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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Prima Sezione Civile
R.G. 3188/2022
Nella causa civile promossa da
, QUALE MANDATARIA DI BANCO Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. Pavanello Luigi Pt_2
contro
e assistiti e difesi dagli avvocati Controparte_1 CP_2
Arvalli Alvise, SPda Monica e De Salvia Giuseppe.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “in via preliminare revocarsi l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva n. 537/2018 RG Es. Imm. emessa dal GE dott.ssa Silvia Saltarelli in data 05.05.2022 nella medesima procedura esecutiva immobiliare e rigetto di ogni domanda proposta degli esecutati con prosecuzione della procedura stessa;
nel merito: accertarsi la carenza di fondamento in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dagli esecutati e nell'esecuzione Controparte_1 CP_2
immobiliare n. 537/2018 R.G. Es. Imm. con ricorso depositato in data 11.11.2021 e notificato il 14.12.2021 e per l'effetto rigettarsi l'opposizione medesima, disponendo la prosecuzione della procedura immobiliare n. 537/2018RG Es. Imm;
in ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari della fase incidentale e del presente giudizio di cognizione di merito.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Preliminarmente - dichiararsi inammissibile e/o respingersi la richiesta preliminare avversaria di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare n. 537/2018 R.E.I.
Nel merito Per i motivi e le ragioni tutte di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle successive memorie, respingersi le domande avversarie e dichiararsi l'inefficacia e/o improcedibilità e/o estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 537/18 promossa da a danno della Sig.ra CP_3 CP_1 e comunque dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere
[...] CP_3 all'esecuzione immobiliare oggetto di esecuzione.
Per i motivi e le ragioni tutte di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione
e risposta e delle successive memorie, accertarsi e dichiararsi che il pignoramento immobiliare promosso nei confronti della Sig.ra è ingiusto ed Controparte_1
illegittimo, basato su titoli esecutivi inesistenti, su un precetto e su un atto di intervento radicalmente nulli e inefficaci.
Accertarsi e dichiararsi le nullità e i vizi dei mutui oggetto di esecuzione e di intervento come dedotti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle successive memorie.
Per l'effetto accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inammissibilità del precetto, del pignoramento immobiliare, nonché dell'atto di intervento perché infondati, ingiusti ed illegittimi.
Accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa.
Ordinarsi al Conservatore di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare e di ogni iscrizione e trascrizione pregiudizievole.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Si ripropongono le istanze formulate con le memorie istruttorie e pertanto
In via istruttoria si fa istanza affinché il Giudice disponga C.T.U. tecnico/contabile al fine di accertare:
a) se i rapporti di cui è causa al momento della conclusione nonché successivamente abbiano previsto interessi usurari, verificando se il TEG abbia superato il tasso soglia;
b) se vi sia stata da parte della CA l'applicazione di interessi anatocistici ovvero sia configurabile il fenomeno anatocistico;
c) accerti altresì la rispondenza del tasso interessi corrispettivi indicato in contratto con quello effettivamente praticato;
d) se sia indicato il TAN con riferimento al rapporto 21/09/2000;
pag. 2/8 e) se sia indicato l'ISC/TAEG nei contratti e in caso positivo se esso corrisponda al tasso effettivo;
f) se in entrambi i rapporti sia o meno indicato il TAE;
g) se le pattuizioni relative agli interessi, alle clausole regolanti le modalità di determinazione del piano di ammortamento ovvero delle rate presentino elementi di indeterminatezza o indeterminabilità;
h) calcoli la rata e il piano di ammortamento con il regime finanziario dell'interesse semplice nonché con il regime dell'interesse composto, ovvero con regime di capitalizzazione semplice e di capitalizzazione composta;
i) se il tasso effettivo, considerando lo scenario di inadempimento del beneficiario già alle prime rate, superi la soglia usuraria, tenendo conto di tutte le voci di costo del finanziamento;
l) se sono stati addebitati importi a titolo di commissioni e spese non concordati e in caso positivo disporne l'eliminazione.
m) Nel caso in cui il CTU riscontri talune delle anomalie sopra indicate, predisponga un duplice piano di ammortamento l'uno in regime di capitalizzazione semplice a tasso
TUB e l'altro a titolo gratuito di interessi, con evidenza di quanto illegittimamente finora pagato. Tutte le verifiche sopra indicate siano effettuate per entrambi i rapporti
(del 21/9/2000 e del 09/01/2021).
Visto che in data 15/9/2022 era stata formulata alla CA formale richiesta di documentazione ex art 119 TUB (doc. 18), richiesta che non ha ottenuto alcun riscontro, sussistono i presupposti per l'ordine di esibizione ex art. 210, di cui si fa istanza, dei documenti ivi indicati, ovvero:
1) stato dei pagamenti dei “mutui” sottoscritti in data 21/9/2000 e 09/01/2001.
Ci si oppone all'istanza ex art 210 e segg. c.p.c. ex adverso formulata (ritenendo che
l'indicazione avversaria 201 sia un refuso) che risulta inammissibile.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che pag. 3/8 impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
AN BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
ha agito esecutivamente nei confronti di e
[...] Controparte_1 CP_2
radicando la procedura esecutiva R.G. 537/2018, sulla scorta di un contratto di mutuo ipotecario del 21.9.2000 a rogito NO per l'importo di lire Persona_1
120.000.000.
L'Istituto di credito, nell'ambito di detta procedura, ha svolto successivo intervento, in virtù di altro atto di mutuo ipotecario del 9.1.2001, sempre a rogito del NO
[...]
per la somma di lire 60.000.000. Per_1
Gli esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione, sollevando plurimi motivi di doglianza, riguardanti la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, e di nullità dei contratti di mutuo azionati.
A seguito di sospensione della procedura esecutiva R.G. 537/2018, disposta con ordinanza 5.5.2022 dal G.E. nella fase sommaria, con atto di citazione datato 3.6.2022, ritualmente notificato, BANCO BP SP e per esso, quale mandataria con rappresentanza introduceva il giudizio di Parte_3 merito relativo all'opposizione all'esecuzione, chiedendo fosse accertata l'infondatezza dell'iniziativa processuale assunta da e Controparte_1 CP_2
Si costituivano in causa questi ultimi, chiedendo fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva R.G. 537/2018, riproponendo i motivi esposti nel ricorso introduttivo e, in particolare, eccependo l'insussistenza del diritto di a CP_3
procedere nei loro confronti, in assenza di titolo esecutivo idoneo a fondare il procedimento espropriativo, riproponendo i motivi di nullità afferenti i contratti di mutuo posti a fondamento della procedura promossa e del successivo intervento.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 marzo 2024, previo richiamo delle parti alle conclusioni, così come rassegnate dalle parti nei rispettivi fogli di precisazione.
Va preliminarmente rilevato che quella proposta da e Controparte_1 CP_2
va senz'altro qualificata quale opposizione all'esecuzione, essendo contestata la
[...]
pag. 4/8 legittimità dell'azione esecutiva intrapresa nei loro confronti da per carenza CP_3
originaria di titolo esecutivo
L'opposizione risulta fondata nei seguenti termini.
I titoli esecutivamente azionati da AN BP SP (come creditore procedente e intervenuto) sono costituiti da due distinte scritture private autenticate, rispettivamente datate 21.9.2000 (“Contratto di Mutuo ipotecario”) e 9.1.2001 (“Atto di mutuo ipotecario con indicizzo”), entrambi a ministero del NO , contenenti Persona_1
l'accettazione degli odierni convenuti di precedenti proposte (che non risultano però dimesse) formulate dall'allora Istituto mutuante, CA Popolare di Verona – AN
San Gimignano e S. Prospero, aventi ad oggetto, rispettivamente, la concessione di un mutuo di lire 120.000.000 e di lire 60.000.000, da estinguersi in 20 anni, oltre il periodo di ammortamento, il cui adempimento veniva garantito dalla costituzione di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà della (successivamente oggetto della CP_1
procedura esecutiva R.G. 537/2018).
L'erogazione del mutuo è disciplinata, in modo identico, in entrambi i negozi, rispettivamente dall'art. 7 e dall'art. 5, che espressamente prevedono che “Codesta
CA effettuerà l'erogazione della somma mutuata non appena avrà verificato che tutte le condizioni previste nel presente atto e nella lettera di concessione del mutuo siano state adempiute, che dall'esame della documentazione notarile sulla libertà e proprietà degli immobili costituiti in ipoteca non risultino formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte precedentemente all'iscrizione accesa a favore di codesta CA in dipendenza del presente atto. La parte mutuataria autorizza fin l'ora codesta CA ad effettuare l'erogazione del mutuo mediante accredito sul conto corrente di appoggio
n. 1115 intestato a presso la Dipendenza di Torri di Quartesolo di Controparte_1 codesta CA;
inoltre, all'art. 8 e all'art. 6, si prevede che “L'accredito della somma sul conto corrente di appoggio di cui al precedente art. 7 ha effetto liberatorio per la
CA e pertanto la parte mutuataria rilascia fin d'ora quietanza, subordinatamente all'avvenuto accredito di cui costituirà prova la relativa contabile”.
Le pattuizioni negoziali, quindi, rinviano chiaramente l'erogazione della somma mutuata ad una data successiva alla sottoscrizione della scrittura privata (a conferma di ciò anche l'uso del verbo al futuro), come pure ad un momento successivo è rimandato pag. 5/8 il rilascio della quietanza da parte dei mutuatari (precisamente, al momento dell'accredito sul c/c dedicato, da provarsi documentalmente).
Da ciò discende che, se alla data del rogito, nessuna traditio di denaro, né reale, né fittizia, è avvenuta in favore di , nessuno obbligo di restituzione può Controparte_4
dirsi sorto sorgere nell'immediatezza della sottoscrizione delle scritture private, le quali sono riconducibili nell'ambito del contratto cd. di mutuo obbligatorio e , quindi, non a carattere reale (proprio in quanto assente la corresponsione della somma mutuata alla parte mutuataria, che l'Istituto mutuante si è impegnato ad erogare successivamente al verificarsi delle condizioni indicate nelle pattuizioni negoziali).
Sotto questo profilo, è opportuno chiarire che la verifica dell'idoneità di un atto a costituire titolo esecutivo, va tenuta distinta dal tema quella del perfezionamento del contratto: mentre quest'ultima può desumersi anche dalla coesistenza di due diversi documenti, uno dei quali attestante la successiva erogazione del prestito, l'efficacia esecutiva del contratto presuppone l'autosufficienza del documento a dare atto della traditio (proprio in virtù della realità del mutuo) o, in caso di sdoppiamento dell'operazione in momenti, atto di mutuo e successivo atto di erogazione e quietanza,
è necessario che la loro documentazione sia fornita nelle forme richieste dall'art. 474
c.p.c., comma 2 nn. 2 e 3.
Secondo giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata" (Cass. 5921/2023; Cass. n. 41791/2021).
Ciò posto, si deve concludere che i contratti di mutuo azionati da in Parte_1
qualità di mandataria di , non possono valere come titolo esecutivo, ai sensi CP_3
dell'art. 474 c.p.c..
Ai fini di valere come titolo esecutivo e, quindi, essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto, tali contratti (anzi, più precisamente, il “contratto di mutuo ipotecario” 21.9.2000, sulla scorta del quale è stato notificato l'atto di pignoramento a pag. 6/8 carico dei convenuti) non solo avrebbe dovuto essere integrato con la documentazione dell'avvenuta effettiva e concreta erogazione della somma oggetto del finanziamento, ma la suddetta documentazione avrebbe dovuto rivestire le forme previste dall'art. 474
c.p.c., cioè quelle dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, mentre, invece, parte attrice ha documentato l'operazione di erogazione dell'importo promesso in mutuo con semplici attestazioni contabili bancarie (docc. 1 e 2 atto di citazione) quindi, non formalmente omogenee al contratto cui pretendono di afferire.
Mancando un valido titolo esecutivo, manca la condizione unica è indefettibile dell'azione esecutiva, che, pertanto, risulta illegittimamente avviata a carico dei convenuti.
Diversamente da quanto opinato da parte attrice, l'apposizione della formula esecutiva non è di per sé idonea ad attribuire ad un atto efficacia esecutiva, qualora questo non possieda per sua natura, come nel caso di specie, una tale efficacia (Cass. 41791/2021).
La declaratoria di inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in capo a AN
BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
nei confronti dei convenuti, determina l'assorbimento delle altre doglianze
[...]
formulate dalla parte debitrice convenuta in ordine alla pretesa creditoria sostanziale, che andrà accertata in altra sede.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, ai valori medi in relazione alle fasi studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione proposta da e il giudizio di merito è stato introdotto Controparte_1 CP_2
da AN BP SP, e per esso quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione proposta da e e per Controparte_1 CP_2
l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di , e per esso quale CP_3
mandataria con rappresentanza, , di agire esecutivamente Parte_1 nei confronti di e di in virtù del “Contratto Controparte_1 CP_2 di mutuo ipotecario” del 21.9.2000, a ministero del NO;
Persona_1
pag. 7/8 - rigetta le domande avanzate da AN BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza, ; Parte_1
- condanna AN BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza,
a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese processuali che liquida in euro 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati
Arvalli Alvise, SPda Monica e De Salvia Giuseppe.
Così deciso in Vicenza, 18 aprile 2025
Il Giudice
Maria Antonietta Rosato
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Prima Sezione Civile
R.G. 3188/2022
Nella causa civile promossa da
, QUALE MANDATARIA DI BANCO Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. Pavanello Luigi Pt_2
contro
e assistiti e difesi dagli avvocati Controparte_1 CP_2
Arvalli Alvise, SPda Monica e De Salvia Giuseppe.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “in via preliminare revocarsi l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva n. 537/2018 RG Es. Imm. emessa dal GE dott.ssa Silvia Saltarelli in data 05.05.2022 nella medesima procedura esecutiva immobiliare e rigetto di ogni domanda proposta degli esecutati con prosecuzione della procedura stessa;
nel merito: accertarsi la carenza di fondamento in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dagli esecutati e nell'esecuzione Controparte_1 CP_2
immobiliare n. 537/2018 R.G. Es. Imm. con ricorso depositato in data 11.11.2021 e notificato il 14.12.2021 e per l'effetto rigettarsi l'opposizione medesima, disponendo la prosecuzione della procedura immobiliare n. 537/2018RG Es. Imm;
in ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari della fase incidentale e del presente giudizio di cognizione di merito.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Preliminarmente - dichiararsi inammissibile e/o respingersi la richiesta preliminare avversaria di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare n. 537/2018 R.E.I.
Nel merito Per i motivi e le ragioni tutte di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle successive memorie, respingersi le domande avversarie e dichiararsi l'inefficacia e/o improcedibilità e/o estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 537/18 promossa da a danno della Sig.ra CP_3 CP_1 e comunque dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere
[...] CP_3 all'esecuzione immobiliare oggetto di esecuzione.
Per i motivi e le ragioni tutte di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione
e risposta e delle successive memorie, accertarsi e dichiararsi che il pignoramento immobiliare promosso nei confronti della Sig.ra è ingiusto ed Controparte_1
illegittimo, basato su titoli esecutivi inesistenti, su un precetto e su un atto di intervento radicalmente nulli e inefficaci.
Accertarsi e dichiararsi le nullità e i vizi dei mutui oggetto di esecuzione e di intervento come dedotti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle successive memorie.
Per l'effetto accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inammissibilità del precetto, del pignoramento immobiliare, nonché dell'atto di intervento perché infondati, ingiusti ed illegittimi.
Accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa.
Ordinarsi al Conservatore di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare e di ogni iscrizione e trascrizione pregiudizievole.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Si ripropongono le istanze formulate con le memorie istruttorie e pertanto
In via istruttoria si fa istanza affinché il Giudice disponga C.T.U. tecnico/contabile al fine di accertare:
a) se i rapporti di cui è causa al momento della conclusione nonché successivamente abbiano previsto interessi usurari, verificando se il TEG abbia superato il tasso soglia;
b) se vi sia stata da parte della CA l'applicazione di interessi anatocistici ovvero sia configurabile il fenomeno anatocistico;
c) accerti altresì la rispondenza del tasso interessi corrispettivi indicato in contratto con quello effettivamente praticato;
d) se sia indicato il TAN con riferimento al rapporto 21/09/2000;
pag. 2/8 e) se sia indicato l'ISC/TAEG nei contratti e in caso positivo se esso corrisponda al tasso effettivo;
f) se in entrambi i rapporti sia o meno indicato il TAE;
g) se le pattuizioni relative agli interessi, alle clausole regolanti le modalità di determinazione del piano di ammortamento ovvero delle rate presentino elementi di indeterminatezza o indeterminabilità;
h) calcoli la rata e il piano di ammortamento con il regime finanziario dell'interesse semplice nonché con il regime dell'interesse composto, ovvero con regime di capitalizzazione semplice e di capitalizzazione composta;
i) se il tasso effettivo, considerando lo scenario di inadempimento del beneficiario già alle prime rate, superi la soglia usuraria, tenendo conto di tutte le voci di costo del finanziamento;
l) se sono stati addebitati importi a titolo di commissioni e spese non concordati e in caso positivo disporne l'eliminazione.
m) Nel caso in cui il CTU riscontri talune delle anomalie sopra indicate, predisponga un duplice piano di ammortamento l'uno in regime di capitalizzazione semplice a tasso
TUB e l'altro a titolo gratuito di interessi, con evidenza di quanto illegittimamente finora pagato. Tutte le verifiche sopra indicate siano effettuate per entrambi i rapporti
(del 21/9/2000 e del 09/01/2021).
Visto che in data 15/9/2022 era stata formulata alla CA formale richiesta di documentazione ex art 119 TUB (doc. 18), richiesta che non ha ottenuto alcun riscontro, sussistono i presupposti per l'ordine di esibizione ex art. 210, di cui si fa istanza, dei documenti ivi indicati, ovvero:
1) stato dei pagamenti dei “mutui” sottoscritti in data 21/9/2000 e 09/01/2001.
Ci si oppone all'istanza ex art 210 e segg. c.p.c. ex adverso formulata (ritenendo che
l'indicazione avversaria 201 sia un refuso) che risulta inammissibile.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che pag. 3/8 impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
AN BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
ha agito esecutivamente nei confronti di e
[...] Controparte_1 CP_2
radicando la procedura esecutiva R.G. 537/2018, sulla scorta di un contratto di mutuo ipotecario del 21.9.2000 a rogito NO per l'importo di lire Persona_1
120.000.000.
L'Istituto di credito, nell'ambito di detta procedura, ha svolto successivo intervento, in virtù di altro atto di mutuo ipotecario del 9.1.2001, sempre a rogito del NO
[...]
per la somma di lire 60.000.000. Per_1
Gli esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione, sollevando plurimi motivi di doglianza, riguardanti la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, e di nullità dei contratti di mutuo azionati.
A seguito di sospensione della procedura esecutiva R.G. 537/2018, disposta con ordinanza 5.5.2022 dal G.E. nella fase sommaria, con atto di citazione datato 3.6.2022, ritualmente notificato, BANCO BP SP e per esso, quale mandataria con rappresentanza introduceva il giudizio di Parte_3 merito relativo all'opposizione all'esecuzione, chiedendo fosse accertata l'infondatezza dell'iniziativa processuale assunta da e Controparte_1 CP_2
Si costituivano in causa questi ultimi, chiedendo fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva R.G. 537/2018, riproponendo i motivi esposti nel ricorso introduttivo e, in particolare, eccependo l'insussistenza del diritto di a CP_3
procedere nei loro confronti, in assenza di titolo esecutivo idoneo a fondare il procedimento espropriativo, riproponendo i motivi di nullità afferenti i contratti di mutuo posti a fondamento della procedura promossa e del successivo intervento.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 marzo 2024, previo richiamo delle parti alle conclusioni, così come rassegnate dalle parti nei rispettivi fogli di precisazione.
Va preliminarmente rilevato che quella proposta da e Controparte_1 CP_2
va senz'altro qualificata quale opposizione all'esecuzione, essendo contestata la
[...]
pag. 4/8 legittimità dell'azione esecutiva intrapresa nei loro confronti da per carenza CP_3
originaria di titolo esecutivo
L'opposizione risulta fondata nei seguenti termini.
I titoli esecutivamente azionati da AN BP SP (come creditore procedente e intervenuto) sono costituiti da due distinte scritture private autenticate, rispettivamente datate 21.9.2000 (“Contratto di Mutuo ipotecario”) e 9.1.2001 (“Atto di mutuo ipotecario con indicizzo”), entrambi a ministero del NO , contenenti Persona_1
l'accettazione degli odierni convenuti di precedenti proposte (che non risultano però dimesse) formulate dall'allora Istituto mutuante, CA Popolare di Verona – AN
San Gimignano e S. Prospero, aventi ad oggetto, rispettivamente, la concessione di un mutuo di lire 120.000.000 e di lire 60.000.000, da estinguersi in 20 anni, oltre il periodo di ammortamento, il cui adempimento veniva garantito dalla costituzione di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà della (successivamente oggetto della CP_1
procedura esecutiva R.G. 537/2018).
L'erogazione del mutuo è disciplinata, in modo identico, in entrambi i negozi, rispettivamente dall'art. 7 e dall'art. 5, che espressamente prevedono che “Codesta
CA effettuerà l'erogazione della somma mutuata non appena avrà verificato che tutte le condizioni previste nel presente atto e nella lettera di concessione del mutuo siano state adempiute, che dall'esame della documentazione notarile sulla libertà e proprietà degli immobili costituiti in ipoteca non risultino formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte precedentemente all'iscrizione accesa a favore di codesta CA in dipendenza del presente atto. La parte mutuataria autorizza fin l'ora codesta CA ad effettuare l'erogazione del mutuo mediante accredito sul conto corrente di appoggio
n. 1115 intestato a presso la Dipendenza di Torri di Quartesolo di Controparte_1 codesta CA;
inoltre, all'art. 8 e all'art. 6, si prevede che “L'accredito della somma sul conto corrente di appoggio di cui al precedente art. 7 ha effetto liberatorio per la
CA e pertanto la parte mutuataria rilascia fin d'ora quietanza, subordinatamente all'avvenuto accredito di cui costituirà prova la relativa contabile”.
Le pattuizioni negoziali, quindi, rinviano chiaramente l'erogazione della somma mutuata ad una data successiva alla sottoscrizione della scrittura privata (a conferma di ciò anche l'uso del verbo al futuro), come pure ad un momento successivo è rimandato pag. 5/8 il rilascio della quietanza da parte dei mutuatari (precisamente, al momento dell'accredito sul c/c dedicato, da provarsi documentalmente).
Da ciò discende che, se alla data del rogito, nessuna traditio di denaro, né reale, né fittizia, è avvenuta in favore di , nessuno obbligo di restituzione può Controparte_4
dirsi sorto sorgere nell'immediatezza della sottoscrizione delle scritture private, le quali sono riconducibili nell'ambito del contratto cd. di mutuo obbligatorio e , quindi, non a carattere reale (proprio in quanto assente la corresponsione della somma mutuata alla parte mutuataria, che l'Istituto mutuante si è impegnato ad erogare successivamente al verificarsi delle condizioni indicate nelle pattuizioni negoziali).
Sotto questo profilo, è opportuno chiarire che la verifica dell'idoneità di un atto a costituire titolo esecutivo, va tenuta distinta dal tema quella del perfezionamento del contratto: mentre quest'ultima può desumersi anche dalla coesistenza di due diversi documenti, uno dei quali attestante la successiva erogazione del prestito, l'efficacia esecutiva del contratto presuppone l'autosufficienza del documento a dare atto della traditio (proprio in virtù della realità del mutuo) o, in caso di sdoppiamento dell'operazione in momenti, atto di mutuo e successivo atto di erogazione e quietanza,
è necessario che la loro documentazione sia fornita nelle forme richieste dall'art. 474
c.p.c., comma 2 nn. 2 e 3.
Secondo giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata" (Cass. 5921/2023; Cass. n. 41791/2021).
Ciò posto, si deve concludere che i contratti di mutuo azionati da in Parte_1
qualità di mandataria di , non possono valere come titolo esecutivo, ai sensi CP_3
dell'art. 474 c.p.c..
Ai fini di valere come titolo esecutivo e, quindi, essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto, tali contratti (anzi, più precisamente, il “contratto di mutuo ipotecario” 21.9.2000, sulla scorta del quale è stato notificato l'atto di pignoramento a pag. 6/8 carico dei convenuti) non solo avrebbe dovuto essere integrato con la documentazione dell'avvenuta effettiva e concreta erogazione della somma oggetto del finanziamento, ma la suddetta documentazione avrebbe dovuto rivestire le forme previste dall'art. 474
c.p.c., cioè quelle dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, mentre, invece, parte attrice ha documentato l'operazione di erogazione dell'importo promesso in mutuo con semplici attestazioni contabili bancarie (docc. 1 e 2 atto di citazione) quindi, non formalmente omogenee al contratto cui pretendono di afferire.
Mancando un valido titolo esecutivo, manca la condizione unica è indefettibile dell'azione esecutiva, che, pertanto, risulta illegittimamente avviata a carico dei convenuti.
Diversamente da quanto opinato da parte attrice, l'apposizione della formula esecutiva non è di per sé idonea ad attribuire ad un atto efficacia esecutiva, qualora questo non possieda per sua natura, come nel caso di specie, una tale efficacia (Cass. 41791/2021).
La declaratoria di inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in capo a AN
BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
nei confronti dei convenuti, determina l'assorbimento delle altre doglianze
[...]
formulate dalla parte debitrice convenuta in ordine alla pretesa creditoria sostanziale, che andrà accertata in altra sede.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, ai valori medi in relazione alle fasi studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione proposta da e il giudizio di merito è stato introdotto Controparte_1 CP_2
da AN BP SP, e per esso quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione proposta da e e per Controparte_1 CP_2
l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di , e per esso quale CP_3
mandataria con rappresentanza, , di agire esecutivamente Parte_1 nei confronti di e di in virtù del “Contratto Controparte_1 CP_2 di mutuo ipotecario” del 21.9.2000, a ministero del NO;
Persona_1
pag. 7/8 - rigetta le domande avanzate da AN BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza, ; Parte_1
- condanna AN BP SP, e per esso, quale mandataria con rappresentanza,
a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese processuali che liquida in euro 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati
Arvalli Alvise, SPda Monica e De Salvia Giuseppe.
Così deciso in Vicenza, 18 aprile 2025
Il Giudice
Maria Antonietta Rosato
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