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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. CA Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 381/2024 R.G., e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acquedolci (Me), alla via C.F._1
Rosolino Pilo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Dalila Ballone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. 37875, Racc. 7313, del 22.03.2024, Per_1 elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.02.2024 esponeva di Parte_1 essere titolare di pensione n. 019-480034024287 cat. IOART e che l' , con CP_1
nota del 30.07.2023, comunicava allo stesso che la pensione di cui sopra era stata ricalcolata a decorrere dal 01.01.2020 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e che il ricalcolo comprendeva “rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e rideterminazione del trattamento di famiglia”. In particolare, l' resistente asseriva che, in virtù di tale ricalcolo, CP_2
aveva corrisposto per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 8.329,42 e, di conseguenza ne richiedeva la restituzione.
Parte ricorrente, in data 05.09.2023, presentava ricorso amministrativo dinanzi il Comitato provinciale e l'ente resistente, con nota del 06.11.2023, CP_1 accoglieva il suddetto ricorso limitatamente all'anno 2022 per l'importo di euro
4.114,24 e rigettava le eccezioni sollevate in relazione all'anno 2021 con la seguente motivazione: “Resta ferma la pretesa per la restante parte di debito per il quale vale un regime di piena ripetibilità ex art. 2033 c.c.”.
In ragione di ciò, l' richiedeva la restituzione della somma di euro CP_1
4.215,18, limitatamente alle somme percepite dal ricorrente nell'anno 2021.
Parte ricorrente eccepiva di aver percepito la somma oggetto dell'indebito in buona fede oggetto dell'indebito, e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' al pagamento delle spese e CP_1
compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 25.05.2024 contestando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito previdenziale, trattandosi di indebito derivante dall'erogazione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, per il quale la normativa è contenuta nell'art. 13 della L 412 del 1991 intervenuto quale norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L 88/1989.
Invero, il secondo comma di detto articolo disciplina un'ipotesi specifica di indebito che consente all' di procedere annualmente alla verifica delle CP_1
2 situazioni reddituali dei pensionati e di provvedere al recupero entro l'anno successivo. Tale obbligo sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.
Da ciò deriva che l'art. 13 comma 2 intende che l' , nell'anno civile in CP_1
cui si è avvenuta conoscibilità dei redditi deve procedere alla verifica e che entro l'anno successivo deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Vedi, tra tante, Cass. n. 18615/2021; Cass. 18551 del 2017).
L' entro un anno deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1 dell'importo ritenuto indebito portandolo a conoscenza dell'interessato (e non per forza procedendo direttamente al recupero dell'importo).
Orbene, nel caso di specie emerge che effettivamente l' ha CP_1
effettivamente inviato una comunicazione di recupero, in data 26/07.2023 relativamente all'anno 2021 (documentazione in atti che non è stata contestata da parte ricorrente). Si ritiene, dunque, che detta comunicazione sia avvenuta nei termini stante che è intervenuta entro il successivo anno rispetto a quello della prima dichiarazione dei redditi (2022 per il 2021). Tale dichiarazione risulta essere stata inviata solo in data 18.11.2022, per cui entro i termini di legge previsti dal suddetto articolo.
Poi, la giurisprudenza ha precisato che l'erogazione delle maggiori somme a titolo di pensione di vecchiaia, poi risultate non dovute e formanti oggetto di trattenuta per effetto della percezione di un reddito da lavoro autonomo, non è causata da un errore dell'ente. Non è, infatti, l'ente erogatore a doversi attivare per conoscere la situazione personale e patrimoniale del creditore della prestazione, senza la collaborazione attiva del pensionato (Cass. n. 1170/2018).
Ed effettivamente, anche applicando al caso di specie l'orientamento secondo cui tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica (cfr. Cass. n. 13223/2020), l' appare aver CP_1 CP_1
rispettato i termini per procedere alla comunicazione di detto recupero.
3 Ciò, invero, anche prima dell'istituzione presso l' del cosiddetto CP_1
Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati relativi alla CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Va altresì rimarcato che, in tema d'indebito previdenziale e assistenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, da colui che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. n. 2739/2016; Cass., Sezioni Unite, n. 18046/2010).
Nondimeno, condizione necessaria ed indefettibile per poter addossare al ricorrente l'onere della prova ed evitare che detto onere si traduca in una sorta di probatio diabolica per l'accipiens è che l' convenuto, nel provvedimento CP_2
amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia anche precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (cfr. Cass. n. 9207/2012;
Cass. n. 198/2011).
Orbene, l' da un lato ha comunicato le ragioni dell'indebito e CP_1 dall'altro il pensionato ha ammesso, nel ricorso introduttivo, di aver percepito – seppur in buona fede – redditi superiori rispetto ai limiti previsti per la prestazione di cui beneficiava.
Né può darsi rilievo, in presenza di un indebito previdenziale e non assistenziale, al legittimo affidamento poiché, come anche affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 27 gennaio 2023, n. 8), deve darsi rilievo a correttezza e buona fede che, comunque, risultano rispettate nel procedimento de quo (anche alla luce del rispetto delle procedure normativamente previste).
4 Va, da ultimo, specificato che proprio dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, la richiesta di indebito dell' non sembra coinvolgere anche CP_1 quanto erogato nel 2020, limitandosi alle due annualità 2021 e 2022, quest'ultima poi non richiesta a seguito di ricorso amministrativo.
Ne consegue che per i motivi sopra esposti la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte resistente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 08.02.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida in complessivi euro 886,00. CP_1
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, lì 13 dicembre 2025 Il
Giudice del Lavoro
(dott.
CA Proiti)
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