Art. 708. Bandi di arruolamento 1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
2. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
2. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.