CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 306/2025 R.G., avente ad oggetto: retratto agrario TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Parte_1 avv.ti Beniamino Defina e Antonio Valenzano, elettivamente domiciliata presso lo studio, in Casamassima (BA), corso Garibaldi n. 19; appellante e
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Roberto Moschetti, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Casamassima (BA), via Rivoli n. 39; appellato All'udienza collegiale del 22/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127-ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352/1, c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (Foglio di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025): < … si conclude in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 75/2025 emessa dal Tribunale di Bari III Sezione Civile, Dr. Lullo nell'ambito del giudizio R.G. 2828/2021, pubblicata il 13.01.2025, Rep. N. 186/2025 del 14.01.2025, notificata il 14.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'Atto introduttivo al giudizio che qui si riportano: “ ACCERTARE e DICHIARARE, A. la nullità e/o inefficacia, dell'intervenuto atto di compravendita avente per oggetto il terreno agricolo sito in Casamassima (BA) alla Via Acquaviva e censito in catasto al Fg. n. 39, ptc n. 4-6, così come concluso tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Persona_1
, di conseguenza Voglia condannare il Sig. al
[...] Controparte_1 trasferimento del bene alla Sig.ra . B. per l'effetto dichiarare il Parte_1 diritto di prelazione e di riscatto agrario in favore della Sig.ra Parte_1 del fondo agricolo in Casamassima (BA) alla Via Acquaviva, censito in catasto al Fg. n. 39, ptc n. 4-6, acquistato dal Sig. per atto di Controparte_1 compravendita del 10 maggio 2020 (Rep. n. 7 – raccolta n. 6 all.to) per Notar Dott. ; Voglia, altresì, CONDANNARE il Sig. Persona_2 [...]
, alla refusione di spese, competenze ed onorari del presente CP_1 procedimento>. Il procuratore di ha così concluso (Note scritte di precisazione Controparte_1 delle conclusioni del 21/10/2025): …Il sottoscritto difensore, precisa le conclusioni chiedendo che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare l'impugnazione perché inammissibile ex art. 348/bis e/o 342 c.p.c. e, comunque, perché totalmente infondata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite >. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 75/2025, pubblicata il 13 gennaio 2025, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte da dirette ad ottenere la Parte_1 dichiarazione del diritto di prelazione e riscatto agrario del fondo agricolo in Casamassima (BA) alla Via Acquaviva, censito in catasto al foglio n. 39, ptc. nn. 4-6, oggetto di compravendita a mezzo atto pubblico del 10 maggio 2025, per notaio Dott. (Rep. n.
7- racc. n.6 all.to), tra il convenuto Persona_2 [...]
, acquirente, e , venditrice. CP_1 Persona_3
È stata rigettata anche la domanda dell'attrice di nullità e/o inefficacia del suddetto atto di compravendita, con condanna del convenuto al trasferimento del bene a suo favore. Altresì, il Giudice di primo grado ha condannato l'attrice “a pagare alla parte convenuta le spese di lite, liquidandole in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge”. Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha ritenuto che “l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non abbia provato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio della prelazione e del riscatto rivendicati”. I presupposti del diritto di prelazione agraria e del retratto sono fissati dagli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971 e il giudice è chiamato a verificarne la sussistenza anche ex officio, in quanto condizioni dell'azione, nei limiti delle contestazioni della controparte. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la prova della qualifica di coltivatore diretto del fondo confinante sia rimasta “sul piano della mera allegazione priva di riscontro obiettivo”. Infatti, per il Tribunale, requisiti formali, quali iscrizioni ad albi o a registri, non forniscono prova sufficiente della qualità di coltivatore diretto, “dovendo l'istante dare prova dell'effettività di tale condizione”. Inoltre, il Tribunale afferma che non ha allegato nemmeno l'elemento della Pt_1
“proporzione tra capacità lavorativa e dimensione dei fondi”. Sulla base di questi motivi, il Tribunale ha deciso per il rigetto della domanda attorea, sottolineando che la mancata dimostrazione di uno soltanto dei suddetti requisiti esclude l'accoglimento, senza che sia necessario procedere all'esame degli altri presupposti1. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente , la Parte_1 quale ha contestato “errores in iudicando e violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 132 2° comma n. 4 cpc, 115 comma 1 e 116 cpc, 118 disp. att. cpc., art. 2697 c.c.”. In particolare, l'appellante impugna la motivazione della sentenza e si duole del fatto che questa non si sarebbe “attenuta alle indefettibili regole dettate dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., operando un'errata valutazione delle prove documentali versate in atti, con conseguente violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c.” sulla disponibilità e valutazione delle prove. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la “omessa e/o errata valutazione del giudice di primo grado delle risultanze probatorie e delle
“condizioni soggettive - oggettive” dell'azione intrapresa dalla Sig.ra Parte_1
ex artt. 8 l. 590/1965, 7 2 bis l. 817/1971, l. 28.7.2016 n. 154, art. 1 d.
[...] lgs. 29.3.2004 n. 99”2. Secondo l'appellante, dalle prove documentali presentate emergerebbe una
“prova chiara ed evidente” della propria qualità di coltivatrice diretta, nonché della sussistenza degli altri requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del retratto agrario. Infatti, lamenta che il Tribunale di Bari avrebbe deciso Pt_1 di non provvedere all'esame dell'ampia prova documentale da lei offerta. Nell'atto d'appello, parte appellante specifica che il diritto di prelazione e di riscatto agrario vantati si fondano sul comma 2-bis dell'art. 7 L. n. 817/1971, così come modificato dalla legge 154/2016, con cui è stata estesa la prelazione anche all'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola e proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché coltivatore diretto. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, l'appellante sostiene di aver provato tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. In particolare, la proprietà del terreno confinante con il fondo offerto in vendita e la sua effettiva coltivazione per almeno due anni sarebbero dimostrati dall'atto di proprietà allegato e dalle fatture di lavorazione del prodotto agricolo e di manutenzione del fondo. Per la prova della non alienazione di altri fondi rustici nel biennio precedente al 2020, l'appellante rinvia alla documentazione in atti. Con l'appello si afferma, inoltre, che le estensioni (documentate in atti) del fondo oggetto della controversia e del fondo di proprietà dell'attrice “non vanno assolutamente ad incidere sulla capacità lavorativa della famiglia”. Rispetto alla qualifica di coltivatore diretto, l'appellante ritiene che questa sia stata ampiamente provata: dall'iscrizione (al momento della compravendita e dell'esercizio dell'azione) di negli elenchi di cui all'art. 11 L. Parte_1
9/1963 in qualità di coltivatore diretto, dalla certificazione della sua iscrizione previdenziale, dalla contribuzione INPS e dal possesso di partita IVA come esercente di attività di colture miste olivicole e frutticole. Inoltre, la parte appellante dichiara di aver dedicato il 50% del proprio tempo lavorativo all'attività di coltivatore diretto e che il 100% del proprio reddito deriva da tale attività. Da ultimo, a dimostrazione del valore probatorio degli elementi presentati, l'appellante segnala che il Dipartimento Politiche del Lavoro, per il rilascio delle qualifiche professionali, svolge un procedimento “dichiarativo, accertativo e certificatorio” e che “l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto, pertanto, prevede la verifica della sussistenza di tutti i requisiti, necessari e concorrenti”. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellato, , Controparte_1 contestando l'avverso gravame, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità, poiché l'atto di appello non svilupperebbe “una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice”, limitandosi a contestare una erronea valutazione delle risultanze probatorie. In aggiunta, l'appellato rileva l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'impugnazione, “non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta”. Nel merito, l'appellato ritiene l'impugnazione totalmente infondata e condivide la valutazione operata dal Tribunale di Bari circa la mancata prova dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrario. A tal proposito, fa rinvio all'orientamento giurisprudenziale per cui la qualifica di coltivatore diretto non può considerarsi provata soltanto da elementi formali, come quelli presentati dall'appellante. Inoltre, secondo la citata giurisprudenza, per esercitare il retratto agrario non sarebbe sufficiente dimostrare di essere coltivatore diretto, ma occorre provare anche che si “coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto”.3 Poiché la posizione di coltivatore diretto richiede il carattere abituale della coltivazione, l'appellato allega come circostanza ostativa al riconoscimento di tale qualifica il fatto che, dalle immagini di Google, il fondo di proprietà della parte attrice apparirebbe con una “sporadica presenza di alberi di ulivo”. Infatti, secondo il convenuto, l'abitualità andrebbe valutata in base al rapporto tra il tempo dedicato all'attività agricola e il tempo dedicato ad altre attività e “il tempo dedicato all'attività agricola va calcolato in rapporto all'estensione dell'azienda agricola, la cui dimensione deve essere tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno”. Perciò, in questo caso, le dimensioni esigue del fondo e la scarsità di alberi di ulivo escluderebbero il carattere abituale della coltivazione. Rispetto all'elemento del reddito, il convenuto sottolinea che l'allegazione delle fatture, relative a spese per la molitura delle olive e per l'acquisto di prodotti di agricoltura, non funge da prova del reddito derivante dall'attività agricola svolta, perché non rappresenta i ricavi derivanti da tale attività. Già in primo grado, con la comparsa di costituzione, il convenuto ha manifestato dei dubbi sull' “effettivo inserimento del terreno della Pt_1 nell'organizzazione produttiva, in considerazione della presenza sul terreno di un edificio cui il fondo è asservito”. Si è sottolineato che la costruzione dell'edificio era stata soggetta a provvedimenti da parte di organi deputati al controllo delle costruzioni. In particolare – si segnala - è intervenuta l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 7/2009 del Comune di Casamassima per mancanza dei requisiti di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo. A questa si è aggiunta la nota prot. n. 17281 del 30.09.2014 dell'Area politiche per lo sviluppo rurale servizio agricoltura. Nelle note conclusive in sede di impugnazione, l'appellante dichiara di aver depositato la nota prot. 4760 del 31.03.2009 del Comune di Casamassima, che revoca la sospensione “essendo state superate le incertezze qualificanti l'attività lavorativa esercitata”. Tuttavia, per l'appellato, la risalenza dell'atto amministrativo escluderebbe la sua rilevanza in giudizio, considerato che la qualità di coltivatore diretto deve sussistere al momento della vendita del fondo. In relazione alla nota della , l'appellante (nelle note conclusive in CP_2 appello) sostiene che l'interpello sia da considerarsi errato, in virtù dell'iscrizione del destinatario alla gestione INPS. Secondo l'appellato, invece, la replica di
[...]
è un “pretestuoso tentativo di sminuire la rilevanza della nota [...] sulla Pt_1 base della mera iscrizione all'INPS”. Infine, la parte appellata conclude che non ha provato tutti i requisiti Pt_1 soggettivi e oggettivi della prelazione e del retratto agrario. Oltre a non essere stato provato che si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione Pt_1 del fondo, la prova mancherebbe anche in relazione alla prevalenza del reddito da attività agricola e alla proporzione tra capacità lavorativa della famiglia e dimensione dei fondi posseduti, in aggiunta al fondo oggetto del retratto. Inoltre, secondo l'appellato, non sarebbe stata dimostrata la coltivazione del fondo confinante per almeno due anni, né la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente.
Per questi motivi
, l'appellato chiede di rigettare Controparte_1
l'impugnazione proposta e di confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bari n. 75/2025. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 22/10/2025, la causa è stata riservata per la decisione, ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., proposta dall'appellato, perché l'appellante non solo ha individuato in maniera sufficientemente specifica i capi della sentenza impugnati ma ha anche indicato le violazioni di legge lamentate e le censure al ragionamento svolto dal Giudice. Infatti, dall'appello emerge chiaramente che il principale motivo di doglianza riguarda l'omessa e/o errata valutazione delle prove e delle condizioni soggettive e oggettive dell'azione da parte del Tribunale. Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità e infondatezza, proposta dall'appellato invocando l'art. 348-bis c.p.c., ritiene la Corte che la stessa sia ormai ampiamente superata, atteso che la causa è giunta alla fase decisionale nel merito. Nel merito l'appello è totalmente infondato. Con il primo motivo di gravame, si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli “artt. 132, 2° comma n. 4 cpc, 115 comma 1 e 116 cpc, 118 disp. att. cpc., art. 2697 c.c.” Quanto alla motivazione, in realtà, la sentenza di primo grado contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Il Giudice correttamente individua i fatti rilevanti della causa, le norme che vengono in rilievo (gli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971), ricostruisce i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto di prelazione e retratto agrario, cita la giurisprudenza prevalente e rilevante e, facendosi guidare da questa, giunge logicamente alla decisione. Neppure sono ravvisate violazioni degli articoli 115, 116 c.p.c. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia proceduto all'esame dell'“ampia prova documentale” fornita dall'attrice circa la qualifica di coltivatore diretto. In realtà, il Tribunale ha preso in considerazione i documenti prodotti dalla parte, ritenendo però che questi non potessero essere considerati prove sufficienti dell'assunto attoreo. Infatti, la dimostrazione della qualifica di coltivatore diretto dell'appellante si regge esclusivamente su elementi di natura formale4 e sulla produzione di fatture di lavorazione delle olive e di spese per materiale agricolo. Rispetto ai primi, il Giudice, in linea con consolidata giurisprudenza di legittimità5, sottolinea che
“non sono sufficienti requisiti formali, quali iscrizioni ad albi o registri da cui potrebbe desumersi la qualità di coltivatore, dovendo l'istante dare prova dell'effettività di tale condizione”. Più in generale, all'esito dell'esame della documentazione prodotta, in primo grado, si è ritenuto che la prospettazione attorea sia “rimasta sul piano della mera allegazione priva di riscontro obiettivo”. Quanto alla lamentata violazione della norma in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.), la Corte ritiene che questa sia stata interpretata e applicata correttamente dal Giudice di prime cure nel caso di specie, ribadendo che deve essere la parte che in giudizio chiede l'accertamento del proprio diritto di prelazione e riscatto agrario a dover dare prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. È pacifico che grava sul retraente l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, in quanto fatti costitutivi della propria domanda.6 In secondo luogo, si lamenta la “omessa e/o errata valutazione del giudice di primo grado delle risultanze probatorie e delle “condizioni soggettive - oggettive” dell'azione intrapresa dalla Sig.ra ex artt. 8 l. Parte_1
590/1965, 7 2 bis l. 817/1971, l. 28.7.2016 n. 154, art. 1 d. lgs. 29.3.2004 n. 99”. L'appellante invoca il proprio diritto di prelazione in qualità di imprenditore agricolo professionale del terreno confinante a quello messo in vendita (art. 7, co.
2-bis, L. n. 817/1971, così come modificato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154). sostiene che il suddetto diritto sia stato frustrato dalla mancata Pt_1 denuntiatio e dal susseguente perfezionamento del contratto di compravendita tra e , avente ad oggetto il fondo confinante. Persona_3 Controparte_1
Dunque, ha agito in giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto di prelazione e di riscatto agrario sul fondo trasferito. Al fine di valutare la fondatezza della domanda dell'attrice, il Giudice di primo grado ha accuratamente individuato i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per la sussistenza del diritto di prelazione agraria e di riscatto. Si deve sottolineare che il diritto di prelazione nelle ipotesi previste dall'art. 7, L. n.817/1971, è riconosciuto se ricorrono anche tutte le condizioni dell'art. 8, L. n. 590/1965, cui l'art. 7 fa rinvio7. In particolare, il fondo oggetto del retratto deve avere destinazione agricola e sul fondo confinante di proprietà del retraente “non devono essere insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti” (art. 7, co.
2-bis, L. n. 817/1971). I requisiti soggettivi, invece, si riferiscono a colui che fa valere in giudizio il proprio diritto di prelazione e di riscatto. Si richiede che il retraente sia coltivatore diretto del fondo confinante da almeno due anni, che non abbia venduto nel biennio precedente fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille e, infine, che la dimensione del fondo (su cui si esercita il diritto di prelazione), in aggiunta agli altri in proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia. In considerazione del fatto che la disciplina in materia di retratto agrario comporta una limitazione non indifferente dell'autonomia privata e della proprietà, si chiede al giudice di verificare in maniera particolarmente rigorosa la sussistenza dei suddetti requisiti, per evitare strumentalizzazioni dell'istituto per fini non coerenti con lo spirito della legge. Data la non contestazione della circostanza della contiguità dei fondi, il Giudice si è concentrato sulla dimostrazione del requisito di coltivatore diretto del fondo confinante. La ricostruzione di tale qualifica dipende dalla nozione di coltivatore diretto che l'art. 31 della L. n. 590/1965 fornisce per l'applicazione della stessa legge. Ai sensi di tale disposizione, è considerato coltivatore diretto colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo, a condizione che “la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo”. A fondamento della propria qualifica di coltivatore allega: l'iscrizione Pt_1 in qualità di coltivatore diretto negli elenchi di cui all'art. 11, L. n. 9/1963, l'iscrizione previdenziale all'INPS, il versamento dei relativi contributi e la titolarità di partita IVA come esercente di attività di colture miste olivicole e frutticole. A questa documentazione si aggiunge la mera dichiarazione di aver dedicato almeno il 50% del proprio tempo lavorativo all'attività di coltivatore diretto e che il 100% del proprio reddito è derivato da tale attività. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova della sua qualifica di coltivatore diretto, essendo questa rimasta sul piano della mera allegazione. Il Tribunale è giunto a tale conclusione, in quanto la sola allegazione di elementi di carattere formale, come quelli in esame, è insufficiente ai fini della prova, essendo chiamato il retraente a dimostrare l'effettività della condizione di coltivatore diretto. La Corte ritiene che la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Giudice non sia censurabile. In primo luogo, perché la stessa legge n. 590 del 1965, subordinando il beneficio alla prova della diretta e abituale coltivazione del fondo, richiede qualcosa in più della semplice iscrizione in elenchi, albi o registri8. Non vi è dubbio che tali iscrizioni abbiano valore dichiarativo, così come precisato dall'appellante; tuttavia, queste possono essere considerate degli elementi a supporto della statuizione attorea ove corroborati da ulteriori riscontri. In questo caso, non è stata fornita dall'appellante alcuna prova del fatto che ella coltivi effettivamente il fondo confinante con quello oggetto del riscatto. Non costituiscono prove sufficienti nemmeno le fatture delle spese di molitura delle olive e per la manutenzione del fondo. Invero, queste non dimostrano se
[...]
coltiva direttamente e abitualmente il fondo, prevalentemente con Parte_1 lavoro proprio o della propria famiglia. Significativo è anche il fatto che nulla sia stato allegato dall'appellante circa la forza lavorativa del proprio nucleo familiare, sebbene si tratti di un elemento essenziale per la valutazione della qualifica di coltivatore diretto. Infatti, si ribadisce che l'art. 31 della L. n. 590/1965 richiede che la capacità lavorativa della famiglia del coltivatore diretto non sia inferiore a un terzo di quella richiesta per la normale necessità della coltivazione del fondo. Alla luce delle argomentazioni svolte, si condividono le conclusioni tratte dal Tribunale di Bari nella sentenza impugnata. Dopo l'esame degli elementi forniti dalla parte attrice, ora appellante, anche questa Corte perviene alla conclusione che l'appellante non abbia offerto elementi probatori sufficienti a fondare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del requisito di coltivatore diretto. Inoltre, si sottolinea che la prova risulta carente anche sotto il profilo della proporzione tra la dimensione dei fondi (calcolata considerando sia il fondo su cui si esercita il diritto di prelazione, sia gli altri terreni già in proprietà della retraente) e la capacità lavorativa del nucleo familiare dell'attrice. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia di retratto agrario9, allorquando il giudice ritiene sia mancante la prova di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge, diventa superfluo l'esame circa l'esistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha deciso che “mancando il requisito della coltivazione del fondo oggetto della pretesa si deve quindi addivenire al rigetto della domanda, senza la necessità di indagare né sugli altri requisiti della prelazione agraria”. L'appello proposto da merita pieno rigetto. Parte_1
Visto l'esito del gravame, a carico dell'appellante soccombente vanno poste le spese processuali in favore dell'appellato, come da liquidazione di cui al dispositivo. Nel conteggio dei compensi si tiene conto del valore indeterminabile a complessità bassa della causa, applicati, in ogni caso, i parametri minimi, in considerazione della modesta difficoltà delle questioni giuridiche affrontate. Per il giudizio di gravame non si tiene conto della fase istruttoria/trattazione, in quanto non espletata. Visto l'esito negativo dell'appello, a carico della soccombente va posto l'obbligo di corresponsione del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 75/2025 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bari III Sezione Civile, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellato , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado, liquidate in compensi € 1.800,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
c) pone a carico di parte appellante l'obbligo di corrispondere il doppio contributo di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 22/10/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Giudice di primo grado richiama un orientamento della Corte di Cassazione, in particolare l'ordinanza n. 537/2020. 2 Pag. 3 del relativo atto di appello. 3 Viene richiamata Cass., Sez. 3, Ord. n. 28374/2023. 4 In particolare, si allega l'iscrizione in qualità di coltivatore diretto negli elenchi di cui all'art. 11 L. n. 9/1963, l'iscrizione previdenziale e il versamento dei relativi contributi, la titolarità di partita IVA “quale esercente di attività di colture miste olivicole e frutticole”. 5 Ex multis Cass., Sez. 3, n. 123/2020. 6 In tal senso, cfr. la giurisprudenza del Supremo Collegio: Cass., Sez. 3, Ord. n. 25727/2023; Cass., Sez. 3, Ord. n. 537/2020; Cass., Sez. 3, n. 12893/2012; Cass. civ. Sez. 3, n.3836/1995. 7 In tal senso, Cass. Sez. 3, n. 3561/1996; Cass. Sez. 3, n. 3732/1998; Cass. Sez. 3, n. 4908/2003; Cass. Sez. 3, n. 26046/2005; Cass. Sez. 3, Ord. n. 8338/2024. 8 Sul punto, Cass., Sez. 3, n. 123/2020; Cass., Sez. 3, n. 19748/2011. 9 Cass., Sez. 3, Ord. n. 537/2020; Cass., Sez. 3, n. 7253/2013.
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 306/2025 R.G., avente ad oggetto: retratto agrario TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Parte_1 avv.ti Beniamino Defina e Antonio Valenzano, elettivamente domiciliata presso lo studio, in Casamassima (BA), corso Garibaldi n. 19; appellante e
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Roberto Moschetti, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Casamassima (BA), via Rivoli n. 39; appellato All'udienza collegiale del 22/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127-ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352/1, c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (Foglio di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025): < … si conclude in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 75/2025 emessa dal Tribunale di Bari III Sezione Civile, Dr. Lullo nell'ambito del giudizio R.G. 2828/2021, pubblicata il 13.01.2025, Rep. N. 186/2025 del 14.01.2025, notificata il 14.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'Atto introduttivo al giudizio che qui si riportano: “ ACCERTARE e DICHIARARE, A. la nullità e/o inefficacia, dell'intervenuto atto di compravendita avente per oggetto il terreno agricolo sito in Casamassima (BA) alla Via Acquaviva e censito in catasto al Fg. n. 39, ptc n. 4-6, così come concluso tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Persona_1
, di conseguenza Voglia condannare il Sig. al
[...] Controparte_1 trasferimento del bene alla Sig.ra . B. per l'effetto dichiarare il Parte_1 diritto di prelazione e di riscatto agrario in favore della Sig.ra Parte_1 del fondo agricolo in Casamassima (BA) alla Via Acquaviva, censito in catasto al Fg. n. 39, ptc n. 4-6, acquistato dal Sig. per atto di Controparte_1 compravendita del 10 maggio 2020 (Rep. n. 7 – raccolta n. 6 all.to) per Notar Dott. ; Voglia, altresì, CONDANNARE il Sig. Persona_2 [...]
, alla refusione di spese, competenze ed onorari del presente CP_1 procedimento>. Il procuratore di ha così concluso (Note scritte di precisazione Controparte_1 delle conclusioni del 21/10/2025): …Il sottoscritto difensore, precisa le conclusioni chiedendo che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare l'impugnazione perché inammissibile ex art. 348/bis e/o 342 c.p.c. e, comunque, perché totalmente infondata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite >. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 75/2025, pubblicata il 13 gennaio 2025, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte da dirette ad ottenere la Parte_1 dichiarazione del diritto di prelazione e riscatto agrario del fondo agricolo in Casamassima (BA) alla Via Acquaviva, censito in catasto al foglio n. 39, ptc. nn. 4-6, oggetto di compravendita a mezzo atto pubblico del 10 maggio 2025, per notaio Dott. (Rep. n.
7- racc. n.6 all.to), tra il convenuto Persona_2 [...]
, acquirente, e , venditrice. CP_1 Persona_3
È stata rigettata anche la domanda dell'attrice di nullità e/o inefficacia del suddetto atto di compravendita, con condanna del convenuto al trasferimento del bene a suo favore. Altresì, il Giudice di primo grado ha condannato l'attrice “a pagare alla parte convenuta le spese di lite, liquidandole in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge”. Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha ritenuto che “l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non abbia provato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio della prelazione e del riscatto rivendicati”. I presupposti del diritto di prelazione agraria e del retratto sono fissati dagli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971 e il giudice è chiamato a verificarne la sussistenza anche ex officio, in quanto condizioni dell'azione, nei limiti delle contestazioni della controparte. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la prova della qualifica di coltivatore diretto del fondo confinante sia rimasta “sul piano della mera allegazione priva di riscontro obiettivo”. Infatti, per il Tribunale, requisiti formali, quali iscrizioni ad albi o a registri, non forniscono prova sufficiente della qualità di coltivatore diretto, “dovendo l'istante dare prova dell'effettività di tale condizione”. Inoltre, il Tribunale afferma che non ha allegato nemmeno l'elemento della Pt_1
“proporzione tra capacità lavorativa e dimensione dei fondi”. Sulla base di questi motivi, il Tribunale ha deciso per il rigetto della domanda attorea, sottolineando che la mancata dimostrazione di uno soltanto dei suddetti requisiti esclude l'accoglimento, senza che sia necessario procedere all'esame degli altri presupposti1. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente , la Parte_1 quale ha contestato “errores in iudicando e violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 132 2° comma n. 4 cpc, 115 comma 1 e 116 cpc, 118 disp. att. cpc., art. 2697 c.c.”. In particolare, l'appellante impugna la motivazione della sentenza e si duole del fatto che questa non si sarebbe “attenuta alle indefettibili regole dettate dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., operando un'errata valutazione delle prove documentali versate in atti, con conseguente violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c.” sulla disponibilità e valutazione delle prove. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la “omessa e/o errata valutazione del giudice di primo grado delle risultanze probatorie e delle
“condizioni soggettive - oggettive” dell'azione intrapresa dalla Sig.ra Parte_1
ex artt. 8 l. 590/1965, 7 2 bis l. 817/1971, l. 28.7.2016 n. 154, art. 1 d.
[...] lgs. 29.3.2004 n. 99”2. Secondo l'appellante, dalle prove documentali presentate emergerebbe una
“prova chiara ed evidente” della propria qualità di coltivatrice diretta, nonché della sussistenza degli altri requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del retratto agrario. Infatti, lamenta che il Tribunale di Bari avrebbe deciso Pt_1 di non provvedere all'esame dell'ampia prova documentale da lei offerta. Nell'atto d'appello, parte appellante specifica che il diritto di prelazione e di riscatto agrario vantati si fondano sul comma 2-bis dell'art. 7 L. n. 817/1971, così come modificato dalla legge 154/2016, con cui è stata estesa la prelazione anche all'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola e proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché coltivatore diretto. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, l'appellante sostiene di aver provato tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. In particolare, la proprietà del terreno confinante con il fondo offerto in vendita e la sua effettiva coltivazione per almeno due anni sarebbero dimostrati dall'atto di proprietà allegato e dalle fatture di lavorazione del prodotto agricolo e di manutenzione del fondo. Per la prova della non alienazione di altri fondi rustici nel biennio precedente al 2020, l'appellante rinvia alla documentazione in atti. Con l'appello si afferma, inoltre, che le estensioni (documentate in atti) del fondo oggetto della controversia e del fondo di proprietà dell'attrice “non vanno assolutamente ad incidere sulla capacità lavorativa della famiglia”. Rispetto alla qualifica di coltivatore diretto, l'appellante ritiene che questa sia stata ampiamente provata: dall'iscrizione (al momento della compravendita e dell'esercizio dell'azione) di negli elenchi di cui all'art. 11 L. Parte_1
9/1963 in qualità di coltivatore diretto, dalla certificazione della sua iscrizione previdenziale, dalla contribuzione INPS e dal possesso di partita IVA come esercente di attività di colture miste olivicole e frutticole. Inoltre, la parte appellante dichiara di aver dedicato il 50% del proprio tempo lavorativo all'attività di coltivatore diretto e che il 100% del proprio reddito deriva da tale attività. Da ultimo, a dimostrazione del valore probatorio degli elementi presentati, l'appellante segnala che il Dipartimento Politiche del Lavoro, per il rilascio delle qualifiche professionali, svolge un procedimento “dichiarativo, accertativo e certificatorio” e che “l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto, pertanto, prevede la verifica della sussistenza di tutti i requisiti, necessari e concorrenti”. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellato, , Controparte_1 contestando l'avverso gravame, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità, poiché l'atto di appello non svilupperebbe “una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice”, limitandosi a contestare una erronea valutazione delle risultanze probatorie. In aggiunta, l'appellato rileva l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'impugnazione, “non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta”. Nel merito, l'appellato ritiene l'impugnazione totalmente infondata e condivide la valutazione operata dal Tribunale di Bari circa la mancata prova dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrario. A tal proposito, fa rinvio all'orientamento giurisprudenziale per cui la qualifica di coltivatore diretto non può considerarsi provata soltanto da elementi formali, come quelli presentati dall'appellante. Inoltre, secondo la citata giurisprudenza, per esercitare il retratto agrario non sarebbe sufficiente dimostrare di essere coltivatore diretto, ma occorre provare anche che si “coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto”.3 Poiché la posizione di coltivatore diretto richiede il carattere abituale della coltivazione, l'appellato allega come circostanza ostativa al riconoscimento di tale qualifica il fatto che, dalle immagini di Google, il fondo di proprietà della parte attrice apparirebbe con una “sporadica presenza di alberi di ulivo”. Infatti, secondo il convenuto, l'abitualità andrebbe valutata in base al rapporto tra il tempo dedicato all'attività agricola e il tempo dedicato ad altre attività e “il tempo dedicato all'attività agricola va calcolato in rapporto all'estensione dell'azienda agricola, la cui dimensione deve essere tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno”. Perciò, in questo caso, le dimensioni esigue del fondo e la scarsità di alberi di ulivo escluderebbero il carattere abituale della coltivazione. Rispetto all'elemento del reddito, il convenuto sottolinea che l'allegazione delle fatture, relative a spese per la molitura delle olive e per l'acquisto di prodotti di agricoltura, non funge da prova del reddito derivante dall'attività agricola svolta, perché non rappresenta i ricavi derivanti da tale attività. Già in primo grado, con la comparsa di costituzione, il convenuto ha manifestato dei dubbi sull' “effettivo inserimento del terreno della Pt_1 nell'organizzazione produttiva, in considerazione della presenza sul terreno di un edificio cui il fondo è asservito”. Si è sottolineato che la costruzione dell'edificio era stata soggetta a provvedimenti da parte di organi deputati al controllo delle costruzioni. In particolare – si segnala - è intervenuta l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 7/2009 del Comune di Casamassima per mancanza dei requisiti di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo. A questa si è aggiunta la nota prot. n. 17281 del 30.09.2014 dell'Area politiche per lo sviluppo rurale servizio agricoltura. Nelle note conclusive in sede di impugnazione, l'appellante dichiara di aver depositato la nota prot. 4760 del 31.03.2009 del Comune di Casamassima, che revoca la sospensione “essendo state superate le incertezze qualificanti l'attività lavorativa esercitata”. Tuttavia, per l'appellato, la risalenza dell'atto amministrativo escluderebbe la sua rilevanza in giudizio, considerato che la qualità di coltivatore diretto deve sussistere al momento della vendita del fondo. In relazione alla nota della , l'appellante (nelle note conclusive in CP_2 appello) sostiene che l'interpello sia da considerarsi errato, in virtù dell'iscrizione del destinatario alla gestione INPS. Secondo l'appellato, invece, la replica di
[...]
è un “pretestuoso tentativo di sminuire la rilevanza della nota [...] sulla Pt_1 base della mera iscrizione all'INPS”. Infine, la parte appellata conclude che non ha provato tutti i requisiti Pt_1 soggettivi e oggettivi della prelazione e del retratto agrario. Oltre a non essere stato provato che si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione Pt_1 del fondo, la prova mancherebbe anche in relazione alla prevalenza del reddito da attività agricola e alla proporzione tra capacità lavorativa della famiglia e dimensione dei fondi posseduti, in aggiunta al fondo oggetto del retratto. Inoltre, secondo l'appellato, non sarebbe stata dimostrata la coltivazione del fondo confinante per almeno due anni, né la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente.
Per questi motivi
, l'appellato chiede di rigettare Controparte_1
l'impugnazione proposta e di confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bari n. 75/2025. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 22/10/2025, la causa è stata riservata per la decisione, ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., proposta dall'appellato, perché l'appellante non solo ha individuato in maniera sufficientemente specifica i capi della sentenza impugnati ma ha anche indicato le violazioni di legge lamentate e le censure al ragionamento svolto dal Giudice. Infatti, dall'appello emerge chiaramente che il principale motivo di doglianza riguarda l'omessa e/o errata valutazione delle prove e delle condizioni soggettive e oggettive dell'azione da parte del Tribunale. Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità e infondatezza, proposta dall'appellato invocando l'art. 348-bis c.p.c., ritiene la Corte che la stessa sia ormai ampiamente superata, atteso che la causa è giunta alla fase decisionale nel merito. Nel merito l'appello è totalmente infondato. Con il primo motivo di gravame, si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli “artt. 132, 2° comma n. 4 cpc, 115 comma 1 e 116 cpc, 118 disp. att. cpc., art. 2697 c.c.” Quanto alla motivazione, in realtà, la sentenza di primo grado contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Il Giudice correttamente individua i fatti rilevanti della causa, le norme che vengono in rilievo (gli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971), ricostruisce i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto di prelazione e retratto agrario, cita la giurisprudenza prevalente e rilevante e, facendosi guidare da questa, giunge logicamente alla decisione. Neppure sono ravvisate violazioni degli articoli 115, 116 c.p.c. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia proceduto all'esame dell'“ampia prova documentale” fornita dall'attrice circa la qualifica di coltivatore diretto. In realtà, il Tribunale ha preso in considerazione i documenti prodotti dalla parte, ritenendo però che questi non potessero essere considerati prove sufficienti dell'assunto attoreo. Infatti, la dimostrazione della qualifica di coltivatore diretto dell'appellante si regge esclusivamente su elementi di natura formale4 e sulla produzione di fatture di lavorazione delle olive e di spese per materiale agricolo. Rispetto ai primi, il Giudice, in linea con consolidata giurisprudenza di legittimità5, sottolinea che
“non sono sufficienti requisiti formali, quali iscrizioni ad albi o registri da cui potrebbe desumersi la qualità di coltivatore, dovendo l'istante dare prova dell'effettività di tale condizione”. Più in generale, all'esito dell'esame della documentazione prodotta, in primo grado, si è ritenuto che la prospettazione attorea sia “rimasta sul piano della mera allegazione priva di riscontro obiettivo”. Quanto alla lamentata violazione della norma in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.), la Corte ritiene che questa sia stata interpretata e applicata correttamente dal Giudice di prime cure nel caso di specie, ribadendo che deve essere la parte che in giudizio chiede l'accertamento del proprio diritto di prelazione e riscatto agrario a dover dare prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. È pacifico che grava sul retraente l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, in quanto fatti costitutivi della propria domanda.6 In secondo luogo, si lamenta la “omessa e/o errata valutazione del giudice di primo grado delle risultanze probatorie e delle “condizioni soggettive - oggettive” dell'azione intrapresa dalla Sig.ra ex artt. 8 l. Parte_1
590/1965, 7 2 bis l. 817/1971, l. 28.7.2016 n. 154, art. 1 d. lgs. 29.3.2004 n. 99”. L'appellante invoca il proprio diritto di prelazione in qualità di imprenditore agricolo professionale del terreno confinante a quello messo in vendita (art. 7, co.
2-bis, L. n. 817/1971, così come modificato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154). sostiene che il suddetto diritto sia stato frustrato dalla mancata Pt_1 denuntiatio e dal susseguente perfezionamento del contratto di compravendita tra e , avente ad oggetto il fondo confinante. Persona_3 Controparte_1
Dunque, ha agito in giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto di prelazione e di riscatto agrario sul fondo trasferito. Al fine di valutare la fondatezza della domanda dell'attrice, il Giudice di primo grado ha accuratamente individuato i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per la sussistenza del diritto di prelazione agraria e di riscatto. Si deve sottolineare che il diritto di prelazione nelle ipotesi previste dall'art. 7, L. n.817/1971, è riconosciuto se ricorrono anche tutte le condizioni dell'art. 8, L. n. 590/1965, cui l'art. 7 fa rinvio7. In particolare, il fondo oggetto del retratto deve avere destinazione agricola e sul fondo confinante di proprietà del retraente “non devono essere insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti” (art. 7, co.
2-bis, L. n. 817/1971). I requisiti soggettivi, invece, si riferiscono a colui che fa valere in giudizio il proprio diritto di prelazione e di riscatto. Si richiede che il retraente sia coltivatore diretto del fondo confinante da almeno due anni, che non abbia venduto nel biennio precedente fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille e, infine, che la dimensione del fondo (su cui si esercita il diritto di prelazione), in aggiunta agli altri in proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia. In considerazione del fatto che la disciplina in materia di retratto agrario comporta una limitazione non indifferente dell'autonomia privata e della proprietà, si chiede al giudice di verificare in maniera particolarmente rigorosa la sussistenza dei suddetti requisiti, per evitare strumentalizzazioni dell'istituto per fini non coerenti con lo spirito della legge. Data la non contestazione della circostanza della contiguità dei fondi, il Giudice si è concentrato sulla dimostrazione del requisito di coltivatore diretto del fondo confinante. La ricostruzione di tale qualifica dipende dalla nozione di coltivatore diretto che l'art. 31 della L. n. 590/1965 fornisce per l'applicazione della stessa legge. Ai sensi di tale disposizione, è considerato coltivatore diretto colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo, a condizione che “la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo”. A fondamento della propria qualifica di coltivatore allega: l'iscrizione Pt_1 in qualità di coltivatore diretto negli elenchi di cui all'art. 11, L. n. 9/1963, l'iscrizione previdenziale all'INPS, il versamento dei relativi contributi e la titolarità di partita IVA come esercente di attività di colture miste olivicole e frutticole. A questa documentazione si aggiunge la mera dichiarazione di aver dedicato almeno il 50% del proprio tempo lavorativo all'attività di coltivatore diretto e che il 100% del proprio reddito è derivato da tale attività. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova della sua qualifica di coltivatore diretto, essendo questa rimasta sul piano della mera allegazione. Il Tribunale è giunto a tale conclusione, in quanto la sola allegazione di elementi di carattere formale, come quelli in esame, è insufficiente ai fini della prova, essendo chiamato il retraente a dimostrare l'effettività della condizione di coltivatore diretto. La Corte ritiene che la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Giudice non sia censurabile. In primo luogo, perché la stessa legge n. 590 del 1965, subordinando il beneficio alla prova della diretta e abituale coltivazione del fondo, richiede qualcosa in più della semplice iscrizione in elenchi, albi o registri8. Non vi è dubbio che tali iscrizioni abbiano valore dichiarativo, così come precisato dall'appellante; tuttavia, queste possono essere considerate degli elementi a supporto della statuizione attorea ove corroborati da ulteriori riscontri. In questo caso, non è stata fornita dall'appellante alcuna prova del fatto che ella coltivi effettivamente il fondo confinante con quello oggetto del riscatto. Non costituiscono prove sufficienti nemmeno le fatture delle spese di molitura delle olive e per la manutenzione del fondo. Invero, queste non dimostrano se
[...]
coltiva direttamente e abitualmente il fondo, prevalentemente con Parte_1 lavoro proprio o della propria famiglia. Significativo è anche il fatto che nulla sia stato allegato dall'appellante circa la forza lavorativa del proprio nucleo familiare, sebbene si tratti di un elemento essenziale per la valutazione della qualifica di coltivatore diretto. Infatti, si ribadisce che l'art. 31 della L. n. 590/1965 richiede che la capacità lavorativa della famiglia del coltivatore diretto non sia inferiore a un terzo di quella richiesta per la normale necessità della coltivazione del fondo. Alla luce delle argomentazioni svolte, si condividono le conclusioni tratte dal Tribunale di Bari nella sentenza impugnata. Dopo l'esame degli elementi forniti dalla parte attrice, ora appellante, anche questa Corte perviene alla conclusione che l'appellante non abbia offerto elementi probatori sufficienti a fondare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del requisito di coltivatore diretto. Inoltre, si sottolinea che la prova risulta carente anche sotto il profilo della proporzione tra la dimensione dei fondi (calcolata considerando sia il fondo su cui si esercita il diritto di prelazione, sia gli altri terreni già in proprietà della retraente) e la capacità lavorativa del nucleo familiare dell'attrice. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia di retratto agrario9, allorquando il giudice ritiene sia mancante la prova di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge, diventa superfluo l'esame circa l'esistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha deciso che “mancando il requisito della coltivazione del fondo oggetto della pretesa si deve quindi addivenire al rigetto della domanda, senza la necessità di indagare né sugli altri requisiti della prelazione agraria”. L'appello proposto da merita pieno rigetto. Parte_1
Visto l'esito del gravame, a carico dell'appellante soccombente vanno poste le spese processuali in favore dell'appellato, come da liquidazione di cui al dispositivo. Nel conteggio dei compensi si tiene conto del valore indeterminabile a complessità bassa della causa, applicati, in ogni caso, i parametri minimi, in considerazione della modesta difficoltà delle questioni giuridiche affrontate. Per il giudizio di gravame non si tiene conto della fase istruttoria/trattazione, in quanto non espletata. Visto l'esito negativo dell'appello, a carico della soccombente va posto l'obbligo di corresponsione del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 75/2025 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bari III Sezione Civile, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellato , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado, liquidate in compensi € 1.800,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
c) pone a carico di parte appellante l'obbligo di corrispondere il doppio contributo di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 22/10/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Giudice di primo grado richiama un orientamento della Corte di Cassazione, in particolare l'ordinanza n. 537/2020. 2 Pag. 3 del relativo atto di appello. 3 Viene richiamata Cass., Sez. 3, Ord. n. 28374/2023. 4 In particolare, si allega l'iscrizione in qualità di coltivatore diretto negli elenchi di cui all'art. 11 L. n. 9/1963, l'iscrizione previdenziale e il versamento dei relativi contributi, la titolarità di partita IVA “quale esercente di attività di colture miste olivicole e frutticole”. 5 Ex multis Cass., Sez. 3, n. 123/2020. 6 In tal senso, cfr. la giurisprudenza del Supremo Collegio: Cass., Sez. 3, Ord. n. 25727/2023; Cass., Sez. 3, Ord. n. 537/2020; Cass., Sez. 3, n. 12893/2012; Cass. civ. Sez. 3, n.3836/1995. 7 In tal senso, Cass. Sez. 3, n. 3561/1996; Cass. Sez. 3, n. 3732/1998; Cass. Sez. 3, n. 4908/2003; Cass. Sez. 3, n. 26046/2005; Cass. Sez. 3, Ord. n. 8338/2024. 8 Sul punto, Cass., Sez. 3, n. 123/2020; Cass., Sez. 3, n. 19748/2011. 9 Cass., Sez. 3, Ord. n. 537/2020; Cass., Sez. 3, n. 7253/2013.