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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12530 R.G. 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/11/2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 1° febbraio 1989 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mattia Del Giudice presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]vicolo Tagliamento n. 2 con l'Avv. Mattia Del Giudice presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in comunione dei beni in Milano in data 2 settembre 2011 (anno 2011, atto n. 0486, reg. 01, parte II, seria A);
□ separati consensualmente con verbale in data 18 marzo 2021 pagina 1 di 6 omologato con decreto del Tribunale di Milano - Sezione IX Civile - del 27 aprile 2021 (n. 2709/2019, R.G. Sep. Cons.)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano e Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano
[...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI
I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, ai Per_1 Per_2 sensi della normativa vigente, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Milano, via Ornato n. 140, affinché possano continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
2) DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE
Il IG. potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, che confermano quanto già Parte_2 stabilito nel decreto di separazione:
a) a week end alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 quando i minori saranno riaccompagnati a casa della madre dopo cena;
b) infrasettimanalmente: nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando i minori saranno accompagnati a scuola;
nella settimana in cui il week end è di propria spettanza il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21 quando i minori saranno riaccompagnati a casa dopo cena;
c) alternativamente, il giorno della vigilia e il giorno di Natale seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
d) il 23 dicembre (giorno di chiusura della scuola) e dal 26 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale, tenendo conto che l'anno in cui i minori trascorreranno il Natale con un genitore staranno a Capodanno con l'altro; e) alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; f) per due settimane (anche non consecutive) nel periodo estivo. I genitori dovranno concordare la scelta del periodo entro il 30 maggio di ogni anno e potranno altresì concordare una terza settimana di ferie con i minori;
g) nel caso in cui i figli fossero ammalati il padre potrà incontrarli presso la casa materna e nei giorni di visita come sopra previsti. Inoltre:
h) nei giorni in cui si festeggiano la "festa della mamma" e il dì lei compleanno, così come analogamente nei giorni in cui si festeggiano la "festa del papà" e il dì lui compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre o con il padre a prescindere dal consueto protocollo;
i) il genitore che ha con sé il figlio ha l'onere di promuovere il contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore, impegnandosi a favorire la comunicazione e a non frapporre ostacoli;
j) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
k) per le decisioni delle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente;
l) le decisioni di maggior rilievo per i figli minori relative alla salute, all'istruzione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità naturali, delle inclinazioni e delle pagina 2 di 6 aspirazioni dei figli;
m) in caso di contrasto su questioni di particolare rilevanza ciascun genitore potrà ricorrere al Giudice competente richiedendo i provvedimenti ritenuti più idonei nell'interesse dei minori. 3) CONDIZIONI ECONOMICHE
I coniugi concordano le seguenti condizioni economiche:
a) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Pt_2 Parte_1 di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, soggetto a rivalutazione Istat annuale;
b) Le spese straordinarie per i figli minori, così come disciplinate dalle linee guida del Tribunale di Milano, di seguito dettagliatamente indicate, saranno sostenute al 50% da ciascun genitore: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
• visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
• cure dentistiche presso strutture pubbliche;
• trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
• tickets sanitari;
• occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
• farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
• cure termali e fisioterapiche;
• trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
• farmaci omeopatici;
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
• dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private;
• corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso la sede universitaria;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
• tempo prolungato, pre-scuola;
• centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
• corsi di lingue;
• corsi di musica e strumenti musicali;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
• baby-sitter;
• viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
• spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); pagina 3 di 6 • acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
c) I genitori beneficeranno in misura del 50% delle detrazioni figli a carico;
4) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
Con riferimento alla casa coniugale sita in Milano, via Ornato n. 140, così come meglio descritta nell'atto di compravendita immobiliare, le parti hanno raggiunto il seguente accordo economico:
a) Il IG. ha ceduto la propria quota del 50% dell'immobile di proprietà alla IG.ra Parte_2
che le ha acquisite divenendo unica proprietaria dell'immobile;
Parte_1 b) la IG.ra si è accollata interamente il mutuo acceso per l'acquisto della casa
Parte_1 coniugale, liberando il IG. da qualsiasi onere connesso al mutuo;
è subentrato quale garante Pt_2 il padre della sig.ra
Parte_1 Persona_3 c) le spese notarili sono rimaste a carico della IG.ra .
Parte_1 5) RINUNCE E DICHIARAZIONI
I coniugi si dichiarano autosufficienti e indipendenti dal punto di vista economico e rinunciano alla pretesa di ogni spettanza economica relativa all'assegno di mantenimento per sé.
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei passaporti e carta di identità valida per il proprio espatrio e per quello dei minori.
Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni pendenza economica e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 6 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2 settembre 2011 in Milano tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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