TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 30/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1338/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
alla comparsa di costituzione del 9.9.2021, dall'avv. Gianni Migliorino
ricorrente
E
( , rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Fernando CP_1 P.IVA_1
Bagnasco
Resistente
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2020, , adiva il presente Tribunale, in Parte_1
veste del giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento n. 68958734779-4, inviato dall' odierno resistente, per la somma di CP_1
euro 1.919,14 ed euro 2.061,55, a titolo di indebito per indennità di disoccupazione agricola asseritamente non dovuta, per gli anni 2007 e 2008; in particolare, deduceva l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, avendo esso ricorrente avuto contezza della debitoria solo con comunicazione del 28.5.2020; in ogni caso, nel merito, deduceva la irripetibilità delle somme in quanto da qualificarsi come prestazioni assistenziali.
Pertanto, chiedeva dichiararsi dell'avviso di pagamento comunicato il 28.5.2020; con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva il rigetto del ricorso deducendo, in CP_1
sostanza, il mancato decorso, nel caso di specie, del termine prescrizionale decennale;
nel merito, assumeva la inoperatività, nel caso di specie, della disciplina sulla irripetibilità delle prestazioni assistenziali nonché di quella sull'indebito previdenziale.
Richiamando gli atti di causa, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Non è fondata, in primo luogo e va rigettata la sollevata eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie, in fatti, si è detto che l'indebito riguarda prestazioni ( indennità di disoccupazione agricola) erogate per gli anni 2007 e 2008; è evidente, allora, come, secondo ormai consolidato avviso della giurisprudenza di merito, in tema di indebita erogazione di prestazioni previdenziali, la prescrizione inizia a decorrere dal momento del pagamento delle somme indebite e non già dal momento dell'accertamento in sede amministrativa dell'inesistenza del rapporto di lavoro, poiché il decorso del termine prescrizionale non può dipendere dal momento in cui viene eseguita la verifica ispettiva;
altrimenti si lascerebbe all' il potere di agire senza limiti temporali per la CP_1
ripetizione di eventuali indebiti ( v. App. Bari, sent. 1101/2020).
Nondimeno, va altresì rilevato che, nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione è da individuarsi nella notifica del verbale ispettivo, ricevuto dal Pt_1
in data 8.10.2013, con cui espressamente esso destinatario era resa edotto che,
2 relativamente agli anni dal 2006 al 2010, la posizione assicurativa del “ nel Pt_1
settore ella previdenza agricola” era “ fittizia”.
Invero, chi scrive aderisce ad un orientamento del giudice di legittimità ( v. Cass. n.
24913/2022) secondi cui l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante;
ancora ( v. Cass. n.
24054/2015), si è precisato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto.
Ciò detto, risalendo il primo atto interruttivo al 8.10.2013, ne discende che, alla data della comunicazione dell'avviso di pagamento impugnato ( 28.5.2020), il termine prescrizionale decennale non era ancora spirato.
Le spese sono irripetibili giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese irripetibili.
Vallo della Lucania, così deciso il 30/09/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3