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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 13 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4863, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MANFREDI GIUSEPPE,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/08/2024 la parte ricorrente
[...]
– in qualità di corede di insieme Parte_1 Persona_1
1 ad , ad e ad Parte_2 Parte_3
(all. 5 al fascicolo di parte ricorrente) – ha chiamato in Parte_4 giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti costitutivi delle proprie CP_1 domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: condannare l' al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2 della ricorrente sig.ra , nella spiegata qualità, della somma di Parte_1
€ 5.763,70 dovuta a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati in capo alla fu in relazione al periodo 10.11.2021 - 17.10.2022, o della diversa Persona_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge dalla maturazione al saldo, da erogarsi da parte dell' in persona del Presidente e del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, quale legittimato passivo ex art. 130 del Dlgs n. 112 del 31/3/1998 e giusto DL n. 78 del 1/7/2009, convertito in L. n.
102/2009.
La parte convenuta – ancorché regolarmente evocata in giudizio CP_1 dalla parte ricorrente – non si è costituita nello stesso e deve pertanto ritenersi contumace.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in questione.
* * *
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni indicate appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
2 1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Pertanto il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115
c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Occorre rammentare, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte
l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (Cassazione civile SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435).
Ne deriva che al giudice è precluso ricercare all'interno dei fascicoli delle parti i documenti ai quali queste hanno fatto riferimento esplicito o implicito nelle proprie deduzioni, se le parti medesime non hanno indicato espressamente lo scopo di tali documenti ai fini delle domande presentate;
specularmente, al giudice è precluso – al fine di corroborare la tesi della parte attrice o ricorrente, oppure, all'opposto, la tesi della parte convenuta –
3 ricercare all'interno dei fascicoli delle parti documenti a cui queste ultime non hanno fatto alcuno specifico riferimento.
Ancora in punto di diritto occorre ricordare che l'art. 1 della L. n.
18/1980 (rubricato “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”) stabilisce che “[1] Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire
120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal
1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal
1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. [2] La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. [3] Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
L'art. 1 della L. n. 588/1988 e s.m.i. (recante “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”) stabilisce altresì
– riguardo agli “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” – che 1. […] 2.
L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle
4 prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale”.
Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata a dedurre (e provare) che, all'esito di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445-bis c.p.c., era stata riconosciuta in capo al proprio dante causa la sussistenza, a Persona_1 decorrere dal 01/12/2021, dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente): tuttavia la parte ricorrente nulla ha dedotto circa la sussistenza, in capo al proprio dante causa, dei requisiti amministrativi necessari per ottenere la prestazione di cui si discorre (tra i quali, in particolare, il mancato ricovero presso istituto pubblico gratuito e la mancata fruizione di altre prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio).
In assenza di alcuna deduzione sul punto, i documenti eventualmente prodotti dalle parti ricorrenti e comprovanti la ipotetica presenza dei requisiti amministrativi in parola sono inutilizzabili, per le ragioni esposte in precedenza
(cfr. Cassazione civile SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435, cit.).
Alla luce di quanto sopra, in ragione della incompletezza delle deduzioni della odierna parte ricorrente circa i fatti costitutivi del diritto asseritamente spettante al suo dante causa, della inutilizzabilità della documentazione eventualmente prodotta dalla odierna parte ricorrente e alla quale la stessa non hanno fatto alcun riferimento e della ficta contestatio delle predette deduzioni attoree, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
5 - dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Velletri, 13 febbraio 2025
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Il giudice dott. Claudio Silvestrini