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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcella Angelini Presidente dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 750/2024 RGA avverso la sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 705/2023, pubblicata in data 13/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto: ripetizione indebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 9/10/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Belli e dall'avv. Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
- appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Bracci del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato nello studio del procuratore, sito in Rimini via Flaminia n. 134/N, come da procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025;
pag. 1 di 8 udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, agiva in I grado innanzi al Tribunale di Rimini, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio l' , sede di Rimini, Pt_1 deducendo l'irripetibilità dell'indebito richiesto dal detto ente, con nota datata il
29/10/2021 (ricevuta dal ricorrente in data 18 novembre 2021), per la somma di
€31.494,45 con riferimento al periodo 01/11/2016-30/11/2021 maturato sulla sua pensione (Cat. , per addotto superamento dei requisiti reddituali. NumeroDi_1
Il Giudice di primo grado, nella resistenza dell'ente evocato ritualmente in giudizio, istruita documentalmente la causa, accoglieva la domanda di parte ricorrente – ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato - condannando al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Segnatamente il Tribunale, dato atto delle circostanze pacifiche, il Giudice di prime cure, come anticipato, in accoglimento della domanda di ha accertato CP_1
l'irripetibilità dell'indebito pensionistico richiesto da con la richiamata nota, Pt_1 correlativamente condannando a restituire alla parte ricorrente le somme già Pt_1 riscosse o comunque trattenute, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge;
in particolare, a fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge salva l'ipotesi di dolo, componente soggettiva esclusa nel caso di specie con richiamo specifico a precedenti che negano la sussistenza di tale componente soggettiva in ipotesi – quale quella di specie - di mera omessa comunicazione di dati che l'ente conosceva o avrebbe avuto la possibilità di conoscere con l'ordinaria diligenza.
L'ente soccombente proponeva rituale e tempestivo appello, formulando un unico motivo di gravame così rubricato: “insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, avendo violato il ricorrente in primo grado gli obblighi di comunicazione dei propri redditi da lavoro dipendente, ed avendo dichiarato di percepire reddito pari a zero”.
pag. 2 di 8 Segnatamente, parte appellante censurava la sentenza perché, pur accertati correttamente i presupposti fattuali della vicenda indicati quali dati pacifici o comune documentati, invero applicava erroneamente il principio più volte ribadito dalla Cassazione come sopra ricordato avendo omesso ogni valutazione sulla “falsa dichiarazione di reddito pari a zero”; in particolare ribadiva l'eccezione secondo cui non avrebbe avuto diritto all'assegno - o ne avrebbe avuto diritto ma in CP_1 minor misura - in relazione ai redditi da lavoro effettivamente percepiti ed inseriti nella dichiarazione dei redditi e non comunicati ad ponendo l'accento sulla Pt_1 falsa dichiarazione resa a ad e contenuta nella domanda di assegno CP_1 Pt_1 sociale presentata nel 2016, dichiarazione di reddito “pari a zero” laddove, invece,
l'istante risultava essere percettore di redditi da lavoro autonomo. Comunque - in via subordinata – riteneva che, anche volendo seguire il ragionamento del Pt_1
Giudice, gli anni 2020 e 2021 sarebbero comunque ripetibili, rientrando nello spazio temporale di un anno precedente all'invio della comunicazione di indebito, ricevuta dal ricorrente in data 18.11.2021.
Nel formulare le proprie conclusioni, chiedeva, inoltre, il riconoscimento in Pt_1 proprio favore delle spese, instando per la restituzione delle stesse affermando di averle già corrisposte.
Si costituiva ritualmente parte appellata ribadendo quanto già argomentato in I grado e, comunque, ritenendo corretta la sentenza impugnata;
chiedeva, perciò, il rigetto dell'appello anche con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, peraltro rappresentando di non aver mai ricevuto somme da a titolo di spese Pt_1 legali.
Infine, evidenziando di essere stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato già dal I grado, chiedeva la correzione della sentenza in punto di condanna in suo favore delle competenze legali – considerata quale mera “svista” del giudice di prime cure, quindi emendabile mediante correzione di errore materiale – per consentire al difensore di accedere alla liquidazione delle competenze da parte dello Stato anche per quanto l'attività nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso e dato atto che, in ottemperanza all'ordinanza di natura istruttoria adottata in data 22/05/2025 da questa Corte, l'Agenzia delle Entrate provvedeva alla comunicazione dei redditi di cui alle certificazioni uniche relative
pag. 3 di 8 alla posizione di nel periodo di interesse1, ritiene il Collegio che – sulla base CP_1 delle allegazioni e della documentazione agli atti - l'appello debba essere rigettato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere che i dati fattuali incontroversi della presente vicenda, come peraltro già posto in evidenza dal Giudice di prime cure senza che sul punto siano intervenute doglianze, sono i seguenti:
- che in data 17.10.2016 – per il tramite di Patronato (001-ACLI) all'uopo delegato - il presentava domanda di assegno sociale, dichiarando in CP_1 quella sede “redditi zero per l'anno” (cfr. pag. 3 di 5 della domanda in e esame, prodotta in I grado da ); Pt_1
- che a far data dallo stesso anno veniva riconosciuto al l'assegno CP_1 sociale, regolarmente corrispostogli nella misura massima prevista annualmente, suddivisa in 12 mensilità;
- che il recupero dell'indebito disposto da riguardava le rate di assegno Pt_1 sociale riscosse dal nel periodo 01/11/2016-30/11/2021; CP_1
- che aveva contestato per la prima volta l'asserito superamento dei Pt_1 requisiti reddituali con raccomandata A/R datata 29/10/2021 e ricevuta dal in data 18/11/2021. CP_1
A ciò occorre aggiungere - sulla base della documentazione depositata da Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto disposto da questa Corte con provvedimento istruttorio del 22.05.2025 – che nel periodo di interesse il in quanto CP_1 evidentemente non tenutovi, non aveva depositato dichiarazioni dei redditi ma che, comunque, all'Agenzia erano disponibili i seguenti dati fiscali, ricavati dalle CU relative ai redditi percepiti negli anni 2016-2021:
- anno 2016: € 5710,89;
- anno 2017: € 5640,41;
- anno 2018: € 8307,98;
- anno 2019: € 7445,89;
- anno 2020: € 3784,16;
pag. 4 di 8 - anno 2021: € 1487,42.
Ora, ancorché da tali dati emerga che, diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda nel 2016, il avesse percepito (verosimilmente da “lavoro CP_1 autonomo” come risultante dalla documentazione già versata in atti da in Pt_1 primo grado), un'entrata pari ad € 5.710,89, deve rilevarsi come tale dato non assuma rilevanza in tale sede giacché si tratta di reddito comunque inferiore al limite previsto reddituale per quell'anno - pari ad € 5824,91 – pertanto non incidente sul diritto del ad ottenere l'assegno sociale. CP_1
Pertanto, nonostante l'accertata non veridicità della dichiarazione in sede di domanda, corretta è la valutazione conclusiva cui è pervenuto il Giudice di primo grado circa l'irripetibilità dell'indebito e ciò in ragione dei solidi principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in primo luogo, solo quando ricorre un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole ed è quindi applicabile il disposto di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 29034 del 06/10/2022): ebbene tale ipotesi non ricorre nel caso di specie perché, nonostante la non conformità al vero della dichiarazione inerenti i redditi dell'anno
2016 contenuta nella domanda di liquidazione dell'assegno sociale, comunque non risultava superato il limite di reddito previsto per quell'anno e pertanto il beneficio spettava.
Quanto poi alle annualità successive, si ritiene applicabile il principio secondo cui: “Vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con
l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente – ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” (Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 13223/20): ora, posto che sarebbe stata in grado di conoscere la situazione reddituale che Pt_1 avrebbe fatto venir meno il beneficio (invero con riguardo ai soli anni 2018-2019), con l'uso di ordinaria diligenza - integrata dalle informazioni richiedibili dall'ente con mera interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività istituzionali di verifica – si ritiene che l'omesso esercizio di tale attività rientrante
pag. 5 di 8 nell'ordinaria diligenza di porti a ritenere che si versi in una ipotesi di Pt_1 affidamento incolpevole, correttamente applicato dal giudice di prime cure (cfr. anche Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 17396 del 28/06/2025: “Occorre precisare però che, rispetto alla piana applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020,
Cass. n.24133/2021)”; ed ancora più eloquentemente, si veda Cass. 28.6.2025, n.
17416 – che, al fine di ribadire il principio di interesse al fine di darvi continuità, richiama testualmente Cass. n. 16088/2020 (con enfasi di chi scrive) : “[…] "in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non
è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)").
Alla luce di tutto quanto esposto, assorbita ogni altra questione in quanto ultronea, deve pertanto pervenirsi al rigetto della domanda svolta in via principale in sede di appello (volta ad ottenere, previa declaratoria di ripetibilità dell'indebito, la riforma integrale della sentenza ed il pieno rigetto delle domande avanzate in I grado dalla parte ricorrente).
pag. 6 di 8 Quanto alla domanda formulata in via subordinata – con cui è stato richiesto al giudice d'appello di “accertare e dichiarare la ripetibilità dell'indebito relativo Pt_1
a indebita percezione di assegno sociale per gli anno 2020 – 2021, respingere parzialmente il ricorso introduttivo avanzato in primo grado dal ricorrente, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e revoca della condanna alle spese contenuta nell'appellata sentenza” – se ne rileva la novità e pertanto la conseguente inammissibilità in quanto formulata in aperta violazione del principio del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
Comunque, ad abundantiam, si ritiene del tutto corretta la valutazione svolta dal giudice di prime cure laddove, nel dare attuazione ai principi valevoli in materia così come declinati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha condivisibilmente premesso che: “…l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”2 per poi – altrettanto condivisibilmente, attesa la coerenza di tale derivazione – concludere per l'illegittimità della richiesta di ripetizione da parte e la piena fondatezza della Pt_1 domanda svolta in I grado dal avendo accertato dal punto di vista fattale che CP_1
: “… il primo provvedimento dell' che ha accertato e comunicato il debito è Pt_1 quello datato 26\12\2022 ricevuto dalla ricorrente in data in data 13\02\2023”, non potendo quindi involgere le annualità precedenti.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., così come liquidate in parte dispositiva alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M.
147/2022 e da corrispondersi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese dello Stato, posto che la parte vittoriosa risulta essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
pag. 7 di 8 Inoltre, si dà atto dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R.
n.115/2002, se dovuto.
Infine, posto che risultava ammesso al beneficio del patrocinio a CP_1
Spese dello Stato già in I grado, fondata deve ritenersi l'istanza svolta dal medesimo di procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di I grado laddove si liquidavano le spese di lite in suo favore anziché in favore dell'Erario ex art 133 cit.; di talché si procede ad emendare in parte qua la sentenza, così come indicato in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata il giorno 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese dello Stato le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro
3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
4. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza gravata, intendendo sostituita la locuzione “2) Condanna l' alla Pt_1 rifusione in favore della parte opponente” con la seguente: “2) Condanna l' Pt_1 alla rifusione in favore dell' ex art. 133 T.U. Spese dello Stato”, fermo per Pt_2 il resto.
Bologna, 09/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta di “COMUNICAZIONE” – depositata da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini - in data 24/0672025, da cui emerge che negli anni di interesse non ha depositato dichiarazioni dei CP_1 redditi;
sono indicati I DATI FISCALI emersi dalle certificazioni uniche. 2 Cfr. oltre ai precedenti richiamati nella sentenza di I grado, anche Cass., 23.2.2023, n. 5606, laddove si ribadisce: “Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcella Angelini Presidente dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 750/2024 RGA avverso la sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 705/2023, pubblicata in data 13/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto: ripetizione indebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 9/10/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Belli e dall'avv. Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
- appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Bracci del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato nello studio del procuratore, sito in Rimini via Flaminia n. 134/N, come da procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025;
pag. 1 di 8 udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, agiva in I grado innanzi al Tribunale di Rimini, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio l' , sede di Rimini, Pt_1 deducendo l'irripetibilità dell'indebito richiesto dal detto ente, con nota datata il
29/10/2021 (ricevuta dal ricorrente in data 18 novembre 2021), per la somma di
€31.494,45 con riferimento al periodo 01/11/2016-30/11/2021 maturato sulla sua pensione (Cat. , per addotto superamento dei requisiti reddituali. NumeroDi_1
Il Giudice di primo grado, nella resistenza dell'ente evocato ritualmente in giudizio, istruita documentalmente la causa, accoglieva la domanda di parte ricorrente – ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato - condannando al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Segnatamente il Tribunale, dato atto delle circostanze pacifiche, il Giudice di prime cure, come anticipato, in accoglimento della domanda di ha accertato CP_1
l'irripetibilità dell'indebito pensionistico richiesto da con la richiamata nota, Pt_1 correlativamente condannando a restituire alla parte ricorrente le somme già Pt_1 riscosse o comunque trattenute, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge;
in particolare, a fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge salva l'ipotesi di dolo, componente soggettiva esclusa nel caso di specie con richiamo specifico a precedenti che negano la sussistenza di tale componente soggettiva in ipotesi – quale quella di specie - di mera omessa comunicazione di dati che l'ente conosceva o avrebbe avuto la possibilità di conoscere con l'ordinaria diligenza.
L'ente soccombente proponeva rituale e tempestivo appello, formulando un unico motivo di gravame così rubricato: “insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, avendo violato il ricorrente in primo grado gli obblighi di comunicazione dei propri redditi da lavoro dipendente, ed avendo dichiarato di percepire reddito pari a zero”.
pag. 2 di 8 Segnatamente, parte appellante censurava la sentenza perché, pur accertati correttamente i presupposti fattuali della vicenda indicati quali dati pacifici o comune documentati, invero applicava erroneamente il principio più volte ribadito dalla Cassazione come sopra ricordato avendo omesso ogni valutazione sulla “falsa dichiarazione di reddito pari a zero”; in particolare ribadiva l'eccezione secondo cui non avrebbe avuto diritto all'assegno - o ne avrebbe avuto diritto ma in CP_1 minor misura - in relazione ai redditi da lavoro effettivamente percepiti ed inseriti nella dichiarazione dei redditi e non comunicati ad ponendo l'accento sulla Pt_1 falsa dichiarazione resa a ad e contenuta nella domanda di assegno CP_1 Pt_1 sociale presentata nel 2016, dichiarazione di reddito “pari a zero” laddove, invece,
l'istante risultava essere percettore di redditi da lavoro autonomo. Comunque - in via subordinata – riteneva che, anche volendo seguire il ragionamento del Pt_1
Giudice, gli anni 2020 e 2021 sarebbero comunque ripetibili, rientrando nello spazio temporale di un anno precedente all'invio della comunicazione di indebito, ricevuta dal ricorrente in data 18.11.2021.
Nel formulare le proprie conclusioni, chiedeva, inoltre, il riconoscimento in Pt_1 proprio favore delle spese, instando per la restituzione delle stesse affermando di averle già corrisposte.
Si costituiva ritualmente parte appellata ribadendo quanto già argomentato in I grado e, comunque, ritenendo corretta la sentenza impugnata;
chiedeva, perciò, il rigetto dell'appello anche con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, peraltro rappresentando di non aver mai ricevuto somme da a titolo di spese Pt_1 legali.
Infine, evidenziando di essere stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato già dal I grado, chiedeva la correzione della sentenza in punto di condanna in suo favore delle competenze legali – considerata quale mera “svista” del giudice di prime cure, quindi emendabile mediante correzione di errore materiale – per consentire al difensore di accedere alla liquidazione delle competenze da parte dello Stato anche per quanto l'attività nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso e dato atto che, in ottemperanza all'ordinanza di natura istruttoria adottata in data 22/05/2025 da questa Corte, l'Agenzia delle Entrate provvedeva alla comunicazione dei redditi di cui alle certificazioni uniche relative
pag. 3 di 8 alla posizione di nel periodo di interesse1, ritiene il Collegio che – sulla base CP_1 delle allegazioni e della documentazione agli atti - l'appello debba essere rigettato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere che i dati fattuali incontroversi della presente vicenda, come peraltro già posto in evidenza dal Giudice di prime cure senza che sul punto siano intervenute doglianze, sono i seguenti:
- che in data 17.10.2016 – per il tramite di Patronato (001-ACLI) all'uopo delegato - il presentava domanda di assegno sociale, dichiarando in CP_1 quella sede “redditi zero per l'anno” (cfr. pag. 3 di 5 della domanda in e esame, prodotta in I grado da ); Pt_1
- che a far data dallo stesso anno veniva riconosciuto al l'assegno CP_1 sociale, regolarmente corrispostogli nella misura massima prevista annualmente, suddivisa in 12 mensilità;
- che il recupero dell'indebito disposto da riguardava le rate di assegno Pt_1 sociale riscosse dal nel periodo 01/11/2016-30/11/2021; CP_1
- che aveva contestato per la prima volta l'asserito superamento dei Pt_1 requisiti reddituali con raccomandata A/R datata 29/10/2021 e ricevuta dal in data 18/11/2021. CP_1
A ciò occorre aggiungere - sulla base della documentazione depositata da Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto disposto da questa Corte con provvedimento istruttorio del 22.05.2025 – che nel periodo di interesse il in quanto CP_1 evidentemente non tenutovi, non aveva depositato dichiarazioni dei redditi ma che, comunque, all'Agenzia erano disponibili i seguenti dati fiscali, ricavati dalle CU relative ai redditi percepiti negli anni 2016-2021:
- anno 2016: € 5710,89;
- anno 2017: € 5640,41;
- anno 2018: € 8307,98;
- anno 2019: € 7445,89;
- anno 2020: € 3784,16;
pag. 4 di 8 - anno 2021: € 1487,42.
Ora, ancorché da tali dati emerga che, diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda nel 2016, il avesse percepito (verosimilmente da “lavoro CP_1 autonomo” come risultante dalla documentazione già versata in atti da in Pt_1 primo grado), un'entrata pari ad € 5.710,89, deve rilevarsi come tale dato non assuma rilevanza in tale sede giacché si tratta di reddito comunque inferiore al limite previsto reddituale per quell'anno - pari ad € 5824,91 – pertanto non incidente sul diritto del ad ottenere l'assegno sociale. CP_1
Pertanto, nonostante l'accertata non veridicità della dichiarazione in sede di domanda, corretta è la valutazione conclusiva cui è pervenuto il Giudice di primo grado circa l'irripetibilità dell'indebito e ciò in ragione dei solidi principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in primo luogo, solo quando ricorre un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole ed è quindi applicabile il disposto di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 29034 del 06/10/2022): ebbene tale ipotesi non ricorre nel caso di specie perché, nonostante la non conformità al vero della dichiarazione inerenti i redditi dell'anno
2016 contenuta nella domanda di liquidazione dell'assegno sociale, comunque non risultava superato il limite di reddito previsto per quell'anno e pertanto il beneficio spettava.
Quanto poi alle annualità successive, si ritiene applicabile il principio secondo cui: “Vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con
l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente – ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” (Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 13223/20): ora, posto che sarebbe stata in grado di conoscere la situazione reddituale che Pt_1 avrebbe fatto venir meno il beneficio (invero con riguardo ai soli anni 2018-2019), con l'uso di ordinaria diligenza - integrata dalle informazioni richiedibili dall'ente con mera interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività istituzionali di verifica – si ritiene che l'omesso esercizio di tale attività rientrante
pag. 5 di 8 nell'ordinaria diligenza di porti a ritenere che si versi in una ipotesi di Pt_1 affidamento incolpevole, correttamente applicato dal giudice di prime cure (cfr. anche Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 17396 del 28/06/2025: “Occorre precisare però che, rispetto alla piana applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020,
Cass. n.24133/2021)”; ed ancora più eloquentemente, si veda Cass. 28.6.2025, n.
17416 – che, al fine di ribadire il principio di interesse al fine di darvi continuità, richiama testualmente Cass. n. 16088/2020 (con enfasi di chi scrive) : “[…] "in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non
è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)").
Alla luce di tutto quanto esposto, assorbita ogni altra questione in quanto ultronea, deve pertanto pervenirsi al rigetto della domanda svolta in via principale in sede di appello (volta ad ottenere, previa declaratoria di ripetibilità dell'indebito, la riforma integrale della sentenza ed il pieno rigetto delle domande avanzate in I grado dalla parte ricorrente).
pag. 6 di 8 Quanto alla domanda formulata in via subordinata – con cui è stato richiesto al giudice d'appello di “accertare e dichiarare la ripetibilità dell'indebito relativo Pt_1
a indebita percezione di assegno sociale per gli anno 2020 – 2021, respingere parzialmente il ricorso introduttivo avanzato in primo grado dal ricorrente, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e revoca della condanna alle spese contenuta nell'appellata sentenza” – se ne rileva la novità e pertanto la conseguente inammissibilità in quanto formulata in aperta violazione del principio del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
Comunque, ad abundantiam, si ritiene del tutto corretta la valutazione svolta dal giudice di prime cure laddove, nel dare attuazione ai principi valevoli in materia così come declinati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha condivisibilmente premesso che: “…l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”2 per poi – altrettanto condivisibilmente, attesa la coerenza di tale derivazione – concludere per l'illegittimità della richiesta di ripetizione da parte e la piena fondatezza della Pt_1 domanda svolta in I grado dal avendo accertato dal punto di vista fattale che CP_1
: “… il primo provvedimento dell' che ha accertato e comunicato il debito è Pt_1 quello datato 26\12\2022 ricevuto dalla ricorrente in data in data 13\02\2023”, non potendo quindi involgere le annualità precedenti.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., così come liquidate in parte dispositiva alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M.
147/2022 e da corrispondersi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese dello Stato, posto che la parte vittoriosa risulta essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
pag. 7 di 8 Inoltre, si dà atto dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R.
n.115/2002, se dovuto.
Infine, posto che risultava ammesso al beneficio del patrocinio a CP_1
Spese dello Stato già in I grado, fondata deve ritenersi l'istanza svolta dal medesimo di procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di I grado laddove si liquidavano le spese di lite in suo favore anziché in favore dell'Erario ex art 133 cit.; di talché si procede ad emendare in parte qua la sentenza, così come indicato in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata il giorno 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese dello Stato le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro
3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
4. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza gravata, intendendo sostituita la locuzione “2) Condanna l' alla Pt_1 rifusione in favore della parte opponente” con la seguente: “2) Condanna l' Pt_1 alla rifusione in favore dell' ex art. 133 T.U. Spese dello Stato”, fermo per Pt_2 il resto.
Bologna, 09/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta di “COMUNICAZIONE” – depositata da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini - in data 24/0672025, da cui emerge che negli anni di interesse non ha depositato dichiarazioni dei CP_1 redditi;
sono indicati I DATI FISCALI emersi dalle certificazioni uniche. 2 Cfr. oltre ai precedenti richiamati nella sentenza di I grado, anche Cass., 23.2.2023, n. 5606, laddove si ribadisce: “Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.