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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3941 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con domicilio eletto in Nuoro nello studio dell'avv. Pietro Salis, che li C.F._2
difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.12.2024, e dopo avere premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio concordatario in Bolotana il 26.08.1989 (atto n. 12 – Parte II – Serie A –
anno 1989), di avere avuto un figlio, (nato il [...]), oramai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e di non avere ripreso la convivenza in seguito al decreto di omologazione della separazione del 07.10.2020, hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni, disponendo entrambi di redditi sufficienti al proprio mantenimento.
Anche il Pubblico Ministero ha domandato che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
1 §§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti, che hanno confermato la volontà di divorziare, non hanno ripreso la convivenza in seguito al decreto di omologazione della separazione del 07.10.2020, sicché è certa la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dai coniugi,
atteso che, così come i genitori, il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bolotana il 26.08.1989 da
[...]
(c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bolotana di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 12 – Parte II – Serie A – anno 1989, le annotazioni previste dal D.P.R. n.
396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3941 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con domicilio eletto in Nuoro nello studio dell'avv. Pietro Salis, che li C.F._2
difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.12.2024, e dopo avere premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio concordatario in Bolotana il 26.08.1989 (atto n. 12 – Parte II – Serie A –
anno 1989), di avere avuto un figlio, (nato il [...]), oramai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e di non avere ripreso la convivenza in seguito al decreto di omologazione della separazione del 07.10.2020, hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni, disponendo entrambi di redditi sufficienti al proprio mantenimento.
Anche il Pubblico Ministero ha domandato che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
1 §§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti, che hanno confermato la volontà di divorziare, non hanno ripreso la convivenza in seguito al decreto di omologazione della separazione del 07.10.2020, sicché è certa la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dai coniugi,
atteso che, così come i genitori, il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bolotana il 26.08.1989 da
[...]
(c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bolotana di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 12 – Parte II – Serie A – anno 1989, le annotazioni previste dal D.P.R. n.
396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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