la parte restante, sono CP_1
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00), in complessivi € 550,00 per compensi (dei quali €
150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva ed
€ 250,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Simona
Sapignoli, anticipataria;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 NAPOLI, 4/12/2025.
IL GIUDICE
LM NE
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26284/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LORETTA SALVATORE, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. SIMONA Controparte_1
SAPIGNOLI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.
05420229000432211000, notificata il 25.5.2022, dell'importo complessivo di € 2.543,23, derivante dalle cartelle di pagamento n.
05420110002960000000, n. 05420120001454385000 e n.
05420130007797069000, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dall'indicato ente impositore, eccependo: 1) l'omessa notificazione delle cartelle e dei verbali;
2) la prescrizione del credito.
Con la sentenza n. 30354/2023 pubblicata il 27.6.2023, il Giudice di
Pace, ritenendo estinto il credito per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione nel tempo fra la notifica dell'intimazione opposta e quella dell'ultimo atto interruttivo precedente, ha accolto la domanda, condannando l'agente della riscossione alla refusione delle spese di lite.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: 1) l'erronea disapplicazione delle disposizioni in materia di sospensione straordinaria della prescrizione dettate durante l'epidemia da COVID – 19; 2) la regolare notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi.
2. Con il primo motivo di gravame, l'agente della riscossione sostiene che non sarebbe maturata alcuna prescrizione del credito litigioso,
richiamando, al riguardo, il d.l. n. 18/2020.
Occorre pertanto analizzare le diverse norme introdotte dalla suindicata
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 fonte normativa in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione.
2.1. Ebbene, l'art. 68, c. I, d.l. cit., così come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 e come successivamente modificato,
dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, che sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
Detto art. 12 d.lgs. n. 159 cit., a sua volta, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini dei versamenti comportino "per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti
della riscossione".
Inoltre, al c. III dell'art. 12 cit., viene disposto che, durante il detto periodo di sospensione, l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento, cui possono essere parificati, per analogia di scopo e funzioni, gli altri atti della riscossione esattoriale, qual è
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 l'intimazione di pagamento.
L'illustrata normativa non è tuttavia applicabile al caso di specie.
L'art. 68, c. I, cit., infatti, non si applica a tutti i versamenti, ma soltanto a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021”.
Ciò è d'altronde consentaneo allo scopo della citata disposizione,
ovverosia quello di sollevare dal carico fiscale – o, comunque, dalle pretese erariali – i cittadini, colpiti dalle restrizioni alla libertà di circolazione e alla attività economiche, disposte nel medesimo periodo di tempo, mentre non vi sarebbe stata ragione di prevedere un analogo beneficio con riferimento a versamenti già scaduti, ai quali gli obbligati avrebbero dovuto per tempo dedicare le risorse dovute.
Poiché, ai sensi dell'art. 25, c. II, D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento costituisce una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, se ne ricava che la sospensione in oggetto è riferibile ai crediti indicati nelle cartelle di pagamento notificate nei sessanta giorni anteriori all'inizio del periodo di sospensione stessa.
Simmetricamente, la sospensione dei termini di prescrizione si applica ai medesimi crediti.
Nel caso di specie, tuttavia, le cartelle sono state notificate, secondo quanto dedotto dallo stesso agente della riscossione, fra il 2011 e il 2013 e ad esse non si applica, pertanto, il combinato disposto delle norme in commento, essendo da gran tempo scaduto, alla data di entrata in vigore delle stesse, il temine di adempimento previsto dalla legge.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 Ne discende che i relativi crediti non possono giovarsi della correlata sospensione dei termini di prescrizione.
2.2. Occorre, inoltre, prendere in considerazione l'art. 68, c. IV bis d.l.
n. 18/2020, secondo il quale: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino
alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31
dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157,
comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di
legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse
entrate”.
Tale ulteriore causa di sospensione si riferisce a tutte le cartelle di pagamento originate da ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione previsto dal precedente art. 68, c. I.
Poiché, tuttavia, come si è visto, le cartelle esattoriali, nel caso di specie, sono state emesse in epoca ben anteriore, anche tale disposizione non risulta applicabile.
2.3. Infine, l'art. 67, cc. I e IV, d.l. n. 68 cit. così dispone: “Sono
sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo
al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il
medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle
istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui
agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle
procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 […] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”.
Tale ulteriore causa di sospensione, investendo la complessiva attività
di accertamento e di riscossione degli uffici, si riverbera, per la sua medesima durata, anche sulla prescrizione dei crediti, come espressamente previsto dal comma quarto, sopra citato.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 Essa è inoltre di generalizzata applicazione, riguardano tutte le entrate in quell'epoca affidate all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. I, n.
960/25).
La sua durata, tuttavia, è circoscritta a ottantaquattro giorni,
insufficienti, nel caso di specie, a evitare la prescrizione del credito.
L'intimazione di pagamento opposta era stata infatti preceduta dalla notificazione di un preavviso di fermo amministrativo in data 20.4.2016.
Ebbene, anche prescindendo dalla validità di tale notificazione,
avvenuta nelle forme dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73 – contestata dall'appellata ma da ritenersi rituale, applicandosi detta norma a tutti gli atti del procedimento di riscossione previsti nel D.P.R. stesso, compreso il fermo: v.
Cass., Sez. VI, n. 8086/18 -, è dirimente osservare che, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.5.2020, il termine finale del quinquennio ex art. 28 l .n. 689/81, originariamente in scadenza al 20.4.2021, deve ritenersi differito al 12.7.2021. Di conseguenza,
l'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 20.5.2022, non può
ritenersi intervenuta in data utile a interrompere il corso della prescrizione,
ormai interamente compiutosi.
3. Con il secondo motivo di appello, l'agente della riscossione deduce la regolare notificazione delle cartelle esattoriali e del preavviso di fermo.
Non si vede tuttavia in che modo – invero non esplicitato nell'atto di impugnazione – ciò possa incidere sulla decisione di primo grado, fondata su motivazioni che, al contrario, presuppongono la valida notificazione degli atti anteriori all'intimazione qui avversata.
Anche tale motivo di doglianza va dunque disatteso.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Esse sono tuttavia compensate per il 50%, in ragione della novità della questione giuridica sottesa alla decisione, ovverosia dell'interpretazione delle norme in materia di sospensione straordinaria della prescrizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
e del in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t., avverso la sentenza n. 30354/23, emessa dal Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che, già compensata la parte restante, sono CP_1
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00), in complessivi € 550,00 per compensi (dei quali €
150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva ed
€ 250,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Simona
Sapignoli, anticipataria;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Proc. n. 26284/23 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 NAPOLI, 4/12/2025.
IL GIUDICE
LM NE
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