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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3107/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2460/2022, deliberata il
24.2.2022 e pubblicata il 10.3.2022 (n. 33813/2015 RG); occupazione senza titolo di immobile;
TRA
, c.f. e p.i. non dichiarati, Parte_1 difesa dall'avv. Cristian Valle (c.f. C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., già P.IVA_1 [...] difeso dall'avv. Francesco Russo (c.f. Controparte_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
, dall'avv. Cinzia Coppa ( ), dall'avv. C.F._2 C.F._3
NA AN AN (c.f. e pec non dichiarati), dall'avv. Viviana
AC (c.f. e pec non dichiarati), dall'avv. Roberto Ferrari (c.f. e pec non dichiarati) e dall'avv. Luigi Punzo (c.f. e pec non dichiarati) domicilio digitale: Email_2
Email_3
APPELLATA
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione notificato in data 23.12.2015 l' conveniva in giudizio CP_2
l' in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_3 Controparte_4 assumendo di essere proprietario di un complesso immobiliare sito in Napoli-
Secondigliano, alla Via Monterosa, 90/B, ad esso pervenuto dalla ex gestione Gescal, composto da un piano terra di mq. 850, da un primo piano di mq. 400 e da un'area esterna di circa mq. 300, occupato senza titolo dalla convenuta per CP_3
l'esercizio delle proprie attività sociali.
Assumeva parte attrice che detta occupazione abusiva era stata oggetto anche di una sentenza penale del 19.11.2013, che pur accertando la proprietà del bene in capo all' e l'occupazione abusiva del bene immobile in questione da parte CP_2 dell' aveva assolto i componenti della stessa imputati del reato di Controparte_3 cui all'art. 633 c.p. non avendo rilevato gli estremi del reato contestato, essendosi trattata di un'occupazione pacifica.
Deduceva inoltre l' che precedentemente all'introduzione del giudizio in CP_2 questione erano stati fatti tentativi per un rilascio bonario dell'immobile, anche a mezzo procedura di mediazione a tanto finalizzata, ma senza esito alcuno.
Rappresentava parte attrice che lo stesso in persona dell'Assessore al Controparte_5
Patrimonio era intervenuto nella vicenda, formulando una proposta transattiva che prevedeva una permuta a favore dell' dell'immobile occupato con altro immobile CP_2 di proprietà del proposta che non veniva accettata, rilevando che il bene offerto CP_5
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dal poteva ben essere utilizzato dall' convenuta per Controparte_5 CP_3
l'esercizio delle proprie attività.
Fallito ogni tentativo bonario, l' agiva quindi in giudizio per ottenere il rilascio CP_2 dell'immobile, abusivamente occupato dall' fissandosi termine per Controparte_3
l'esecuzione.
Si costituiva in giudizio la sig.ra in qualità di presidente e legale Controparte_4 rapp.te dell' convenuta, contestando la ricostruzione dei fatti operata CP_3 dall' ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il CP_2 rigetto della domanda proposta. …”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_3
Sul punto va chiarito che detta in quanto occupante senza titolo CP_3 dell'immobile di cui l'istituto attore chiede il rilascio, è perfettamente legittimata a stare in giudizio.
Ed infatti è indiscusso che detta Associazione occupi l'immobile di che trattasi, emergendo siffatta circostanza dalla documentazione prodotta in atti e non essendo mai stata oggetto di contestazione.
Diversa è la questione della legittima rappresentanza in giudizio dell CP_3 convenuta, che sul punto ha mantenuto nel corso del processo un comportamento quantomeno contraddittorio: ed infatti in prima battuta l'Associazione si è costituita in giudizio per il tramite di dichiaratasi sua legale rappresentante, ma Controparte_4 successivamente nel corso del processo quest'ultima ha ritrattato tale dichiarata qualità, assumendo in sede di libero interrogatorio che il Presidente e legale rapp.te fosse, dopo la morte del sig. il vice presidente supportando tale sua Controparte_6 CP_7 dichiarazione con la produzione in giudizio dello Statuto dell' Sul Controparte_3 punto l' benchè espressamente invitata a dichiarare formalmente a chi CP_3 spettasse la sua rappresentanza legale ed a regolarizzare la rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 182 c.p.c., non ha inteso chiarire ed ottemperare all'invito.
Va in ogni caso ritenuta valida ed efficace la notifica dell'atto introduttivo così come eseguita nei confronti dell' convenuta nella sua sede legale, coincidente con CP_3
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i locali oggetto di occupazione, cui ha fatto seguito, a conferma del buon esito della stessa, la costituzione in giudizio della convenuta, benchè nulla od inesistente per i motivi che si precisano di seguito.
Ed infatti, essendo stato disatteso l'invito formulato dall'adito Giudice ai sensi dell'art.
182 c.p.c per la regolarizzazione della rappresentanza processuale, nel termine perentorio concesso, va rilevato il difetto di rappresentanza processuale che rende inesistente l'attività difensiva o comunque viziata da nullità assoluta, dal momento che la procura ad litem risulta essere stata conferita da un soggetto privo di potere.
Pertanto tutte le eccezioni e le difese svolte dalla convenuta sono Controparte_3 inesistenti o affette da nullità assoluta insanabile e non possono essere esaminate e valutate, con conseguente dichiarazione di contumacia della convenuta medesima.
Va di seguito, quindi, esaminata nel merito la domanda attrice che va qualificata come ordinaria azione di rilascio a carattere reale, stante l'assenza a monte di un titolo che giustifichi l'occupazione in questione da parte della convenuta, occupazione che, si ribadisce, non è in contestazione e risulta pacifica sulla base della documentazione prodotta agli atti. In proposito, giova precisare che, con la sentenza n. 7305/2014, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che nel caso di azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di qualsiasi titolo, essa va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica (cd. “probatio diabolica”).
Al riguardo non va però trascurato che, pur costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello innanzi espresso con riferimento all'azione di rivendica, che impone di provare in maniera incontestabile la proprietà del bene di cui si chiede il rilascio, il suddetto onere probatorio può dirsi attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene. Infatti, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 15388/2005).
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IV sezione civile
Nella fattispecie che ci occupa, in assenza di qualsivoglia contestazione che possa validamente essere esaminata in relazione alla titolarità del bene da parte attrice, per quanto innanzi detto, ed a fronte dell'indubbia occupazione degli immobili di che trattasi da parte della convenuta (cfr. sentenza Tribunale di Napoli II sezione penale n.
15085/2013, verbali di mediazione, relazione della Polizia Municipale di del CP_5
13.7.2015 con allegati verbali di verifica) va ritenuto sufficientemente provata la titolarità dei beni mediante la produzione in giudizio dell'atto di compravendita del
3.2.1956 con il quale la Gestione acquistava l'area sulla quale veniva CP_8 realizzato l'immobile oggetto di causa, giusta scheda di denunzia per la costruzione di edifici del 9.1.1965, parimenti in atti in uno al verbale del 04.02.1975 con il quale la
GESCAL consegna l'immobile in questione all' subentrato ex lege nella CP_2 titolarità giuridica di quest'ultimo.
Tale titolarità, peraltro, non risulta essere mai stata validamente contestata ed anzi è stata confermata dalla proposta di permuta avanzata all'odierna attrice da parte del
come è possibile rilevare dalla lettura dei verbali di mediazione Controparte_5 prodotti in giudizio.
Al riguardo si osserva che, pur costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello che con riferimento all'azione di rivendica impone di provare in maniera incontestabile la proprietà del bene di cui si chiede il rilascio, il suddetto onere probatorio può dirsi attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene. Infatti, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 15388/2005).
Alla luce di quanto innanzi esaminato e valutato consegue l'accoglimento della domanda di rilascio avanzata dall' attore, subentrato ex lege nella titolarità Pt_2 giuridica dei beni oggetto di causa ad ed a Gescal. CP_9
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
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Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda principale proposta dall' Parte_3
così provvede:
[...]
- dichiara l'occupazione senza titolo da parte della convenuta del Controparte_3 complesso immobiliare sito in Napoli-Secondigliano, Via Monterosa 90/B, ordinando a quest'ultima l'immediato rilascio dello stesso;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che Controparte_3 si liquidano in €. 567,00 per spese ed €.10343,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, se dovuti, con attribuzione all'avv. Massimo de Martino, dichiaratosi anticipatario.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame l'associazione culturale
, ne ha argomentato i motivi a Parte_1 sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, in accoglimento del presente gravame e per gli specifici motivi su esposti,
1) annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto rinviare la causa al Tribunale in diversa composizione;
2) In subordine, in riforma della sentenza impugnata, rigettare nel merito la domanda attorea in quanto non raggiunta la prova della titolarità della proprietà dell'immobile come richiesto in sede di azione di revindica;
3) In ulteriore via subordinata, dichiarare l'irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria in quanto la sig. era carente del potere di CP_4 rappresentanza dell' Controparte_3
4)
5) emettere ogni altro provvedimento consequenziale del caso;
6) Condannare essa appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
succeduta ex lege Controparte_1 all' della Provincia di ha resistito all'impugnazione ed ha concluso CP_2 CP_5 come segue:
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IV sezione civile
“
1. Dichiarare in via preliminare nullo l'atto di citazione in appello per mancato rispetto del termine di comparizione fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini
a comparire;
2. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'associazione culturale
[...]
-, con sede legale in alla Via Monterosa n. 90/b, in persona Parte_1 CP_5 della sig. nata a [...] 7,2,1939, cod. Fisc. Controparte_4 CP_5
avverso la sentenza n.33813/2015 del Tribunale di Napoli IX C.F._4
Sezione Civile;
3. dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 283 cpc, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.”.
Con ordinanza del 18.10.2022, la Corte ha rilevato la violazione del termine di comparizione, tra la notifica dell'atto di appello e la prima udienza, ed ha fissato nuova udienza nel rispetto del termine (art. 164 comma III cod. proc. civ.).
Con ordinanza del 15.2.2023, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 15.7.2025, verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 CP_1 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
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IV sezione civile o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai CP_3 requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
LA NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI
CITAZIONE – RIMESSIONE AL PRIMO GRADO
GRIDAS ha dedotto, a sostegno del gravame, che è invalida la notifica dell'atto di citazione in primo grado, eseguita a quale Controparte_4 rappresentante legale dell'associazione presso la residenza della CP_3 medesima, in via Roma verso Scampia n. 213, e non presso la sede CP_5 dell'associazione in via Monterosa n. 90/b. CP_5
Ha ribadito che, anche alla stregua della statuizione del Tribunale, che ha dichiarato il difetto di rappresentanza processuale di la Controparte_4 notifica eseguita presso la sua residenza è nulla, non avendo raggiunto lo scopo.
Ha chiesto, pertanto, annullare la sentenza di primo grado e rimettere le parti avanti al Tribunale di Napoli “… per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla in p.l.r.p.t, presso la sede Controparte_10 dell' medesima in alla via Monterosa 90/b.”. CP_3 CP_5
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IV sezione civile
Il motivo merita reiezione.
L'atto di citazione avanti al Tribunale di Napoli è stato inoltrato per la notifica alla parte convenuta sia presso la sede dell'associazione, in Napoli-
Secondigliano, via Monterosa n. 90/b, che presso , all'indirizzo Controparte_4 in via Roma verso Scampia n. 213. Tuttavia, la consegna dell'atto è CP_5 avvenuta proprio alla sede della come si rileva dalla relata di notifica CP_3 dell'ufficiale giudiziario.
La regolarità della notifica, eseguita in conformità alla previsione di cui all'art. 145 cod. proc. civ., comporta che il contraddittorio è stato regolarmente incardinato, sebbene sia rimasta contumace, avendo il Tribunale CP_3 rilevato che non ne era la legale rappresentante ed avendo Controparte_4 concesso alla convenuta termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, a norma dell'art. 182 cod. proc. civ., senza però che si fosse mai costituito il legale rappresentante dell'associazione.
In tale situazione di inerzia della parte onerata, il Tribunale ha correttamente dichiarato la contumacia di sul rilievo che la procura ad CP_3 litem era stata conferita ad un soggetto privo di poteri rappresentativi. Ma ciò non toglie che la notifica dell'atto introduttivo – come già detto – è stata ritualmente eseguita presso la sede dell'associazione e, quindi, quest'ultima ne ha avuto conoscenza legale, pur avendo scelto di restare contumace.
LA CARENZA DI INTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO
L'appellante ha dedotto che “… la sentenza emessa è stata emessa a contraddittorio non integro.” ed ha aggiunto che “… il Tribunale di Napoli, statuendo il rilascio da parte dell' dell'intero plesso immobiliare, Controparte_3 omette del tutto di verificare la necessaria integrazione del contraddittorio. Sul punto, qualora parti dell'immobile oggetto del procedimento di rilascio per occupazione sine titulo siano occupate da soggetti diversi, si configura un caso di litisconsorzio necessario.”.
Il motivo è infondato.
L'attore originario, IACP, ha proposto la domanda di rilascio del complesso immobiliare “composto da un piano terra di mq 850 circa, da un primo piano di mq 400 circa e da un'area esterna di mq 300 circa;
”, sito in Napoli-
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IV sezione civile
Secondigliano, via Monterosa n. 90/B (v. atto di citazione avanti al Tribunale di
Napoli), perché detenuto senza titolo dall'associazione soltanto nei CP_3 confronti di quest'ultima. Il legittimato passivo dell'azione, pertanto, è stato correttamente individuato nei confronti del soggetto occupante l'immobile, né risulta che ve ne siano stati altri.
Del resto, l'appellante s'è limitata a dedurre la carenza di integrità del contraddittorio, senza neanche indicare quali siano gli altri soggetti che fossero stati pretermessi. Nè risulta che vi fossero altri soggetti, diversi da che CP_3 fossero nella detenzione del cespite oggetto di lite.
La Corte di legittimità ha predicato che la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (Cass.
n. 25810/2013; Cass. n. 5679/2020). A tale onere si è sottratta indebitamente la cui carente e generica formulazione del motivo di gravame non CP_3 consente a questa Corte di individuare quali mai possano essere altri soggetti occupanti l'immobile de quo.
LA
[...]
ha deplorato la sentenza di Parte_4 primo grado nella parte in cui ha riconosciuto fornita la prova della titolarità dell'immobile oggetto di causa, in favore dell' CP_2
Ha rilevato che la mancata contestazione del diritto di proprietà, da parte di essa che, secondo il Tribunale, avrebbe giustificato la prova CP_3
“attenuata” a carico dell' sarebbe potuta sussistere solo ove la convenuta CP_2 si fosse costituita in giudizio e non, invece, ove fosse stata dichiarata contumace. In tal senso, ha richiamato il pronunciato di Cass., ss.uu. n. 2951 del
16.2.2016, ove si legge che la contumacia del convenuto non può comportare alcuna condotta di non-contestazione e che il rilievo della mancanza di legittimazione attiva o la sua contestazione può essere rilevato/sollevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.
Ha rimarcato che il principio di non-contestazione non può essere esteso alla parte che non si è costituita e la contumacia del convenuto non esonera l'attore dalla prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
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I motivi non hanno pregio.
Il rilievo sollevato dall'associazione appellante è pertinente, ma non può indurre la mancata prova del diritto di proprietà dell'immobile, da parte dell' oggi perché risultante dai titoli di provenienza, CP_2 CP_1 indipendentemente dalla non-contestazione di CP_3
Il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda dell' come CP_2 azione di revindica, ma ha erroneamente ritenuto “attenuato” l'onere probatorio dell' sulla scorta della non-contestazione della convenuta. In Pt_2 realtà, l'applicazione di tale principio – come correttamente ha sostenuto l'appellante – postula che la parte si sia costituita in giudizio, trattandosi di una condotta che assume rilievo proprio nello stretto ambito processuale. In tale prospettiva, il Tribunale, dopo aver dichiarato la contumacia di
[...]
per effetto della carenza di poteri Parte_1 rappresentativi di e della mancata costituzione dell'effettivo Controparte_4 legale rappresentante, e dopo aver dichiarato “… inesistente l'attività difensiva o comunque viziata da nullità assoluta, dal momento che la procura ad litem risulta essere stata conferita da un soggetto privo di potere …”, non avrebbe dovuto conferire alcun rilievo alla mancata contestazione del diritto di proprietà dell' da CP_2 parte della convenuta.
Conseguentemente, una volta riformata la motivazione resa, sul punto, dal Tribunale di Napoli, questa Corte deve esaminare se l' ha fornito la Pt_2 prova del fatto costitutivo della domanda di rilascio dell'immobile (cd. probatio diabilica) e ne deve formulare una risposta affermativa.
L'azione intrapresa dall' avanti al Tribunale di Napoli, riveste CP_2 natura petitoria, in quanto ha chiesto affermarsi e dichiararsi, nei confronti della convenuta, il diritto di proprietà dell'immobile in alla via Monterosa n. CP_5
90/b, nonché l'abusiva occupazione da parte di e ne ha chiesto la CP_3 restituzione ed il rilascio.
L'azione riveste, dunque, natura di rei vindicatio ed esige, conseguentemente, che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore (Cass. n. 33040/2022; Cass. n.
19653/2014; Cass. n. 1392/2012; Cass. n. 3669/1987; Cass. n. 7557/1986; Cass. n.
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1098/1981). In altri termini, le regole della cd. probatio diabolica prevedono che il diritto di proprietà rimane provato quando l'interessato dimostri che il bene è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo.
Nella specie, l' ha fornito, nel primo grado, il titolo di proprietà CP_2 risalente ad epoca più che ultraventennale, e, precisamente, l'atto di compravendita per notar del 3.2.1956, rep. 1817, racc. 1132, Persona_1 dal quale risulta l'acquisto del terreno, in favore della Gestione sul CP_9 quale è stato successivamente realizzato il fabbricato (cfr. “scheda di denunzia” in data 9.1.1965, con la quale il legale rappresentante dell' della Provincia CP_2 di rendeva noto l'avvio della costruzione nel rione GESCAL in CP_5
Secondigliano per una cubatura di complessivi mc. 4.960). Risulta in atti che l'edificio è stato realizzato dall' nella seconda metà degli anni '50, a CP_2 seguito di pratica edilizia n. 181/1957, intestata al predetto Istituto, conclusasi con la licenza edilizia n. 526 del 21.7.1958.
Deriva da quanto precede che l' (oggi ha fornito la prova del CP_2 CP_1 proprio diritto di proprietà, acquisito per titolo del 1965 sul terreno, sul quale ha poi realizzato il fabbricato, da epoca molto superiore al ventennio utile per l'usucapione e ne ha esercitato il possesso fino all'attualità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere confermata, nella parte in cui ha riconosciuto la proprietà dell' CP_2
(oggi , sebbene con diversa motivazione. CP_1
LA
[...] ha lamentato che il Tribunale Parte_5 avrebbe dovuto ritenere inammissibile la domanda attorea, perché il procedimento di mediazione obbligatoria si è svolto tra soggetti carenti di rappresentanza, in particolare con , che, come dichiarato nella Controparte_4 sentenza, non aveva la rappresentanza legale dell'associazione.
Ha chiesto, pertanto, annullare la sentenza di primo grado e rimettere le parti in termini per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
I motivi non possono trovare accoglimento.
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
La lite giudiziaria è stata preceduta da una pluralità di incontri presso la
Camera di Mediazione (sede di , ai quali hanno preso parte sia CP_11 CP_5 il legale rappresentante dell' sia qualificatasi sempre CP_2 Controparte_4 legale rappresentante di con il suo difensore. In nessuno di questi CP_3 incontri ha rappresentato la propria carenza di poteri Controparte_4 rappresentativi dell'associazione culturale, così come neanche il suo difensore, in tal modo tenendo una condotta contraria ai principi di affidamento e buona fede.
L'art. 157 cod. proc. civ. sancisce che la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, sicchè non può fondatamente CP_3 lamentare, peraltro soltanto in questo giudizio di appello, la carenza di potere rappresentativo di e la conseguente nullità della procedura di Controparte_4 mediazione obbligatoria, avendo taciuto, nella sede degli incontri, l'estraneità del soggetto intervenuto ed, anzi, avendo partecipato a tutti gli incontri, in tal modo provocando il legittimo affidamento della controparte.
A ciò va aggiunto che la condotta reticente di è Controparte_4 continuata anche nella fase introduttiva del giudizio, laddove soltanto all'udienza dell'1.10.2018, dopo numerosi rinvii, ha dichiarato, a mezzo del suo difensore, di non essere mai stata il legale rappresentante di
[...]
. Il tutto, ben oltre la prima udienza, quale termine Parte_1 ultimo per eccepire l'improcedibilità della domanda o per il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità medesima (art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010).
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di per effetto della rinnovata Parte_1 soccombenza.
Ai fini del computo degli onorari di avvocato, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. 55/2014).
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2460/2022, deliberata il
24.2.2022 e pubblicata il 10.3.2022 (n. 33813/2015 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 7.600,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore di
[...]
; Controparte_1
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il Parte_1 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis
d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 11 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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