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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria Ferraro,
ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 21.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 4507/2018 r.g.a.c.
TRA
quale titolare della cancellata impresa individuale Parte_1
“LITTLE ROOM DI BUONAGURO EUFEMIA”, elettivamente domiciliata in
Nola alla via Vivaldi n. 8 Palazzo Rescigno presso lo studio dell'avv. Raffaele
Carbone che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione,
- OPPONENTE
e , elettivamente domiciliata in Nola alla via on. P. Controparte_1
Napolitano n. 2, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione
- OPPOSTA
avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità
ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica pag. 2/9 delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004).
Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003,
1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
pag. 3/9 Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione
civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla opposta dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre l'opponente era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, l'opponente ha contestato, in buona sostanza, la fondatezza del credito ingiunto specie in ordine all'esecuzione dei servizi di cui alle fatture fatte valere dalla concedente, per altre contestandone l'ammontare richiesto e per altre ancora, in particolare quelle relative ai canoni di giugno e luglio 2017, eccependone l'avvenuto pagamento mediante l'esibizione dell'estratto conto con l'addebito degli importi di euro 813,34 imputato al canone di giugno 2027 e di euro 813,34 imputato al canone di luglio 2017. Inoltre,
l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di euro 1.000,00 versata a titolo di cauzione e la condanna a titolo di risarcimento del danno subito per violazione delle norme di buona fede e correttezza per avere pag. 4/9 l'opposta “garantito e promesso la creazione una struttura di congiunzione tra la
Galleria Hyria e l'adiacente Conad Superstore”, ciò che avrebbe “permesso di
confluire la numerosa e già consolidata clientela del Conad Superstore
all'interno della Galleria Hyria con un conseguente vantaggio anche in temine
di immagine e, ovviamente, di chance di guadagno”.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va da subito evidenziato che il credito oggetto della ingiunzione di pagamento attiene al mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese derivanti dal contratto di affidamento di reparto di azienda stipulato tra le parti in data 02 dicembre 2016 (in atti) ed avente ad oggetto un locale sito all'interno del complesso a destinazione commerciale ubicato nel Comune di
Nola.
Con il predetto contratto, la società oggi opposta ha concesso l'affidamento di un reparto sito all'interno del Centro Commerciale, dietro il corrispettivo di un canone di euro 8.000,00 annuali, cui devono aggiungersi le spese delle parti comuni e le spese relative agli eventi di pubblicità promossi dalla affidataria meglio disciplinati nel “regolamento” pure allegato al contratto e debitamente sottoscritto dalle parti.
Più precisamente con il monitorio è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 12.568,69, relativo in parte al mancato versamento dei canoni e delle rate di condominio per le mensilità che vanno da marzo 2017 a novembre 2017, ed in pag. 5/9 parte alle spese relative ai servizi di pubblicità, al consumo di energia elettrica ed un residuo di quote condominiali.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi come, limitatamente ai canoni di giugno e luglio
2017, l'opponente abbia fornito prova adeguata dell'avvenuto pagamento (cfr
estratto conto con imputazione di pagamento) e l'opposta nulla ha eccepito al riguardo.
In ordine alle contestazioni relative all'effettiva prestazione di servizi pubblicitari, vengono in rilievo le risultanze della prova testimoniale svolta nel corso del giudizio. Difatti, il teste , ex dipendente della società Testimone_1
opposta, ha confermato che, nel periodo della sua assunzione quale segretaria della “la signora organizzava personalmente tutti gli CP_1 Parte_2
eventi” e che gli eventi erano organizzati con l'ausilio dell'agenzia OL.
Inoltre, la stessa ha confermato che gli eventi oggetto di esecuzione si sono effettivamente svolti ed anche ripetuti nell'anno 2018. Circostanze confermate,
poi, anche dall'altro teste , titolare dell'agenzia Testimone_2
OL, il quale ha affermato di essersi occupato personalmente dello svolgimento di attività pubblicitaria per il centro commerciale anche riferendo dell'esistenza “di video promozionali disponibili su internet”. Tali deposizioni si palesano precise e concordanti ed atte a confutare le contestazioni mosse dall'opponente.
pag. 6/9 Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla in Parte_1
ordine alla sussistenza della dedotta responsabilità precontrattuale dell'opposta per il mancato collegamento tra le strutture, attesa la legittima aspettativa di maggior guadagno dell'opponente riconducibile all'afflusso di maggiore clientela derivante da tale collegamento.
Infatti, per tabulas non risulta in alcun modo pattuito alcun obbligo della CP_1
[... di realizzazione del predetto collegamento da un lato non è stata offerta la prova, né risulta aliunde la previsione di una obbligazione di tal fatta nelle trattative tra le parti, sicché non si comprende in che modo verrebbe in rilievo la dedotta sussistenza di una condotta scorretta da parte della concedente. Secondo
la tesi dell'opponente, l'opposta “si impegnava e garantiva l'apertura di sette
negozi di diversa tipologia e la creazione una struttura di congiunzione tra la
Galleria Hyria e l'adiacente Conad Superstore con ingresso ed uscita
obbligatori rispettivamente nella prima e nella seconda struttura” ma è appena il caso di ribadire che un impegno di questo tipo avrebbe dovuto essere pattiziamente stabilito al fine di inferirne le conseguenze che la Parte_1
deduce nel proprio atto di opposizione.
Quantunque superfluo, potrebbe altresì rilevarsi, al contrario, che ai sensi dell'art. 8 del contratto in atti, “l'affidataria prende atto e riconosce che il
reparto le viene consegnato con le potenzialità già attentamente verificate,
valutate e ritenute idonee per realizzare la finalità economica per la quale è
pag. 7/9 destinato”, ciò che, per vero, lascerebbe intendere che l'opponente avesse già
considerato sufficienti le potenzialità offerte dalla concedente ai fini dello sviluppo della propria azienda.
Infine, in ordine alla richiesta di restituzione della cauzione dell'importo di euro
1.000,00 deve rilevarsi che in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte “il
locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a
condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in
tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, di qualsiasi natura, e non
solo di quelli subiti dalla "res locata", ma anche di importi rimasti impagati”
(così, Cass., n. 194 del 5 gennaio 2023). Stante, dunque, la richiesta di attribuzione formulata dalla opposta, tale importo andrà a copertura dell'accertata morosità.
Pertanto, l'opposizione merita di essere accolta solo parzialmente (limitatamente all'importo di euro 813,34 per il canone di giugno ed euro 813,34 per il canone di luglio 2017 nonché per l'importo di euro 1.000,00 relativo alla cauzione) e per l'effetto il credito in capo alla società opposta va rideterminato in euro 9.942,01.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
pag. 8/9 a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto n.
1350/2018 del 03.05.2018;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_3 CP_1
della somma di euro 9.942,01 oltre interessi legali dalla domanda
[...]
al soddisfo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 2.540,00, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Nola, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria Ferraro,
ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 21.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 4507/2018 r.g.a.c.
TRA
quale titolare della cancellata impresa individuale Parte_1
“LITTLE ROOM DI BUONAGURO EUFEMIA”, elettivamente domiciliata in
Nola alla via Vivaldi n. 8 Palazzo Rescigno presso lo studio dell'avv. Raffaele
Carbone che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione,
- OPPONENTE
e , elettivamente domiciliata in Nola alla via on. P. Controparte_1
Napolitano n. 2, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione
- OPPOSTA
avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità
ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica pag. 2/9 delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004).
Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003,
1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
pag. 3/9 Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione
civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla opposta dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre l'opponente era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, l'opponente ha contestato, in buona sostanza, la fondatezza del credito ingiunto specie in ordine all'esecuzione dei servizi di cui alle fatture fatte valere dalla concedente, per altre contestandone l'ammontare richiesto e per altre ancora, in particolare quelle relative ai canoni di giugno e luglio 2017, eccependone l'avvenuto pagamento mediante l'esibizione dell'estratto conto con l'addebito degli importi di euro 813,34 imputato al canone di giugno 2027 e di euro 813,34 imputato al canone di luglio 2017. Inoltre,
l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di euro 1.000,00 versata a titolo di cauzione e la condanna a titolo di risarcimento del danno subito per violazione delle norme di buona fede e correttezza per avere pag. 4/9 l'opposta “garantito e promesso la creazione una struttura di congiunzione tra la
Galleria Hyria e l'adiacente Conad Superstore”, ciò che avrebbe “permesso di
confluire la numerosa e già consolidata clientela del Conad Superstore
all'interno della Galleria Hyria con un conseguente vantaggio anche in temine
di immagine e, ovviamente, di chance di guadagno”.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va da subito evidenziato che il credito oggetto della ingiunzione di pagamento attiene al mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese derivanti dal contratto di affidamento di reparto di azienda stipulato tra le parti in data 02 dicembre 2016 (in atti) ed avente ad oggetto un locale sito all'interno del complesso a destinazione commerciale ubicato nel Comune di
Nola.
Con il predetto contratto, la società oggi opposta ha concesso l'affidamento di un reparto sito all'interno del Centro Commerciale, dietro il corrispettivo di un canone di euro 8.000,00 annuali, cui devono aggiungersi le spese delle parti comuni e le spese relative agli eventi di pubblicità promossi dalla affidataria meglio disciplinati nel “regolamento” pure allegato al contratto e debitamente sottoscritto dalle parti.
Più precisamente con il monitorio è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 12.568,69, relativo in parte al mancato versamento dei canoni e delle rate di condominio per le mensilità che vanno da marzo 2017 a novembre 2017, ed in pag. 5/9 parte alle spese relative ai servizi di pubblicità, al consumo di energia elettrica ed un residuo di quote condominiali.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi come, limitatamente ai canoni di giugno e luglio
2017, l'opponente abbia fornito prova adeguata dell'avvenuto pagamento (cfr
estratto conto con imputazione di pagamento) e l'opposta nulla ha eccepito al riguardo.
In ordine alle contestazioni relative all'effettiva prestazione di servizi pubblicitari, vengono in rilievo le risultanze della prova testimoniale svolta nel corso del giudizio. Difatti, il teste , ex dipendente della società Testimone_1
opposta, ha confermato che, nel periodo della sua assunzione quale segretaria della “la signora organizzava personalmente tutti gli CP_1 Parte_2
eventi” e che gli eventi erano organizzati con l'ausilio dell'agenzia OL.
Inoltre, la stessa ha confermato che gli eventi oggetto di esecuzione si sono effettivamente svolti ed anche ripetuti nell'anno 2018. Circostanze confermate,
poi, anche dall'altro teste , titolare dell'agenzia Testimone_2
OL, il quale ha affermato di essersi occupato personalmente dello svolgimento di attività pubblicitaria per il centro commerciale anche riferendo dell'esistenza “di video promozionali disponibili su internet”. Tali deposizioni si palesano precise e concordanti ed atte a confutare le contestazioni mosse dall'opponente.
pag. 6/9 Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla in Parte_1
ordine alla sussistenza della dedotta responsabilità precontrattuale dell'opposta per il mancato collegamento tra le strutture, attesa la legittima aspettativa di maggior guadagno dell'opponente riconducibile all'afflusso di maggiore clientela derivante da tale collegamento.
Infatti, per tabulas non risulta in alcun modo pattuito alcun obbligo della CP_1
[... di realizzazione del predetto collegamento da un lato non è stata offerta la prova, né risulta aliunde la previsione di una obbligazione di tal fatta nelle trattative tra le parti, sicché non si comprende in che modo verrebbe in rilievo la dedotta sussistenza di una condotta scorretta da parte della concedente. Secondo
la tesi dell'opponente, l'opposta “si impegnava e garantiva l'apertura di sette
negozi di diversa tipologia e la creazione una struttura di congiunzione tra la
Galleria Hyria e l'adiacente Conad Superstore con ingresso ed uscita
obbligatori rispettivamente nella prima e nella seconda struttura” ma è appena il caso di ribadire che un impegno di questo tipo avrebbe dovuto essere pattiziamente stabilito al fine di inferirne le conseguenze che la Parte_1
deduce nel proprio atto di opposizione.
Quantunque superfluo, potrebbe altresì rilevarsi, al contrario, che ai sensi dell'art. 8 del contratto in atti, “l'affidataria prende atto e riconosce che il
reparto le viene consegnato con le potenzialità già attentamente verificate,
valutate e ritenute idonee per realizzare la finalità economica per la quale è
pag. 7/9 destinato”, ciò che, per vero, lascerebbe intendere che l'opponente avesse già
considerato sufficienti le potenzialità offerte dalla concedente ai fini dello sviluppo della propria azienda.
Infine, in ordine alla richiesta di restituzione della cauzione dell'importo di euro
1.000,00 deve rilevarsi che in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte “il
locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a
condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in
tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, di qualsiasi natura, e non
solo di quelli subiti dalla "res locata", ma anche di importi rimasti impagati”
(così, Cass., n. 194 del 5 gennaio 2023). Stante, dunque, la richiesta di attribuzione formulata dalla opposta, tale importo andrà a copertura dell'accertata morosità.
Pertanto, l'opposizione merita di essere accolta solo parzialmente (limitatamente all'importo di euro 813,34 per il canone di giugno ed euro 813,34 per il canone di luglio 2017 nonché per l'importo di euro 1.000,00 relativo alla cauzione) e per l'effetto il credito in capo alla società opposta va rideterminato in euro 9.942,01.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
pag. 8/9 a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto n.
1350/2018 del 03.05.2018;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_3 CP_1
della somma di euro 9.942,01 oltre interessi legali dalla domanda
[...]
al soddisfo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 2.540,00, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Nola, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9