Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8084 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5153 del 2023, proposto da
Unisoa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AN Botto e Danilo De Benedittis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
contro
ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sogin S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(i) della delibera ANAC n. 14 dell''11 gennaio 2023 (Fasc. ANAC n. 3145/2022), avente ad oggetto “Procedimento a carico della SOA UNISOA SpA per l''applicazione di una sanzione pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e massimo di euro 25.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1 lett. b) e 64, comma 5, del d.p.r. n. 207/2010 per il mancato adempimento degli obblighi comunicativi previsti in capo alla SOA nonché di una sanzione pecuniaria entro il limite minimo di euro 500,00 e massimo di euro 50.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 comma 2 lett. b) e 70 comma 1 lett. d), del d.p.r. n. 207/2010 per non avere la SOA, nello svolgimento della propria attività, assicurato e mantenuto l''indipendenza”, trasmessa alla Società in data 19 gennaio 2023;
(ii) della nota ANAC prot. 58200 del 14 luglio 2022 relativa alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della Società e alla contestazione degli addebiti;
(iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall''odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. RE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con atto notificato il 20.03.2023 e depositato il 23.03.2023, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera ANAC n. 14 del 11.01.2023, con cui l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 per violazione dell’obbligo informativo ed una sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 per violazione dell’obbligo di indipendenza, disponendo altresì la relativa annotazione nel Casellario informatico. Ha impugnato anche la nota del 14.07.2022 di avvio del procedimento sanzionatorio e gli ulteriori atti connessi.
1.1. Ha esposto che la vicenda trae origine dalla segnalazione della Stazione appaltante, secondo cui il legale rappresentante della società dell’organismo di attestazione avrebbe partecipato, su delega del soggetto attestato mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di un appalto, a riunioni con la stazione medesima, mentre la società ricorrente aveva già rilasciato e poi rinnovato in favore di tale operatore economico le attestazioni SOA utilizzate nella procedura di gara.
Su tale base l’Autorità ha ravvisato una situazione incidente sul requisito di indipendenza e sul correlato obbligo di comunicazione.
1.2. La parte ricorrente ha dedotto che il provvedimento sarebbe tardivo, che il contraddittorio sarebbe stato leso dalla mancata audizione dinanzi al Consiglio dell’Autorità e dalla mancata trasmissione di parte del materiale istruttorio, e che non sussisterebbe alcuna violazione del requisito di indipendenza, trattandosi, a suo dire, di una mera delega sostanzialmente riconducibile alle imprese mandanti del raggruppamento e limitata, principalmente, al tema della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza di colpa grave e sproporzione della sanzione.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente in data 28.03.2023, resistendo al ricorso.
3. All’udienza pubblica di smaltimento del 24.04.2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso va respinto.
5. Il primo motivo, con cui la parte ricorrente ha dedotto la tardività dell’esercizio del potere sanzionatorio, è infondato.
La questione interpretativa riguarda l’art. 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio ANAC, (approvato con Delibera n. 920 del 16 ottobre 2019), il quale prevede che la sospensione del procedimento “ opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi ” di cui al comma 1 e che la durata complessiva “ non può eccedere i 45 giorni ”.
Secondo la ricorrente, il limite di 45 giorni costituirebbe un tetto unitario e onnicomprensivo, riferito all’intera vicenda procedimentale, con la conseguenza che le due sospensioni verificatesi nel caso di specie lo avrebbero superato.
La tesi non merita accoglimento.
Poiché l’interpretazione letterale non scioglie i dubbi interpretativi, occorre utilizzare gli altri canoni ermeneutici a disposizione, in particolare il criterio teleologico e quello sistematico.
Anzitutto, la ratio della norma è quella di evitare che il procedimento possa estendersi per un tempo indefinito, a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, da un lato, e del principio di temporizzazione dell’attività amministrativa e di buon andamento, dall’altro.
La locuzione “ per ciascuna delle ipotesi ” collega il limite temporale alla singola causa sospensiva, non alla loro sommatoria.
Le ipotesi previste dal comma 1 sono fattispecie autonome, ciascuna rubricata da una distinta lettera, corrispondenti ad attività istruttorie diverse per natura e finalità (audizione, acquisizione di controdeduzioni, supplemento istruttorio richiesto dal Consiglio).
La formulazione della norma presuppone che ciascuna di tali attività possa richiedere un arco temporale proprio, il che risulta coerente con l’ordinaria fenomenologia di un procedimento amministrativo complesso, nel quale sarebbe irrealistico che ogni singolo adempimento supplementare si esaurisca nell’arco di pochi giorni.
Sul piano sistematico, il confronto con l’art. 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990 conferma tale lettura.
In quella sede il legislatore ha previsto la sospensione del termine procedimentale “ una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni ” collegandola però ad una fattispecie unitaria (l’acquisizione di informazioni o certificazioni presso altre amministrazioni).
Nel Regolamento ANAC, diversamente, la formula “ una sola volta ” è riferita a ciascuna delle ipotesi elencate ( a, b, c, d ), il che denota una struttura sospensiva plurima e non unitaria.
Deve ritenersi, inoltre, che il medesimo limite di 45 giorni operi anche per la sospensione prevista dal comma 3 dello stesso art. 16, relativa all’acquisizione di documenti da altre amministrazioni. Tale disposizione non prevede espressamente un termine specifico, ma il principio di temporizzazione dell’azione amministrativa impone che nessuna fase sospensiva possa protrarsi sine die fino a quando l’altra Amministrazione decida di trasmettere ulteriore documentazione eventualmente rilevante.
In assenza di un termine proprio, quello applicabile si ricava dalla disciplina speciale immediatamente sovraordinata, ossia il medesimo limite di 45 giorni per ciascuna causa sospensiva, che è quello generale previsto dal Regolamento sanzionatorio adottato dall’ANAC.
5.1. Il controllo di legittimità sulla durata del procedimento va dunque compiuto verificando se, in relazione a ogni autonoma causa sospensiva concretamente attivata, il relativo periodo di sospensione sia rimasto entro il limite previsto.
Nel caso di specie, tale verifica ha esito positivo.
La prima sospensione, correlata all’audizione richiesta dalla parte, è stata contenuta entro 35 giorni.
La seconda, connessa al supplemento istruttorio e al nuovo termine assegnato per le controdeduzioni, è stata contenuta in 32 giorni.
Nessuna delle due, singolarmente considerata, ha superato la soglia di 45 giorni.
6. Parimenti infondata è la censura relativa alla dedotta violazione del contraddittorio.
La parte ricorrente ha infatti avuto la possibilità di articolare compiutamente le proprie difese in forma scritta sin dalla fase iniziale del procedimento, è stata sentita in audizione dinanzi all’ufficio istruttore in data 20.09.2022 e ha inoltre usufruito di un ulteriore termine di trenta giorni per controdedurre dopo il supplemento istruttorio disposto dall’Autorità.
In tale contesto, la mancata audizione dinanzi al Consiglio non integra, di per sé, un vizio invalidante, anche perché la parte ricorrente non ha specificamente indicato quali elementi ulteriori e decisivi l’oralità davanti all’organo deliberante avrebbe consentito di introdurre rispetto a quanto già ampiamente dedotto negli scritti difensivi e nell’audizione già espletata.
7. Nel merito, il nucleo della controversia riguarda la compatibilità tra il requisito di indipendenza proprio della società organismo di attestazione e l’assunzione, da parte del suo legale rappresentante, di una delega a rappresentare l’operatore economico attestato nei rapporti con la stazione appaltante.
I motivi di ricorso che si appuntano su tale profilo, da trattare unitariamente, devono essere respinti.
7.1. Sul piano fattuale, il materiale difensivo della stessa parte ricorrente conferma che l’attività svolta non fosse circoscritta alla sola costituzione del Collegio Consultivo Tecnico.
La ricorrente ha infatti riferito che le riunioni avevano “principalmente” ad oggetto tale tema, così implicitamente ammettendo che esse investivano anche ulteriori questioni.
Dalla documentazione valorizzata dall’Autorità emerge, inoltre, un espresso riferimento allo stato di avanzamento dei lavori e ai ritardi registrati nell’esecuzione, il che conferma che l’interlocuzione ha riguardato profili propri dell’attività del mandatario nell’ambito del rapporto contrattuale con la stazione appaltante.
7.2. In ogni caso, anche a voler circoscrivere l’oggetto delle riunioni alla sola costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, resta il dato oggettivo che il legale rappresentante della SOA aveva ricevuto una delega formalmente proveniente dal soggetto mandatario del raggruppamento per interloquire con la stazione appaltante in nome e per conto di tale operatore economico.
La struttura dell’istituto della delega implica che il delegato agisca nell’interesse del delegante e ne assuma la rappresentanza nell’ambito dei rapporti esterni.
Ciò determina un avvicinamento di posizione che non è compatibile con la distanza e la neutralità che devono connotare l’organismo di attestazione rispetto al soggetto attestato.
7.3. Né valgono ad escludere tale conclusione le allegazioni della parte ricorrente secondo cui l’iniziativa sarebbe stata, in sostanza, delle imprese mandanti del raggruppamento.
Ciò che rileva non è la genesi interna della designazione, quanto il fatto obiettivo che il legale rappresentante della SOA abbia assunto un ruolo di rappresentanza e di interlocuzione nell’interesse di un operatore economico attestato dalla medesima società.
Tale circostanza era idonea, almeno sul piano potenziale, a compromettere l’indipendenza richiesta alla SOA e imponeva, quanto meno, la tempestiva comunicazione all’Autorità.
8. Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i dedotti vizi di difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
L’Autorità ha esaminato le giustificazioni offerte dalla parte ricorrente, ha proceduto all’audizione dell’interessato, ha acquisito ulteriori chiarimenti dalla stazione appaltante e ha valutato, in modo non illogico, che la situazione emersa fosse idonea a compromettere il requisito di indipendenza e a far sorgere l’obbligo informativo.
La legittimità del provvedimento va scrutinata alla luce degli elementi acquisiti in sede procedimentale e delle ragioni poste a suo fondamento, a prescindere dalle vicende della successiva fase processuale.
9. In definitiva, il ricorso va respinto.
10. Le spese possono essere compensate in considerazione del tipo e contenuto delle difese nonché alla luce della peculiarità della questione di diritto sottoposta al Collegio in ordine all’interpretazione delle diposizioni relative alla durata complessiva del procedimento sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SS, Presidente
Monica Gallo, Referendario
RE NO, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RE NO | AN SS |
IL SEGRETARIO