Sentenza 4 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14958 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILE Vincenzo - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato IG FIORILLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT RA, AV LE, MO LD, AP NT, D'RI SC, SE IA, IU ZO, RA EL, ZO TA, DE OL UI, DI LE SI, EL ER, NN TA, AP GE, AR EL AR, CC IA, DE GA, NO IA, IO MO, TO NN IA, RR IA, AR ZO, AN UA, RO SA, DE NT IO, D'PO NN, NI IG, NI IC, ND NN, LU LD NZ, CA AT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 602/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 20/04/01 - R.G.N. 29/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/03/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Secondo quanto riferisce la Corte d'appello di Lecce il Giudice del lavoro di quella città aveva ingiunto all'Ente Poste Italiane (EPI) di pagare ai dipendenti descritti in epigrafe quanto partitamente a ciascuno dovuto a titolo d'indennità una tantum per vacanza contrattuale ex art. 65, c.c.n.l. 26 novembre 1994 e del "protocollo d'intesa Governo/Parti sociali" del 23 luglio 1993. Secondo la sentenza impugnata l'EPI, essendo stata rigettata la sua opposizione, aveva impugnato quella decisione sostenendo che in base all'art. 6 della l. n. 71/94 l'indennità per vacanza contrattuale andava riconosciuta solo successivamente al contratto collettivo intercorso tra le parti il 26 novembre 1994, in conformità al protocollo d'intesa accennato, essendo mutato il regime (pubblicistico) sin ad allora applicato ai dipendenti, quando il rapporto era regolato dal contratto scaduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 71.
La Corte d'appello di Lecce ha respinto l'impugnazione dell'Ente sostenendo (v. pg. 9, secondo e ultimo periodo) che in base all'art. 65 del c.c.n.l. del novembre '94, nelle cui premesse si richiama il
Protocollo d'intesa sulla disciplina dell'indennita' di vacanza contrattuale dopo tre mesi dalla scadenza del c.c.n.l., "è stato riconosciuto al personale in servizio alla data del 1.10.94, per il periodo dall'1.1.1994 al 30.9.1994, una indennità una tantum di L. 160.000, quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale.., ... con lo scopo di coprire forfetariamente solo una parte del periodo di vacanza contrattuale, lasciando poi alle parti la possibilità di definire in maniera completa la "vacanza", detratto ovviamente l'importo corrisposto a titolo di una tantum", che concerne un "parziale recupero...e cioè un acconto di quanto realmente dovuto" e "non già una duplicazione", dovendosi escludere, in considerazione della trasformazione privatistica del rapporto, la persistente vigenza dell'art. 7 del d.l. 384/92, convertito dalla l. n. 438/92, diretto ad assicurare al pubblico impiego una somma forfetaria per il 1993. Contro questa sentenza l'Ente, premesso che il precedente contratto del comparto pubblico di riferimento era scaduto nel 1990, identifica, con diversa prospettiva fattuale, nel periodo luglio '93 - novembre '94 (ovvero a partire dal "Protocollo" alla nuova contrattazione) il contenuto economico della pretesa avanzata dai dipendenti, previa deduzione dell'una tantum di L. 160.000, ed illustra quattro motivi di ricorso per Cassazione.
Non si sono costituiti gli intimati, mentre la societa' ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Poste Italiane denunzia la violazione dell'art. 6, comma sesto, del d.l. 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che la disciplina del trapasso dalla gestione autonoma al regime privatistico prevedeva l'ultrattivita' dei trattamenti vigenti fino all'intervento del nuovo contratto collettivo, poiché l'intento del legislatore era quello di far partire qualsiasi modificazione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle pregresse situazioni giuridiche con la nuova contrattazione collettiva.
Con il secondo motivo d'impugnazione le Poste Italiane lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1364 c.c. e la contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia poiché la natura contrattuale del "Protocollo" escludeva la valenza generalizzata delle sue regole a soggetti non stipulanti, ne' tale disciplina poteva applicarsi ai dipendenti dell'Ente Poste, non ancora esistente, mentre la contraria tesi diretta a riconoscere l'efficacia del contratto alle parti non stipulanti viola le regole degli art. 1372 e 1364 c.c.. Con l'ulteriore censura la società protesta la violazione delle norme d'ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione posto che il "Protocollo" costituiva atto di natura programmatica e non dispositiva ai fini della vantazione dell'indennità di vacanza, segnalandone, da un lato, la contraddittoria imputazione al Protocollo operata dalla sentenza e, dall'altro, ritenendola una dazione provvisoria dei miglioramenti contrattuali successivamente previsti, con indebita commistione fra "Protocollo" e contratto. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto scartare l'indennità con riferimento all'anno 1994, tenuto conto che la presentazione della piattaforma contrattuale costituiva momento essenziale per il riconoscimento del diritto e che lo stesso "Protocollo" individuava la decorrenza dell'indennità, comunque da escludere rispetto al periodo precedente alla trasformazione dell'Amministrazione postale (1^ dicembre 1993) in ente pubblico economico, a partire dal quarto mese successivo alla scadenza contrattuale, riconoscendone l'applicabilità in relazione al solo mese di dicembre 1993, godendo, in precedenza, il personale dell'indennità di vacanza contrattuale (1. 20.000 mensili) prevista dall'art. 7 del d.l. 29 settembre '92, n. 384, convertito dalla l. n. 438/92.
Con il quarto motivo di ricorso si denunziano, infine, ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione delle regole di interpretazione dei contratti e vizi di motivazione, perche' l'indennità di vacanza prevista dal Protocollo consisteva in un elemento provvisorio della retribuzione parametrato al tasso d'inflazione programmata applicato ai minimi retributivi, la cui influenza sul potere di acquisto dei salari andava definito in sede contrattuale, mentre quella della contrattazione collettiva era immediatamente determinata dal tasso di inflazione reale, dovendosi tener conto, poi, della disdetta del contratto, circa la quale il "Protocollo" successivo non poteva incidere, anche perché la procedura per la determinazione dell'indennità aveva una formazione progressiva che si completava solo in sede contrattuale.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Protocollo di intesa del 23 luglio 1993, che ha introdotto un' "indennità di vacanza contrattuale" per adeguare le retribuzioni dei lavoratori subordinati al mutato costo della vita nelle more e nella carenza dei rinnovi contrattuali, non può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti postali, atteso che, per il periodo anteriore alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente pubblico economico, all'applicabilità del detto Protocollo ostano, in linea di principio, la natura non normativa di tale atto e, in linea di fatto, la previsione di una specifica indennità di vacanza contrattuale sino alla data del 1 gennaio 1994 (data di decorrenza degli accordi di comparto ex legge n. 93 del 1983), determinata forfetariamente, per il 1993, ex art. 7 d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, in lire
20.000 mensili per tredici mensilità, e che, per il periodo successivo, le stesse disposizioni legislative attuative della suddetta trasformazione (d.l. n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1993) prevedono (art. 6, sesto comma) che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sicché, pur dopo l'anzidetta trasformazione, ai rapporti di lavoro fra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro, la precedente normativa pubblicistica, (v. ex plurimis, Cass., 10 maggio 2002, n. 6744; 1 ottobre 2002, n. 14111 11 aprile 2001, n. 5452; SS.UU. 1 aprile 1999; n. 205, SS.UU. 18 febbraio 1998, n. 12699; SS.UU. 24 settembre 1997, n. 9381). I restanti motivi di ricorso, attesa l'inapplicabilità del "Protocollo" ai dipendenti dell'Ente Poste, su cui, per contro, si fonda la sentenza impugnata, restano assorbiti, sicché consegue la cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., revoca i decreti ingiuntivi opposti e, per l'effetto, rigetta le pretese dei dipendenti indicati in epigrafe contro l'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a..
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca i decreti ingiuntivi opposti rigettando le domande degli odierni intimati nei confronti dell'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a.. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004