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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 21851 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21851 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ANNA ANTONELLA e ME
IL presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ANNA ANTONELLA
e ME IL presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024 e CP_1 Controparte_2 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/06/2000;
- che dalla loro unione è nata la figlia (15.5.2012) Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza in presenza del 3.10.2025 comparivano personalmente le parti le quali dichiaravano di aver apportato delle modifiche agli accordi di separazione indicati nel ricorso introduttivo. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e potranno quindi stabilire la loro residenza dove lo riterranno più opportuno;
con obbligo di comunicarsi la nuova residenza e/o domicilio nell'ipotesi la modificassero;
2) la sig.ra abiterà presso la casa coniugale, mentre il Sig. CP_1 Controparte_2 provvederà a comunicare la nuova residenza e o diverso domicilio;
3) il Sig. , si impegna a lasciare la casa coniugale di proprietà di entrambi Controparte_2 suddivisa nella percentuale del 50%, entro 15 giorni dall' omologa a trasferire altrove la propria residenza, inoltre quest' ultimo si impegna a trasferire la sua quota di proprietà in favore della sig.ra che così acquisterà la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile, nella misura del CP_1
100% diventando l'unica titolare del diritto reale. Le parti danno atto che il trasferimento dell'immobile in favore della signora è elemento fondamentale per la risoluzione CP_1 della crisi familiare. Il Sig. , altresì, si impegna a lasciare l'immobile libero Controparte_2 da cose e persone ed avendo cura di non danneggiarlo, trasferendo la propria residenza e/o domicilio altrove e impegnandosi a comunicarla all'altro coniuge;
4) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia);
5) Il Signor si impegna a versare in favore della minore Controparte_2 Persona_2 per il suo mantenimento la somma di euro 250,00. L'AUU pari ad € 200,00 resta diviso a metà tra i coniugi, oltre il 50% di spese straordinarie così come previsto dal protocollo d' intesa del Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di conoscere;
le spese straordinarie, previamente concordate,
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, trasporto scolastico ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% , e in caso di urgenza saranno rimborsate al genitore anticipatorio previa esibizione della ricevuta.
6) la figlia minore sarà affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio presso la casa della madre, con facoltà del padre di vederla a settimane alterne e viceversa un week-end e nei giorni infrasettimanali di martedi dalle 14.00 alle 20.00 e di giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 con prelievo dalla scuola ed accompagnamento a casa della madre;
salvo diversa pattuizione tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina .Tale calendario potrà subire variazioni, non solo modificative ma anche ampliative, tenuto conto delle esigenze della minore nonché dei genitori, tali variazioni dovranno essere comunicate vicendevolmente con un preavviso di almeno 48 ore prima.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, ivi comprese quelle riguardanti scelte pedagogiche e mediche, cure o interventi specialistici, saranno adottate dai genitori di comune accordo. Inoltre, i coniugi, nel pieno interesse e rispetto della figlia, avranno cura di comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie anche circa l'espletamento delle funzioni genitoriali, evitando di coinvolgere la minore e ciò al fine di scongiurare una possibile confusione tra il ruolo genitoriale e quello filiale;
I genitori concordano che, per il benessere psico-fisico della figlia, cercheranno soluzioni atte a promuovere i diritti della minore alla bigenitorialità, sostenendo e agevolando un clima relazionale e di dialogo tra loro e di trasmettere alla figlia l'immagine positiva di entrambi;
Per quanto concerne i periodi di vacanza: durante le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni, il 24 dicembre con l'uno, il 25 e il 26 con l'altro genitore, il 31 dicembre con l'uno ed il 1 gennaio con l'altro, il 5 gennaio con l'uno e il 6 gennaio con l'altro; i coniugi convengono anche in questo caso che, qualora vi siano esigenze specifiche, tale calendarizzazione potrà subire cambiamenti , anche sotto forma di raggruppamento dei giorni di Natale o Capodanno da trascorrersi sempre ad anni alterni e più precisamente dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
Per le feste di Pasqua: Domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni;
i coniugi convengono anche in questo caso che, qualora vi siano esigenze specifiche, tale calendarizzazione potrà subire cambiamenti, anche sotto forma di raggruppamento di più giorni e più precisamente dal giovedì Santo al martedì successivo e ciò nel rispetto del principio dell'alternanza;
9) durante il periodo estivo, da Giugno, Luglio e/o Agosto , il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi, secondo il calendario che, sarà concordato tra i Parte_1 genitori entro il 31 Maggio di ogni anno. Il Padre dovrà, comunque sempre, comunicare alla moglie il luogo preciso dove trascorreranno tali vacanze ed i recapiti telefonici dove rintracciare la figlia e viceversa;
10) la minore trascorrerà ogni anno con entrambi i genitori il giorno del loro compleanno e del loro onomastico;
11) la minore trascorrerà con il padre, in ogni anno, il giorno della “festa del papà”, del compleanno e dell'onomastico dello stesso anche, laddove, tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza della madre;
analogamente trascorrerà ogni anno con la madre il giorno della “festa della mamma”, del compleanno ed dell'onomastico della stessa anche, laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del padre;
Tutte le altre festività saranno preventivamente concordate tra i genitori, tra le quali: il 2 giugno;
il
25 aprile, il 1° maggio;
il 1° novembre, l'8 dicembre, o in caso di disaccordo le suddette festività saranno alternate di anno in anno tra i genitori;
12) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
13) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio (ivi compreso l'impegno al trasferimento immobiliare), se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
(atto n.123, parte II, S. A SEZ. G, reg. Atti Matrimonio anno 2000); CP_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino