Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 70/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 70 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Salerno alla via via N. Buonservizi n. 7 Parte_1
(p.iva ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Martino per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione;
- appellata in riassunzione -
E
; Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellante in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 200/2020, depositata il 14/02/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellata in riassunzione: “rigettando ogni avversa e contraria istanza
“confermare il decreto ingiuntivo n. 532/2007 emesso dal Tribunale di Salerno con Part condanna dell a pagare in favore dei la somma di € Parte_1
1
Per l'appellante in riassunzione: “A - Revocare definitivamente il decreto ingiuntivo n. 532/2007 e rigettare tutte le domande di pagamento proposte da in danno dell . B - Condannare Parte_1 Parte_3 [...]
alle spese e competenze di primo e secondo grado di merito, oltre Parte_1 quelle del grado di legittimità da liquidarsi in questa sede”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3004/2013, pubblicata il 13.11.2013, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione al decreto n. 532/07 che aveva ingiunto all
[...]
il pagamento della somma di € 44.189,17 in favore di Controparte_1
per la remunerazione di prestazioni sanitarie eseguite nei Parte_1
mesi di novembre e dicembre 2006.
Ritenuto infondato il motivo di opposizione che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il giudice di primo grado esponeva, in motivazione, che la società opposta aveva assolto all'onere di provare la sussistenza del credito mediante la produzione delle fatture e del riepilogo contabile, in Part considerazione delle generiche contestazioni sollevate dall opponente in ordine
Part al numero e alla tipologia delle prestazioni sanitarie rese;
che l non aveva, invece, assolto all'onere di provare la sua eccezione di superamento del tetto di spesa per il contenimento della spesa sanitaria nel periodo di interesse, con conseguente assoggettamento della società opposta alle relative regressioni tariffarie, trattandosi di un'eccezione relativa ad un fatto impeditivo della pretesa;
Part che le obbligazioni assunte dall eguono la regola dell'art. 1182, comma 3, c.c., non essendo applicabili le regole sul pagamento da effettuarsi presso gli uffici di tesorerie dell'ente locale, per cui gli interessi legali decorrono dalla scadenza del termine convenzionalmente fissato per il pagamento.
La sentenza di appello cassata
La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 200/2020, depositata il
14.2.2020, accoglieva l'appello e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di pagamento proposta da Parte_1
Superate le eccezioni pregiudiziali dell'appellata (inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e difetto di ius postulandi) e l'eccezione riproposta di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il giudice di appello rilevava, nel merito, la
2 Part nullità del dedotto rapporto con la per “la mancanza in atti della prova di un valido accordo contrattuale tra le parti”.
Affermava la necessità di uno specifico accordo negoziale, previsto dall'art. 8-
Part quinquies del D.L.vo n. 502/1992, tra l e la struttura sanitaria, che prescinde dall'accreditamento o meno della stessa (che “è solo uno dei requisiti necessari perché possa riconoscersi alla struttura il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali erogate”) e interessa anche le strutture già titolate per convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, “perché l'obbligo di stipulare sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio”. Pertanto, “la mancanza dell'accordo contrattuale determina la nullità del rapporto”, dovendosi anche escludere “che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia”. Aggiungeva che “nel caso di specie, non risulta né la prova dell'accreditamento della struttura per l'anno 2006, né la prova della stipula di convenzione a copertura del medesimo periodo e ciò non può dirsi superato anche in caso di mancata contestazione dell'esistenza di una convenzione perché, versandosi in tema di nullità assoluta, qual è quella che colpisce il rapporto contrattuale con la PA non redatto in forma scritta, ad substantiam, non trova spazio il principio di cui all'art. 115, primo comma, ultima parte, c.p.c., prevalendo il potere-dovere officioso del giudice di rilevare la nullità”. Concludeva che “nel caso specifico non è provato un valido rapporto negoziale con la struttura appellata, sicché l'Amministrazione Sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione”.
L'ordinanza di rinvio
La sentenza di secondo grado, impugnata da veniva Parte_1
cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 2865/2023, depositata il
3.10.2023, la quale disponeva il rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Accogliendo il primo motivo di ricorso (violazione del principio del contraddittorio per avere il giudice del gravame posto a fondamento della propria decisione una questione di nullità rilevata d'ufficio, senza concedere un termine alle parti per dedurre sulla rilevata circostanza), assorbito il secondo, la Suprema Corte richiamava il principio di diritto per cui “l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a
3 sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”. In Part base a tale principio rilevava che, nel caso di specie, sebbene l'appellante si fosse lamentata esclusivamente del superamento del tetto di spesa, la Corte
d'appello di Salerno “per la prima volta ha introdotto il tema, estraneo al dibattito Part processuale, della nullità del rapporto tra la struttura sanitaria e l' , ritenuto, invece, sussistente dal primo giudice. La Corte ha, invero, rilevato d'ufficio - senza concedere alle parti un termine per dedurre sulla stessa, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. - la «mancanza in atti della prova di un valido accordo contrattuale tra le parti». Si tratta, com'è evidente, di una questione mista di fatto e di diritto, sulla quale andava instaurato un contraddittorio tra le parti”.
La riassunzione al giudice di rinvio
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., Parte_1
ripropone la domanda di conferma del decreto ingiuntivo e di condanna dell'
[...]
al pagamento della somma di € 44.189,17 oltre interessi legali dalla data del Pt_3
decreto sino al soddisfo.
Deduce che l'introduzione del sistema di “accreditamento” ad opera del D.L.vo
30 dicembre 1992, n. 502, e la regolamentazione in via transitoria dei rapporti tra l'amministrazione sanitaria regionale e le strutture private convenzionate (regime cd. di “accreditamento provvisorio o transitorio”) non hanno mutato la natura del rapporto (concessorio) con le strutture provvisoriamente accreditate che avessero accettato il sistema della remunerazione a prestazione, sulla base di tariffe predeterminate dalla regione;
che il cambiamento è consistito solo nel fatto che si è in presenza di concessioni derivanti direttamente ex lege, non estrinsecatesi in singoli provvedimenti amministrativi, avendo il regime di accreditamento provvisorio la precipua finalità di assicurare la conservazione e la prosecuzione dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell'accreditamento istituzionale definitivo ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
che all'originaria convenzione deve riconoscersi valenza costitutiva e fonte regolatrice del nuovo rapporto di accreditamento;
che, pertanto,
“la mancata stipulazione del contratto individuale non appare essere circostanza idonea ad escludere la liquidità del credito azionato in giudizio, non avendo inciso sul sistema di accreditamento provvisorio nella cui vigenza il Centro ricorrente ha reso le prestazioni”, “visto che la fonte regolatrice del nuovo rapporto di
4 accreditamento risiedeva nella convenzione di valenza costitutiva”; che l'allegazione nel ricorso monitorio dell'erogazione di prestazioni in favore degli assistiti del SSN in regime di accreditamento provvisorio, non solo non è stata
Part contestata dall' ma è dalla stessa confermata attraverso il richiamo alla delibera n. 1120 del 29.12.2006 sullo sforamento dei limiti di spesa, eccezione che non può non presupporre un rapporto di convenzionamento in essere con il servizio sanitario locale.
L , costituitasi, risponde che spetta alla Controparte_1
struttura sanitaria privata dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa azionata e, in primo luogo, il suo accreditamento che, a partire dalla fine del periodo provvisorio o transitorio di passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, deve necessariamente risultare da provvedimenti emessi all'esito di procedimenti amministrativi;
che l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero
502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti;
che nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Sistema Sanitario Nazionale è possibile, qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento, unitamente ai presupposti che lo rendono operante, della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico rapporto instaurato con la pubblica amministrazione;
che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di CP_2 fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92, mentre l'art. 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del è subordinato non solo all'autorizzazione CP_2 per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92; che, sia i provvedimenti amministrativi, sia i contratti sono soggetti al requisito della forma scritta ad substantiam; che, nel caso in esame, nessun documento è stato prodotto dalla società ricorrente al fine di comprovare la stipula degli accordi contrattuali ex art.
8-quinquies relativi all'anno
2006 diretti a regolamentare i profili impegnativi essenziali di detto rapporto, quali
5 il suo oggetto, il suo contenuto, la definizione degli obiettivi, la natura, la tipologia e la consistenza delle prestazioni sanitarie che la struttura sarebbe stata legittimata ad erogare ed il conseguente corrispettivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'ordinanza della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da
[...]
cassando con rinvio, per aver ravvisato nella sentenza di appello Parte_1 un vizio “in procedendo” consistente nella violazione di una norma di legge processuale (l'art. 101 c.p.c.) che, in ragione del principio del contraddittorio, impone al giudice di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio (nella specie, la nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per mancanza di prova della stipula di un contratto scritto ex art.
8-quinquies cit.) che ritiene di porre a fondamento della decisione.
La cassazione della sentenza di appello che “a sorpresa” ha rilevato d'ufficio la questione della nullità del rapporto per la mancanza di un contratto scritto ad substantiam e la riassunzione della causa ha rimesso la Parte_1
nelle condizioni di svolgere e provare le sue difese, in sede di rinvio e in grado di appello, in relazione alla questione rilevata d'ufficio, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio precedentemente violato.
Ciò premesso, nel merito la società non ha mai Parte_1
allegato, né prodotto, un contratto ex art.
8-quinquies del D.L.vo n. 502/1992 riferito all'anno di esecuzione delle prestazioni sanitarie (2006). Avvertita della necessità del contratto, con il ricorso in riassunzione ha prodotto una nota del
31.8.2000 con la quale l' , in risposta ad una sua richiesta a mezzo p.e.c. Parte_3 del 31.8.2020, ha precisato che “prima dell'anno 2007 non venivano predisposti contratti ma accordi contrattuali non di competenza di questa UOC” ed ha allegato Part un verbale di riunione tra l' e le associazioni di categoria dell'area specialistica ambulatoriale (c.d. tavolo tecnico) del 8.6.2006 per la definizione di un protocollo di intesa, da sottoscrivere da parte delle singole strutture, riguardante i volumi di prestazioni e correlati limiti di spesa per gli anni dal 2003 al 2006 nell'area specialistica ambulatoriale.
La nota prodotta conferma che non è mai stato stipulato un contratto ex art.
8- quinquies del D.L.vo n. 502/1992 per l'anno 2006 e ciò è implicitamente ammesso dalla stessa laddove sostiene, nell'atto di riassunzione, Parte_1
che nel regime di accreditamento provvisorio “la mancata stipulazione del contratto individuale non appare essere circostanza idonea ad escludere la liquidità del
6 credito azionato in giudizio” e che “la fonte regolatrice del nuovo rapporto di accreditamento risiedeva nella convenzione di valenza costitutiva”. La tesi sostenuta dalla società è che nel regime di accreditamento provvisorio la fonte del rapporto contrattuale non sarebbe il contratto ex art.
8-quinquies del D.L.vo n.
502/1992, ma la convenzione originaria.
L'assunto non può essere condiviso, così come non può ritenersi che, per le strutture operanti in regime di accreditamento provvisorio, il contratto debba intendersi concluso mediante l'adesione della singola struttura (tra l'altro Part indimostrata nel caso di specie) al protocollo d'intesa stipulato dall' con le associazioni di categoria e l'accettazione delle tariffe.
L'art.
8-bis, commi 1 e 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da queste disposizioni si desume che le prestazioni sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura privata sono remunerate dal Servizio sanitario nazionale solo se la struttura è accreditata dalla Regione e ha stipulato il contratto ex art.
8- quinquies. E, infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., ord.
11.3.2020 n. 7019).
L'essenzialità del contratto scritto risponde al principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. La forma scritta ad substantiam, infatti, è strumento di
7 garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97
Cost.
L'obbligazione di pagamento delle prestazioni può sorgere solo dal contratto scritto stipulato dalla Regione o dalle unità sanitarie locali con le strutture private
(art.
8-quinquies, come modificato dal D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66), che indica, tra l'altro: - il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni
(comma 2).
La Suprema Corte ha anche chiarito che l'obbligo per la struttura privata di
Part stipulare apposito contratto in forma scritta con la territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento “provvisorio” o “transitorio”.
L'accreditamento “provvisorio” riguarda le nuove strutture o l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti e può essere concesso, nelle more del procedimento di accreditamento istituzionale, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso (art.
8-quater, comma 7). L'accreditamento “transitorio” o “temporaneo” riguarda le strutture già convenzionate. L'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, ha previsto, con l'entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa (31.12.1995, termine prorogato al 30.6.1996), la definitiva cessazione della disciplina contrattuale in atto (“A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento …..”) ma ha consentito la prosecuzione dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie, in attesa dei provvedimenti di accreditamento, in regime di c.d. accreditamento “transitorio” o “temporaneo”
(“per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del
8 citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”). Nelle more del procedimento di accreditamento istituzionale, alle strutture private originariamente convenzionate, ai sensi della legge n. 833 del 1978, è riconosciuto ex lege un diritto soggettivo all'accreditamento in via transitoria, stante l'esigenza di garantire, nelle more di definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari all'accreditamento istituzionale ed anche in mancanza di tali provvedimenti, la continuazione della assistenza agli utenti del Servizio sanitario.
L'accreditamento transitorio è subordinato alla formale accettazione da parte degli operatori sanitari del sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe regionali. Dunque, secondo la disciplina transitoria introdotta dalla legge n.
724/1994, tutti i soggetti già titolari di convenzione con il SSN proseguono l'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie fino al rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivi ma il regime di remunerazione è quello tariffario adottato dalle regioni, con conseguente cessazione degli accordi fino allora vigenti.
È stato chiarito che la prosecuzione dell'attività dei soggetti ex convenzionati è condizionata all'esercizio dei poteri delle regioni che ineriscono “non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, ma anche alla valutazione del loro fabbisogno da parte dell'utenza, valutazione correlata all'impossibilità che le stesse siano fornite direttamente dalle strutture pubbliche” (Cass., sez. Unite, 14.1.2015, n. 473). La disciplina delle modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, rimaneva in ogni caso attribuita ai provvedimenti adottati dalla regione e recepiti nei singoli contratti stipulati con le
Parte
e quindi al rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria (Cass., 19.11.2015, n.
23657; Cass., 6.8.2014, n. 17711).
Non vale a sostenere la tesi secondo cui la disciplina del D.Lvo n. 502/1992 troverebbe applicazione esclusivamente nel sistema a regime dell'accreditamento
“istituzionale definitivo” (attuato nella regione Campania soltanto nell'anno 2014) il precedente di Cass.
6.9.2012 n. 14944. La pronuncia, da un lato, ribadisce che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994, l'accreditamento “in via provvisoria” opera automaticamente per le strutture private convenzionate, alla data di entrata in vigore del D.Lo n. 502/1992, dall'altro esclude che la erogazione delle prestazioni a favore degli assistiti dal SSR debba essere preceduta, oltre che dalla
9 prescrizione medica, anche da una “preventiva autorizzazione” della
[...]
per conto della quale il servizio sanitario viene prestato dalla struttura. Ma CP_1
non viene in esame, in tale precedente giurisprudenziale, la diversa questione della stipula del contratto accessivo alla concessione di pubblico servizio.
Anche durante il regime di “accreditamento provvisorio o transitorio” (non essendo stato ancora attuato il regime di accreditamento istituzionale definitivo), dunque, sussiste l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833/1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la Asl territorialmente competente, con il quale la struttura provvisoriamente accreditata accetta le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili dalla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno in esercizio, mentre l'ente pubblico non economico assume la obbligazione di pagamento dei corrispettivi, in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del
SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass., ord., 5.7.2018 n. 17588).
Infine, il secondo comma dell'art.
8-quinquies non prevede la sostituzione dei contratti con i protocolli di intesa, né una modalità di conclusione dei contratti mediante l'adesione della struttura ai protocolli, i quali hanno il compito di fissare annualmente, con le associazioni di categoria, il tetto di macroarea. La norma contempla l'insostituibilità del contratto con la struttura privata, con il quale le parti devono convenzionalmente stabilire le rispettive prestazioni nei contenuti essenziali
(le tariffe applicate, il limite delle prestazioni erogabili dalla struttura fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno in esercizio, le condizioni e le modalità di determinazione della regressione tariffaria, le modalità e i tempi di pagamento dei corrispettivi, ecc.).
La mancanza del contratto scritto ex art.
8-quinquies citato che, essendo richiesto a pena di nullità, non può essere superata dal principio di non contestazione ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni grado, esclude la sussistenza dell'obbligazione contrattuale dedotta con il ricorso monitorio ed assorbe il motivo di appello
Part originariamente proposto dall' relativo al superamento del tetto di spesa.
Di qui l'accoglimento dell'appello, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio.
10 Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali deve comprendere, altresì, quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022,
n. 3798), del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, e del giudizio di rinvio. L'esito complessivo (il rigetto della domanda) implica la soccombenza di e, conseguentemente, a norma dell'art. Parte_1
91, comma 1, c.p.c., la sua condanna al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dell' , che si liquidano come in dispositivo, non Parte_3
ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio e in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 70/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno n. 3004/2013, pubblicata il 13.11.2013, revoca il decreto ingiuntivo n. 532/07 e rigetta la domanda proposta dalla società con il ricorso monitorio;
Parte_1
2. condanna al rimborso delle spese processuali del Parte_1
giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore dell , che liquida Controparte_1 in € 982,00 per spese vive (€ 178,00 per il giudizio di primo grado ed € 804,00 per il giudizio di appello) ed € 13.500,00 per onorari di difesa (€ 3.500,00 per il giudizio di primo grado;
€ 3.500,00 per il giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di legittimità ed € 3.500,00 per il giudizio di rinvio), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno lì 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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